Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 11/02/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 2254/2022
Tribunale Ordinario di Latina
II Sezione Civile
Addì 11.2.2025 innanzi al Giudice dr.ssa Laura Gigante, chiamata la causa:
Parte_1
c/
Controparte_1
sono comparsi:
per l'attore l'avv. VENERELLI MARIKA la quale si riporta alle conclusioni già rassegnate in atti di cui chiede l'accoglimento.
IL GIUDICE
A seguito della discussione orale delle parti, decide la causa come da separata sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, allegata al presente verbale.
È verbale
Il Giudice
Dr.ssa Laura Gigante
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile - in persona del Giudice
Istruttore in funzione di giudice monocratico dott.ssa Laura Gigante ha pronunciato la seguente
nella causa civile iscritta al n. 2254/2022, avente ad oggetto: risarcimento danno patrimoniale e non patrimoniale, decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., vertente
TRA rapp.ta e difesa, in virtù di procura in calce all'atto di Parte_1 citazione, dall'avv. Marika Venerelli, presso il cui studio elettivamente domicilia in Terracina alla via Due Pini 23
ATTORE
E
, residente come in atti. Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1
giudizio , affinché, accertata la responsabilità del convenuto Controparte_1
nella causazione del fatto illecito, fosse condannato al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.
A tal fine deduceva di essere proprietaria di un fondo agricolo sito in
Fondi (LT) alla località Capratica riportato in Catasto terreni al foglio 91, particelle 68 e 73, e al foglio 75, particelle 517, 258, 253, 516, 252, 2 e di averlo concesso in godimento in data 27/11/2018 all'odierno convenuto con contratto di affitto di fondo rustico registrato a Formia il Controparte_1
29/11/2018 al n. 3593 s. 3T, che lo non ha conservato la res in buono CP_1 stato, né si è servito del fondo secondo l'uso concordato bensì, con la sua condotta illecita ne causava il deterioramento tanto che in data 18/06/2020, dava fuoco a rifiuti della più varia natura.
Non si costituiva l'odierno convenuto ritualmente citato in giudizio e non comparso.
2 Prodotta documentazione, svoltasi la discussione orale, la causa, all'udienza del 11.2.2025, era decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del CP_1
ritualmente citato in giudizio e non comparso.
[...]
In via ulteriormente preliminare va affermata la procedibilità della domanda per essere stato stipulato l'invito alla negoziazione assistita con missiva del 19.11.2021.
Nel merito la domanda è parzialmente fondata nei termini di cui alla seguente motivazione.
Parte attrice ha dedotto di essere stata lesa, a seguito della condotta tenuta dall'odierno convenuto presso il fondo rustico concessogli in godimento, per aver dato fuoco a rifiuti costituiti da legno laminato, teli di plastica, guaina in gomma, bottiglie in plastica, barattoli in ferro, pentole in ferro, taniche in plastica, copri water in legno laminato, polistirolo, rete metalliche con molle, legname e altre cose, su di un'area di terreno ubicata fra due serre adibite alla coltivazione di pomodori di proprietà della odierna attrice, in data 18.06.2020.
Da tale evento scaturivano accertamenti in sede penale.
Con ordinanza del 22/06/2020, il GIP del Tribunale di Latina convalidava l'arresto dell'odierno convenuto, applicando la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e disponeva il sequestro preventivo dell'autocarro cassonato Fiat Iveco Daily di colore bianco targato
LT517250 di proprietà di nonché dell'area di terreno ubicata Controparte_1
fra due serre adibite a coltura di pomodori, di metri 2,5 per metri 15,00 circa, in uso al sig. , indicata al foglio 75 delle mappe catastali del Controparte_1
Comune di Fondi, particelle 517-258-253-516-252 e al foglio 91 particelle 68 e
73 per una superficie complessiva di 37,5 mq.
Solo in data 03/03/2022 la Corte di Appello di Roma emetteva ordinanza di dissequestro del fondo agricolo di proprietà della rilevato Pt_1 che quest'ultima, proprietaria del fondo era terza estranea al reato contestato al
CP_1
3 La dinamica dell'evento, per come descritta, ha trovato riscontro nell'istruttoria documentale espletata e dalle risultanze probatorie penali allegate in atti.
Ed invero se le risultanze del procedimento penale non hanno efficacia vincolante, tuttavia le stesse possono essere considerate nel giudizio civile ai fini della formazione del convincimento del giudice e valutate nel complesso delle acquisizioni probatorie.
Difatti le stesse assurgono a c.d prove atipiche le quali devono essere ritenute ammissibili ed aventi efficacia probatoria di presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. od argomenti di prova. Tra queste possono annoverarsi: scritti provenienti da terzi a contenuto testimoniale, atti dell'istruttoria penale o amministrativa, verbali di prove espletati in altri giudizi, sentenze rese in altri giudizi civili o penali, comprese le sentenze di patteggiamento, perizie stragiudiziali, chiarimenti resi al CTU o informazioni dallo stesso assunte, risposte eccedenti il mandato e le CTU rese in altri giudizi fra le stesse od altre parti. (Tribunale, Reggio Emilia, sentenza 23/05/2013 n. 917).
Va affermata pertanto la responsabilità dell'odierno convenuto, essendo risultato, anche per sua stessa ammissione in sede di interrogatorio innanzi al gip, che aveva dato origine all'incendio sul terreno in oggetto ed avendo lo stesso violato le norme di diligente custodia.
Infatti all'art. 6 il contratto di affitto prevedeva: “l'obbligo per il locatario di coltivare il fondo con la diligenza del buon padre di famiglia;
mantenere il fondo, i fossi di confine e il fronte strada libero da erbacce e rifiuti;
restituire il fondo alla scadenza del contratto nello stato in cui l'ha ricevuto, salvo il normale deterioramento delle strutture dovuto all'uso”.
Orbene in ordine al risarcimento del danno patrimoniale l'attore ha l'onere di dimostrare di avere subito un pregiudizio effettivo e concreto, non sussistente in re ipsa per l'esistenza stessa del fatto foriero di responsabilità come prospettato.
La prova potrà essere può fornita in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento, assumendo peraltro rilievo anche la prova per presunzioni,
4 per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti si possa risalire, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente al fatto ignoto, ossia all'esistenza del danno, facendo ricorso a quelle nozioni generali derivanti dall'esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prove.
Nel caso di specie l'attore ha prodotto preventivi di spesa del complessivo importo di € 2.850,00 (IVA esclusa). Anche se tale documento non è dotato, a differenza di una fattura in senso proprio, di un'autonoma efficacia probatoria, potendo soltanto rappresentare per il giudicante, nella prova aliunde fornita della sussistenza delle voci di danno ivi riportate, un criterio orientativo nella liquidazione del relativo quantum risarcitorio, nella specie esso reca voci analitiche di intervento corrispondenti allo stato dei luoghi ed alla situazione di fatto insistente sul terreno di proprietà dell'attrice.
Pertanto si reputa equo quantificare i danni subiti, in misura di euro
2.850,00 cui deve aggiungersi l'IVA, già rivalutata all'attualità e comprensiva di interessi da lucro cessante, calcolati in applicazione dei principi affermati da
Cass. Civ. Sezioni Unite del 17 dicembre 1995 n. 1712. È, infatti, consentita la liquidazione in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. a condizione che l'esistenza del danno sia comunque dimostrata, sulla scorta di elementi idonei a fornire parametri plausibili di quantificazione. (Cass. 2228/2012).
Circa la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale da immagine, lo stesso non può trovare ristoro in quanto non provato.
A tal proposito si osserva come il danno da lesione di diritti assoluti della personalità costituzionalmente protetti, quale la reputazione, l'immagine,
l'onore, che sia derivato da condotta colpevole, può essere provato mediante presunzioni, ed è un danno conseguenza suscettibile di quantificazione in via equitativa.
Il danno all'immagine, di cui si invoca il risarcimento, non è in re ipsa, identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di
5 allegazione e prova, anche attraverso presunzioni. (Corte di Cassazione, sez. I
Civile, ordinanza 22 marzo – 16 aprile 2018, n. 9385).
Non basta dedurre l'esistenza di un pregiudizio affinchè il giudice riconosca il danno, patrimoniale e non, e provveda alla quantificazione dello stesso in via equitativa (Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 15 aprile 2015, n. 7661).
È, infatti, consentita la liquidazione in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. solo a condizione che l'esistenza del danno sia comunque dimostrata, sulla scorta di elementi idonei a fornire parametri plausibili di quantificazione
(Cass.2228/2012).
Sotto tale profilo la domanda pertanto va rigettata, non avendo assolto l'attore all'onere probatorio su di lui gravante di provare l'effettiva sussistenza del fatto e del nesso di causalità con la condotta dedotta.
Pertanto, in accoglimento della domanda attorea, il convenuto CP_1
deve essere condannato al pagamento, in favore di
[...] Parte_1
della somma di euro 2.850,00 oltre IVA.
Le spese di lite seguono la soccombenza, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale ispirandosi ai valori medi dello scaglione di riferimento (scaglione da € 1.100,00 € 5.200,00), concretamente rapportati alla natura e complessità delle questioni trattate nonché all'attività processuale e difensiva effettivamente espletata L'attrice è stata ammessa al gratuito patrocinio come da provvedimento agli atti, per cui deve essere disposto il pagamento in favore dello Stato ex art. 133 D.P.R.
115/2002. Ed invero secondo la giurisprudenza “la presentazione dell'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non costituisce rinuncia implicita al beneficio da parte dell'assistito, attesa la diversa finalità e il diverso piano di operatività del gratuito patrocinio e della distrazione delle spese - l'uno volto a garantire alla parte non abbiente l'effettività del diritto di difesa e l'altra ad attribuire al difensore un diritto in rem propriam - con la conseguenza che il difensore è
6 privo del potere di disporre dei diritti sostanziali della parte, compreso il diritto soggettivo all'assistenza dello Stato per le spese del processo, potendo la rinuncia allo stesso provenire solo dal titolare del beneficio, e tenuto conto, peraltro, che l'istituto del gratuito patrocinio è revocabile unicamente nelle tre ipotesi tipizzate nell'art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002, norma eccezionale, come tale non applicabile analogicamente” (così Cass., sez. un., n.
8561/2021). Essendo risultata vittoriosa la parte ammessa al patrocinio statale, la condanna alle spese va pertanto disposta – ai sensi dell'art. 133 del
d.P.R. 115/2002 – in favore dello Stato e il difensore dovrà poi chiedere la liquidazione del proprio compenso ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo
d.P.R.” (Cass. Civile Sez. II sent n. 31928/2023).
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile – definitivamente pronunziandosi, in accoglimento della domanda in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la contumacia di;
Controparte_1
b) accertata l'esclusiva responsabilità nella causazione Controparte_1
dell'evento, condanna il convenuto al pagamento in Controparte_1
favore di della somma di euro 2.850,00 oltre IVA;
Parte_1
c) condanna alla refusione delle spese di lite che si Controparte_1
liquidano in complessivi euro di cui euro per spese ed euro 1.276,00 per compensi oltre rimborso spese generali al 15%, IVA, CPA, se dovute, come per legge, disponendone il pagamento in favore dello Stato.
Così deciso in Latina l'11.2.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Gigante
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