Sentenza breve 12 giugno 2025
Decreto collegiale 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza breve 12/06/2025, n. 1031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 1031 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 01031/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01185/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 117 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1185 del 2024, proposto da
ER GH, rappresentato e difeso dall'avvocato Gaetano Carna', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Catanzaro, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria “ex lege” in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per la declaratoria
dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dal Ministero dell’Interno-Questura di Catanzaro, Ufficio Immigrazione, in relazione alla domanda di conversione del permesso di soggiorno da lavoro avanzata dal signor IN ND il 28.1.2022, e tanto, pure a seguito della memoria ex art. 10bis L. 241/1990 presentata dallo stesso ricorrente con pec del 24.5.2023 in riscontro a preavviso di rigetto comunicato il 17.5.2023 nonché della diffida trasmessa a mezzo pec il 30.5.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Catanzaro;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), e 117 cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del 28 maggio 2025 il dott. Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato in fatto e considerato in diritto quanto segue:
Rilevato che:
- con rituale ricorso a questo Tribunale ex art. 117 c.p.a. e per i motivi in esso dedotti, il sig. ER GH lamentava l’illegittimità del silenzio opposto dalla Questura di Catanzaro a sua domanda di conversione del permesso di soggiorno da “lavoro stagionale” a “lavoro subordinato”;
- si costituivano in giudizio le Amministrazioni in epigrafe, evidenziando che, nelle more, il titolo di soggiorno era stato rilasciato;
- parte ricorrente depositava una memoria in cui confermava la circostanza, ponendo in evidenza che il titolo era stato rilasciato dopo un ulteriore contenzioso;
- alla camera di consiglio del 28 maggio 2025 la causa era trattenuta in decisione;
Considerato che:
- alla luce di quanto esposto dalle parti, il ricorso sul “silenzio” deve dichiararsi improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., avendo l’Amministrazione provveduto nelle more;
- nondimeno, le spese di questa lite possono essere compensate, avendo adottato l’Amministrazione il provvedimento entro un termine congruo, in relazione all’ingente mole di fattispecie all’esame dell’Amministrazione stessa in questa materia, in un contesto di valutazione particolarmente complesse (TAR Calabria, CZ, Sez. II, 3.10.24, n. 1407),
- si provvederà a liquidazione del patrocinio a spese dello Stato con separato provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ivo Correale, Presidente, Estensore
Francesco Tallaro, Consigliere
Vittorio Carchedi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Ivo Correale |
IL SEGRETARIO