Sentenza breve 27 ottobre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza breve 27/10/2021, n. 1292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1292 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/10/2021
N. 01292/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00951/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 951 del 2021, proposto da
CA LI, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberta Agnoletto e Alberto Checchetto, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Alberto Checchetto in Mestre (VE), via Cappuccina n. 40, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, Ufficio Scolastico Provinciale di Vicenza, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza San Marco, 63;
nei confronti
FA Estori, non costituito in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
- del provvedimento prot. n. AOODRVE.REGISTRO DECRETI.R. 0001999.07-07-2021 che dispone l’esclusione della ricorrente dalle Graduatorie Provinciali di supplenza del Personale Docente ed Educativo della Provincia di Vicenza – GPS valide per il biennio 2020/21 e 2021/22, pubblicato in pari data 7 luglio 2021 con valore di notifica agli interessati;
- del provvedimento 23 marzo 2021 con il quale l’Istituto “A. Martini” di Schio (VI) ha proposto l’esclusione della ricorrente dalle GPS all’Ufficio VII UAT Vicenza;
- del provvedimento prot. n. AOOUSPVI.REGISTRO UFFICIALE.U. 0006369.12-07-2021 con il quale l’Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Vicenza conferma l’esclusione della ricorrente dalle GPS e propone l’esclusione dalla graduatoria di merito del concorso straordinario di cui alla D.D. 510/2020;
- del provvedimento 31 agosto 2021 prot. n. 0002834.31-08-2021 con il quale sono stati approvati e pubblicati gli aggiornamenti delle GPS valide per la Provincia di Vicenza e relativo elenco, nella parte in cui non comprendono il nominativo della ricorrente; - ogni ulteriore atto e/o provvedimento, ad oggi non noti, e relativi elenchi nella parte in cui hanno escluso la ricorrente dalle GPS valide per la Provincia di Vicenza per gli aa.ss. 2020/21 e 2021/22, comunque presupposto, connesso e conseguente.
e per l’accertamento del diritto del ricorrente a ottenere l’inserimento nelle Graduatorie Provinciali di supplenza del Personale Docente ed Educativo della Provincia di Vicenza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2021 il dott. Filippo Dallari;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con provvedimento pubblicato in data 7 luglio 2021, l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto ha escluso la ricorrente dalle Graduatorie Provinciali di Supplenza del Personale Docente ed Educativo della Provincia di Vicenza – GPS, valide per il biennio 2020/21 e 2021/22, definite in base alla procedura disciplinata dall’ordinanza ministeriale 10 luglio 2020 n. 60, per la classe di concorso A008 – Discipline geometriche, architettura, design dell’arredamento e scenotecnica TAB4.
Tale esclusione è stata disposta in quanto, pur in possesso del titolo di laurea LS 103 e del diploma di liceo scientifico, la ricorrente non sarebbe in possesso “ di uno dei diplomi congiunti elencati in nota 2 ”, ossia del “ diploma di maturità d’arte applicata - sezione di scenotecnica o diploma di liceo artistico (indirizzo scenografia) o diploma di tecnico della cinematografia e della televisione della corrispondente specializzazione o diploma di istituto professionale (settore industria e artigianato indirizzo produzioni industriali e artigianali articolazione industria) ”.
2. Con il ricorso in esame la ricorrente ha impugnato il provvedimento di esclusione e i relativi atti presupposti e consequenziali sulla base di un unico motivo articolato in più censure con le quali lamenta l’erroneità della valutazione dell’Amministrazione in quanto:
- la FAQ nr. 12 predisposta dal MIUR, secondo cui “ in alternativa al possesso dei titoli congiunti di cui alla nota 2) si richiede pertanto la presenza nel piano di studi di 12 CFU nei settori scientifico disciplinari MAT/03 Geometria o ICAR/17 Disegno ”, sarebbe applicabile anche con riferimento alla laurea LS 103;
- per lesione del principio di affidamento in ragione del fatto che la ricorrente era già stata inserita nella graduatoria provinciale nella medesima classe negli anni precedenti e la l’Amministrazione avrebbe dovuto svolgere i controlli previsti in modo tempestivo rispetto alla stipula del primo contratto.
3. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente replicando alle censure proposte e chiedendo la reiezione del ricorso.
4. Alla camera di consiglio del 6 ottobre 2021, fissata per l’esame della domanda cautelare, il Collegio ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., ha prospettato d’ufficio la possibile inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, rinviando la trattazione della questione alla Camera di consiglio del 20 ottobre 2021, al fine di acquisire eventuali repliche delle parti sul punto.
5. La causa è stata quindi trattenuta in decisione per essere definita con sentenza resa in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm..
6. Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.
Nel caso in esame la controversia ha ad oggetto l’accertamento dei requisiti per l’inserimento nella graduatoria alla quale si accede senza il previo svolgimento di una procedura concorsuale, e quindi riguarda atti di mera gestione della stessa.
La procedura in esame non costituisce infatti un concorso.
6.1. Come recentemente osservato da questa stessa Sezione (cfr. T.A.R. Veneto, Sez. I, 8 giugno 2021, n. 769), l'art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ha devoluto in via generale al giudice ordinario la giurisdizione sulle controversie in materia di pubblico impiego contrattualizzato, ricomprendendo espressamente anche i profili del contenzioso concernenti l'assunzione al lavoro, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti, precisando che, quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice ordinario li disapplica se illegittimi.
La medesima norma al comma 4 contempla un’ipotesi eccezionale di giurisdizione del giudice amministrativo prevedendo che “ restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni ”.
In applicazione di tale disposizione la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione e del Consiglio di Stato ha pertanto costantemente ribadito che, ai fini dell’individuazione del giudice al quale è devoluta la cognizione delle controversie che abbiano ad oggetto il reclutamento di personale presso le pubbliche amministrazioni, è necessario accertare che nella singola procedura ricorrano tutti gli elementi caratteristici della procedura concorsuale pubblica, consistenti nell’esistenza di un bando iniziale, nella fissazione di criteri valutativi dei titoli, nella presenza di una Commissione incaricata della valutazione dei titoli dei candidati e nella formazione di una graduatoria finale.
Solo in presenza di tali presupposti si è di fronte ad un concorso in senso proprio e le relative controversie ricadono nella giurisdizione del giudice amministrativo (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 4 aprile 2017, n. 1549; Consiglio di Stato, Sez. IV, 15 marzo 2017, n. 1176).
6.2. Per individuare la giurisdizione è pertanto necessario di volta in volta esaminare il corpus normativo che disciplina la singola procedura di reclutamento per comprendere se si tratti di una forma di accesso al pubblico impiego di tipo concorsuale o meno.
Rispetto alle procedure di reclutamento del personale scolastico, docente e non docente, tale operazione è ancor più necessaria. Infatti nel contesto attuale tali procedure sono state sottoposte a rilevanti innovazioni rispetto al passato, con la conseguenza che il mero riferimento in modo generico a dei precedenti giurisprudenziali aventi ad oggetto specifiche tipologie di contenzioso, potrebbe oggi risultare fuorviante, in quanto le condivisibili premesse giuridiche di quei precedenti, valide rispetto a delle procedure che allora erano effettivamente configurate come di tipo concorsuale, potrebbero ora non essere più attuali rispetto a delle procedure che hanno perso tali caratteristiche.
6.3. La procedura di predisposizione delle graduatorie è disciplinata dall’ordinanza ministeriale n. 60 del 2020, avente ad oggetto “ procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo ”, la quale negli allegati reca le tabelle di valutazione dei titoli facendo riferimento a parametri rigidamente predeterminati (ad ogni titolo corrisponde un unico valore numerico senza range di valutazione) che non lasciano margini di discrezionalità nell’attribuzione del punteggio.
Nella fase di costituzione delle graduatorie si fa esclusivo riferimento ai dati riportati dall'aspirante nel modello di domanda.
Infatti l’art. 6, comma 4, dell’ordinanza n. 60 del 2020, prevede che “ gli aspiranti sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L’Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non in possesso di uno dei citati requisiti di ammissione, in qualsiasi momento durante la vigenza delle graduatorie ” e l’art. 8, comma 7, prevede che “ l’istituzione scolastica ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate ”.
Pertanto nella procedura in esame l’inserimento nella graduatoria e l’attribuzione del relativo punteggio conseguono ad una procedura automatica basata sulle sole dichiarazioni dell’interessato, la cui veridicità e rispondenza ai parametri predeterminati è differita ad un momento successivo ed eventuale corrispondente alla costituzione del primo rapporto di lavoro, senza che la predetta iscrizione consegua a valutazioni di tipo discrezionale e senza la nomina di una commissione giudicatrice (i controlli successivi sono effettuati da un dirigente scolastico).
Difettano pertanto i requisiti necessari ad affermare che si tratti di una procedura concorsuale attribuita alla cognizione del giudice amministrativo, consistenti, come sopra ricordato, nell’esistenza di un bando iniziale, nella fissazione di criteri valutativi dei titoli, nella presenza di una Commissione incaricata della valutazione dei titoli dei candidati e nella formazione di una graduatoria finale.
6.3. Sulla base di questi presupposti, proprio con riguardo alla procedura disciplinata dall’ordinanza ministeriale n. 60 del 2020, recentemente la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 17 settembre 2021, n. 6349, ha affermato che non sussiste la giurisdizione del Giudice amministrativo in quanto le procedure relative alla formazione e all’aggiornamento delle graduatorie permanenti (GAE) del personale docente non sono procedure concorsuali, onde non può ritenersi la giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 63 d.lgs. n. 165 del 2001 vertendosi in tema di atti che non possono che restare ricompresi tra le determinazioni assunte con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del richiamato decreto legislativo, a fronte dei quali sussistono solo posizioni di diritto soggettivo, poiché le pretesa consiste esclusivamente nella conformità o difformità a legge degli atti inerenti al rapporto già instaurato e, dunque, di gestione della graduatoria (in senso conforme: Cons. Stato, Sez. VI, 7 settembre 2021, n. 6230; T.A.R. Veneto, Sez. I, 29 settembre 2021, n. 1146; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 24 settembre 2021, n. 2023; TAR. Sicilia, Palermo, Sez. II, 16 settembre 2021, n. 2575; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 22 luglio 2021, n. 5118).
6.4. In definitiva il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e la sua cognizione spetta pertanto al Giudice ordinario avanti al quale la causa può eventualmente essere riproposta ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 cod. proc. amm..
7. Le peculiarità della controversia e l’assenza di univoci orientamenti giurisprudenziali sulla giurisdizione a cui devono essere attribuite le controversie concernenti le graduatorie della scuola, giustificano l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:
FA Mielli, Presidente FF
Nicola Bardino, Referendario
Filippo Dallari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Dallari | FA Mielli |
IL SEGRETARIO