Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 15/04/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. 5333/2024 R.G. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 5333/2024 R.G. V.G. avente ad oggetto “separazione consensuale e divorzio congiunto– scioglimento del matrimonio”, promossa da:
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 residente in [...]
e
, nato a [...] il [...], C.F. , residente in [...]C.F._2
LL (RA), via Sinistra Canale Inferiore n.73
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Francesca Foschini, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in LL (RA), Via Brandolini n. 11, in virtù di procure allegate al ricorso congiunto
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
“confermare la volontà di volersi separare consensualmente alle seguenti condizioni che modificano quelle di cui al ricorso:
2) I figli minori e rimarranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 residenza anagrafica presso la dimora del padre nella casa familiare.
3) Entrambi i genitori si impegnano a comportarsi in modo da favorire lo sviluppo equilibrato dei figli, specie sotto il profilo psicologico ed affettivo, con riferimento al rispetto per l'altro genitore ed alla frequentazione dei parenti di ciascuno dei due.
I suddetti genitori si impegnano, altresì, a concordare le scelte educative e scolastiche riguardanti i figli, tenendo conto dei loro desideri e delle loro inclinazioni naturali.
4) I figli e rimarranno presso i genitori sulla base del seguente calendario già Per_1 Per_2 precedentemente concordato, salvo diverso accordo e in base alle esigenze dei minori:
- la prima settimana: il lunedì e il martedì il padre, il mercoledì e il giovedì la madre ed il fine settimana dal venerdì alla domenica il padre;
- la settimana successiva: il lunedì e il martedì la madre, il mercoledì e il giovedì il padre e il fine settimana dal venerdì alla domenica la madre.
I periodi delle vacanze scolastiche natalizie e pasquali verranno suddivisi fra i genitori come segue:
- sette giorni in occasione delle festività natalizie, alternando di anno in anno il giorno di Natale con quello di Capodanno;
- tre giorni in occasione delle vacanze pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua con il Lunedi dell'Angelo.
In occasione della chiusura estiva delle scuole i figli trascorreranno sia con il padre che con la madre un periodo di vacanza della durata di quindici giorni, anche non consecutivi, periodi da comunicarsi entro maggio di ogni anno in modo che ogni genitore possa organizzare le proprie ferie.
Il diritto di visita di ogni genitore sarà sospeso nei periodi in cui i figli saranno in vacanza con l'altro.
Tutti i periodi di permanenza dei figli presso ciascun genitore potranno subire variazioni in caso di diverso accordo tra loro, o di impedimento e/o di malattia di uno degli stessi o dei figli.
5) I genitori provvederanno direttamente al mantenimento dei figli.
6) Le spese straordinarie relative ai figli, come previste dal protocollo in uso presso il Tribunale di
Ravenna, saranno sopportate in ragione del 50% da ciascun genitore comprese anche le spese preventivamente concordate per vestiario, scarpe, rette delle attività sportive, ludiche e ricreative.
Dette spese dovranno essere rimborsate mensilmente al genitore che le ha anticipate, con esibizione delle relative pezze giustificative.
7) Entrambi i genitori percepiranno l'assegno unico per i figli.
8) La casa coniugale sita in LL (RA), via Sinistra Canale Inferiore n. 73, unitamente a mobili ed arredi, viene assegnata e rimarrà nella disponibilità esclusiva del sig. che Parte_2 continuerà ad abitarci insieme ai figli, mentre la sig.ra si è già trasferita in altro Parte_1 immobile, portando con sé i propri effetti personali.
9) TRASFERIMENTO DELLA CASA CONIUGALE
La signora si impegna a trasferire al Sig. , che accetta, la quota Parte_1 Parte_2
pari a ½ del diritto di proprietà sulla casa coniugale e precisamente: casa di civile abitazione con annessa corte esclusiva, posta in Comune di LL, via Sinistra
Canale Inferiore n.73, costituita da un appartamento al piano terra con autorimessa al piano terra e soppalco, il tutto censito al Catasto Fabbricati di detto Comune al Foglio 41 coi mappali:
- 183 sub 3, p. T, Cat. A/3, Cl. 1, consistenza 5,5 vani, R.C. euro 369,27,
- 183 sub 4, p. T-1, Cat. C/6, Cl. 1, consistenza mq. 57, R.C. euro 150,13, al Catasto Terreni al Foglio 41 corrisponde il mappale 183.
In confine con: la Via Sinistra Canale Inferiore, mappale 203, mappale 211.
e si impegnano ed obbligano reciprocamente a formalizzare il Parte_1 Parte_2 trasferimento di detto immobile mediante atto notarile da sottoscrivere entro 10 giorni dalla pubblicazione della sentenza.
Le parti danno atto che il trasferimento della quota di un mezzo del compendio immobiliare sopra descritto viene effettuato nell'ambito di una convenzione che i coniugi pongono in essere nell'intento di regolare, sotto il controllo del Giudice, i rapporti patrimoniali tra loro intercorrenti in conseguenza alla separazione personale.
Le parti provvederanno a richiedere il riconoscimento delle agevolazioni di cui all'art. 19 legge n.
74/1987, nel testo attualmente vigente, così come integrato a seguito della sentenza della Corte
Costituzionale 10 maggio 1999 n. 154, nonché della circolare Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Entrate 16 marzo 2000 n. 49/E, per cui il suddetto trasferimento immobiliare dovrà ritenersi esente da qualsiasi imposta e/o tassa, ivi comprese l'imposta di registro, l'imposta di bollo e le imposte ipotecaria e catastale.
, in base agli accordi di separazione fra i coniugi, si accollerà il residuo debito Parte_2 contratto con l'istituto Credito Cooperativo Ravennate e Imolese Società cooperativa, impegnandosi a provvedere al pagamento di tutte le restanti rate fino alla totale estinzione del mutuo fondiario a decorrere dal mese di novembre 2024.
10) L'autovettura Mercedes Benz targata GD984EF intestata presso il PRA ad entrambi i coniugi (doc. n. 8) viene assegnata in proprietà esclusiva alla sig.ra ; le parti si impegnano Parte_1 ad effettuare il passaggio di proprietà presso i competenti uffici con la precisazione che il suddetto trasferimento deve ritenersi esente da qualsiasi imposta e/o tassa in quanto rientrante nella definizione dei rapporti patrimoniali definiti in sede di separazione personale coniugale.
11) Il conto corrente bancario cointestato, aperto presso l' Controparte_1
, filiale di LL n.236809, verrà estinto dando atto che il saldo
[...] attivo esistente alla chiusura sarà di spettanza esclusiva di avendo Parte_2 Parte_1 già prelevato la sua quota parte.
12) Le Parti danno atto di essere economicamente indipendenti e di aver già definito tra loro ogni rapporto patrimoniale. Ciascun coniuge, pertanto, provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri.
13) Le Parti sin d'ora esprimono reciproco consenso al rilascio del passaporto e/o documenti per l'espatrio sia per loro che per i figli minori e .” Persona_3 Persona_4
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 16/12/2024 e Parte_1 [...]
hanno chiesto omologarsi la separazione consensuale tra di loro e, cumulativamente, ex Pt_2
art. 473 bis 49 c.p.c., pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, celebrato con rito civile in
LL (RA) il 14.07.2022, in regime di comunione dei beni, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2022, atto n. 21, p. I, alle condizioni di cui al ricorso, con le modifiche di cui alle note scritte autorizzate depositate in data 02.04.2025, deducendo in particolare che dall'unione fossero nati i figli in data 24.07.2013, e in data Persona_3 Persona_4
18.06.2019, entrambi minorenni.
Acquisito il parere favorevole del Pubblico Ministero, sostituita la comparizione personale delle parti con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza depositata in data 08/04/2025 il
Giudice relatore delegato, preso atto dell'assenza di volontà delle parti di riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
Tanto premesso, il Collegio osserva che gli accordi intercorsi tra i coniugi non si appalesano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico né con gli interessi tutelati dei figli minori.
Sussistono, pertanto, i presupposti affinché ai sensi dell'art. 473 bis 51, comma 4, c.p.c., il Tribunale omologhi la separazione consensuale tra le parti alle condizioni da loro concordate e sopra riportate in corsivo e dia atto degli ulteriori accordi di cui alla domanda congiunta non rientranti nel contenuto necessario della regolamentazione delle statuizioni accessorie della separazione personale tra le parti. Quanto alla domanda di scioglimento del matrimonio, cumulata a quella di separazione, tale domanda deve ritenersi improcedibile prima del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e del decorso del termine di legge ex art. 3 l. n. 898/1970. Pertanto la causa deve essere rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, affinché, divenuta definitiva la presente sentenza e decorso il periodo di sei mesi decorrente dalla comparizione (cartolare) dei coniugi innanzi al Giudice delegato, la causa possa essere rimessa al Collegio per l'emissione della sentenza di divorzio, previo esperimento del tentativo di conciliazione ex art. 1 l. n. 898/1970.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale come in epigrafe, non definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 5333/2024 R.G.V.G., così provvede:
a) omologa la separazione consensuale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
15/08/1991, C.F. , e , nato a [...] il [...], C.F._1 Parte_2
C.F. , alle condizioni da loro concordate e sopra riportate in corsivo, avendo C.F._2
i coniugi contratto matrimonio celebrato con rito civile in LL (RA) il 14.07.2022, in regime di comunione dei beni, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno
2022, atto n. 21, p. I, e prende atto degli ulteriori accordi di cui alla domanda congiunta non rientranti nel contenuto necessario della regolamentazione delle statuizioni accessorie della separazione;
b) dispone trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LL
(RA) al fine dell'annotazione, all'esito del passaggio in giudicato;
c) provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di scioglimento del matrimonio.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 10/04/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Alessia Vicini dott.ssa Mariapia Parisi