TRIB
Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 13/10/2025, n. 683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 683 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE
SEZIONE II CIVILE in persona del Giudice Onorario in funzione di Giudice Unico, Dott. Fabio Fuser, ha pronunciato, dandone lettura in udienza, la seguente
SENTENZA
EX ARTT. 447 BIS E 429 C.P.C. nella causa civile iscritta a ruolo al numero 1764/2025 tra
(C.F.: residente in [...]con l'Avv. Parte_1 C.F._1
Andrea Mondini del Foro di Udine
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ) residente in [...]Controparte_1 C.F._2
Resistente – Contumace
*
Oggetto: Comodato di immobile urbano
* * * * *
Conclusioni della ricorrente di cui al verbale odierno: “come da ricorso introduttivo”.
Con ricorso del 1.3.2025, depositato il 3.7.2025, la signora (di Parte_1
seguito anche: e/o ricorrente e/o comodante) proprietaria dell'unità Pt_1
immobiliare ad uso abitativo sita in Udine, Piazzale D'Annunzio n. 14, identificata al N.C.E.U. del Comune di Udine, foglio 41, particella 1182, Sub. 11, ha chiesto che sia accertato l'inadempimento del Signor (di seguito Controparte_1
anche e/o resistente e/o comodatario) alle obbligazioni di cui all'accordo del CP_1
31.7.2023 sottoscritto in sede di mediazione con condanna di quest'ultimo all'immediato rilascio dell'immobile. La ricorrente ha esposto:
➢ di aver concesso, con contratto di comodato dell'1.2.2019, registrato in data
1.3.2019, al l'immobile di sua proprietà sopra descritto;
CP_1
➢ che alla scadenza del contratto insorgeva controversia tra le parti sul rilascio del bene;
➢ che è stata promossa procedura di mediazione obbligatoria n. 136/2023 innanzi all'Organismo di mediazione IntermediArte per ottenere il rilascio del bene nell'ambito della quale le parti hanno raggiunto un accordo in data
31.7.2023;
➢ che in forza del suddetto accordo il si è assunto l'impegno di liberare CP_1
l'immobile entro il termine concordato del 30.4.2024, ma quest'ultimo entro tale termine non ha rilasciato spontaneamente l'immobile;
➢ che inutili sono stati i successivi solleciti;
➢ di aver intimato al precetto per rilascio, ma quest'ultimo è risultato CP_1
irreperibile all'indirizzo di residenza anagrafica di Via Marangoni n.45;
➢ che da informazioni assunte, il da tempo non risiede presso l'indirizzo di CP_1
cui alla certificazione anagrafica e ha di fatto già abbandonato l'immobile della ricorrente, senza lasciare un recapito;
➢ che l'accordo contenuto nel verbale di mediazione, anche se spedito in forma esecutiva, risulta difficilmente eseguibile, sia per la natura dell'accordo stesso, sia per la irreperibilità di fatto del resistente, sia per mancanza dei dati identificativi dell'immobile occupato;
➢ che, pertanto, è necessario ottenere un titolo valido per l'esecuzione dell'obbligo di liberazione dell'immobile, ancora occupato senza titolo dal
CP_1
➢ di riservarsi di agire in separata sede per il recupero degli eventuali crediti vantati nei confronti del anche per l'occupazione senza titolo. CP_1
2
Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 1764/2025 All'udienza del 30.9.2025, dichiarata la contumacia del resistente, la causa è stata rinviata per la discussione ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 13.10.2025.
La domanda è fondata.
La ricorrente ha provato documentalmente:
a) di aver dato in comodato al con contratto regolarmente registrato in CP_1
data 1.3.2019, l'appartamento posto al secondo piano sito in Udine, Piazzale
D'Annunzio n.14, dal 1.2.2019 al 31.1.2023 (cfr. doc. 1);
b) che il contratto prevedeva quale termine di restituzione dell'immobile alla la data del 31.1.2023 (cfr. doc. 1); Pt_1
c) che nel corso della procedura di mediazione – promossa dalla per non Pt_1
aver il rilasciato l'immobile alla scadenza contrattuale – le parti hanno CP_1
raggiunto un accordo che prevede che il a) corrisponda a titolo di CP_1
rimborso spese forfettario la somma di €.500,00 mensili entro il giorno 25 di ogni mese a partire da agosto 2023; b) liberi l'immobile entro il 30.4.2024; c) possa recedere anticipatamente dal rapporto con preavviso di un mese;
d) spese legali compensate (cfr. doc. 2);
d) di aver inviato al per il tramite del suo avvocato, solleciti per la CP_1
restituzione dell'immobile (cfr. doc. 3);
e) di aver notificato con esito negativo atto di precetto per rilascio del 5.5.2025
(cfr. doc.5).
L'attrice ha riferito di aver dovuto promuovere l'odierna procedura per ottenere un titolo esecutivo idoneo al rilascio in quanto l'accordo di mediazione risulta difficilmente eseguibile sia per la natura dell'accordo stesso sia per la mancanza dei dati catastali dell'immobile.
Va premesso che l'art. 12 del D.Lgs. n.28/2010 stabilisce che l'accordo sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono costituisce titolo esecutivo anche per l'esecuzione per consegna e rilascio e che l'art. 605 c.p.c. statuisce che il precetto
3
Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 1764/2025 per rilascio di beni immobili deve contenere, oltre alle indicazioni di cui all'art. 480
c.p.c., anche la descrizione sommaria dei beni stessi.
Con riferimento a quanto statuito dall'art. 605 c.p.c. la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che “nell'esecuzione per rilascio di immobili la descrizione sommaria dei beni di cui si chiede il rilascio, con l'indicazione della loro ubicazione quale elemento essenziale di identificazione, che, ai sensi dell'art.
605 cod. proc. civ., deve essere contenuta nel precetto per rilascio” (Cass. Civ.,
Sez. 3, Sentenza n. 5782 del 3.11.1982) e che “a norma dell'art. 605, primo comma, cod. proc. civ., nella procedura di esecuzione per il rilascio di beni immobili, il precetto deve contenere, oltre le indicazioni di cui all'art. 480 cod. proc. civ., anche la descrizione sommaria dei beni stessi. Tuttavia, ove nel precetto sia omessa la descrizione del bene, ma essa sia contenuta nel titolo esecutivo, non è necessario, in relazione alla finalità della legge, che la descrizione sia ripetuta due volte, essendo sufficiente che sia ben identificato il bene in ordine al quale si deve procedere all'esecuzione” (Cass. Civ., Sez. 3,
Sentenza n. 2579 del 26.4.1982) e che “nella procedura di esecuzione per rilascio di beni immobili, a norma dell'art 605 cod proc civ, il precetto deve contenere, oltre alle indicazioni di cui all'art 480 cod proc civ, anche la descrizione sommaria dei beni stessi, la quale, tuttavia, può essere posta in relazione ed integrata con la descrizione contenuta nel titolo esecutivo.” (Cass.
Civ., Sez. 3, Sentenza n. 812 del 20.2.1978).
Ciò porta a ritenere che l'atto di precetto possa supplire a quanto contenuto nel titolo esecutivo anche se è pur vero che l'art. 480 c.p.c. dispone che il precetto consiste nell'intimazione di adempiere l'obbligo risultante nel titolo esecutivo e non va dimenticato che nella fattispecie in esame l'accordo di conciliazione del
31.7.2023 ex art. 474, comma 2 n.1), c.p.c. rientra tra gli atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva (l'art. 12 del D.Lgs. n.28/2010) e
4
Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 1764/2025 che l'esecuzione forzata per rilascio non può che avere luogo per i titoli di cui al n.1 e 3 del comma 2 dell'art. 474 c.p.c., non richiedendo l'accordo di conciliazione del 31.7.2023 dell'omologazione del Presidente del Tribunale.
Ora, esaminando l'accordo di mediazione del 31.7.2023, l'obbligo in capo al Massa risultante da tale titolo esecutivo – per quel che qui interessa – è quello di
“liberare l'immobile di cui alla controversia, entro e non oltre il 30 aprile 2024”.
Questo giudice ritiene che il richiamo all' “immobile di cui alla controversia” contenuto nell'accordo di mediazione non sia un'indicazione generica, ma al contrario consenta di risalire al contrasto sorto in ordine al rilascio dell'immobile oggetto del contratto di comodato del 1.2.2019, immobile che verrà, pertanto, sommariamente descritto ex art. 605 c.p.c. nell'atto di precetto come di fatto già avvenuto con l'atto di precetto per rilascio del 5.5.2025 (cfr. doc. 5).
Non vi sono dubbi che il doveva adempiere al rilascio dell'immobile a favore CP_1
della entro il 30.4.2024 e l'espressione utilizzata nel verbale di Pt_1
conciliazione “liberare l'immobile” va intesa ed interpretata proprio quale rilascio e consegna dell'immobile.
Non vi sono, pure, dubbi che le parole liberare e rilasciare l'immobile possano essere considerate sinonimi. Ne è conferma l'art. 560 c.p.c. laddove contestualmente viene utilizzata la parola liberazione “ordina la liberazione”
(commi 7, 8, 9), “ordine di liberazione” (comma 10) e la parola rilascio con riferimento “al soggetto tenuto al rilascio” (comma 10), quindi, al soggetto tenuto alla liberazione, a conferma che le suddette parole hanno il medesimo significato di restituire, liberare, consegnare l'immobile oggetto di esecuzione.
Ne consegue che l'accordo di mediazione del 31.7.2023 è valido titolo esecutivo per dar corso alla procedura esecutiva di rilascio dell'immobile oggetto della presente controversia.
Ciò premesso, ha dedotto nel proprio ricorso che l'accordo contenuto nel Pt_1
5
Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 1764/2025 verbale di mediazione appare di complessa esecuzione sia per la natura dell'accordo stesso, sia per l'irreperibilità del resistente, sia per l'errore di scritturazione contenuto nel medesimo accordo per mancata indicazione dei dati identificativi dell'immobile ed ha, quindi, promosso il presente giudizio per ottenere un valido titolo giudiziale per l'esecuzione dell'obbligo di liberazione dell'immobile.
Ora, premesso che tra le varie motivazioni dedotte, l'unica che appare manifestatamente destituita di fondamento è l'irreperibilità del resistente, circostanza che potrebbe presentarsi anche con un titolo giudiziale, le altre motivazioni confermano, invece, un interesse ad agire attuale della ricorrente.
A ciò si aggiunga che con osta all'ottenimento di un secondo titolo, in questo caso giudiziale (mentre il primo deve considerarsi stragiudiziale), il divieto di duplicazione dei titoli, in quanto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito – seppur in ipotesi di un primo titolo giudiziale, ma perfettamente applicabile anche all'ipotesi di un primo titolo stragiudiziale – che nel nostro ordinamento non esiste alcun divieto assoluto di duplicazione dei titoli, purché l'azione non si sia consumata (e, cioè, non venga violato il principio del ne bis in idem), sussista l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e, infine, non sia riscontrabile abuso del diritto o del processo (Cass. Civ., Sez. 3, ordinanza n. 13612 del 21.5.2025, conf.
Cass. Civ., Sez. 3, ordinanza n.21768 del 28.8.2019) ovvero “in tema di formazione del titolo esecutivo, la duplicazione di titoli giudiziali, consacranti lo stesso diritto, non è di regola consentita, ma è tuttavia ammessa ove il secondo titolo assicuri una tutela più piena” (Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 14737 del
26.6.2006).
Nella fattispecie in esame l'azione promossa dalla non si scontra con il Pt_1
divieto di duplicazione in quanto quest'ultima ha un interesse ad agire avvalorato dalla necessità di ottenere un titolo giudiziale che le assicuri una tutela più piena
6
Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 1764/2025 di quella ottenuta con l'accordo raggiunto in sede esecutiva, né l'azione risulta consumata non essendo violato il principio del ne bis in idem.
Da ultimo è pacifico che il resistente non ha ad oggi restituito l'immobile alla come per altro confermato dal proprio legale, Avv. Paolo Gnesutta, Pt_1
all'udienza del 30.9.2025 nell'affermare che il entro il mese di ottobre si CP_1
trasferirà nella nuova abitazione di sua proprietà e rilascerà l'immobile entro il
31.10.2025.
La domanda della ricorrente, provata e documentata, merita, pertanto, di essere accolta.
Quanto al rilascio dell'immobile, considerato che il termine per il rilascio già contrattualmente era stato fissato per il giorno 31.1.2023 ed in sede di mediazione le parti avevano raggiunto un accordo per il giorno 30.4.2024, visto il tempo trascorso e considerato quanto dichiarato dall'Avv. Paolo Gnesutta, per conto del all'udienza del 30.9.205, pare congruo fissare il termine per il CP_1
rilascio per il giorno 31.10.2025.
*
QUANTO ALLE SPESE DEL GIUDIZIO
Le spese di causa sono poste, sulla base del principio della soccombenza, a carico di e vengono liquidate come da dispositivo ex art. 5, comma 6, del D.L. n. CP_1
55/2014, così come modificato dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile e dell'ordinaria complessità della causa pare congruo considerare lo scaglione da €.26.000,01 ad €.52.000,00 con esclusione della fase istruttoria e/o di trattazione di fatto non tenutasi e con riduzione del 50% delle altre fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa, così provvede:
7
Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 1764/2025 - accoglie la domanda della ricorrente ed accerta e dichiara l'inadempimento di all'obbligazione di cui all'accordo di mediazione del Controparte_1
31.7.2023 di rilasciare entro il 30.4.2024 l'immobile di cui al contratto di comodato sito in Udine, Piazzale D'Annunzio n. 14, identificata al N.C.E.U. del
Comune di Udine, foglio 41, particella 1182, Sub. 11;
- condanna a rilasciare a libero da sé, Controparte_1 Parte_1
persone, anche interposte, o cose l'immobile sito in Udine, Piazzale D'Annunzio
n. 14, identificata al N.C.E.U. del Comune di Udine, foglio 41, particella 1182,
Sub. 11;
- fissa per il rilascio dell'immobile la data del 31 ottobre 2025;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1
che si liquidano ex D.M. n. 55/2014, così come modificato dal Parte_1
D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147/2022, in complessivi €.2.905,00 (di cui
€.850,50 per la fase di studio della controversia, €.602,00 per la fase introduttiva del giudizio, €.1.452,50 per la fase decisionale), oltre al contributo unificato ed alle anticipazioni forfettarie, al rimborso forfettario nella misura del
15% del compenso, oltre ad IVA, se dovuta, e CPA come per legge.
Così deciso in Udine il 13.10.2025
Il Giudice Onorario
Dott. Fabio Fuser
8
Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 1764/2025
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE
SEZIONE II CIVILE in persona del Giudice Onorario in funzione di Giudice Unico, Dott. Fabio Fuser, ha pronunciato, dandone lettura in udienza, la seguente
SENTENZA
EX ARTT. 447 BIS E 429 C.P.C. nella causa civile iscritta a ruolo al numero 1764/2025 tra
(C.F.: residente in [...]con l'Avv. Parte_1 C.F._1
Andrea Mondini del Foro di Udine
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ) residente in [...]Controparte_1 C.F._2
Resistente – Contumace
*
Oggetto: Comodato di immobile urbano
* * * * *
Conclusioni della ricorrente di cui al verbale odierno: “come da ricorso introduttivo”.
Con ricorso del 1.3.2025, depositato il 3.7.2025, la signora (di Parte_1
seguito anche: e/o ricorrente e/o comodante) proprietaria dell'unità Pt_1
immobiliare ad uso abitativo sita in Udine, Piazzale D'Annunzio n. 14, identificata al N.C.E.U. del Comune di Udine, foglio 41, particella 1182, Sub. 11, ha chiesto che sia accertato l'inadempimento del Signor (di seguito Controparte_1
anche e/o resistente e/o comodatario) alle obbligazioni di cui all'accordo del CP_1
31.7.2023 sottoscritto in sede di mediazione con condanna di quest'ultimo all'immediato rilascio dell'immobile. La ricorrente ha esposto:
➢ di aver concesso, con contratto di comodato dell'1.2.2019, registrato in data
1.3.2019, al l'immobile di sua proprietà sopra descritto;
CP_1
➢ che alla scadenza del contratto insorgeva controversia tra le parti sul rilascio del bene;
➢ che è stata promossa procedura di mediazione obbligatoria n. 136/2023 innanzi all'Organismo di mediazione IntermediArte per ottenere il rilascio del bene nell'ambito della quale le parti hanno raggiunto un accordo in data
31.7.2023;
➢ che in forza del suddetto accordo il si è assunto l'impegno di liberare CP_1
l'immobile entro il termine concordato del 30.4.2024, ma quest'ultimo entro tale termine non ha rilasciato spontaneamente l'immobile;
➢ che inutili sono stati i successivi solleciti;
➢ di aver intimato al precetto per rilascio, ma quest'ultimo è risultato CP_1
irreperibile all'indirizzo di residenza anagrafica di Via Marangoni n.45;
➢ che da informazioni assunte, il da tempo non risiede presso l'indirizzo di CP_1
cui alla certificazione anagrafica e ha di fatto già abbandonato l'immobile della ricorrente, senza lasciare un recapito;
➢ che l'accordo contenuto nel verbale di mediazione, anche se spedito in forma esecutiva, risulta difficilmente eseguibile, sia per la natura dell'accordo stesso, sia per la irreperibilità di fatto del resistente, sia per mancanza dei dati identificativi dell'immobile occupato;
➢ che, pertanto, è necessario ottenere un titolo valido per l'esecuzione dell'obbligo di liberazione dell'immobile, ancora occupato senza titolo dal
CP_1
➢ di riservarsi di agire in separata sede per il recupero degli eventuali crediti vantati nei confronti del anche per l'occupazione senza titolo. CP_1
2
Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 1764/2025 All'udienza del 30.9.2025, dichiarata la contumacia del resistente, la causa è stata rinviata per la discussione ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 13.10.2025.
La domanda è fondata.
La ricorrente ha provato documentalmente:
a) di aver dato in comodato al con contratto regolarmente registrato in CP_1
data 1.3.2019, l'appartamento posto al secondo piano sito in Udine, Piazzale
D'Annunzio n.14, dal 1.2.2019 al 31.1.2023 (cfr. doc. 1);
b) che il contratto prevedeva quale termine di restituzione dell'immobile alla la data del 31.1.2023 (cfr. doc. 1); Pt_1
c) che nel corso della procedura di mediazione – promossa dalla per non Pt_1
aver il rilasciato l'immobile alla scadenza contrattuale – le parti hanno CP_1
raggiunto un accordo che prevede che il a) corrisponda a titolo di CP_1
rimborso spese forfettario la somma di €.500,00 mensili entro il giorno 25 di ogni mese a partire da agosto 2023; b) liberi l'immobile entro il 30.4.2024; c) possa recedere anticipatamente dal rapporto con preavviso di un mese;
d) spese legali compensate (cfr. doc. 2);
d) di aver inviato al per il tramite del suo avvocato, solleciti per la CP_1
restituzione dell'immobile (cfr. doc. 3);
e) di aver notificato con esito negativo atto di precetto per rilascio del 5.5.2025
(cfr. doc.5).
L'attrice ha riferito di aver dovuto promuovere l'odierna procedura per ottenere un titolo esecutivo idoneo al rilascio in quanto l'accordo di mediazione risulta difficilmente eseguibile sia per la natura dell'accordo stesso sia per la mancanza dei dati catastali dell'immobile.
Va premesso che l'art. 12 del D.Lgs. n.28/2010 stabilisce che l'accordo sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono costituisce titolo esecutivo anche per l'esecuzione per consegna e rilascio e che l'art. 605 c.p.c. statuisce che il precetto
3
Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 1764/2025 per rilascio di beni immobili deve contenere, oltre alle indicazioni di cui all'art. 480
c.p.c., anche la descrizione sommaria dei beni stessi.
Con riferimento a quanto statuito dall'art. 605 c.p.c. la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che “nell'esecuzione per rilascio di immobili la descrizione sommaria dei beni di cui si chiede il rilascio, con l'indicazione della loro ubicazione quale elemento essenziale di identificazione, che, ai sensi dell'art.
605 cod. proc. civ., deve essere contenuta nel precetto per rilascio” (Cass. Civ.,
Sez. 3, Sentenza n. 5782 del 3.11.1982) e che “a norma dell'art. 605, primo comma, cod. proc. civ., nella procedura di esecuzione per il rilascio di beni immobili, il precetto deve contenere, oltre le indicazioni di cui all'art. 480 cod. proc. civ., anche la descrizione sommaria dei beni stessi. Tuttavia, ove nel precetto sia omessa la descrizione del bene, ma essa sia contenuta nel titolo esecutivo, non è necessario, in relazione alla finalità della legge, che la descrizione sia ripetuta due volte, essendo sufficiente che sia ben identificato il bene in ordine al quale si deve procedere all'esecuzione” (Cass. Civ., Sez. 3,
Sentenza n. 2579 del 26.4.1982) e che “nella procedura di esecuzione per rilascio di beni immobili, a norma dell'art 605 cod proc civ, il precetto deve contenere, oltre alle indicazioni di cui all'art 480 cod proc civ, anche la descrizione sommaria dei beni stessi, la quale, tuttavia, può essere posta in relazione ed integrata con la descrizione contenuta nel titolo esecutivo.” (Cass.
Civ., Sez. 3, Sentenza n. 812 del 20.2.1978).
Ciò porta a ritenere che l'atto di precetto possa supplire a quanto contenuto nel titolo esecutivo anche se è pur vero che l'art. 480 c.p.c. dispone che il precetto consiste nell'intimazione di adempiere l'obbligo risultante nel titolo esecutivo e non va dimenticato che nella fattispecie in esame l'accordo di conciliazione del
31.7.2023 ex art. 474, comma 2 n.1), c.p.c. rientra tra gli atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva (l'art. 12 del D.Lgs. n.28/2010) e
4
Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 1764/2025 che l'esecuzione forzata per rilascio non può che avere luogo per i titoli di cui al n.1 e 3 del comma 2 dell'art. 474 c.p.c., non richiedendo l'accordo di conciliazione del 31.7.2023 dell'omologazione del Presidente del Tribunale.
Ora, esaminando l'accordo di mediazione del 31.7.2023, l'obbligo in capo al Massa risultante da tale titolo esecutivo – per quel che qui interessa – è quello di
“liberare l'immobile di cui alla controversia, entro e non oltre il 30 aprile 2024”.
Questo giudice ritiene che il richiamo all' “immobile di cui alla controversia” contenuto nell'accordo di mediazione non sia un'indicazione generica, ma al contrario consenta di risalire al contrasto sorto in ordine al rilascio dell'immobile oggetto del contratto di comodato del 1.2.2019, immobile che verrà, pertanto, sommariamente descritto ex art. 605 c.p.c. nell'atto di precetto come di fatto già avvenuto con l'atto di precetto per rilascio del 5.5.2025 (cfr. doc. 5).
Non vi sono dubbi che il doveva adempiere al rilascio dell'immobile a favore CP_1
della entro il 30.4.2024 e l'espressione utilizzata nel verbale di Pt_1
conciliazione “liberare l'immobile” va intesa ed interpretata proprio quale rilascio e consegna dell'immobile.
Non vi sono, pure, dubbi che le parole liberare e rilasciare l'immobile possano essere considerate sinonimi. Ne è conferma l'art. 560 c.p.c. laddove contestualmente viene utilizzata la parola liberazione “ordina la liberazione”
(commi 7, 8, 9), “ordine di liberazione” (comma 10) e la parola rilascio con riferimento “al soggetto tenuto al rilascio” (comma 10), quindi, al soggetto tenuto alla liberazione, a conferma che le suddette parole hanno il medesimo significato di restituire, liberare, consegnare l'immobile oggetto di esecuzione.
Ne consegue che l'accordo di mediazione del 31.7.2023 è valido titolo esecutivo per dar corso alla procedura esecutiva di rilascio dell'immobile oggetto della presente controversia.
Ciò premesso, ha dedotto nel proprio ricorso che l'accordo contenuto nel Pt_1
5
Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 1764/2025 verbale di mediazione appare di complessa esecuzione sia per la natura dell'accordo stesso, sia per l'irreperibilità del resistente, sia per l'errore di scritturazione contenuto nel medesimo accordo per mancata indicazione dei dati identificativi dell'immobile ed ha, quindi, promosso il presente giudizio per ottenere un valido titolo giudiziale per l'esecuzione dell'obbligo di liberazione dell'immobile.
Ora, premesso che tra le varie motivazioni dedotte, l'unica che appare manifestatamente destituita di fondamento è l'irreperibilità del resistente, circostanza che potrebbe presentarsi anche con un titolo giudiziale, le altre motivazioni confermano, invece, un interesse ad agire attuale della ricorrente.
A ciò si aggiunga che con osta all'ottenimento di un secondo titolo, in questo caso giudiziale (mentre il primo deve considerarsi stragiudiziale), il divieto di duplicazione dei titoli, in quanto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito – seppur in ipotesi di un primo titolo giudiziale, ma perfettamente applicabile anche all'ipotesi di un primo titolo stragiudiziale – che nel nostro ordinamento non esiste alcun divieto assoluto di duplicazione dei titoli, purché l'azione non si sia consumata (e, cioè, non venga violato il principio del ne bis in idem), sussista l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e, infine, non sia riscontrabile abuso del diritto o del processo (Cass. Civ., Sez. 3, ordinanza n. 13612 del 21.5.2025, conf.
Cass. Civ., Sez. 3, ordinanza n.21768 del 28.8.2019) ovvero “in tema di formazione del titolo esecutivo, la duplicazione di titoli giudiziali, consacranti lo stesso diritto, non è di regola consentita, ma è tuttavia ammessa ove il secondo titolo assicuri una tutela più piena” (Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 14737 del
26.6.2006).
Nella fattispecie in esame l'azione promossa dalla non si scontra con il Pt_1
divieto di duplicazione in quanto quest'ultima ha un interesse ad agire avvalorato dalla necessità di ottenere un titolo giudiziale che le assicuri una tutela più piena
6
Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 1764/2025 di quella ottenuta con l'accordo raggiunto in sede esecutiva, né l'azione risulta consumata non essendo violato il principio del ne bis in idem.
Da ultimo è pacifico che il resistente non ha ad oggi restituito l'immobile alla come per altro confermato dal proprio legale, Avv. Paolo Gnesutta, Pt_1
all'udienza del 30.9.2025 nell'affermare che il entro il mese di ottobre si CP_1
trasferirà nella nuova abitazione di sua proprietà e rilascerà l'immobile entro il
31.10.2025.
La domanda della ricorrente, provata e documentata, merita, pertanto, di essere accolta.
Quanto al rilascio dell'immobile, considerato che il termine per il rilascio già contrattualmente era stato fissato per il giorno 31.1.2023 ed in sede di mediazione le parti avevano raggiunto un accordo per il giorno 30.4.2024, visto il tempo trascorso e considerato quanto dichiarato dall'Avv. Paolo Gnesutta, per conto del all'udienza del 30.9.205, pare congruo fissare il termine per il CP_1
rilascio per il giorno 31.10.2025.
*
QUANTO ALLE SPESE DEL GIUDIZIO
Le spese di causa sono poste, sulla base del principio della soccombenza, a carico di e vengono liquidate come da dispositivo ex art. 5, comma 6, del D.L. n. CP_1
55/2014, così come modificato dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile e dell'ordinaria complessità della causa pare congruo considerare lo scaglione da €.26.000,01 ad €.52.000,00 con esclusione della fase istruttoria e/o di trattazione di fatto non tenutasi e con riduzione del 50% delle altre fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa, così provvede:
7
Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 1764/2025 - accoglie la domanda della ricorrente ed accerta e dichiara l'inadempimento di all'obbligazione di cui all'accordo di mediazione del Controparte_1
31.7.2023 di rilasciare entro il 30.4.2024 l'immobile di cui al contratto di comodato sito in Udine, Piazzale D'Annunzio n. 14, identificata al N.C.E.U. del
Comune di Udine, foglio 41, particella 1182, Sub. 11;
- condanna a rilasciare a libero da sé, Controparte_1 Parte_1
persone, anche interposte, o cose l'immobile sito in Udine, Piazzale D'Annunzio
n. 14, identificata al N.C.E.U. del Comune di Udine, foglio 41, particella 1182,
Sub. 11;
- fissa per il rilascio dell'immobile la data del 31 ottobre 2025;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1
che si liquidano ex D.M. n. 55/2014, così come modificato dal Parte_1
D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147/2022, in complessivi €.2.905,00 (di cui
€.850,50 per la fase di studio della controversia, €.602,00 per la fase introduttiva del giudizio, €.1.452,50 per la fase decisionale), oltre al contributo unificato ed alle anticipazioni forfettarie, al rimborso forfettario nella misura del
15% del compenso, oltre ad IVA, se dovuta, e CPA come per legge.
Così deciso in Udine il 13.10.2025
Il Giudice Onorario
Dott. Fabio Fuser
8
Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 1764/2025