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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 17/02/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Lupoli Presidente ( rel.\est)
Dott.ssa Claudia De Santi Giudice
Dott.ssa Giulia Orefice Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile RGC 1763/2022 riservata in decisione senza termini in data 14.1.2025 avente ad oggetto: separazione
T R A
, nato il [...] ( ), residente in Parte_1 C.F._1
Mileto, con l'Avv. Michele Pagnotta, giusta procura in atti;
Ricorrente
E
nata il [...], a [...] residenza in Controparte_1
Mileto
Resistente contumace
Nonché
PM – sede: intervenuto
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.12.2022, il ricorrente - premesso di aver contratto in data 29.5.2001 matrimonio con la resistente, in regime di separazione dei beni, unione dalla quale non sono nati figli, chiedeva pronunciarsi la separazione con addebito, per i motivi dettagliatamente indicati in ricorso.
Disposti alcuni rinvii dell'udienza presidenziale, non si costituiva la resistente;
pertanto, non essendo esperibile il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale con ordinanza dep. il 12.1.2024 autorizzava i coniugi a vivere separatamente;
indi rimetteva le parti dinanzi al Giudice istruttore.
Pag. 1 di 2 Disposti alcuni rinvii (ud. 18.6.2024), all'udienza del 14.1.2025, verificata la regolarità della notificazione dell'OP, il Giudice preliminarmente dichiarava la contumacia della resistente;
il ricorrente rinunciava alla domanda di addebito della separazione indi, in assenza di richieste istruttorie, la causa veniva riservata in decisione senza termini con riserva di riferire al Collegio.
Nel merito
Osserva il Collegio che la domanda di separazione è fondata e, pertanto va accolta.
Le risultanze in atti hanno ampiamente comprovato l'insorgenza fra i coniugi di una situazione di disaffezione e di disgregazione dell'unità familiare, ormai risalente, che ha determinato l'interruzione della convivenza e che perdura ormai ininterrottamente ciò integrando le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
Invero, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una riconciliazione per come emergente dalla reiterata assenza in giudizio e la perdurante cessazione della coabitazione (da oltre nove anni, per come incontestatamente affermato) sono tutti elementi comprovanti la risoluzione di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Deve pronunciarsi la solo separazione, ex art 151 co 1 c.c., non essendo state avanzate domande economiche per avere il ricorrente dichiarato di essere autosufficiente.
In assenza di sostanziale contestazione, nulla va disposto per le spese che rimangono a carico di chi le ha anticipate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, sezione civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A) Pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
– smg;
[...]
B) dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Mileto (RAM - Anno 2001 Parte I Atto n. 2); C) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Mileto per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord. Stato Civile); D) nulla per le spese
Così deciso in Vibo Valentia nella CC del 16.1.2025
La Presidente
Dr.ssa Gabriella Lupoli
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