Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 07/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di L'Aquila, riunita in camera di consiglio nelle persone di:
Dott. Barbara Del Bono - Presidente
Dott. Mariangela Fuina – Consigliere
Dott. Paolo Cerolini – Giudice ausiliario rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 810/2022 R.G., assegnata in decisione in seguito alla trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 14.11.2023, promossa da
(Cod. fisc. ), rappresentata e Parte_1 CodiceFiscale_1
difesa dall'Avv. Fabio Abbruzzese, per procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, Appellante
Contro
ET (Cod. Fisc. ), rappresentata dalla Controparte_1 P.IVA_1
ET (Cod. Fisc. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli
Avv.ti Raffaele Zurlo e Andrea Ornati per procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo,
Appellata
Oggetto: appello alla sentenza del Tribunale di Pescara n. 80/2022 del 2.2.2022.
Conclusioni dell'appellante: “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di L'Aquila, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, - in via principale: in accoglimento dell'appello, riformare, per i motivi sopra esposti, la sentenza n. 80/2022, pronunciata dal Tribunale di Pescara, dichiarando la carenza di legittimazione attiva della e provvedendo per l'effetto a revocare il CP_1 decreto ingiuntivo opposto;
- In via subordinata, ritenuta la legittimazione attiva, in accoglimento dl secondo motivo di appello, voglia nominare CTU econometrica al fine di stabilire l'effettiva somma eventualmente dovuta;
- In ogni caso, con vittoria
1
Conclusioni della ET appellata: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, In via principale, nel merito, rigettare il gravame ex adverso proposto in quanto infondato in fatto e in diritto per i motivi tutti indicati in narrativa e per l'effetto confermare la sentenza n. 80/2022, pubblicata in data 02/02/2022, resa dal Tribunale di Pescara a conclusione del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo rubricato al n. 2526/2020 R.G. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e cpa, nonché successive occorrende.” SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Pescara, con la sentenza n. 80/2022 del 2.2.2022, 124/2018 del
22.2.2018, ha rigettato l'opposizione proposta da al decreto Parte_1
ingiuntivo n.55/2020, con il quale il medesimo Tribunale ha ingiunto alla predetta, su ricorso della ET “ , il pagamento, in solido con Controparte_1 CP_3
, della somma di €. 8.073,52, oltre interessi di mora e spese del
[...]
procedimento, a titolo di saldo debitore del contratto di finanziamento stipulato con la ET “Consum. , con condanna dell'opponente al pagamento delle CP_4
spese processuali.
a fondamento dell'opposizione, ha dedotto, per quanto Parte_1
concerne questo grado del giudizio, l'applicazione, nel citato contratto, di un
T.A.N. diverso da quello indicato in violazione dell'art. 117, 4° comma, T.U.B. nonché la mancata inclusione nell'I.S.C. contrattuale di tutti i costi collegati al credito in violazione dell'art. 125 bis T.U.B., sussistendo così l'illegittimo addebito di €. 2.547,67 secondo la consulenza tecnica di parte prodotta in giudizio.
L'opponente ha poi eccepito la carenza della titolarità del credito della ET opposta.
La ET “ , in persona del legale rappresentante, si è costituita in Controparte_1
giudizio, deducendo l'infondatezza di tutte le eccezioni dell'attrice.
Il Tribunale di Pescara ha ritenuto la genericità della deduzione relativa alla diversità del T.A.N applicato rispetto a quello previsto contrattualmente ed ha respinto l'eccezione dell'opponente sulla carenza della titolarità del credito della
ET opposta, rilevando che, secondo la documentazione in atti, la “ CP_1
sia titolare del credito dedotto in giudizio per effetto della cessione di crediti
[...]
2 pecuniari della avente causa dalla Controparte_5
. . Pt_2 CP_4
ha proposto l'appello alla sentenza in esame, chiedendo Parte_1
l'accoglimento delle conclusioni sopra indicate;
la “ , rappresentata Controparte_1
dalla ET “ , in persona del legale rappresentante, si è costituita Controparte_2
in giudizio, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità e comunque il rigetto dell'impugnazione.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni mediante la trattazione scritta dell'udienza del 14.11.2023, nella quale la ET appellata ha chiesto soltanto il rigetto dell'impugnazione; la causa è stata quindi trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
1. Il primo motivo dell'impugnazione concerne la carenza della legittimazione attiva della ET odierna appellata, che, ad avviso dell'appellante, il primo
Giudice ha erroneamente ritenuto provata, poiché il contratto del 23.6.2016 costituirebbe una mera proposta contrattuale e un un'effettiva cessione del credito.
1.1. Sotto questo profilo considerare, con rilievo determinante, il condivisibile principio, costantemente affermato dalla Corte di Cassazione, secondo cui la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'avviso della cessione costituisce la prova dell'avvenuta cessione quando contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale che si possa affermare con certezza la sua inclusione nella cessione (Cass., 6 febbraio 2024, n. 3405; Cass., 20 luglio 2023, n. 21821).
In questo caso, l'avviso pubblicazione contiene in effetti molteplici e specifiche indicazioni relative, in particolare, alla natura dei crediti oggetto della cessione, alla qualità del debitore ceduto e allo stato del credito alla data della cessione: tali indicazioni consentono di ritenere univocamente che il credito dedotto in giudizio sia compreso nella cessione a favore della ET “ . Controparte_1
Pertanto, il motivo dell'appello in esame è infondato.
2. Il secondo motivo dell'impugnazione concerne la genericità dell'eccezione relativa agli oneri ultra legali del contratto, affermata dal Tribunale di Pescara.
3 Ad avviso dell'appellante, i predetti oneri risultano dalla consulenza tecnica di parte prodotta in giudizio, secondo la quale sono stati dalla predetta pagati interessi ultra legali e spese non dovute per € 2.547,67, per cui alla data di risoluzione del contratto i presupposti per tale risoluzione non sussistevano.
2.1. In ordine a tali rilievi occorre osservare, anche in questo caso in maniera determinante, che l'individuazione del predetto importo da parte del Consulente
Tecnico dell'odierna appellante muove, come si evinca dalla ag. 33 della relazione, dal presupposto della “riscontrata mancata inclusione di tutti gli oneri gravanti sul credito nell' .A.E.G. dichiarato nel contratto di mutuo”. Tale mancanza, ai CP_6
sensi degli artt. 117 e 125 bis T.U.B., determinerebbe l'applicazione del tasso sostitutivo, cioè il tasso minimo dei B.O.T. annuali emessi nel 2012 (più favorevole al cliente).
Il citato presupposto è però errato poiché l'indice sintetico di costo (I.S.C.), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (T.A.E.G.), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra tra i tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica di cui all'117 del D.Lgs. n. 385 del
1993. Infatti, la predetta mancanza non determina da sola una maggiore onerosità del finanziamento, ma soltanto l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto (in tal senso, tra le altre, Cass., 22 maggio 2023, n. 14000;
Cass., 14 febbraio 2023, n. 4597; Cass., 9 dicembre 2021, n. 39169).
Alla luce di tale rilievo gli oneri ultra legali del contratto indicati dall'appellante in base al citato criterio devono ritenersi insussistenti o comunque indimostrati, con la conseguente inammissibilità della consulenza tecnica d'ufficio chiesta dall'appellante, in ragione della mancanza di elementi obiettivi sui quali la predetta indagine possa svolgersi.
Quindi anche il secondo motivo dell'impugnazione è infondato.
3. L'appello deve essere dunque respinto per la sua integrale infondatezza, disponendo la condanna dell'appellante, in ragione della sua soccombenza, al pagamento delle spese di questo grado del giudizio in favore della ET
4 appellata. Tali spese si liquidano sensi del D.M. n. 55 del 2014 e succ. modd., come in dispositivo.
4. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 l'appellante è tenuta al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando nella causa civile sopra indicata, così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto da nei confronti della ET Parte_1
“ , rappresentata dalla ET “ , in persona del Controparte_1 Controparte_2
legale rappresentante, alla sentenza del Tribunale di Pescara n.80/2022 del
2.2.2022, che conferma integralmente.
2) Condanna l'appellante al pagamento, in favore della ET appellata, in persona del legale rappresentante, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 3.966,00 per compenso, oltre al rimborso spese generali 15%, al c.a.p.
4% e all'i.v.a. 22% come per legge.
3) Dichiara che ricorrono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso nella Camera di Consiglio virtuale del 17 dicembre 2024.
Il Presidente
Dott. Barbara Del Bono
Il Giudice ausiliario est.
Dott. Paolo Cerolini
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