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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 19/02/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1385/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Concetta Grillo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 1385/2014 R.G. avente ad oggetto “Titoli di credito”
PROMOSSO DA con sede legale in Roma, via A. Specchi n. 16, cod. fisc. Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Rosario Giuseppe Grasso ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Acireale (CT), via Saru Spina n. 1, giusta procura in atti.
OPPONENTE
CONTRO con sede legale in Vizzini, S.S. n. 124, km 41,900, Vizzini Scalo, P.IVA e cod. fisc. CP_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore , nato a [...] il P.IVA_2 Controparte_2
7/7/1945, rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Giaconia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Catania, via Francesco Crispi n. 247, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta.
OPPOSTA
E in liquidazione coatta amministrativa, con sede legale in Palermo, via Roma Controparte_3
n. 183, cod. fisc. , in persona dei commissari liquidatori pro tempore, rappresentata e P.IVA_3
difesa dagli avv.ti Francesca Giorgianni e Alessia Giorgianni ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Garziano, sito in Caltagirone, via Giovanni Pascoli n.6, giusta procura in atti.
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 5/10/2023 le parti hanno concluso riportandosi agli atti e verbali di causa e la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
FATTO E DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 342/2014, provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Caltagirone in data
10/9/2014, con il quale le era stato ingiunto il pagamento in favore di della somma CP_1
complessiva di € 210.890,44, oltre interessi come da domanda e spese del procedimento monitorio.
A sostegno dell'opposizione esponeva che:
- con decreto ingiuntivo n. 242 del 4/12/1995, provvisoriamente esecutivo, il Tribunale di
Caltagirone aveva ingiunto alla società il pagamento di £ 764.531,136 in favore di CP_1
Controparte_3
- quest'ultima in esecuzione del suddetto decreto aveva promosso in danno della la CP_1
procedura esecutiva immobiliare n. 63/1996, nel corso della quale era intervenuto, quale cessionario del credito, il Banco di Sicilia s.p.a. (atto di cessione del 6/9/1997);
- successivamente, con atto di retrocessione del 7/7/2000, il credito de quo veniva ceduto dal
Banco di Sicilia s.p.a. alla , che si costituiva nella suddetta TE
procedura esecutiva, subentrando nella posizione Banco di Sicilia s.p.a.;
- in data 11/3/2003 l'immobile di proprietà della (capannone industriale) veniva CP_1 venduto all'asta al prezzo di € 280.250,00;
- in data 27/11/2003 veniva approvato il progetto di distribuzione in forza del quale veniva attribuito a favore del Banco di Sicilia s.p.a. l'importo di € 210.890,44;
- la suddetta somma veniva incassata dal Banco di Sicilia s.p.a. e girocontata alla
[...]
in data 19/5/2005; TE
- nelle more della procedura esecutiva immobiliare la società aveva proposto CP_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 242 del 4/12/1995, rigettata, poi, dal Tribunale di
Caltagirone con sentenza n. 391/1997;
- con atto di citazione del 10/11/1998 la società aveva proposto impugnazione CP_1
avverso la suddetta sentenza dinnanzi alla Corte di appello di Catania;
- quest'ultima con sentenza n. 255 del 14/2/2012, passata in giudicato, aveva accolto l'appello e per l'effetto revocato il decreto ingiuntivo n. 242 del 4/12/1995;
- con il decreto ingiuntivo oggi opposto, la società chiedeva alla CP_1 Parte_1 quale società incorporante il Banco di Sicilia s.p.a., la restituzione della somma di €
210.890,44, ricavata dalla vendita dell'immobile di sua proprietà in esecuzione del decreto ingiuntivo n. 242 del 4/12/1995, revocato dalla Corte di Appello di Catania.
- Tanto premesso l'opponente eccepiva la “inammissibilità del monitorio” per difetto di prova scritta, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva per esser stato accertato dal giudice di seconde cure l'estraneità del Banco di Sicilia al rapporto di credito per effetto dell'atto di retrocessione concluso tra lo stesso e la liquidazione coatta amministrativa della CP_4
[...]
- Deduceva, peraltro, che “per sopperire all'errore di assegnazione” aveva girocontato l'importo incassato alla “che li incamerava definitivamente il CP_5 TE
19 maggio 2005”.
Chiedeva, pertanto, di essere autorizzato a chiamare in giudizio TE
“al fine di essere manlevata da ogni responsabilità e esborso dipendente da questo giudizio, ovvero di essere surrogata nella posizione dell'opposta”.
Concludeva, pertanto, chiedendo, previa sospensione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, “che il Tribunale (…) autorizzi la chiamata di terzo, revochi con qualunque formula il decreto ingiuntivo opposto, rigetti la domanda e, ove accolta, condanni
[...]
a manlevare da ogni da ogni responsabilità Parte_2 Parte_1
e/o esborso dipendente da questo giudizio, ovvero surroghi nella posizione Parte_1 dell'opposta” con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Con decreto dell'1/12/2014 veniva sospesa inaudita altera parte la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 29/1/2015 si costituiva in giudizio la società la quale contestava tutto quanto dedotto dall'opponente deducendo, quanto CP_1 all'eccezione di difetto di legittimazione passiva, che “l'unico soggetto legittimato passivo del decreto ingiuntivo opposto non poteva che essere (successore del Banco di Parte_1
Sicilia S.p.A.), in quanto unico ed effettivo percettore della somma indebitamente versata”, stante la natura personale dell'azione di ripetizione dell'indebito, a nulla rilevando la circostanza, peraltro non provata, di aver immediatamente girocontato le somme incassate a TE
. Evidenziava, inoltre, che al momento dell'attribuzione dell'importo per cui è
[...]
causa in sede esecutiva, il Banco di Sicilia s.p.a. era ben consapevole della non spettanza dello stesso, essendo stata accertata dal giudice di seconde cure la sua estraneità al rapporto di credito per effetto dell'atto di retrocessione concluso con la e ciò TE
nondimeno, invece di rilevare tale circostanza nei modi di legge, aveva provveduto comunque al suo incasso.
In via riconvenzionale, nella ipotesi di accertata carenza di legittimazione passiva della banca opponente, chiedeva la condanna di al pagamento delle somme azionate in sede Controparte_3
monitoria. Instava, pertanto, per il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario (cfr. note d'udienza del 17/2/2022).
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 29/1/2015 si costituiva in giudizio
, la quale in via preliminare eccepiva la Parte_2
inammissibilità della domanda di manleva e di surroga avanzata dal nei suoi Parte_1
confronti sia perché fondata su un titolo diverso (versamento della somma in esecuzione del contratto di cessione ) da quello opposto da (decreto ingiuntivo in esecuzione Parte_1
della sentenza della Corte di appello di Catania), sia per violazione degli artt.. 83, comma 3, 86 e
89 del d.lgs. 385/1993.
Sempre in via preliminare eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva facendo rilevare, in proposito, che il credito oggetto del giudizio era stato ceduto dalla
[...]
alla in data 3/8/2007, come accertato dalla Parte_2 Controparte_6
Corte di Appello di Catania.
Nel merito deduceva di essere stata creditrice nei confronti della sia del credito di £. CP_1
835.070.236 portato dal decreto ingiuntivo 242/95, successivamente revocato, sia del credito ipotecario di £. 671.020.149 derivante dal mutuo fondiario del 1988, con la conseguenza che
“sebbene sia venuto meno il titolo (decreto ingiuntivo 242/95) portante il credito di £.
835.070.236 di cui all'intervento nella detta procedura esecutiva, alcun “credito di restituzione” può ad oggi ritenersi sussistente in capo ad stante il maggiore e anteriore credito vantato CP_1 dall'esponente pari ad €. 346.552,99 di cui al mutuo ipotecario”. Deduceva, in ogni caso, che
“qualora tale “credito di restituzione” non si voglia ritenere insussistente, lo stesso deve correttamente considerarsi interamente compensato con il suddetto maggior credito ipotecario ex art. 1242 e ss. c.c.” (cfr. comparsa conclusionale).
Concludeva, pertanto, chiedendo di dichiarare inammissibili o comunque infondate le domande avanzate nei suoi confronti, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Con ordinanza del 19/2/2015 veniva revocato il provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto opposto emesso dal Tribunale di Caltagirone in data 10/09/2014 e concessa la provvisoria esecuzione dello stesso.
Successivamente con ordinanza del 2/11/2015 veniva rigettata la chiamata in causa di
[...] formulata da all'udienza del 26/2/2015 e reiterata all'udienza del CP_6 Parte_1
15/10/2015 e concessi i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c..
La causa veniva istruita in via documentale. All'udienza indicata in epigrafe, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusivi.
L'opposizione proposta da è infondata e va, pertanto, rigettata. Parte_1
Come noto, a norma dell'art. 2033 c.c. “Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato”.
L'azione generale di ripetizione di indebito si fonda, dunque, su due presupposti: l'esecuzione di una prestazione ed il suo carattere non dovuto. Essa assolve alla funzione di reintegrazione dell'equilibrio economico e la legittimazione ad agire per la reintegrazione patrimoniale spetta a colui che abbia disposto il pagamento senza causa.
Secondo le ordinarie regole dell'onere probatorio, spetta a chi agisce in ripetizione dimostrare
(nel caso di un'obbligazione pecuniaria) sia l'avvenuto pagamento, sia l'assenza di una valida causa giustificativa dello stesso.
Tali principi trovano applicazione anche in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che costituisce atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale incombe al creditore opposto, in qualità di attore in senso sostanziale, l'onere di dimostrare l'an oltre che il quantum della sua pretesa di pagamento, gravando sull'opponente, nella sua qualità di debitore e convenuto sostanziale, provare l'esistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi del diritto vantato dalla controparte.
In tema di esecuzione forzata è stato, poi, precisato che il debitore espropriato non può esperire, dopo la chiusura del procedimento, l'azione di ripetizione dell'indebito contro il creditore procedente per ottenere la restituzione di quanto costui abbia riscosso, sul presupposto dell'illegittimità per motivi sostanziali dell'esecuzione forzata, atteso che la legge, pur non attribuendo efficacia di giudicato al provvedimento conclusivo del procedimento esecutivo, tuttavia sancisce la irrevocabilità dei relativi provvedimenti una volta che essi abbiano avuto esecuzione, sicché la proposizione dell'azione di ripetizione dopo la conclusione dell'esecuzione e la scadenza dei termini per le relative opposizioni sarebbe in contrasto con i principi ispiratori del sistema e con le regole specifiche sui modi e sui termini delle opposizioni esecutive, con la conseguenza che la eventuale restituzione, successivamente all'esecuzione forzata, è correlabile solo ad una perdita di validità della procedura esecutiva legalmente accertata (cfr. Cass.
13/11/2019 n. 29347; Cass. 13/02/2019 n. 4263; Cass. 24/10/2018 n. 26927 e Cass. 23/08/2018
n. 20994).
Tale principio va, nondimeno, armonizzato con quelli in tema di esecuzione forzata in base a titolo giudiziale non definitivo, per cui “così come è pacifico che la caducazione del titolo esecutivo di formazione giudiziale determina la nullità dell'azione esecutiva che su esso si fonda e la perdita di efficacia degli atti fino a quel momento compiuti, effetto corrispondente deve ritenersi prodotto nel caso in cui il titolo, solo provvisoriamente munito di forza esecutiva ed azionato a suo rischio dal creditore procedente, viene meno in un momento successivo alla conclusione del processo esecutivo” (cfr. Cass., Sez. III, n. 14601/2020). La sopravvenuta revoca del titolo esecutivo giudiziale non definitivo non determina, pertanto, la cessazione degli effetti degli atti espropriativi, ma dà luogo ad un distinto obbligo restitutorio, per l'attuazione del quale colui che voglia recuperare quanto gli è stato espropriato deve munirsi, a sua volta, di un titolo esecutivo.
Ciò implica che, “soltanto in caso di azione esecutiva intrapresa in forza di un titolo giudiziale provvisoriamente esecutivo, la caducazione dello stesso in un momento successivo alla fruttuosa conclusione dell'espropriazione forzata legittima il debitore, che l'abbia subita, a promuovere nei confronti del creditore procedente un autonomo giudizio di ripetizione dell'indebito, che, essendo fondato su prova scritta, può avere inizio anche mediante la presentazione di ricorso per decreto ingiuntivo ” (cfr. Cass. citata).
Nella fattispecie è pacifico, oltre che documentalmente provato, che in esecuzione del decreto ingiuntivo n. 242/1995 emesso dal Tribunale di Caltagirone il 4/12/1995, è stato promosso in danno di la procedura esecutiva immobiliare n. 63/1996 nel corso della quale è stato CP_1
alienato a terzi un immobile di proprietà della stessa, il cui ricavato è stato in parte assegnato al
Banco di Sicilia s.p.a.. Più precisamente, dal progetto di distribuzione del 27/11/2003 risulta che
è stato attribuito a favore del predetto istituto di credito l'importo di € 210.890,44, somma che quest'ultimo ha, peraltro, dichiarato espressamente di aver incassato per girocontarla alla
, riconosciuta come l'effettiva titolare del credito in forza dei TE pregressi atti di cessione dei crediti conclusi tra i predetti istituti bancari. Quest'ultima ha, poi, confermato di aver ricevuto la predetta somma nel maggio del 2005 (cfr. pag. 8 comparsa di costituzione e risposta “il complessivo importo, successivamente incassato nel maggio 2005 dalla
, ricavato dalla procedura esecutiva 63/1996, di € 277.765,82 (210.890,44 + CP_4
66.875,38)”), come, peraltro, risulta dalla produzione della lista movimenti e dell'estratto conto della presso il Banco di Sicilia, in cui risulta annotato in data 19/5/2005 il TE versamento di € 210.890,44 a favore della prima (cfr. allegati 5.2 e 5.3 alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 dell'opponente).
È stato, altresì, provato che il decreto ingiuntivo n. 242/1995 è stato revocato dalla Corte di
Appello di Catania il 14/12/2012, con sentenza n. 225/2012 pronunciata inter partes e passata in giudicato per omessa impugnazione entro i termini di legge. Risulta, quindi, accertata con statuizione coperta da giudicato la sussistenza dell'indebito, stante il venir meno della causa giustificativa della attribuzione patrimoniale, e del conseguente obbligo restitutorio a carico dell'accipiens ex art. 2033 c.c..
Quanto all'individuazione del soggetto passivo della condicio indebiti va osservato che, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, quello secondo cui
“nell'indebito oggettivo, disciplinato dall'art. 2033 cod. civ., l'azione restitutoria, avendo carattere personale, può essere esperita solo nei rapporti fra il solvens ed il destinatario del pagamento che abbia incassato, personalmente o per mezzo di terzi, la somma non dovuta, e cioè solo tra le stesse parti del rapporto precedente (negozio di pagamento). (…). Il solo soggetto passivamente legittimato, dunque, è colui che ha ricevuto la somma che si assume non dovuta
(cfr. Cass. n. 11073 del 2003; Cass. n. 25170 del 2016; Cass. n. 27421 del 2023). Tale principio trova fondamento nella formulazione letterale dell'art. 2033 cod. civ., che, collegando la genesi dell'obbligazione restitutoria al pagamento non dovuto, mostra di individuare il percettore del pagamento non dovuto come il solo soggetto passivo dell'obbligazione (cfr. Cass. n. 5446/2024).
La Suprema Corte ha, peraltro, precisato di non ritenere apprezzabile l'obiezione della dottrina secondo cui la legittimazione passiva andrebbe attribuita al soggetto che abbia effettivamente ricevuto l'incremento patrimoniale e non a quello che materialmente abbia percepito il pagamento.
Invero, “l'indirizzo di questa Corte è univocamente orientato nel senso di escludere la legittimazione del terzo – (…) - cui la somma sia pervenuta per autonoma, unilaterale ed arbitraria iniziativa dell'accipiens” (cfr. Cass. n. 27421/2023).
Ne consegue, pertanto, che ai fini dell'individuazione del titolare passivo dell'azione di ripetizione, non rileva il fatto che il Banco di Sicilia abbia restituito a
[...]
le somme indebitamente riscosse, assumendo invece rilevanza Parte_2
decisiva la circostanza per cui il Banco di Sicilia abbia materialmente ricevuto i pagamenti dei quali l'opposta ha richiesto, in questa sede, la restituzione.
L'azione di ripetizione è stata, dunque, correttamente esperita nei confronti dell'accipiens ossia del soggetto che ha ricevuto la somma che si assume essere non dovuta, nessun rapporto intercorrendo tra l'opposta ed il soggetto al quale detto importo è poi pervenuto per autonoma, unilaterale ed arbitraria iniziativa della stessa banca a cagione della propria condotta in sede di procedura esecutiva (in tal senso Cass. n. 27421/2023).
Va, pertanto, disposta la condanna di alla restituzione, in favore della Parte_1 CP_1 della somma di € 210.890, 44, maggiorata di interessi al tasso legale decorrenti dalla data del pagamento (7/2/2005) fino al soddisfo. Sotto tale profilo, la disciplina dettata dall'art. 2033 c.c. risulta modellata rispetto a una duplice alternativa, vale a dire a seconda che l'accipiens indebiti abbia ricevuto la cosa in buona ovvero in mala fede. In particolare, l'accipiens in mala fede è tenuto alla restituzione dei frutti e degli interessi dal giorno del pagamento, mentre colui che ha ricevuto il pagamento in buona fede, è tenuto alla restituzione solo a partire dal giorno della domanda.
È stato, inoltre, precisato che “in tema di indebito oggettivo, la buona fede dell'accipiens al momento del pagamento è presunta per principio generale, sicché grava sul solvens che faccia richiesta di ripetizione dell'indebito, al fine del riconoscimento degli interessi con decorrenza dal giorno del pagamento stesso e non dalla data della domanda, l'onere di dimostrare la malafede dell'accipiens all'atto della ricezione della somma non dovuta” (cfr. Cass. 25140/2019; Cass. n.
2993/2019).
Nella fattispecie, va riconosciuta la mala fede della banca opponente essendo quest'ultima, all'atto della ricezione della somma non dovuta, ben consapevole della insussistenza del suo diritto a conseguirla, in ragione della intervenuta cessione del relativo credito.
L'accoglimento della domanda di pagamento nei confronti di determina Parte_1
l'assorbimento della domanda di pagamento avanzata in via riconvenzionale e subordinata nei confronti di . Parte_2
Vanno, invece, dichiarate improcedibili le domande di manleva e di surroga formulate dall'opponente nei confronti di . CP_4 Parte_2
Invero, l'art. 83 comma 3 del T.U.B. stabilisce testualmente che “Dal termine previsto nel comma
11 contro la banca in liquidazione non può essere promossa né proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3, né, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso o proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare. Per le azioni civili di qualsiasi natura derivanti dalla liquidazione è competente esclusivamente il tribunale del luogo dove la banca ha la sede legale”.
All'apertura della citata procedura concorsuale consegue, dunque, l'improcedibilità e/o improponibilità di qualsivoglia domanda nei confronti del soggetto che sia stato sottoposto a liquidazione coatta amministrativa.
La giurisprudenza di legittimità ha, in proposito, statuito che “a seguito della sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa di una società si determina, per un verso, la perdita della capacità (anche) processuale degli organi societari, e, per altro verso, la temporanea improcedibilità, fino alla conclusione della fase amministrativa di accertamento dello stato passivo davanti agli organi della procedura ai sensi degli artt. 201 ss. L.F., della domanda azionata in sede di cognizione ordinaria, rilevabile anche d'ufficio e pur nella fase di cassazione, in difetto di una norma analoga all'art. 25 L. n. 990 del 1969 (v. Cass., 9/3/2010 n. 5662). Ne consegue che qualsiasi credito nei confronti di un'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa dev'essere fatto valere in sede concorsuale, nell'ambito del procedimento di verifica affidato al commissario liquidatore, mentre il giudice può conoscerne in sede ordinaria solo in un momento successivo, sulle opposizioni od impugnazioni dello stato passivo formato in detta sede, così determinandosi una situazione di improponibilità, o, se proposta, di improseguibilità della domanda, che concerne sia le domande di condanna che quelle di mero accertamento del credito, sicchè la domanda formulata in sede di cognizione ordinaria diventa improcedibile in virtù di norme inderogabilmente poste a tutela del principio della par condicio creditorum” ( cfr. Cass., sentenza n. 7037/2017).
La liquidazione coatta amministrativa è, dunque, una procedura concorsuale che determina, al pari del fallimento, la liquidazione dei beni dell'ente ed il riparto del ricavato tra i creditori nel rispetto del principio della par condicio, sicché un creditore, per poter partecipare al concorso, deve sottoporre il suo credito a verifica attraverso l''ammissione al passivo, la quale consente anche il contraddittorio - almeno potenziale - degli altri creditori concorrenti sulla pretesa azionata. Ne consegue che la domanda che sia anche solo indirettamente volta a far valere un credito nei confronti dell'ente sottoposto a liquidazione coatta amministrativa - e quindi soggetta al rito dell'accertamento del passivo - è inammissibile e/o improcedibile se proposta nelle forme della cognizione ordinaria.
Per tutto quanto esposto, l'opposizione va rigettata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza di nei confronti di e di Parte_1 CP_7
e sono liquidate in dispositivo, secondo i CP_4 Parte_2
parametri di cui al D.M. 147/2022, per le fasi espletate e tenuto conto del valore della domanda
(valori minimi per tutte le fasi).
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa n. 1385/2014
R.G., così statuisce:
RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 342/2014, emesso dal Tribunale di Caltagirone in data 10/9/2014;
DICHIARA improcedibili le domande nei confronti di Parte_2
[...]
CONDANNA al pagamento in favore di delle spese del presente Parte_1 CP_1 giudizio che si liquidano in € 7.052,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e
CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Alberto Giaconia;
CONDANNA al pagamento in favore di Parte_1 Parte_2 delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 7.052,00 per compensi,
[...]
oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Caltagirone, il 10/02/2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Concetta Grillo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Concetta Grillo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 1385/2014 R.G. avente ad oggetto “Titoli di credito”
PROMOSSO DA con sede legale in Roma, via A. Specchi n. 16, cod. fisc. Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Rosario Giuseppe Grasso ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Acireale (CT), via Saru Spina n. 1, giusta procura in atti.
OPPONENTE
CONTRO con sede legale in Vizzini, S.S. n. 124, km 41,900, Vizzini Scalo, P.IVA e cod. fisc. CP_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore , nato a [...] il P.IVA_2 Controparte_2
7/7/1945, rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Giaconia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Catania, via Francesco Crispi n. 247, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta.
OPPOSTA
E in liquidazione coatta amministrativa, con sede legale in Palermo, via Roma Controparte_3
n. 183, cod. fisc. , in persona dei commissari liquidatori pro tempore, rappresentata e P.IVA_3
difesa dagli avv.ti Francesca Giorgianni e Alessia Giorgianni ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Garziano, sito in Caltagirone, via Giovanni Pascoli n.6, giusta procura in atti.
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 5/10/2023 le parti hanno concluso riportandosi agli atti e verbali di causa e la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
FATTO E DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 342/2014, provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Caltagirone in data
10/9/2014, con il quale le era stato ingiunto il pagamento in favore di della somma CP_1
complessiva di € 210.890,44, oltre interessi come da domanda e spese del procedimento monitorio.
A sostegno dell'opposizione esponeva che:
- con decreto ingiuntivo n. 242 del 4/12/1995, provvisoriamente esecutivo, il Tribunale di
Caltagirone aveva ingiunto alla società il pagamento di £ 764.531,136 in favore di CP_1
Controparte_3
- quest'ultima in esecuzione del suddetto decreto aveva promosso in danno della la CP_1
procedura esecutiva immobiliare n. 63/1996, nel corso della quale era intervenuto, quale cessionario del credito, il Banco di Sicilia s.p.a. (atto di cessione del 6/9/1997);
- successivamente, con atto di retrocessione del 7/7/2000, il credito de quo veniva ceduto dal
Banco di Sicilia s.p.a. alla , che si costituiva nella suddetta TE
procedura esecutiva, subentrando nella posizione Banco di Sicilia s.p.a.;
- in data 11/3/2003 l'immobile di proprietà della (capannone industriale) veniva CP_1 venduto all'asta al prezzo di € 280.250,00;
- in data 27/11/2003 veniva approvato il progetto di distribuzione in forza del quale veniva attribuito a favore del Banco di Sicilia s.p.a. l'importo di € 210.890,44;
- la suddetta somma veniva incassata dal Banco di Sicilia s.p.a. e girocontata alla
[...]
in data 19/5/2005; TE
- nelle more della procedura esecutiva immobiliare la società aveva proposto CP_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 242 del 4/12/1995, rigettata, poi, dal Tribunale di
Caltagirone con sentenza n. 391/1997;
- con atto di citazione del 10/11/1998 la società aveva proposto impugnazione CP_1
avverso la suddetta sentenza dinnanzi alla Corte di appello di Catania;
- quest'ultima con sentenza n. 255 del 14/2/2012, passata in giudicato, aveva accolto l'appello e per l'effetto revocato il decreto ingiuntivo n. 242 del 4/12/1995;
- con il decreto ingiuntivo oggi opposto, la società chiedeva alla CP_1 Parte_1 quale società incorporante il Banco di Sicilia s.p.a., la restituzione della somma di €
210.890,44, ricavata dalla vendita dell'immobile di sua proprietà in esecuzione del decreto ingiuntivo n. 242 del 4/12/1995, revocato dalla Corte di Appello di Catania.
- Tanto premesso l'opponente eccepiva la “inammissibilità del monitorio” per difetto di prova scritta, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva per esser stato accertato dal giudice di seconde cure l'estraneità del Banco di Sicilia al rapporto di credito per effetto dell'atto di retrocessione concluso tra lo stesso e la liquidazione coatta amministrativa della CP_4
[...]
- Deduceva, peraltro, che “per sopperire all'errore di assegnazione” aveva girocontato l'importo incassato alla “che li incamerava definitivamente il CP_5 TE
19 maggio 2005”.
Chiedeva, pertanto, di essere autorizzato a chiamare in giudizio TE
“al fine di essere manlevata da ogni responsabilità e esborso dipendente da questo giudizio, ovvero di essere surrogata nella posizione dell'opposta”.
Concludeva, pertanto, chiedendo, previa sospensione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, “che il Tribunale (…) autorizzi la chiamata di terzo, revochi con qualunque formula il decreto ingiuntivo opposto, rigetti la domanda e, ove accolta, condanni
[...]
a manlevare da ogni da ogni responsabilità Parte_2 Parte_1
e/o esborso dipendente da questo giudizio, ovvero surroghi nella posizione Parte_1 dell'opposta” con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Con decreto dell'1/12/2014 veniva sospesa inaudita altera parte la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 29/1/2015 si costituiva in giudizio la società la quale contestava tutto quanto dedotto dall'opponente deducendo, quanto CP_1 all'eccezione di difetto di legittimazione passiva, che “l'unico soggetto legittimato passivo del decreto ingiuntivo opposto non poteva che essere (successore del Banco di Parte_1
Sicilia S.p.A.), in quanto unico ed effettivo percettore della somma indebitamente versata”, stante la natura personale dell'azione di ripetizione dell'indebito, a nulla rilevando la circostanza, peraltro non provata, di aver immediatamente girocontato le somme incassate a TE
. Evidenziava, inoltre, che al momento dell'attribuzione dell'importo per cui è
[...]
causa in sede esecutiva, il Banco di Sicilia s.p.a. era ben consapevole della non spettanza dello stesso, essendo stata accertata dal giudice di seconde cure la sua estraneità al rapporto di credito per effetto dell'atto di retrocessione concluso con la e ciò TE
nondimeno, invece di rilevare tale circostanza nei modi di legge, aveva provveduto comunque al suo incasso.
In via riconvenzionale, nella ipotesi di accertata carenza di legittimazione passiva della banca opponente, chiedeva la condanna di al pagamento delle somme azionate in sede Controparte_3
monitoria. Instava, pertanto, per il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario (cfr. note d'udienza del 17/2/2022).
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 29/1/2015 si costituiva in giudizio
, la quale in via preliminare eccepiva la Parte_2
inammissibilità della domanda di manleva e di surroga avanzata dal nei suoi Parte_1
confronti sia perché fondata su un titolo diverso (versamento della somma in esecuzione del contratto di cessione ) da quello opposto da (decreto ingiuntivo in esecuzione Parte_1
della sentenza della Corte di appello di Catania), sia per violazione degli artt.. 83, comma 3, 86 e
89 del d.lgs. 385/1993.
Sempre in via preliminare eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva facendo rilevare, in proposito, che il credito oggetto del giudizio era stato ceduto dalla
[...]
alla in data 3/8/2007, come accertato dalla Parte_2 Controparte_6
Corte di Appello di Catania.
Nel merito deduceva di essere stata creditrice nei confronti della sia del credito di £. CP_1
835.070.236 portato dal decreto ingiuntivo 242/95, successivamente revocato, sia del credito ipotecario di £. 671.020.149 derivante dal mutuo fondiario del 1988, con la conseguenza che
“sebbene sia venuto meno il titolo (decreto ingiuntivo 242/95) portante il credito di £.
835.070.236 di cui all'intervento nella detta procedura esecutiva, alcun “credito di restituzione” può ad oggi ritenersi sussistente in capo ad stante il maggiore e anteriore credito vantato CP_1 dall'esponente pari ad €. 346.552,99 di cui al mutuo ipotecario”. Deduceva, in ogni caso, che
“qualora tale “credito di restituzione” non si voglia ritenere insussistente, lo stesso deve correttamente considerarsi interamente compensato con il suddetto maggior credito ipotecario ex art. 1242 e ss. c.c.” (cfr. comparsa conclusionale).
Concludeva, pertanto, chiedendo di dichiarare inammissibili o comunque infondate le domande avanzate nei suoi confronti, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Con ordinanza del 19/2/2015 veniva revocato il provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto opposto emesso dal Tribunale di Caltagirone in data 10/09/2014 e concessa la provvisoria esecuzione dello stesso.
Successivamente con ordinanza del 2/11/2015 veniva rigettata la chiamata in causa di
[...] formulata da all'udienza del 26/2/2015 e reiterata all'udienza del CP_6 Parte_1
15/10/2015 e concessi i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c..
La causa veniva istruita in via documentale. All'udienza indicata in epigrafe, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusivi.
L'opposizione proposta da è infondata e va, pertanto, rigettata. Parte_1
Come noto, a norma dell'art. 2033 c.c. “Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato”.
L'azione generale di ripetizione di indebito si fonda, dunque, su due presupposti: l'esecuzione di una prestazione ed il suo carattere non dovuto. Essa assolve alla funzione di reintegrazione dell'equilibrio economico e la legittimazione ad agire per la reintegrazione patrimoniale spetta a colui che abbia disposto il pagamento senza causa.
Secondo le ordinarie regole dell'onere probatorio, spetta a chi agisce in ripetizione dimostrare
(nel caso di un'obbligazione pecuniaria) sia l'avvenuto pagamento, sia l'assenza di una valida causa giustificativa dello stesso.
Tali principi trovano applicazione anche in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che costituisce atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale incombe al creditore opposto, in qualità di attore in senso sostanziale, l'onere di dimostrare l'an oltre che il quantum della sua pretesa di pagamento, gravando sull'opponente, nella sua qualità di debitore e convenuto sostanziale, provare l'esistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi del diritto vantato dalla controparte.
In tema di esecuzione forzata è stato, poi, precisato che il debitore espropriato non può esperire, dopo la chiusura del procedimento, l'azione di ripetizione dell'indebito contro il creditore procedente per ottenere la restituzione di quanto costui abbia riscosso, sul presupposto dell'illegittimità per motivi sostanziali dell'esecuzione forzata, atteso che la legge, pur non attribuendo efficacia di giudicato al provvedimento conclusivo del procedimento esecutivo, tuttavia sancisce la irrevocabilità dei relativi provvedimenti una volta che essi abbiano avuto esecuzione, sicché la proposizione dell'azione di ripetizione dopo la conclusione dell'esecuzione e la scadenza dei termini per le relative opposizioni sarebbe in contrasto con i principi ispiratori del sistema e con le regole specifiche sui modi e sui termini delle opposizioni esecutive, con la conseguenza che la eventuale restituzione, successivamente all'esecuzione forzata, è correlabile solo ad una perdita di validità della procedura esecutiva legalmente accertata (cfr. Cass.
13/11/2019 n. 29347; Cass. 13/02/2019 n. 4263; Cass. 24/10/2018 n. 26927 e Cass. 23/08/2018
n. 20994).
Tale principio va, nondimeno, armonizzato con quelli in tema di esecuzione forzata in base a titolo giudiziale non definitivo, per cui “così come è pacifico che la caducazione del titolo esecutivo di formazione giudiziale determina la nullità dell'azione esecutiva che su esso si fonda e la perdita di efficacia degli atti fino a quel momento compiuti, effetto corrispondente deve ritenersi prodotto nel caso in cui il titolo, solo provvisoriamente munito di forza esecutiva ed azionato a suo rischio dal creditore procedente, viene meno in un momento successivo alla conclusione del processo esecutivo” (cfr. Cass., Sez. III, n. 14601/2020). La sopravvenuta revoca del titolo esecutivo giudiziale non definitivo non determina, pertanto, la cessazione degli effetti degli atti espropriativi, ma dà luogo ad un distinto obbligo restitutorio, per l'attuazione del quale colui che voglia recuperare quanto gli è stato espropriato deve munirsi, a sua volta, di un titolo esecutivo.
Ciò implica che, “soltanto in caso di azione esecutiva intrapresa in forza di un titolo giudiziale provvisoriamente esecutivo, la caducazione dello stesso in un momento successivo alla fruttuosa conclusione dell'espropriazione forzata legittima il debitore, che l'abbia subita, a promuovere nei confronti del creditore procedente un autonomo giudizio di ripetizione dell'indebito, che, essendo fondato su prova scritta, può avere inizio anche mediante la presentazione di ricorso per decreto ingiuntivo ” (cfr. Cass. citata).
Nella fattispecie è pacifico, oltre che documentalmente provato, che in esecuzione del decreto ingiuntivo n. 242/1995 emesso dal Tribunale di Caltagirone il 4/12/1995, è stato promosso in danno di la procedura esecutiva immobiliare n. 63/1996 nel corso della quale è stato CP_1
alienato a terzi un immobile di proprietà della stessa, il cui ricavato è stato in parte assegnato al
Banco di Sicilia s.p.a.. Più precisamente, dal progetto di distribuzione del 27/11/2003 risulta che
è stato attribuito a favore del predetto istituto di credito l'importo di € 210.890,44, somma che quest'ultimo ha, peraltro, dichiarato espressamente di aver incassato per girocontarla alla
, riconosciuta come l'effettiva titolare del credito in forza dei TE pregressi atti di cessione dei crediti conclusi tra i predetti istituti bancari. Quest'ultima ha, poi, confermato di aver ricevuto la predetta somma nel maggio del 2005 (cfr. pag. 8 comparsa di costituzione e risposta “il complessivo importo, successivamente incassato nel maggio 2005 dalla
, ricavato dalla procedura esecutiva 63/1996, di € 277.765,82 (210.890,44 + CP_4
66.875,38)”), come, peraltro, risulta dalla produzione della lista movimenti e dell'estratto conto della presso il Banco di Sicilia, in cui risulta annotato in data 19/5/2005 il TE versamento di € 210.890,44 a favore della prima (cfr. allegati 5.2 e 5.3 alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 dell'opponente).
È stato, altresì, provato che il decreto ingiuntivo n. 242/1995 è stato revocato dalla Corte di
Appello di Catania il 14/12/2012, con sentenza n. 225/2012 pronunciata inter partes e passata in giudicato per omessa impugnazione entro i termini di legge. Risulta, quindi, accertata con statuizione coperta da giudicato la sussistenza dell'indebito, stante il venir meno della causa giustificativa della attribuzione patrimoniale, e del conseguente obbligo restitutorio a carico dell'accipiens ex art. 2033 c.c..
Quanto all'individuazione del soggetto passivo della condicio indebiti va osservato che, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, quello secondo cui
“nell'indebito oggettivo, disciplinato dall'art. 2033 cod. civ., l'azione restitutoria, avendo carattere personale, può essere esperita solo nei rapporti fra il solvens ed il destinatario del pagamento che abbia incassato, personalmente o per mezzo di terzi, la somma non dovuta, e cioè solo tra le stesse parti del rapporto precedente (negozio di pagamento). (…). Il solo soggetto passivamente legittimato, dunque, è colui che ha ricevuto la somma che si assume non dovuta
(cfr. Cass. n. 11073 del 2003; Cass. n. 25170 del 2016; Cass. n. 27421 del 2023). Tale principio trova fondamento nella formulazione letterale dell'art. 2033 cod. civ., che, collegando la genesi dell'obbligazione restitutoria al pagamento non dovuto, mostra di individuare il percettore del pagamento non dovuto come il solo soggetto passivo dell'obbligazione (cfr. Cass. n. 5446/2024).
La Suprema Corte ha, peraltro, precisato di non ritenere apprezzabile l'obiezione della dottrina secondo cui la legittimazione passiva andrebbe attribuita al soggetto che abbia effettivamente ricevuto l'incremento patrimoniale e non a quello che materialmente abbia percepito il pagamento.
Invero, “l'indirizzo di questa Corte è univocamente orientato nel senso di escludere la legittimazione del terzo – (…) - cui la somma sia pervenuta per autonoma, unilaterale ed arbitraria iniziativa dell'accipiens” (cfr. Cass. n. 27421/2023).
Ne consegue, pertanto, che ai fini dell'individuazione del titolare passivo dell'azione di ripetizione, non rileva il fatto che il Banco di Sicilia abbia restituito a
[...]
le somme indebitamente riscosse, assumendo invece rilevanza Parte_2
decisiva la circostanza per cui il Banco di Sicilia abbia materialmente ricevuto i pagamenti dei quali l'opposta ha richiesto, in questa sede, la restituzione.
L'azione di ripetizione è stata, dunque, correttamente esperita nei confronti dell'accipiens ossia del soggetto che ha ricevuto la somma che si assume essere non dovuta, nessun rapporto intercorrendo tra l'opposta ed il soggetto al quale detto importo è poi pervenuto per autonoma, unilaterale ed arbitraria iniziativa della stessa banca a cagione della propria condotta in sede di procedura esecutiva (in tal senso Cass. n. 27421/2023).
Va, pertanto, disposta la condanna di alla restituzione, in favore della Parte_1 CP_1 della somma di € 210.890, 44, maggiorata di interessi al tasso legale decorrenti dalla data del pagamento (7/2/2005) fino al soddisfo. Sotto tale profilo, la disciplina dettata dall'art. 2033 c.c. risulta modellata rispetto a una duplice alternativa, vale a dire a seconda che l'accipiens indebiti abbia ricevuto la cosa in buona ovvero in mala fede. In particolare, l'accipiens in mala fede è tenuto alla restituzione dei frutti e degli interessi dal giorno del pagamento, mentre colui che ha ricevuto il pagamento in buona fede, è tenuto alla restituzione solo a partire dal giorno della domanda.
È stato, inoltre, precisato che “in tema di indebito oggettivo, la buona fede dell'accipiens al momento del pagamento è presunta per principio generale, sicché grava sul solvens che faccia richiesta di ripetizione dell'indebito, al fine del riconoscimento degli interessi con decorrenza dal giorno del pagamento stesso e non dalla data della domanda, l'onere di dimostrare la malafede dell'accipiens all'atto della ricezione della somma non dovuta” (cfr. Cass. 25140/2019; Cass. n.
2993/2019).
Nella fattispecie, va riconosciuta la mala fede della banca opponente essendo quest'ultima, all'atto della ricezione della somma non dovuta, ben consapevole della insussistenza del suo diritto a conseguirla, in ragione della intervenuta cessione del relativo credito.
L'accoglimento della domanda di pagamento nei confronti di determina Parte_1
l'assorbimento della domanda di pagamento avanzata in via riconvenzionale e subordinata nei confronti di . Parte_2
Vanno, invece, dichiarate improcedibili le domande di manleva e di surroga formulate dall'opponente nei confronti di . CP_4 Parte_2
Invero, l'art. 83 comma 3 del T.U.B. stabilisce testualmente che “Dal termine previsto nel comma
11 contro la banca in liquidazione non può essere promossa né proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3, né, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso o proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare. Per le azioni civili di qualsiasi natura derivanti dalla liquidazione è competente esclusivamente il tribunale del luogo dove la banca ha la sede legale”.
All'apertura della citata procedura concorsuale consegue, dunque, l'improcedibilità e/o improponibilità di qualsivoglia domanda nei confronti del soggetto che sia stato sottoposto a liquidazione coatta amministrativa.
La giurisprudenza di legittimità ha, in proposito, statuito che “a seguito della sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa di una società si determina, per un verso, la perdita della capacità (anche) processuale degli organi societari, e, per altro verso, la temporanea improcedibilità, fino alla conclusione della fase amministrativa di accertamento dello stato passivo davanti agli organi della procedura ai sensi degli artt. 201 ss. L.F., della domanda azionata in sede di cognizione ordinaria, rilevabile anche d'ufficio e pur nella fase di cassazione, in difetto di una norma analoga all'art. 25 L. n. 990 del 1969 (v. Cass., 9/3/2010 n. 5662). Ne consegue che qualsiasi credito nei confronti di un'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa dev'essere fatto valere in sede concorsuale, nell'ambito del procedimento di verifica affidato al commissario liquidatore, mentre il giudice può conoscerne in sede ordinaria solo in un momento successivo, sulle opposizioni od impugnazioni dello stato passivo formato in detta sede, così determinandosi una situazione di improponibilità, o, se proposta, di improseguibilità della domanda, che concerne sia le domande di condanna che quelle di mero accertamento del credito, sicchè la domanda formulata in sede di cognizione ordinaria diventa improcedibile in virtù di norme inderogabilmente poste a tutela del principio della par condicio creditorum” ( cfr. Cass., sentenza n. 7037/2017).
La liquidazione coatta amministrativa è, dunque, una procedura concorsuale che determina, al pari del fallimento, la liquidazione dei beni dell'ente ed il riparto del ricavato tra i creditori nel rispetto del principio della par condicio, sicché un creditore, per poter partecipare al concorso, deve sottoporre il suo credito a verifica attraverso l''ammissione al passivo, la quale consente anche il contraddittorio - almeno potenziale - degli altri creditori concorrenti sulla pretesa azionata. Ne consegue che la domanda che sia anche solo indirettamente volta a far valere un credito nei confronti dell'ente sottoposto a liquidazione coatta amministrativa - e quindi soggetta al rito dell'accertamento del passivo - è inammissibile e/o improcedibile se proposta nelle forme della cognizione ordinaria.
Per tutto quanto esposto, l'opposizione va rigettata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza di nei confronti di e di Parte_1 CP_7
e sono liquidate in dispositivo, secondo i CP_4 Parte_2
parametri di cui al D.M. 147/2022, per le fasi espletate e tenuto conto del valore della domanda
(valori minimi per tutte le fasi).
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa n. 1385/2014
R.G., così statuisce:
RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 342/2014, emesso dal Tribunale di Caltagirone in data 10/9/2014;
DICHIARA improcedibili le domande nei confronti di Parte_2
[...]
CONDANNA al pagamento in favore di delle spese del presente Parte_1 CP_1 giudizio che si liquidano in € 7.052,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e
CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Alberto Giaconia;
CONDANNA al pagamento in favore di Parte_1 Parte_2 delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 7.052,00 per compensi,
[...]
oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Caltagirone, il 10/02/2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Concetta Grillo