Art. 1. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1110 ;
Visto il regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1632 , convertito nella legge 17 aprile 1931, n. 526 ;
Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447 , e successive modificazioni;
Udito il parere della Commissione per le funicolari aeree e terrestri Sulla proposta del Ministro per i trasporti;
Decreta:
E' approvato e reso esecutorio l'atto-capitolato stipulato il 28 giugno 1955, tra il delegato del Ministro per i trasporti in rappresentanza dello Stato, e la Societa' Funivie Aeree italiane Turistiche (F.A.I.T.), s.p.a. con sede in Venezia, per la concessione a questa ultima dell'impianto e dell'esercizio della funicolare aerea in servizio pubblico per trasporto di persone e di cose da Cortina d'Ampezzo al Belvedere di Poco.
Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1110 ;
Visto il regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1632 , convertito nella legge 17 aprile 1931, n. 526 ;
Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447 , e successive modificazioni;
Udito il parere della Commissione per le funicolari aeree e terrestri Sulla proposta del Ministro per i trasporti;
Decreta:
E' approvato e reso esecutorio l'atto-capitolato stipulato il 28 giugno 1955, tra il delegato del Ministro per i trasporti in rappresentanza dello Stato, e la Societa' Funivie Aeree italiane Turistiche (F.A.I.T.), s.p.a. con sede in Venezia, per la concessione a questa ultima dell'impianto e dell'esercizio della funicolare aerea in servizio pubblico per trasporto di persone e di cose da Cortina d'Ampezzo al Belvedere di Poco.