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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/06/2025, n. 3339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3339 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - VIII sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Alessandro Cocchiara Presidente dott. Antonio Quaranta Consigliere dott.ssa Maria Rosaria Pupo Consigliere estensore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al RG n.5021/23 vertente
TRA
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F. ) presso cui ope legis domicilia alla via P.IVA_2
Diaz, 11-ads.na@pec.avvocaturastato.it, telefax 081-5525515; - appellante -
CONTRO
1. (C. ), elett.te dom.to in Napoli al Parte_2 C.F._1
Corso Secondigliano n.230/c presso lo studio dell'Avv. Gennaro Lallo (CF.
, P.IVA ), tel. 081/7366387, fax 081/7375423 C.F._2 P.IVA_3
PEC. che lo rapp.ta e difende giusto mandato in atti;
Email_1
-appellato-
2. (P.IVA: , in persona del Direttore Controparte_1 P.IVA_4
Generale Dott. Ing. domiciliato per la carica in Napoli, alla Controparte_2
Via Comunale del Principe 13/A, rapp.ta e difesa dall'Avv. Gaetano Scuotto (cod. fisc.: ) ed elett.te dom.ta presso il suo studio in Napoli alla CodiceFiscale_3
Via Piccinni n. 6, giusta procura ad litem depositata nel giudizio di primo grado;
fax n. 0812207482, e-mail pec: PEC: Email_2
pec: - appellato – Email_3
OGGETTO: impugnazione avverso la sentenza n. 5328/2023, resa dal Tribunale di Napoli, nel giudizio iscritto al RG n.28214/2018, pubblicata il 23.05.2023.
1 CONCLUSIONI:
Per l'appellante: in riforma della sentenza n. 5328/2023 del Tribunale di Napoli, respingere integralmente le domande proposte da in primo grado, con ogni Parte_2 conseguente statuizione anche in ordine alle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Per l'appellato si riporta integralmente alla propria comparsa di costituzione Pt_2
e risposta di cui chiede il pieno accoglimento con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio da assegnarsi al procuratore antistatario.
Per l'appellata :si riporta integralmente a tutte le difese, eccezioni Controparte_1
e richieste formulate in comparsa di costituzione e risposta in appello;
in subordine, nel caso di accoglimento del primo motivo di appello, insiste per la modifica della sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice ha dichiarato la responsabilità dei convenuti e, di conseguenza, rigettarsi la domanda del Sig. Impugna e Pt_2 contesta il secondo motivo d'appello siccome inammissibile ed infondato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 16.10.2018 conveniva in giudizio il Parte_2
e l' in persona dei rispettivi l.r.p.t., per Parte_1 Controparte_1
sentirli condannare, in solido e/o per quanto di ragione, al risarcimento dei danni biologici, morali, esistenziali e patrimoniali dal medesimo subiti a seguito dell'insorgere della patologia HCV contratta in occasione delle cure politrasfusionali svolte sulla sua persona presso strutture sanitarie pubbliche, premesso che: nell'anno 2011, l' veniva soccorso presso il presidio ospedaliero San Pt_2
Giovanni Bosco alla Via F.M.Briganti n. 255 e sottoposto a cure mediche nei periodi aprile-maggio 2011;
a seguito degli episodi emorragici, l'esponente risultava affetto da virus di epatite
C in data 14.12.2011, anche per le trasfusioni eseguite nell'Ospedale San Giovanni
Bosco; il giorno 8.04.2012, dopo aver preso atto della malattia contratta a seguito della trasfusione cui era stato sottoposto presso l'ospedale San Giovanni Bosco, presentava presso l' la domanda n. 3399 volta ad ottenere i benefici ex CP_3
2 legge n.210/92, unitamente alla cartella clinica ed ai vari certificati di analisi eseguite;
con la nota prot. n 76 del 17/04/2014, l' invitava l' a Controparte_4 Pt_2 visita medico legale che, in quella occasione provvedeva alla consegna delle cartelle cliniche in copia conforme;
in assenza di riscontri da parte della l' si vedeva Controparte_1 Pt_2
costretto ad adire le vie legali.
Si costituiva il il quale eccepiva il proprio difetto di Parte_1 legittimazione passiva, l'infondatezza delle domande attoree per l'assenza di responsabilità dell'Amministrazione convenuta, l'insussistenza del nesso di causalità, l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento dei danni.
Si costituiva l' contestando tutto quanto ex adverso dedotto e Controparte_1
prodotto, perché infondato in fatto e in diritto.
Instaurato il contraddittorio, concessi i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c., ammessa la documentazione medica depositata ed espletata CTU medica, la causa veniva trattenuta in decisione ed all'esito, con sentenza n. 5328/2023 depositata il
23.05.2023, il Tribunale di Napoli, a definizione del giudizio iscritto RG n.
28214/2018, così provvedeva:
a) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il e l' Parte_1 [...]
in solido tra loro, al pagamento, in favore di Controparte_5 [...]
della somma di € 13.680,00, oltre interessi al tasso legale dalla data della Pt_2 presente sentenza al saldo;
b) condanna il e l' in Parte_1 Controparte_5 solido tra loro, al pagamento, delle spese di lite che si liquidano complessivamente in euro
759,00 per esborsi ed euro 3.000,00 (tremila/00) per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Gennaro Lallo;
c) pone definitivamente le spese inerenti all'espletata CTU, nella misura già determinata con provvedimento del 31.12.2021 in euro 1.229,53 oltre accessori di legge, a carico
3 solidale dei convenuti, con conseguente diritto della parte vittoriosa di ripetere quanto eventualmente corrisposto in via provvisoria.
Avverso la sentenza de qua il interponeva gravame con atto Parte_1
notificato telematicamente il 17/11/23 ad entrambi gli appellati in ragione di due motivi di censura, chiedendone la riforma integrale ovvero, in subordine, eventuale rinnovazione della CTU
Si costituiva il quale eccepiva la formazione del giudicato nei Parte_2
confronti della , avverso la quale aveva provveduto in Controparte_1
Contr data 4 luglio 2023 a notificare la sentenza n.5328/2023 senza che l' proponesse gravame.
Nel merito eccepiva l'infondatezza del gravame per avere il Giudice di prime cure valutato i fatti di causa e spiegato l'iter logico giuridico seguito per la condanna dei convenuti. Si opponeva alla richiesta di una nuova CTU avanzata dall'appellante.
Si costituiva l'appellata la quale deduceva la Parte_3 fondatezza del primo motivo di gravame;
in subordine chiedeva riconoscersi che, in ipotesi di contrazione di HCV da sangue infetto, il è responsabile Parte_1 dell'evento dannoso con riferimento al suo comportamento omissivo per colposa inosservanza dei suoi doveri istituzionali (oltre che di programmazione, indirizzo e coordinamento) di sorveglianza e vigilanza in materia sanitaria e, in particolare, nella produzione, commercializzazione e distribuzione del sangue e dei suoi derivati.
All'esito dell'udienza del 23/05/25 fissata ex art 352 cpc la Corte, si riservava la decisione.
Tutto quanto fin qui anteposto va dichiarata la tempestività dell'appello in delibazione proposto con atto notificato il 17/11/23 a fronte della sentenza n.
n. 5328/2023, pubblicata il 23/05/23 nel rispetto del termine previsto dall'art 327 cpc. Sul punto occorre rilevare che l'appellato ha dichiarato di avere Pt_2
4 Contr notificato la sentenza qui gravata nei confronti della il 04/07/23 e nei confronti del il 6/06/23, senza tuttavia darne prova. Parte_1
Passando al merito dell'impugnazione articolata nei seguenti
MOTIVI
Col primo l'appellante censura la sentenza gravata per insussistenza del nesso di causalità, in quanto non era ipotizzabile alcuna condotta doverosa che, omessa in tesi, avrebbe potuto evitare il danno prodotto;
per erronea e falsa applicazione dei principi in tema di allegazioni probatorie;
erroneità della motivazione nel capo in cui si afferma
l'esistenza del nesso eziologico sulla base del mero giudizio reso dal c.t.u.
Col secondo l'appellante censura l'erroneità della sentenza gravata laddove ha rigettato
l'eccezione di prescrizione del diritto azionato dall'odierno appellato ritenendo che il dies a quo andava individuato nella data di proposizione della domanda di indennizzo (8 aprile
2012), posto che solo in tale momento il danneggiato ha avuto un sufficiente grado di consapevolezza dell'illiceità del danno subìto e ritenuto che il danneggiato ha tempestivamente interrotto il termine prescrizionale, dapprima, mediante richiesta di risarcimento danni ricevuta dal il 12 gennaio 2016, e Parte_1 successivamente con la notifica, in data 9 ottobre 2018, dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio.”.
Per ragioni di ordine logico giuridico occorre previamente trattare il secondo motivo dichiarandone l'infondatezza.
A tal proposito merita rimarcare che configura una responsabilità extracontrattuale ex artt. 2043 e ss. cod. civ. quella in cui incorre il Parte_1
per i danni derivanti da infezioni da HIV e da epatite contratte in seguito a
[...]
trasfusioni con sangue infetto, come conseguenza della violazione dell'obbligo di vigilanza sulla sostanza ematica e sugli emoderivati. Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, nel caso di fatti illeciti c.d. lungo-latenti (ove la manifestazione esterna del danno è cronologicamente sfalsata rispetto alla condotta antigiuridica) il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno del soggetto che assuma di aver contratto per contagio una malattia per
5 fatto doloso o colposo di un terzo inizia a decorrere, a norma dell'art. 2947 primo comma cod. civ., non dal momento in cui il terzo determina la modificazione che produce danno all'altrui diritto o dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, ma da quello in cui essa viene percepita - o può essere percepita - quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo di un terzo, usando l'ordinaria diligenza, tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche”. (cfr. Suprema Corte sentenza n. 2645 del 2003).
Ciò che rileva è il momento della conoscibilità del danno inteso nella sua dimensione giuridica” (cfr. Cass. Civ., Sez. III, Sentenza n. 34570 del 11/12/2023,
Rv. 669516). Pertanto, onde verificare l'intervenuta prescrizione del diritto risarcitorio occorre distinguere il momento in cui il danno si è verificato da quello in cui è stato percepito dal danneggiato quale incidenza negativa da risarcire, a cominciare dalla consapevolezza della sussistenza della specifica malattia qualora non ancora tradotta in sintomi (v. Cass., n. 25887 del 2022, pagg. 9-10)
Ne segue che, secondo la Corte di legittimità, ai fini del danno subìto dal soggetto infettato, vanno distinti, logicamente e temporalmente, i momenti di: inoculazione infettiva (condotta colposa); contrazione della malattia (evento di danno); apparizione dei sintomi ovvero intervenuta consapevolezza della patologia con diagnosi (pregiudizi conseguenti risarcibili). (Cfr. Cassazione sentenza n
2725/2024 del 29/01/24) “
Orbene, quanto alla valutazione della diligenza esigibile dal danneggiato in relazione alla conoscibilità del danno, secondo la Corte di legittimità il termine di prescrizione inizia a decorrere a partire da quando la parte si è attivata per chiedere un indennizzo ammesso che, solo in presenza di danni irreversibili da vaccinazioni, emotrasfusioni o somministrazioni di emoderivati, appare ragionevole ipotizzare che la vittima del contagio abbia avuto una sufficiente percezione sia della malattia, sia del tipo di malattia che delle possibili conseguenze dannose, dal momento della proposizione della domanda amministrativa, percezione la cui esattezza viene solo confermata con la certificazione emessa dalle commissioni mediche. (cfr. citata sentenza n. 2645 del
6 2003). Ebbene, nel caso che ci occupa il dies a quo di prescrizione va individuato nell'8.04.2012, data di proposizione della domanda di indennizzo n. 3399 presso l' 1 volta ad ottenere i benefici ex legge n.210/92, posto che solo in tale CP_3 momento il danneggiato ha avuto un sufficiente grado di consapevolezza dell'illiceità del danno subìto (cfr. Cass. 23.5.2011, n. 11301; Cass. 2.7.2013, n. 1655;
Cass. 3.7.2015, n. 13660 e Cass. 4.5.2018, n. 10580).
Ne segue che il danneggiato ha tempestivamente interrotto il termine prescrizionale, dapprima, mediante richiesta di risarcimento danni ricevuta dal il 12 gennaio 2016, e successivamente con la notifica, in data Parte_1
9 ottobre 2018, dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio.
In assenza di prova contraria da parte del la domanda merita di essere Pt_4 disattesa.
Egualmente è a dirsi con riguardo alla prima doglianza ovvero l'omessa ed insufficiente verifica e prova del nesso di causa tra l'emotrasfusione e l'evento.
Sul punto, occorre precisare che l'accertamento dell'esistenza del nesso causale deve essere compiuto secondo il criterio del "più probabile che non". In tal senso la
Suprema Corte secondo cui: "In tema di responsabilità civile, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili, ferma restando, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi. Ed invero, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio". Ne segue, con riguardo alla responsabilità professionale del medico, che essendo quest'ultimo tenuto a espletare l'attività professionale secondo canoni di diligenza e di perizia scientifica, il giudice, accertata l'omissione di tale attività, potrà ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata
7 causa dell'evento lesivo e, per converso, che la condotta doverosa, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento stesso" (cfr. Cass. civ., Sez. 3,
Sentenza n. 16123 del 08/07/2010 e Ordinanza n. 21008 del 23/08/2018).
Pertanto, in materia di responsabilità per attività medico-chirurgica,
l'accertamento del nesso causale in caso di diagnosi tardiva - da compiersi secondo la regola del "più probabile che non" ovvero della "evidenza del probabile" (come pure delineata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza del 21 giugno 2017 in causa C-621/15 in tema di responsabilità da prodotto difettoso, in coerenza con il principio eurounitario della effettività della tutela giurisdizionale) si sostanzia nella verifica dell'eziologia dell'omissione, per cui occorre stabilire se il comportamento doveroso che l'agente avrebbe dovuto tenere sarebbe stato in grado di impedire o meno, l'evento lesivo, tenuto conto di tutte le risultanze del caso concreto nella loro irripetibile singolarità, giudizio da ancorarsi non esclusivamente alla determinazione quantitativo-statistica delle frequenze di classe di eventi (cd. probabilità quantitativa), ma anche all'ambito degli elementi di conferma disponibili nel caso concreto (cd. probabilità logica). (Corte di cassazione,
Sez. 3 - , Sentenza n. 21530 del 27/07/2021 (Rv. 662197 - 01)
Ciò posto, a pag. 11 della CTU espletata in primo grado si legge: occorre valutare se
l'infezione da HCV, nel sig. sia o meno riconducibile alle trasfusioni Parte_2 effettuate nel corso del ricovero dal 18/3 al 15/6/2011, presso il P.O. “San Giovanni Bosco” di Napoli.
Per quel che concerne, l'infezione da HCV e la valutazione della ascrivibilità etiologica della stessa alle somministrazioni di sangue, effettuate presso P.O. “San Giovanni Bosco” di Napoli, in occasione del ricovero del 18/03/2011, ci si deve necessariamente riferire ai dati clinici fondamentali che emergono dall'analisi della documentazione sanitaria esibita
(di seguito riepilogati) precisando che:
- antecedentemente al ricovero di cui si discute (18/3/2011 al 15/6/2011), dalla documentazione in atti, non sfugge che indagini di laboratorio appaiono negativi per conosciute alterazioni direttamente o indirettamente collegabili a patologia epatica. (cfr.
Referto esami di laboratorio 10/2/2010);
- durante il ricovero in oggetto il p. ricevette multiple trasfusioni di sangue, effettuate,
8 nello specifico, in data 1/4, 9/4 e 18/4/2011;
- dopo il ricovero, già nel dicembre 2011, all'ingresso presso l' nella Parte_5 sezione relativa all' “Anamnesi patologica remota”, relativamente alle “Patologie infettive”, veniva già evidenziata una positività all'HCV.
Per quel che concerne l'epatite cronica in questione, essa risulta adeguatamente dimostrata nel p. all'esito di diverse esplorazioni cliniche, laboratoristiche e strumentali nel tempo praticate.
La correlazione etiologica con il virus C dell'epatite nel sig. risulta accertata nel Pt_2 dicembre 2011 (cfr supra).
Ciò inconfutabilmente rilevato, le riflessioni medico-legali che portano ad affermare o meno il nesso causale tra le ricevute emotrasfusioni del sig. e la contrazione Pt_2 dell'epatite C devono verificare:
a) idoneità e rischiosità della via di trasmissione della sostenuta fonte del contagio (di fatto: parametri quali-quantitativo e modale);
b) congruità del criterio temporale tra momento di esposizione al contagio e momento di rilevazione del primo quadro clinico/strumentale/laboratoristico della epatopatia ritenuta essere post-trasfusionale (parametro cronologico);
c) rispetto degli ulteriori principi di esclusione di altri momenti patogeni e della seriazione fenomenologica degli eventi morbosi.
Il tutto in ovvio riferimento ad aggiornati criteri statistico-probabilistici che poggino su valide evidenze scientifiche e tenuto (..) conto, ai fini dell'accertamento della realtà processuale, che “con riguardo alla sussistenza del nesso di causalità fra l'evento dannoso e la condotta colpevole (omissiva o commissiva) del medico o della struttura ospedaliera, ove il ricorso alle nozioni di patologia medica e medicina legale non possa fornire un grado di certezza assoluta, la ricorrenza del suddetto rapporto di causalità non può essere esclusa in base al mero rilievo di margini di relatività, a fronte di un serio e ragionevole criterio di probabilità scientifica, specie qualora manchi la prova della preesistenza, concomitanza o sopravvenienza di altri fattori determinanti”.
Evidenzia pertanto il CTU che:
a) circa il rischio di trasmissione di epatite C da emotrasfusioni si consideri che negli anni
'90 fra i malati di talassemia (i quali richiedono periodiche trasfusioni di sangue fresco) il
9 tasso di positività per anticorpi anti-HCV superava il 65%.
Fra gli emofilici (che sono trattati con emoderivati contenenti i fattori della coagulazione) raggiungeva anche il 90% ( et al., 2006). Tes_1
Negli anni successivi, con un'attenta selezione dei donatori di sangue e con l'introduzione in Italia a livello routinario del test per la ricerca degli anticorpi anti-HCV nei donatori stessi a partire dalla fine del 1989, divenuto obbligatorio con D.M. 21 luglio 1990, il rischio di trasmissione trasfusionale di HCV ha fatto registrare una netta riduzione, stimata addirittura “oltre l'80%” (UR et al., 2006).
I suddetti dati e altri di letteratura lasciano emergere che effettivamente tra tutte le modalità di trasmissione quella da emotrasfusione è stato dimostrato essere la più idonea al contagio di malattie infettive a trasmissione parenterale in generale e dell'epatite virale C in particolare;
b) ai fini della individuazione dell'epoca del contagio deve tenersi conto del quadro clinico- sintomatologico indicativo del momento di insorgenza dell'epatite, del profilo dei markers e dell' andamento delle transaminasi.
Nel caso di specie, il quadro clinico risulta esser stato negativo per sintomi indicativi di epatite acuta, che evidentemente deve esser passata misconosciuta.
Solo nel dicembre 2011, risulta essersi avuta cognizione della sopravvenuta epatite cronica
HCV-correlata. In altri termini, la forma di epatite acuta, poi cronicizzatasi, che ha interessato il sig. è stata a decorso asintomatico e la stessa sua cronicizzazione Pt_2 non pare abbia dato particolari segni clinici di sé.
Circa i markers di epatite HCV-correlata risulta (cfr. supra) una loro prima effettuazione, con risultato positivo, nel 2011;
c) le trasfusioni di cui si discute rappresentano una delle possibili modalità di trasmissione della epatite C che potrebbero avere agito in un tale obiettivamente arco temporale;
tuttavia l'assenza documentata o anche ragionevolmente presumibile di altre fonti di contagio parenterale o paraparenterale, statisticamente rilevanti per aspetti di frequenza di accadimento e di consistenza scientifica, le rende razionalmente le più probabili a produrre il contagio e quindi lo sviluppo dell'epatite HCV-correlata.
Alla luce delle conclusioni del CTU, in applicazione del criterio giuridico di
10 valutazione del nesso causale che impone di ritenere provata la causa di un evento quando quella causa è più probabile di una causa diversa o di una causa contraria, rispetto a cause alternative, il giudice di merito deve attenersi al concetto di probabilità, non necessariamente statistico, ma altresì logico (Cass. 21530/ 2021;
Cass. 2474/ 2021; Cass. 23197/ 2018), nel senso che nella comparazione tra due o più possibili spiegazioni di un evento, una di esse prevale sulle altre in ragione dei suoi riscontri probatori, o della sua coerenza intrinseca, o di altro criterio di giudizio valido a sorreggere una decisione.
Quanto alle spese di lite, nulla si dispone nei rapporti tra appellante ed
[...]
, rispetto alla quale la notifica dell'appello ha valore di mera litis Controparte_1
denuntiatio.
Nei rapporti con l'appellato seguono la soccombenza, sono Parte_2
liquidate in applicazione del DM n. 147/22 con riferimento allo scaglione fino ad €
26.000,00, esclusa l'istruttoria, assente in appello in € 3966,00 in favore del procuratore antistatario avv. Gennaro Lallo, oltre spese generali iva e cpa come per legge.
Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo previsto dall'art 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 a carico dell'appellante in persona del l.r.p.t. Parte_1
PQM
La Corte d'Appello di Napoli Ottava Sezione Civile, in persona dei Consiglieri in epigrafe indicati, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 5328/2023, resa dal Tribunale di Napoli, RG n. 28214/2018, pubblicata il
23.05.2023 tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Nulla per le spese nei rapporti tra appellante e in Controparte_1
persona del l.r.p.t.;
3) Condanna il in persona del l.r.p.t. a rifondere le Parte_1
11 spese di lite in favore di in persona del procuratore antistatario Parte_2
avv. Gennaro Lallo che liquida in € 3966,00, oltre spese generali iva e cpa come per legge;
4) sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo previsto dall'art
17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 a carico dell'appellante in persona del l.r.p.t. Parte_1
Così deciso nella Camera di Consiglio del 24/06/2025
Il Consigliere estensore IL Presidente dott.ssa Maria Rosaria Pupo dott. Alessandro Cocchiara
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