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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 04/06/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 247-1/ 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE
AREA COMMERCIALE – CRISI DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. ssa Francesca Pastore Presidente dott.ssa Maria Azzurra Guerra giudice relatore dott.ssa Diletta Calò giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
dichiarativa di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di ( p.iva CP_1
), in persona del legale rappresentante, con sede legale in Barletta alla Via dante P.IVA_1
Alighieri n. 32;
FATTO E DIRITTO
- letto il ricorso per dichiarazione di liquidazione giudiziale depositato il 18.12.2024 dalla CP_2
[...]
- esaminati gli atti;
- a scioglimento della riserva pronunciata dal giudice relatore all'udienza del 30.5.2025;
- udita la relazione del giudice incaricato di riferire;
- verificata la ritualità della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza, notificati ai sensi dell'art. 40 ottavo comma c.c.i.i., presso la casa comunale di Barletta;
- esaminata la documentazione posta a fondamento della domanda nonché le informative e la relazione della GDF;
- ritenute la propria competenza e la legittimazione della società ricorrente, creditrice CP_3
in forza di decreto ingiuntivo n. 1776/2022 rilasciato dal Tribunale ordinario di Bolzano, dichiarato esecutivo il 23.6.2023; - considerato che il debitore, in applicazione del principio di prossimità della prova, ha l' onere di dimostrare di essere esente dalla liquidazione giudiziale tramite la dimostrazione del mancato superamento congiunto dei parametri dimensionali legislativamente previsti (cfr. in tal senso con riferimento alla legge fallimentare, Cass., 23.3.2018, n. 7372). Con riferimento al contenuto di tale onere, deve osservarsi che, in tema di istruttoria prefallimentare, l'omesso deposito (come nel caso di specie), da parte dell' imprenditore raggiunto da istanza di fallimento, della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata (al pari dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi), in violazione dell' art.49 C.C.I.I. si risolve in danno dell' imprenditore medesimo, che è onerato della prova del non superamento dei limiti dimensionali quale causa di esenzione dal fallimento, ai sensi dell' art. 2 primo comma lett. d) C.C.I.I... Ciò pur residuando, in capo al tribunale, un potere di indagine officiosa finalizzato ad evitare la pronuncia di fallimenti ingiustificati, che si esplica anche nell' acquisizione di informazioni urgenti (in tal senso, arg. ex Cass., ord., 23.6.2020, n. 12330); rilevato che, nel caso in cui i bilanci dell'ultimo triennio non sono prodotti, resta indimostrata l'esenzione dalla procedura concorsuale, salvo che la stessa non risulti da documenti altrettanto significativi (in tal senso, Corte d'Appello di Lecce, 31.03.2021, n. 11); ritenuto che la resistente non si è costituita in giudizio e, dunque, nulla ha dedotto (e, CP_1
a fortiori, dimostrato) circa l'eventuale sussistenza dei requisiti di non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale né dalla documentazione acquisita d'ufficio è possibile evincerne la sussistenza;
- ritenuto che sussistano i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale in quanto:
a) non risulta dimostrato dalla parte resistente il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, lett.
d) e 121 c.c.i.i. che richiedono: a) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 300.000,00; b) ricavi non superiori annualmente ad euro 200.000,00, dello schema obbligatorio di conto economico previsto dall'art. 2425, lett. A, cod. civ;
c) debiti per un ammontare superiore ad € 500.000,00. In particolare, dall'ultimo bilancio depositato, relativo alla situazione patrimoniale al 2021, risulta un attivo patrimoniale superiore a € 355.529,00 e ricavi pari ad €
815.279,00;
b) debiti scaduti e non pagati sono quindi superiori all'importo di cui all'art. 49, comma 5, c.c.i.i.: a tal proposito il credito dell'istante ammonta ad € 33.993,90 e dall'informativa della GDF risulta un debito nei confronti dell'Erario pari a complessivi € 251.407,13;
c) risulta, altresì, provato lo stato di insolvenza dell'impresa debitrice, intesa quale impotenza funzionale della società a far fronte ai debiti scaduti, seppur di piccolo importo. In particolare, la società non ha adempiuto il debito vantato dalla di importo non particolarmente elevato ( CP_3 inizialmente pari a circa € 25.443,36) e sussistono altresì pignoramenti mobiliari, seppur estinti per dichiarazione negativa dei terzi;
- tenuto conto nella nomina del curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 c.c.i.i., e in particolare, ai sensi dell'art. 358, co. 3 c.c.i.i., in considerazione: - delle positive risultanze dei rapporti riepilogativi;
- dell'esperienza, efficienza, diligenza e correttezza dimostrate in complessi incarichi di curatore fallimentare;
- della capacità, già manifestata in tali incarichi, di svolgere personalmente e tempestivamente tali incarichi;
- della insussistenza di ulteriori incarichi conferiti al medesimo professionista nell'ultimo anno;
- visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 c.c.i.i.;
P.Q.M.
DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di in persona CP_1
del legale rappresentante p.t., con sede in Barletta;
DELEGA per la procedura il G.D. dott.ssa Maria Azzurra Guerra;
NOMINA curatore l'avv. , iscritto al nuovo albo dei gestori della crisi d'impresa Persona_1 istituito presso il Ministero della Giustizia, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con il debitore;
ORDINA al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie
- in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, ove non si sia a ciò provveduto a norma dell'art. 39 c.c.i.i.;
FISSA l'udienza del 19.9.2025, ora di rito, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al
Giudice Delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 c.c.i.i. mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, c.c.i.i.;
SEGNALA al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.2002 n. 115 e che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co. 4, c.c.i.i.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile di questo Tribunale, in data 30 maggio
2025 .
Il giudice estensore Il presidente
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra dott.ssa Francesca Pastore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE
AREA COMMERCIALE – CRISI DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. ssa Francesca Pastore Presidente dott.ssa Maria Azzurra Guerra giudice relatore dott.ssa Diletta Calò giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
dichiarativa di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di ( p.iva CP_1
), in persona del legale rappresentante, con sede legale in Barletta alla Via dante P.IVA_1
Alighieri n. 32;
FATTO E DIRITTO
- letto il ricorso per dichiarazione di liquidazione giudiziale depositato il 18.12.2024 dalla CP_2
[...]
- esaminati gli atti;
- a scioglimento della riserva pronunciata dal giudice relatore all'udienza del 30.5.2025;
- udita la relazione del giudice incaricato di riferire;
- verificata la ritualità della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza, notificati ai sensi dell'art. 40 ottavo comma c.c.i.i., presso la casa comunale di Barletta;
- esaminata la documentazione posta a fondamento della domanda nonché le informative e la relazione della GDF;
- ritenute la propria competenza e la legittimazione della società ricorrente, creditrice CP_3
in forza di decreto ingiuntivo n. 1776/2022 rilasciato dal Tribunale ordinario di Bolzano, dichiarato esecutivo il 23.6.2023; - considerato che il debitore, in applicazione del principio di prossimità della prova, ha l' onere di dimostrare di essere esente dalla liquidazione giudiziale tramite la dimostrazione del mancato superamento congiunto dei parametri dimensionali legislativamente previsti (cfr. in tal senso con riferimento alla legge fallimentare, Cass., 23.3.2018, n. 7372). Con riferimento al contenuto di tale onere, deve osservarsi che, in tema di istruttoria prefallimentare, l'omesso deposito (come nel caso di specie), da parte dell' imprenditore raggiunto da istanza di fallimento, della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata (al pari dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi), in violazione dell' art.49 C.C.I.I. si risolve in danno dell' imprenditore medesimo, che è onerato della prova del non superamento dei limiti dimensionali quale causa di esenzione dal fallimento, ai sensi dell' art. 2 primo comma lett. d) C.C.I.I... Ciò pur residuando, in capo al tribunale, un potere di indagine officiosa finalizzato ad evitare la pronuncia di fallimenti ingiustificati, che si esplica anche nell' acquisizione di informazioni urgenti (in tal senso, arg. ex Cass., ord., 23.6.2020, n. 12330); rilevato che, nel caso in cui i bilanci dell'ultimo triennio non sono prodotti, resta indimostrata l'esenzione dalla procedura concorsuale, salvo che la stessa non risulti da documenti altrettanto significativi (in tal senso, Corte d'Appello di Lecce, 31.03.2021, n. 11); ritenuto che la resistente non si è costituita in giudizio e, dunque, nulla ha dedotto (e, CP_1
a fortiori, dimostrato) circa l'eventuale sussistenza dei requisiti di non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale né dalla documentazione acquisita d'ufficio è possibile evincerne la sussistenza;
- ritenuto che sussistano i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale in quanto:
a) non risulta dimostrato dalla parte resistente il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, lett.
d) e 121 c.c.i.i. che richiedono: a) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 300.000,00; b) ricavi non superiori annualmente ad euro 200.000,00, dello schema obbligatorio di conto economico previsto dall'art. 2425, lett. A, cod. civ;
c) debiti per un ammontare superiore ad € 500.000,00. In particolare, dall'ultimo bilancio depositato, relativo alla situazione patrimoniale al 2021, risulta un attivo patrimoniale superiore a € 355.529,00 e ricavi pari ad €
815.279,00;
b) debiti scaduti e non pagati sono quindi superiori all'importo di cui all'art. 49, comma 5, c.c.i.i.: a tal proposito il credito dell'istante ammonta ad € 33.993,90 e dall'informativa della GDF risulta un debito nei confronti dell'Erario pari a complessivi € 251.407,13;
c) risulta, altresì, provato lo stato di insolvenza dell'impresa debitrice, intesa quale impotenza funzionale della società a far fronte ai debiti scaduti, seppur di piccolo importo. In particolare, la società non ha adempiuto il debito vantato dalla di importo non particolarmente elevato ( CP_3 inizialmente pari a circa € 25.443,36) e sussistono altresì pignoramenti mobiliari, seppur estinti per dichiarazione negativa dei terzi;
- tenuto conto nella nomina del curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 c.c.i.i., e in particolare, ai sensi dell'art. 358, co. 3 c.c.i.i., in considerazione: - delle positive risultanze dei rapporti riepilogativi;
- dell'esperienza, efficienza, diligenza e correttezza dimostrate in complessi incarichi di curatore fallimentare;
- della capacità, già manifestata in tali incarichi, di svolgere personalmente e tempestivamente tali incarichi;
- della insussistenza di ulteriori incarichi conferiti al medesimo professionista nell'ultimo anno;
- visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 c.c.i.i.;
P.Q.M.
DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di in persona CP_1
del legale rappresentante p.t., con sede in Barletta;
DELEGA per la procedura il G.D. dott.ssa Maria Azzurra Guerra;
NOMINA curatore l'avv. , iscritto al nuovo albo dei gestori della crisi d'impresa Persona_1 istituito presso il Ministero della Giustizia, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con il debitore;
ORDINA al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie
- in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, ove non si sia a ciò provveduto a norma dell'art. 39 c.c.i.i.;
FISSA l'udienza del 19.9.2025, ora di rito, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al
Giudice Delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 c.c.i.i. mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, c.c.i.i.;
SEGNALA al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.2002 n. 115 e che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co. 4, c.c.i.i.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile di questo Tribunale, in data 30 maggio
2025 .
Il giudice estensore Il presidente
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra dott.ssa Francesca Pastore