Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 16/04/2025, n. 749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 749 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est dott. Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 4733 del Registro Generale Contenzioso 2021
TRA
, nata a [...] il [...] ed ivi residente, Parte_1
cod. fisc.: , rappresentata e difesa, per procura in atti, C.F._1
dall'avv. LOMBARDO SARA PATRIZIA (C.F.: , C.F._2
pec: ed elettivamente domiciliata presso Email_1
il suo studio sito in Messina, Via Bivona Bernardi, 7; RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in Controparte_1
C.da Frischia, 4, Vill. Gesso (ME), C.F.: , C.F._3
elettivamente domiciliato in Messina, Via Cesare Battisti, n. 48, presso lo studio dell'Avv. NATALIA RAINERI (C.F.: , pec: C.F._4
fax: 0909581113) che lo rappresenta e difende per Email_2
procura in atti;
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione giudiziale
1
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 19.10.2021, nata a [...] il Parte_1
06/11/1978 chiedeva la separazione giudiziale dal coniuge CP_1
nato a [...] il [...], evidenziando che le parti
[...]
avevano contratto in data 14.11.2019, nel Comune di Messina, matrimonio civile (atto iscritto nei registri di stato civile al n. 188, parte 1, anno 2019); che il matrimonio era stato celebrato dopo una lunga convivenza durante la quale erano nate due figlie: nata a [...] il Persona_1
16.02.2011 e nata a [...] il [...]; Controparte_2
che nel corso degli anni il rapporto coniugale si era andato deteriorando a causa dei comportamenti e delle violenze psicologiche e fisiche posti in essere dal e che la convivenza era divenuta ormai intollerabile, CP_1
così da indurla a decidere di formalizzare la separazione. Esponeva, in particolare, che il marito, dopo la nascita della primogenita, aveva iniziato ad assumere atteggiamenti aggressivi e violenti e le aveva impedito di svolgere una attività lavorativa e di intrattenere rapporti con parenti ed amici;
che la condotta vessatoria perpetrata dal si era, peraltro, CP_1
accentuata con il trascorrere degli anni e che, quindi, ella, anche al fine di tutelare la prole, spesso presente alle continue aggressioni poste in essere dal marito nei suoi confronti, aveva deciso di allontanarsi dalla casa coniugale e di chiedere ospitalità ad un centro antiviolenza. Rappresentava, inoltre, che il marito, a seguito di querela da lei sporta, era stato sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento e rinviato a giudizio per il reato di maltrattamenti in famiglia. Aggiungeva, infine, che, dopo aver trovato accoglienza presso il centro antiviolenza, aveva deciso di far rientro
2 a Messina e di abitare con le figlie in un alloggio messo loro a disposizione dai parenti.
Dunque, chiedeva, che la separazione fosse addebitata al marito, che le figlie minori le fossero affidate in maniera esclusiva continuando così ad abitare insieme alla madre;
che fosse disciplinato il diritto di visita del padre, prendendo gli opportuni provvedimenti a tutela delle minori, mantenendo l'ausilio dei Sevizi Sociali competenti e con la predisposizione di uno spazio protetto ove svolgere tali incontri;
chiedeva, infine, che fosse posto a carico del resistente l'obbligo di corrispondere un assegno mensile a titolo di contributo di mantenimento delle figlie minori e della moglie, nella misura ritenuta più adeguata dal Tribunale, con rivalutazione annuale con riferimento all'aumento del costo della vita, secondo gli indici ISTAT, nonché il 50% delle spese straordinarie.
A seguito del deposito del ricorso il Presidente delegato fissava l'udienza del 04.05.2022 per la comparizione delle parti, udienza che veniva poi rinviata al 06.07.2022.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 22.04.2022, si costituiva , il quale evidenziava che anch'egli, a Controparte_1
soli due giorni di distanza dal deposito da parte della del Parte_1
ricorso per separazione giudiziale, aveva a sua volta depositato ricorso avente medesimo oggetto;
dunque, non si opponeva alla separazione ma evidenziava che, a differenza di quanto sostenuto da controparte, la volontà di consacrare tale unione, dopo anni di convivenza, andava attribuita alla che aveva sempre manifestato il desiderio di convolare a Parte_1
nozze, ed egli, dopo aver ben valutato la scelta, aveva acconsentito.
Esponeva che il matrimonio era andato in crisi a causa di gravissime mancanze manifestate dalla , la quale aveva dimostrato di Parte_1
non sentire più alcun legame affettivo nei confronti del marito,
3 determinando definitivamente il venir meno dell'affectio maritalis.
Evidenziava, inoltre, di non aver mai avuto atteggiamenti violenti né tantomeno possessivi nei riguardi della moglie e che era stato lui stesso a manifestare alla moglie l'intenzione di separarsi consensualmente per il bene della prole, ma la aveva deciso di abbandonare Parte_1
repentinamente ed immotivatamente la casa coniugale portando con sé la prole e privando altresì le fanciulle dell'utenza telefonica di cui erano fornite, senza comunicare ad alcuno ove si sarebbe recata, mentre solo qualche giorno dopo, egli aveva scoperto di essere stato denunciato dalla moglie per maltrattamenti e che per tale motivo la stessa si era recata con le bambine in una casa protetta, denuncia a seguito della quale gli era stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari, successivamente sostituita dalla misura meno afflittiva del divieto di avvicinamento alla persona offesa ed alla casa coniugale.
Chiedeva, pertanto che la separazione fosse addebitata alla moglie con la conseguente perdita del suo eventuale diritto al mantenimento e che la medesima fosse condannata al risarcimento del danno endofamiliare in via equitativa;
che la casa coniugale sita in Messina, C.da Frischia, 4, Vill.
Gesso (ME), completa di mobili ed arredi, di proprietà del di lui padre, gli venisse assegnata per poterla abitare unitamente alle figlie minori e , delle quali chiedeva Persona_1 Controparte_2
l'affidamento esclusivo;
chiedeva, inoltre, che fosse posto a carico della
, quale contribuzione per il mantenimento delle figlie, un Parte_1
assegno mensile di mantenimento non inferiore ad € 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, somma da corrispondere entro i primi 5 giorni di ogni mese;
che fosse ammessa, infine, prova per testi.
All'udienza presidenziale del 06.07.2022, il Presidente del Tribunale, riuniva al presente procedimento quello recante n. 4769/2021 R.G.
4 pendente tra le stesse parti per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva e rinviava la causa ad altra udienza per l'epletamento del tentativo di conciliazione, in quanto la aveva documentato di non Parte_1
potere comparire all'udienza originariamente fissata.
All'udienza del 19.12.2022 il resistente risultava impossibilitato a comparire poiché coinvolto in un incidente stradale;
il Presidente delegato, letto il provvedimento reso dal tribunale per i minorenni in data 2 agosto
2022, dava atto che dallo stesso non erano ricavabili indicazioni specifiche in ordine alle condizioni concernenti la capacità genitoriale materna né in ordine alla collocazione delle minori e riservava il deferimento di indagini sociali, autorizzando le parti a documentare eventuali accertamenti già esperiti dai servizi territoriali.
In data 21.12.2022, il Presidente delegato scioglieva la riserva ed esaminata la documentazione autorizzata, ritenuto che gli esiti delle indagini sociali e psicologiche ivi compendiati si rivelavano esaustivi ai fini dell'adozione dei provvedimenti provvisori e che, pertanto, non richiedevano l'espletamento di ulteriore istruttoria, invitava i difensori delle parti a rassegnare sintetiche conclusioni in ordine agli esiti della fase presidenziale e riservava l'adozione dei provvedimenti provvisori.
In data 28.01.2023, il Presidente delegato prendeva atto del fallimento del tentativo di conciliazione e della necessità di emettere, ai sensi dell'art. 708 c.p.c., gli opportuni provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse dei coniugi e della prole;
nello specifico autorizzava i coniugi a vivere separatamente;
affidava le figlie minorenni e Persona_1
in via esclusiva alla madre Controparte_2 Parte_1
autorizzandola ad assumere senza il consenso paterno, le decisioni di maggiore interesse per la prole, d'intesa con i Servizi Sociali di Messina quanto alle iniziative concernenti la prosecuzione del percorso di cura delle
5 figlie presso il servizio di NPIA;
invitava i servizi sociali del Comune di
Messina a costituire uno spazio neutro assistito per consentire al padre di relazionarsi con le figlie minori;
ordinava a di Controparte_1
corrispondere a entro il giorno 5 di ogni mese un Parte_1
assegno provvisorio mensile di € 450,00 per contributo al mantenimento del coniuge stesso e delle figlie (in ragione di € 150,00 per ciascuna figlia e di € 150,00 per la moglie), annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT, oltre al 70% delle spese straordinarie che si fossero rese necessarie per le medesime figlie, potendo la madre conseguire il rimborso delle spese straordinarie anticipate previo invio al di idonei documenti CP_1
giustificativi. Infine, nominava il giudice istruttore davanti a cui rinviava la causa per comparizione e trattazione, dando le necessarie disposizioni per la prosecuzione del giudizio.
L'udienza del giorno 2 ottobre 2023 davanti al Giudice Istruttore, veniva sostituita con lo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
con le note scritte i procuratori di entrambe le parti chiedevano la concessione dei termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., e parte ricorrente chiedeva altresì la emissione di sentenza parziale sullo status.
Con provvedimento del 03.10.2023, il Giudice Istruttore assegnava la causa in decisione, ai sensi dell'art. 709 bis c.p.c., per la pronuncia di sentenza non definitiva di separazione.
Con sentenza non definitiva n. 2257/2023 pubblicata il 27.11.2023 il
Tribunale pronunciava la separazione giudiziale tra i predetti coniugi, disponendo la prosecuzione del processo per la decisione sulla richiesta di addebito e sulle domande di natura economica. Con separata ordinanza venivano assegnati alle parti i termini ex art. 183, 6° comma c.p.c. e la causa veniva rinviata per la decisione sulle istanze istruttorie, all'udienza del 13.5.2024.
6 Con memoria depositata il 31.01.2024 il difensore di parte ricorrente depositava sia il provvedimento emesso nei confronti del dal CP_1
Tribunale per i Minorenni di Messina, con il quale era stata pronunciata la decadenza dello stesso dalla responsabilità potestà genitoriale sia la sentenza del Tribunale di Messina che lo aveva condannato alla pena di sei anni di reclusione per i maltrattamenti in famiglia. Inoltre, specificava che fino a quel momento, nulla era stato versato dal per il CP_1
mantenimento della famiglia.
Con ordinanza del 14.05.2024 il Giudice Istruttore ammetteva la prova per testi chiesta da parte resistente.
Espletata la prova ammessa, con ordinanza del 17.01.2025 il Giudice
Istruttore, ritenuto che la causa fosse matura per la decisione, rimetteva la causa al collegio per la decisione, ai sensi dell'art. 189 c.p.c., concedendo alle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., giorni 60 per lo scambio delle comparse conclusionali e giorni 20 per lo scambio delle memorie di replica.
Riguardo alla domanda di addebito formulata da entrambe le parti, si deve premettere che, pur essendo la obiettiva impossibilità di continuare la convivenza il presupposto fondamentale per la separazione personale dei coniugi, nondimeno, l'esistenza di comportamenti contrari ai doveri coniugali acquista rilievo, ai sensi del 2° comma dell'art. 151 c.c., al fine della pronuncia di addebito, ove venga formulata apposita domanda dalla parte interessata. La dottrina dominante e la costante giurisprudenza della
Suprema Corte hanno sottolineato che il legislatore ha voluto in tal modo attribuire rilievo, in modo autonomo rispetto alla pronuncia di separazione
(vedi in tal senso Cass. civ. sez. un.
3.12.2001 n. 15248), alla presenza di situazioni di grave colpa di uno dei coniugi, derivanti da violazioni notevoli e coscienti dei doveri matrimoniali, che abbiano costituito la causa della
7 intollerabilità della convivenza. Inoltre, l'addebito non è fondato sulla mera inosservanza dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, ma sulla effettiva incidenza di detta violazione nel determinarsi della situazione di intollerabilità della convivenza (Cass. 20.12.1995 n. 13021;
Cass. 12.01.2000 n. 279). ha affermato che la disgregazione della Parte_1
unità familiare era stata la conseguenza del comportamento vessatorio e violento del marito nei suoi confronti. Ha evidenziato, in particolare, che il aveva manifestato la sua natura aggressiva e violenta ancor prima CP_1
del matrimonio, subito dopo la nascita della prima figlia Persona_1
(16.02.2011), ma la gelosia e la possessività del , nonché i suoi CP_1
comportamenti aggressivi, erano aumentati man mano che passavano gli anni, tanto che spesso il marito l'aveva aggredita anche davanti alle bambine, mosso da una malsana gelosia o da altre pretese aberranti, non volendo neppure che le figlie frequentassero i fratelli figli di primo letto della moglie. Ha riferito, quindi, che l'episodio a seguito del quale ella si era determinata a denunciare il marito si era verificato il 27.04.2021, quando il l'aveva prima minacciata e poi costretta a scavare delle CP_1
buche per seppellire delle galline che lui allevava in un pollaio e che erano state uccise dal cane di casa, ritenendo in modo irragionevole, che lei fosse responsabile dell'accaduto e riversando su di lei tutta la sua rabbia.
Orbene, la condotta di un coniuge che si traduce in fatti di violenza nei confronti dell'altro coniuge ed in forme di persecuzione morale costituisce violazione del dovere di assistenza morale e materiale sancito dall'art. 143, comma 2 c.c., oltre che del dovere di collaborazione nell'interesse della famiglia, tale da giustificare la pronuncia di addebito della separazione. La giurisprudenza di legittimità ha, poi, specificato che le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge nei confronti
8 dell'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole la dichiarazione di addebito della separazione all'autore di esse, nonché da esonerare il giudice di merito, il quale abbia accertato siffatti comportamenti, dal dovere di comparare, ai fini dell'adozione della pronuncia di addebito, il comportamento del coniuge vittima delle violenze nei confronti dell'altro, in quanto i comportamenti medesimi, proprio in ragione della loro estrema gravità, escludono qualsiasi possibilità di comparazione, se non rispetto a comportamenti omogenei, non potendo in alcun modo la violenza essere giustificata come reazione o ritorsione nei confronti del partner e legittima pienamente l'addebitamento della separazione, in quanto impedisce l'esplicarsi della comunione di vita nel suo profondo significato, così determinando una progressiva disaffezione tra i coniugi che, aggravandosi nel tempo, è stata l'origine dell'intollerabilità della convivenza (Cass. civ., sez. I, 07.04.2005, n. 7321). Le condotte lesive che si traducono nell'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, ed oltrepassano quella soglia minima di solidarietà e di rispetto sono insuscettibili, pertanto, di essere giustificate come ritorsione e reazione ai comportamenti di quest'ultimo. Il principio che la violenza è sempre intollerabile e non conosce giustificazioni consente, poi, di ritenere provato ex se il nesso causale tra la violazione del dovere coniugale di assistenza e solidarietà tra coniugi, ed il fallimento dell'unione personale. È infatti sempre intollerabile l'aggressione a diritti fondamentali della persona, quali l'incolumità e l'integrità fisica, morale e sociale dell'altro coniuge.
Va, poi, osservato che i fatti narrati non vanno esaminati in modo atomistico, ma in un unico contesto, con riferimento all'atteggiamento complessivamente tenuto nell'arco dell'intera vita matrimoniale (Cass.
02.09.2005 n.17710) e che la sopportazione di atti violenti e collerici del
9 coniuge anche per lungo tempo non esclude l'illiceità del comportamento e non costituisce rinuncia all'adempimento dei doveri coniugali (Cass. civile, ordinanza n. 10711/2023).
Gli elementi di conoscenza relativi ai fatti denunciati dalla sono costituiti da alcuni provvedimenti (sentenza di Parte_1
condanna emessa in primo grado con il quale il Tribunale di Messina ha condannato perché ritenuto responsabile del delitto di Controparte_1
maltrattamenti in famiglia, con l'aggravante prevista dal secondo comma dell'art. 572 c.p.; i verbali di prova relativi al procedimento instaurato davanti al Tribunale per i minorenni a tutela dei figli minori;
il provvedimento emesso in data 02/03.08.2022 con il quale il Tribunale per i minorenni di Messina ha dichiarato decaduto dalla Controparte_1
responsabilità genitoriale sulle figlie minori). In ordine al rilievo probatorio di tali documenti si deve evidenziare che il giudice civile, in mancanza di alcun divieto, può liberamente utilizzare le prove raccolte in un diverso giudizio tra le stesse o tra altre parti, e può anche avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, le quali possono anche essere sufficienti a formare il convincimento del giudice;
inoltre, come sottolineato dalla Suprema Corte anche la sentenza penale non irrevocabile, ancorché non faccia stato nel giudizio civile circa il compiuto accertamento dei fatti materiali formanti oggetto del giudizio penale, ed attribuendo perciò al giudice civile il potere-dovere di accertarli e valutarli in via autonoma, costituisce in ogni caso una fonte di prova che il predetto giudice è tenuto ad esaminare e dalla quale può trarre elementi di giudizio, sia pure non vincolanti, su dati e circostanze ivi acquisiti con le garanzie di legge (Cass. civ. 24.02.2004 n. 3626; Cass. civ. 24.02.2010 n.
4493). Il ha, invero, affermato l'irrilevanza della pronuncia CP_1
penale di condanna, sottolineando nella memoria conclusionale di replica
10 che la sentenza della Corte di Appello di Messina, che aveva confermato la pronuncia di condanna emessa in primo grado, era stata annullata con rinvio dalla Corte di Cassazione. Ritiene, nondimeno, il collegio che i menzionati provvedimenti siano sufficienti a dimostrare l'affidabilità delle accuse della , che ha riferito un gran numero di episodi Parte_1
caratterizzati dalla condotta prevaricatoria e violenta del , e che, a CP_1
seguito dei fatti denunciati, ha visto sconvolta la propria esistenza, tanto da dovere cercare riparo presso una comunità protetta.
Infatti, in questa sede occorre esaminare i fatti per il rilievo che possono avere ai fini delle statuizioni civili e non per l'affermazione della responsabilità penale dell'imputato. Sotto questo profilo, a prescindere dalle ragioni che possono avere determinato l'annullamento con rinvio della pronuncia di condanna emessa dal giudice di merito, va osservato che il Tribunale in sede penale ha, in modo pienamente condivisibile evidenziato la piena attendibilità della , almeno con Parte_1
riferimento a numerosi degli episodi narrati, desumibile dalla linearità del narrato e dalla consona partecipazione emotiva alla rievocazione degli eventi. Inoltre, il Tribunale ha sottolineato che le sue accuse erano state confortate dalla esistenza di riscontri esterni, tra i quali le pagine del diario della figlia primogenita, prodotte anche in seno al presente giudizio, dalle quali emergeva uno spaccato familiare burrascoso e violento a causa della irascibilità del padre, anche con specifico riferimento ad alcuni degli episodi narrati dalla madre. In particolare, ha evidenziato, con argomentazione pienamente convincente, che il contenuto del diario era in linea con le dichiarazioni rese dalle minori davanti al Tribunale per i minorenni, pure queste acquisite agli atti del presente procedimento, avendo le minori raccontato la loro paura per l'ira repentina ed incontrollata del padre, che quotidianamente si arrabbiava con la mamma,
11 ricordando anche l'episodio in cui il cane aveva ucciso le galline. Peraltro, va osservato che nella relazione redatta dal Servizio di NPIA in data
24.06.2022 si dà atto che entrambe le minori presentavano “un quadro emotivo – affettivo significativamente provato dagli eventi passati che hanno lasciato dolore per ciò cui hanno assistito (un papà che si comportava male, che faceva paura, che insultava e prendeva a botte la mamma e che due volte ha dato botte ad , la preoccupazione per la CP_2
madre (“papà può tornare…), la convinzione che un vero papà non si comporta come si è comportato lui”; inoltre nella medesima relazione si legge che in entrambe le minori “è ancora vivo e pesante il ricordo di alcuni episodi che hanno coinvolto i coniugi e dove c'è sempre un papà nervoso, che si arrabbiava spesso, che alzava le mani alla mamma che con uno sguardo gli faceva capire di andare nell'altra stanza”; si può, pertanto, concludere che anche la condizione psicologica delle minori poco tempo dopo la cessazione della convivenza tra i genitori corrobora la fondatezza delle accuse. Infine, va osservato che il non è nuovo a condotte CP_1
violente tanto che lo stesso è stato condannato con sentenza irrevocabile per il delitto di omicidio.
Il ha sostenuto che in realtà, quando la moglie lo aveva CP_1
denunciato, allontanandosi da casa, il rapporto coniugale era già da tempo in crisi, ma naturalmente ciò non può escludere che la separazione sia a lui addebitabile, nella misura in cui il deterioramento irreversibile del rapporto coniugale appare una conseguenza proprio della condotta prevaricatoria e violenta del marito.
Il ha, poi, sostenuto che la disgregazione della unità CP_1
familiare era stata una conseguenza delle condotte della moglie, “la quale dimostrava di non sentire più alcun legame affettivo nei confronti del marito”. Sennonché tali accuse sono assolutamente generiche ed inidonee a
12 fondare qualsiasi pronuncia di addebito della separazione, in assenza di qualsiasi riferimento a fatti puntuali e specifici. Solo con la memoria ex art. 183/6 n. 2 c.p.c., al momento della formulazione delle richieste di prova, il ha sostenuto che la lo aveva tradito e che lui, per CP_1 Parte_1
tale motivo, aveva maturato per primo la volontà di separarsi dalla moglie, la quale, appresa la sua volontà di separarsi, ne aveva anticipato le intenzioni, allontanandosi dalla casa coniugale e sporgendo denuncia nei suoi confronti. Sennonché tali circostanze non possono essere prese in considerazione, poiché non è possibile allegare fatti nuovi, da porre a fondamento della domanda di addebito, quali l'asserito tradimento della moglie, oltre i termini preclusivi previsti dall'art. 183/6 n. 1 c.p.c.. In ogni caso, le suddette accuse sono rimaste del tutto prive di prova, poiché il teste sentito sul punto, si è limitato ad affermare che la Testimone_1
“era amante di un ragazzo” senza però chiarire come avesse Parte_1
appreso tale circostanza né quale fosse il contesto spaziale e temporale in cui si inseriva tale fatto, specie in considerazione del fatto che lo stesso teste ha riferito che il rapporto tra i coniugi a lui sembrava “un bellissimo rapporto”. Peraltro, il teste non ha saputo nemmeno dire se il CP_1
fosse a conoscenza della relazione della moglie quando quest'ultima si allontanò da casa, né se fosse intenzione dello stesso di separarsi dalla moglie per tale motivo.
Alla stregua delle superiori considerazioni la separazione va addebitata al marito, mentre va rigettata la domanda avanzata dal CP_1
di addebito della separazione a carico della moglie.
Per ciò che concerne, invece, la domanda avanzata da entrambe le parti volta ad ottenere l'affidamento esclusivo della prole, va precisato che in realtà il legislatore, nel prevedere all'art. 337 quater c.p.c. che “il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga
13 con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore” non ha chiarito in via generale in quali casi l'affidamento condiviso, previsto in via generale dall'art. 337 ter c.p.c., possa configurarsi come contrario all'interesse del minore ed è stata la giurisprudenza ad individuare i casi nei quali appare preferibile disporre l'affidamento monogenitoriale, fermo restando che di tale scelta occorre dare esaustiva e congrua motivazione. La differenza tra l'affido condiviso e quello monogenitoriale si coglie, essenzialmente, nella maggiore elasticità
e continuità di rapporti tra genitori e figli e nella corresponsabilizzazione dei genitori, i quali devono riuscire ad adottare, nella educazione dei figli minori, una linea comune e devono impegnarsi a realizzarla entrambi.
Orbene, nella valutazione dell'interesse morale e materiale della prole, è stato sottolineato che l'affidamento condiviso non va disposto non solo quando, per qualsiasi motivo (conflittualità insuperabile tra i genitori, incomunicabilità, incomprensioni), non sia possibile quella collaborazione tra i genitori che è indispensabile perché l'affidamento condiviso non si risolva in un pregiudizio per la prole, paralizzando le scelte da assumere, ma anche quando, a prescindere dall'esistenza o meno di un'armonia tra i genitori, uno di questi appaia gravemente inidoneo, per qualsiasi motivo
(ad esempio, gravi carenze nella capacità genitoriale eventualmente desumibili dalla condotta tenuta dissoluta, immorale o irresponsabile o caratterizzata da disinteresse affettivo) ad assolvere convenientemente al proprio ruolo educativo.
Orbene, nel caso in esame i fatti denunciati dalla ricorrente rendono evidente che non vi sono assolutamente i presupposti per l'affidamento esclusivo al padre, né per l'affidamento condiviso delle figlie minori nata a [...] il [...] e Persona_1 [...]
nata a [...] il [...], con revoca della Controparte_2
14 pronuncia emessa dal Tribunale per i minorenni di decadenza dalla responsabilità genitoriale.
La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, più volte sottolineato che quando un genitore si rende responsabile di condotte prevaricatorie e violente ai danni dell'altro, tali comportamenti sono destinati a riflettersi su sentimenti ed equilibri affettivi, personali e familiari e di regola impediscono l'affidamento condiviso della prole, poiché fanno venire meno quel clima di fiducia che è indispensabile per il suo buon funzionamento
(Cass. civ. 22.09.2016 n. 18559.
Nel caso in esame, d'altronde, la circostanza che il si sia CP_1
reso protagonista di gravissime condotte violente dimostra inequivocabilmente anche la sua inidoneità educativa, in quanto, non riuscendo a dominare i suoi impulsi aggressivi e violenti, appare privo di requisiti basilari per il corretto esercizio della responsabilità genitoriale.
Infine, va sottolineato che dalle indagini sociali espletate emerge che le minori hanno reticenza e forte disagio nei confronti del padre, come si evince anche dalla relazione del SSP secondo la quale non appare superata
“la condizione di disagio emotivo – affettivo reattivo agli eventi vissuti”.
Non sono emersi, pertanto, elementi per rivedere la statuizione emessa il 02/03.08.2022 dal Tribunale per i minorenni di Messina, con la quale è stato dichiarato decaduto dalla responsabilità Controparte_1
genitoriale sulle due figlie e, di conseguenza, è evidente che non occorre neppure provvedere sull'affidamento della prole, posto che la decisione sull'affidamento concerne l'esercizio della responsabilità genitoriale e presuppone che la titolarità di detta responsabilità spetti ad entrambi i genitori, mentre quando sia stato emesso, come nel caso in esame, un provvedimento ablativo della responsabilità genitoriale, viene meno la
15 necessità di affidare la prole all'altro genitore, poiché questi è l'unico genitore che può in concreto esercitare la responsabilità genitoriale.
Quanto ai rapporti tra padre e figlie, il cui mantenimento è essenziale per una serena crescita delle minori, può recepirsi il suggerimento dei
Servizi che prevede degli incontri in spazio neutro assistito, come già disposto con l'ordinanza presidenziale. Ritiene il collegio che sia opportuno, comunque, specificare che gli incontri possano avere la frequenza di due per ogni settimana, della durata di un'ora ciascuno, da organizzare a cura dei Servizi Sociali del Comune di Messina sulla base delle esigenze delle parti e degli stessi servizi.
Non occorre, poi, provvedere all'assegnazione della casa coniugale, di proprietà del padre del . Il provvedimento di assegnazione è CP_1
stato chiesto esclusivamente da parte resistente, anche in considerazione della presenza al suo interno della azienda agricola di sua proprietà per la produzione e vendita di uova biologiche e sua principale fonte di guadagno, mentre non è stato chiesto dalla , con la quale vivono le Parte_1
figlie e che si è allontanata da detto immobile sin dalla cessazione della convivenza matrimoniale. Orbene, l'art. 337 sexies c.c. statuisce che: "il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli" e la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il provvedimento in questione può svolgere solo la funzione di assicurare alla prole la possibilità di continuare a vivere nell'ambiente domestico in cui si era svolta la vita familiare, costituente il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini dei figli (Cass. civ. Sez. I, 12 ottobre 2018, n. 25604;
Cass. civ. Sez. I, 9 agosto 2012, n. 14348). Nel caso in esame, pertanto, è evidente che la casa coniugale non può essere assegnata né al , in CP_1
quanto si tratta di un soggetto diverso dal genitore con il quale la prole vive, né alla , poiché, pur non richiedendo la relativa Parte_1
16 pronuncia una specifica domanda di parte (Cass. civ. 11.04.2000 n. 4558), si deve prendere atto che ormai i minori vivono da tempo altrove, sicché è venuta meno la possibilità di mantenere la continuità dell'habitat domestico.
Con riferimento al mantenimento delle figlie, si deve premettere che il legislatore, sia nella ipotesi in cui sia stato adottato il modello bigenitoriale di affidamento condiviso, sia nella ipotesi in cui sia stato adottato il modello monogenitoriale di affidamento esclusivo, ha stabilito nell'articolo 337 ter c.c., che il Giudice determina ''la misura e il modo con cui ciascuno [dei genitori] deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli' ed inoltre ''stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità''. Per quanto concerne la quantificazione del contributo dovuto per il mantenimento della prole, il legislatore ha stabilito sempre nell'art. 337 ter c.c., che, “salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito” ed ha, quindi, indicato i criteri che il Giudice deve seguire nel determinare la misura dell'assegno periodico, tra i quali vengono in considerazione le “esigenze del figlio”, “i tempi di permanenza presso ciascun genitore” e “la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”. Occorre, pertanto, analizzare tutti gli elementi concreti rivelatori della capacità economica dei coniugi, il contesto sociale di appartenenza dei figli, le loro abitudini di vita, le loro esigenze, tenendo presente che il dovere di provvedere al mantenimento, all'istruzione ed all'educazione della prole, posto sia dall'art. 30 Cost. che dall'art. 147 c.c., impone ai genitori di far fronte a una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo,
17 sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, all'adeguata predisposizione, fin quando l'età lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura ed educazione.
Riguardo, poi, ai redditi delle parti, la Suprema Corte ha chiarito che l'obbligo di mantenimento della prole è autonomo per ogni genitore e va calcolato in ragione delle sostanze di ciascuno (Cass. civ. 06.07.2012 n.
11414). Ciò significa che il principio di proporzionalità, pur imponendo di effettuare una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, in relazione alle esigenze attuali dei figli ed al tenore di vita da questi goduto
(Cass. Civ., Sez. I, ord. 26 gennaio 2024 n. 2536, Cass. Civ. Sez. I, Ord. 11 dicembre 2023, n. 34383; Corte di Cass. n. 4811/2018), non richiede che vi sia una stretta correlazione tra il dovere di provvedere ai bisogni dei figli, derivante dal rapporto stesso di filiazione, e le capacità economiche dell'altro genitore. Non vi è dubbio, infine, che lo standard di benessere da assicurare al figlio va determinato sulla base delle disponibilità degli obbligati, dovendo essere riconosciuto al figlio il diritto ad un livello di vita direttamente proporzionale alle sostanze dei genitori ed al tenore di vita della famiglia.
Nel caso in esame, risulta che il ha percepito nell'ultimo CP_1
anno un reddito irrisorio, ma anche negli anni precedenti le sue entrate erano state particolarmente esigue. Sennonché, ai fini della quantificazione del contributo per il mantenimento della prole, il riferimento contenuto dall'art. 316 bis c.c. alle capacità di lavoro professionale o casalingo tende a valorizzare le accertate potenzialità reddituali dei genitori imponendo al
Giudice di non fermarsi ad esaminare il reddito attuale (Cass.
8.11.1997 n.
11025). Sussiste, infatti, un dovere dei genitori di attivarsi per assicurare alla prole le indispensabili risorse per vivere in modo dignitoso, sicché in simili casi la misura dell'assegno va stabilita con riferimento prioritario alle
18 essenziali esigenze dei figli. Alla stregua delle superiori considerazioni va, pertanto, confermato quanto già stabilito con l'ordinanza presidenziale del
28.01.2023 che ha posto a carico del l'obbligo di corrispondere CP_1
alla a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, entro Parte_1
il giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile complessivo pari ad € 300,00
(in ragione di € 150,00 per ciascuna figlia), da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT. Le spese straordinarie nell'interesse delle figlie, da individuare sulla base delle Linee Guida del CNF, vanno, invece, ripartite tra i genitori della misura del 50 % ciascuno, poiché a fronte di un deterioramento delle condizioni economiche del , verosimilmente CP_1
anche a causa della vicenda penale che lo ha coinvolto, è dato registrare un piccolo miglioramento delle condizioni economiche della , Parte_1
la quale ha prodotto modello CUD 2024 da cui risulta un modesto reddito annuo pari a € 2.990,80.
Quanto alla domanda di assegno di mantenimento per il coniuge, si deve premettere che durante la separazione non viene meno la solidarietà economica che lega i coniugi (Cass. 22.04.1998 n. 4094) ed in conseguenza di ciò l'art. 156 c.c. stabilisce che “il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri”. La giurisprudenza ha chiarito che presupposti dell'assegno di mantenimento per il coniuge, ai sensi del citato art. 156 c.c., sono: che al richiedente non sia addebitabile la separazione e che lo stesso non fruisca di redditi propri idonei a fargli mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio (Cass. 14.08.1997 n. 7630; Cass. 27.06.1997 n.
5762; Cass. 26.06.1996 n. 5916) e l'esistenza di uno squilibrio tra la
19 situazione economico-patrimoniale dei due coniugi (Cass. 28.04.1995 n.
4720; Cass. 27.03.1995 n. 2223).
Occorre precisare che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone invero la permanenza del vincolo coniugale, sicché i “redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno a favore del coniuge più debole, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio. Ne discende, quindi, che per potersi riconoscere un assegno a titolo di mantenimento in favore del coniuge cui non sia stata addebitata la separazione e che ne abbia fatto richiesta, occorre che sia accertato che costui non sia in grado, con i propri redditi, di mantenere tendenzialmente un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche di entrambi, da individuarsi con riferimento allo standard di vita familiare reso oggettivamente possibile dal complesso delle loro risorse economiche, in termini di redditività e capacità di spesa, posto che il tenore di vita goduto dai coniugi durante la convivenza matrimoniale costituisce indice sintomatico delle potenzialità economiche della famiglia (Cass. 29.03.2000
n. 3792; Cass. 19.03.2004 n. 5555).
Occorre, quindi, che il soggetto richiedente l'assegno versi, alla stregua di una valutazione comparativa, in una condizione economica deteriore rispetto all'altro, fermo restando che non è necessaria una precisa individuazione di tutti gli elementi relativi alla situazione patrimoniale e
20 reddituale dei coniugi, essendo sufficiente una loro ricostruzione generale attendibile (Cass. Sez. I, 19.03.2002 n. 3974; Cass. sez. I 5.11.2007 n.
23051; Cass. Civ. n. 12196/2017).
Sennonché nella fattispecie in esame non risulta adeguatamente provato che sussista un apprezzabile divario nelle condizioni economiche delle parti tale da giustificare la corresponsione di un assegno con funzione perequativa, poiché i redditi dichiarati da entrambi i coniugi sono assai modesti e non vi sono elementi per potere affermare che le condizioni economiche della siano apprezzabilmente deteriori rispetto Parte_1
a quelle del . CP_1
Infine, va dichiarata inammissibile la richiesta di risarcimento del danno endofamiliare avanzata dal , poiché, a prescindere dalla CP_1
circostanza che non è stata fornita alcuna prova dei fatti posti a suo fondamento, la domanda risarcitoria non può essere trattata in un unico giudizio insieme alla domanda di separazione con addebito, poiché trattasi di domande connesse solo soggettivamente ex art. 33 c.p.c., mentre non ricorre alcuna ipotesi qualificata di connessione, che in base al disposto dell'art. 40 c.p.c. costituisce presupposto indispensabile per effettuare il cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi, quello speciale del giudizio di separazione e quello ordinario della domanda risarcitoria (Cass. civ. sez. I del 13 ottobre 2005 n. 19886).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste, pertanto, a carico di parte resistente, rimasto soccombente sulla domanda di addebito della separazione. Le stesse, avuto riguardo alla natura ed entità della causa ed alla complessità delle questioni trattate, possono liquidarsi, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, così come modificati dal D.M. 147/2022 in complessivi € 3.809,00 per compensi, di cui € 851,00 per fase studio, € 602,00 per fase introduttiva, € 903,00 per fase istruttoria,
21 ed € 1.453,00 per fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15 % sui compensi, I.V.A. e c.p.a.; tenuto conto del fatto che la ricorrente è ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato ha disposto che il pagamento di tali spese sia effettuato a favore dell'Erario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 4733/2021
R.G., cui è stata riunita la causa recante il n. 4769/2021 R.G. sentiti i procuratori delle parti, acquisito il parere del Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando così provvede:
1) Dichiara che la separazione è addebitabile a;
Controparte_1
2) Rigetta la domanda avanzata dal volta ad addebitare la CP_1
separazione alla moglie;
3) Conferma il decreto emesso il 02/03.08.2022 dal Tribunale per i minorenni di Messina, con il quale è stato Controparte_1
dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale sulle due figlie minori e Persona_1 Controparte_2
;
[...]
4) Dispone che gli incontri tra padre e figlie siano disciplinati come meglio specificato in parte motiva;
5) Pone a carico l'obbligo di corrispondere a Controparte_1
a titolo di contributo al mantenimento Parte_1
delle figlie, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile complessivo pari ad € 300,00 (in ragione di € 150,00 per ciascuna figlia), da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse delle figlie, da individuare sulla base delle Linee Guida del CNF;
22 6) Rigetta la domanda avanzata dalla volta al Parte_1
riconoscimento in suo favore di un assegno di separazione;
7) Dichiara inammissibile la domanda avanzata dal volta CP_1
alla condanna della controparte al risarcimento dei danni endofamiliari;
8) Condanna al pagamento delle spese Controparte_1
processuali, che liquida in complessivi € 3.809,00 per compensi, di cui € 851,00 per fase studio, € 602,00 per fase introduttiva, €
903,00 per fase istruttoria, ed € 1.453,00 per fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15 % sui compensi, I.V.A. e c.p.a.; disponeo che il pagamento di tali spese sia effettuato a favore dell'Erario.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 15/04/2025.
Il Presidente est.
dott. Corrado Bonanzinga
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria GI OC, funzionario giudiziario addetto all'Ufficio per il processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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