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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/01/2025, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n.15119/2023 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv. AVERSA ANNA)
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
- resistente contumace -
Avente ad oggetto: altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
A seguito dell'udienza del 21/01/2025, per la quale si dà atto che la parte ricorrente ha tempestivamente depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- dichiara il diritto di al riconoscimento dello status di vittima del dovere ex art. 1, Parte_1
comma 563, L. 266/2005 ed ai conseguenti benefici economici nella percentuale di invalidità da accertarsi con visita medica ai sensi del DPR 181/2009 e, per l'effetto, condanna il
[...]
, in persona del Ministro pro tempore, a provvedervi;
CP_1
- condanna il , in persona del Ministro pro tempore, al pagamento delle Controparte_1
spese di lite che si liquidano in complessivi € 2.905,00 oltre spese generali, IVA e C.P.A. come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 06.12.2023, il ricorrente in epigrafe - dipendente dell'Esercito
Italiano come Esploratore Blindo Leggero presso il Reggimento “Lancieri di Aosta (6°)”– avendo premesso di essere rimasto ferito il 24/10/2017 durante lo svolgimento dell'operazione Unifil in
Libano in un tamponamento causato da un veicolo civile, conveniva in giudizio il Controparte_1
chiedendo la condanna del convenuto al riconoscimento dello status di Vittima del
[...] CP_1
Dovere con i conseguenti benefici di legge.
Ritualmente evocato in giudizio, il resistente non si costituiva, rimanendo contumace. CP_1
La causa, senza alcuna attività istruttoria e disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 21.01.2025, viene decisa mediante il deposito della presente sentenza.
***
Il ricorso è fondato.
Deve premettersi che con decreto n.691835/A del 13.5.2022 il convenuto ha concesso al CP_1
ricorrente l'equo indennizzo per le patologie riportate a seguito dell'incidente del 24.10.2017, ragion per cui è stato successivamente chiesto anche il riconoscimento dello status di vittima del dovere, che tuttavia è stato negato in quanto, secondo il parere dell'Alto Comandante del C.O.V.I, l'evento “pur verificatosi nello svolgimento del servizio cui era comandato il militare, è avvenuto per cause accidentali e non prevedibili, durante l'arco temporale in cui lo stesso compiva uno spostamento su mezzi militari”; inoltre non vi sarebbe un “rapporto di casualità diretta tra le lesioni traumatiche subite dall'interessato e i casi tipizzati dalla lettera “a” alla “f” dell'art. 1 comma 563 della L. n.266 del
2005”.
Deve richiamarsi l'art 1, comma 563, della l. 266/2005 a tenore del quale “per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui alla L. 13 agosto 1980, n. 466 articolo 3 e in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteri di ostilità”.
L'art. 1 del D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243 ha disposto che “Ai fini del presente regolamento, si intendono:
a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466,
20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e 3 agosto 2004, n.
206; b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sovraordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”.
Risulta documentalmente provato che il ricorrente il 24.10.2017, nel corso dell'Operazione UNIFIL in
Libano, comandato in servizio di pattuglia come conduttore del veicolo, è rimasto ferito a seguito di grave tamponamento del mezzo, causato da un veicolo civile che lo aveva urtato violentemente sul lato destro posteriore, riportando “Esiti di trauma distrattivo del rachide cervicale, iniziale spondiloartrosi cervicale, con multiple discopatie ed esiti di discectomia C5-C6, ad impiego funzionale”; inoltre, il ricorrente rientra nell'elenco di cui all'art. 3 della l. 466/80 e, quindi, nell'ipotesi disciplinata dall'art.1, comma 563 della l. 266/2005 lettera “ f ” in quanto ha subito un infortunio “a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteri di ostilità", con conseguente diritto al riconoscimento dello status di vittima del dovere e dei consequenziali benefici, non rilevando l'accidentalità e l'imprevedibilità dell'evento richiamati nel parere dell'Alto Comandante del C.O.V.I. del 21/09/2023, trattandosi di fattori che, come si evince dal dettato normativo, non ne escludono il riconoscimento.
Conseguono le statuizioni di cui in dispositivo anche in relazione alle spese di lite ivi liquidate.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 21/01/2025.
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n.15119/2023 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv. AVERSA ANNA)
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
- resistente contumace -
Avente ad oggetto: altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
A seguito dell'udienza del 21/01/2025, per la quale si dà atto che la parte ricorrente ha tempestivamente depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- dichiara il diritto di al riconoscimento dello status di vittima del dovere ex art. 1, Parte_1
comma 563, L. 266/2005 ed ai conseguenti benefici economici nella percentuale di invalidità da accertarsi con visita medica ai sensi del DPR 181/2009 e, per l'effetto, condanna il
[...]
, in persona del Ministro pro tempore, a provvedervi;
CP_1
- condanna il , in persona del Ministro pro tempore, al pagamento delle Controparte_1
spese di lite che si liquidano in complessivi € 2.905,00 oltre spese generali, IVA e C.P.A. come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 06.12.2023, il ricorrente in epigrafe - dipendente dell'Esercito
Italiano come Esploratore Blindo Leggero presso il Reggimento “Lancieri di Aosta (6°)”– avendo premesso di essere rimasto ferito il 24/10/2017 durante lo svolgimento dell'operazione Unifil in
Libano in un tamponamento causato da un veicolo civile, conveniva in giudizio il Controparte_1
chiedendo la condanna del convenuto al riconoscimento dello status di Vittima del
[...] CP_1
Dovere con i conseguenti benefici di legge.
Ritualmente evocato in giudizio, il resistente non si costituiva, rimanendo contumace. CP_1
La causa, senza alcuna attività istruttoria e disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 21.01.2025, viene decisa mediante il deposito della presente sentenza.
***
Il ricorso è fondato.
Deve premettersi che con decreto n.691835/A del 13.5.2022 il convenuto ha concesso al CP_1
ricorrente l'equo indennizzo per le patologie riportate a seguito dell'incidente del 24.10.2017, ragion per cui è stato successivamente chiesto anche il riconoscimento dello status di vittima del dovere, che tuttavia è stato negato in quanto, secondo il parere dell'Alto Comandante del C.O.V.I, l'evento “pur verificatosi nello svolgimento del servizio cui era comandato il militare, è avvenuto per cause accidentali e non prevedibili, durante l'arco temporale in cui lo stesso compiva uno spostamento su mezzi militari”; inoltre non vi sarebbe un “rapporto di casualità diretta tra le lesioni traumatiche subite dall'interessato e i casi tipizzati dalla lettera “a” alla “f” dell'art. 1 comma 563 della L. n.266 del
2005”.
Deve richiamarsi l'art 1, comma 563, della l. 266/2005 a tenore del quale “per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui alla L. 13 agosto 1980, n. 466 articolo 3 e in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteri di ostilità”.
L'art. 1 del D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243 ha disposto che “Ai fini del presente regolamento, si intendono:
a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466,
20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e 3 agosto 2004, n.
206; b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sovraordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”.
Risulta documentalmente provato che il ricorrente il 24.10.2017, nel corso dell'Operazione UNIFIL in
Libano, comandato in servizio di pattuglia come conduttore del veicolo, è rimasto ferito a seguito di grave tamponamento del mezzo, causato da un veicolo civile che lo aveva urtato violentemente sul lato destro posteriore, riportando “Esiti di trauma distrattivo del rachide cervicale, iniziale spondiloartrosi cervicale, con multiple discopatie ed esiti di discectomia C5-C6, ad impiego funzionale”; inoltre, il ricorrente rientra nell'elenco di cui all'art. 3 della l. 466/80 e, quindi, nell'ipotesi disciplinata dall'art.1, comma 563 della l. 266/2005 lettera “ f ” in quanto ha subito un infortunio “a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteri di ostilità", con conseguente diritto al riconoscimento dello status di vittima del dovere e dei consequenziali benefici, non rilevando l'accidentalità e l'imprevedibilità dell'evento richiamati nel parere dell'Alto Comandante del C.O.V.I. del 21/09/2023, trattandosi di fattori che, come si evince dal dettato normativo, non ne escludono il riconoscimento.
Conseguono le statuizioni di cui in dispositivo anche in relazione alle spese di lite ivi liquidate.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 21/01/2025.
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno