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Sentenza 20 novembre 2024
Sentenza 20 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 20/11/2024, n. 694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 694 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 11023/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott.ssa Costanza Teti Giudice dott.ssa Claudia Gheri Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 11023/2024 R.G. promosso da
) (avv. CAPRETTI ROSSELLA) Parte_1 C.F._1
e
( ) (avv. CAPRETTI ROSSELLA) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. Tali conclusioni sono di seguito integralmente trascritte:
1) “Vita separata con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Il figlio viene affidato ad entrambi i coniugi, con collocazione prevalente e residenza presso la Per_1
mamma. I genitori eserciteranno la potestà genitoriale impegnandosi ad assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo sempre conto delle inclinazioni naturali, delle capacità e delle aspirazioni del minore. Le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione, per tali intendendosi quelle attinenti alla vita quotidiana di verranno assunte dal genitore con il quale il figlio si troverà al momento. Per_1
3) La casa coniugale, in locazione, viene assegnata, con tutto quanto l'arreda e la correda, alla madre perché la abiti con il figlio. La signora subentrerà in via esclusiva nel contratto di locazione e Pt_2 provvederà a volturare a proprio nome le relative utenze (energia, gas, acqua, tassa rifiuti, etc..), manlevando da qualsiasi onere il signor Parte_1
1 4) A titolo di contributo al mantenimento del figlio il signor verserà alla Per_1 Parte_1 signora , a mezzo bonifico bancario, la somma mensile di € 100,00=, da adeguarsi Parte_2 automaticamente ogni anno secondo la variazione Istat, entro il giorno 15 di ogni mese, finché il figlio non sarà economicamente autosufficiente. Si precisa che l'importo viene stabilito per accordo delle parti nella misura di € 100,00=, contando sul fatto che il signor si è sempre reso collaborativo Parte_1 ad eventuali necessità del figlio esposte dalla signora e tenuto conto dei tempi di frequentazione. Pt_2
5) A titolo di mantenimento della moglie, nulla viene stabilito, in quanto la stessa è economicamente autonoma.
6) Su accordo delle parti l'assegno unico per il figlio verrà richiesto e percepito al 100% dalla Per_1 signora . Il signor dichiara espressamente di rinunciare alla Parte_2 Parte_1 percezione del 50% di sua spettanza in favore della signora Pt_2
7) Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio secondo le seguenti modalità: Per_1
- a settimane alterne dalle ore 12:00 circa del sabato, sino al lunedì mattina e dal mercoledì pomeriggio dopo la scuola, sino al giovedì mattina, allorquando verrà accompagnato dal padre a scuola, ovvero presso l'abitazione della madre durante la sospensione delle attività scolastiche.
- nella settimana in cui il figlio resterà con la madre il fine settimana, il padre potrà tenerlo con sé dal martedì dopo la scuola, sino al giovedì mattina, allorquando verrà accompagnato dal padre a scuola, ovvero presso l'abitazione della madre durante la sospensione delle attività scolastiche
- durante la settimana il padre potrà in ogni caso vedere il figlio in qualsiasi momento, purchè la visita sia Per_1 preventivamente concordata con la madre;
- Durante le vacanze estive il padre trascorrerà con il figlio almeno due settimane, anche non consecutive, tenendo conto anche della volontà dello stesso, secondo le modalità e tempi da concordarsi tra i coniugi, in rapporto alla turnazione feriale di entrambi e con ampio preavviso ai fini programmativi, preavviso che si indica a titolo esemplificativo nel mese di maggio.
- Durante i periodi natalizi e pasquali il minore trascorrerà con il padre, una settimana durante il periodo natalizio, alternando tra i coniugi, di anno in anno, i giorni di Natale e Capodanno, e tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando, con la madre, di anno in anno il giorno di Pasqua. Ogni altra festività sarà trascorsa dal figlio con ciascun genitore secondo il criterio dell'alternanza, salvo diverso accordo tra i coniugi.
8) Le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% come indicato nel protocollo dell'intestato Tribunale:
SPESE PER LA SALUTE
a) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo:
I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo:
1) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) farmaci particolari.
2 SPESE PER L'ISTRUZIONE
a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico;
b) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo:
I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
c) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola.
SPESE PER LA CUSTODIA DI PROLE MINORENNE
Spese che non richiedono il preventivo accordo:
I) spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
SPESE PER IL DIVERTIMENTO
Spese che richiedono il preventivo accordo:
I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze.
9) I coniugi, per quanto occorrer possa, si concedono il reciproco assenso per il rilascio ed il rinnovo dei passaporti e/o carte d'identità valide per l'espatrio, con l'inserimento del figlio sui documenti di Per_1 entrambi.
10) I coniugi si danno reciprocamente atto di aver sciolto ogni situazione economica patrimoniale e dichiarano di null'altro avere più reciprocamente a pretendere per nessun titolo, causa o ragione, fatto salvo l'adempimento degli obblighi più sopra indicati.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 28/12/2015, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di LUMEZZANE (atto n. 17 parte I anno 2015).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
3 ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 20 novembre 2024.
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott.ssa Costanza Teti Giudice dott.ssa Claudia Gheri Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 11023/2024 R.G. promosso da
) (avv. CAPRETTI ROSSELLA) Parte_1 C.F._1
e
( ) (avv. CAPRETTI ROSSELLA) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. Tali conclusioni sono di seguito integralmente trascritte:
1) “Vita separata con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Il figlio viene affidato ad entrambi i coniugi, con collocazione prevalente e residenza presso la Per_1
mamma. I genitori eserciteranno la potestà genitoriale impegnandosi ad assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo sempre conto delle inclinazioni naturali, delle capacità e delle aspirazioni del minore. Le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione, per tali intendendosi quelle attinenti alla vita quotidiana di verranno assunte dal genitore con il quale il figlio si troverà al momento. Per_1
3) La casa coniugale, in locazione, viene assegnata, con tutto quanto l'arreda e la correda, alla madre perché la abiti con il figlio. La signora subentrerà in via esclusiva nel contratto di locazione e Pt_2 provvederà a volturare a proprio nome le relative utenze (energia, gas, acqua, tassa rifiuti, etc..), manlevando da qualsiasi onere il signor Parte_1
1 4) A titolo di contributo al mantenimento del figlio il signor verserà alla Per_1 Parte_1 signora , a mezzo bonifico bancario, la somma mensile di € 100,00=, da adeguarsi Parte_2 automaticamente ogni anno secondo la variazione Istat, entro il giorno 15 di ogni mese, finché il figlio non sarà economicamente autosufficiente. Si precisa che l'importo viene stabilito per accordo delle parti nella misura di € 100,00=, contando sul fatto che il signor si è sempre reso collaborativo Parte_1 ad eventuali necessità del figlio esposte dalla signora e tenuto conto dei tempi di frequentazione. Pt_2
5) A titolo di mantenimento della moglie, nulla viene stabilito, in quanto la stessa è economicamente autonoma.
6) Su accordo delle parti l'assegno unico per il figlio verrà richiesto e percepito al 100% dalla Per_1 signora . Il signor dichiara espressamente di rinunciare alla Parte_2 Parte_1 percezione del 50% di sua spettanza in favore della signora Pt_2
7) Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio secondo le seguenti modalità: Per_1
- a settimane alterne dalle ore 12:00 circa del sabato, sino al lunedì mattina e dal mercoledì pomeriggio dopo la scuola, sino al giovedì mattina, allorquando verrà accompagnato dal padre a scuola, ovvero presso l'abitazione della madre durante la sospensione delle attività scolastiche.
- nella settimana in cui il figlio resterà con la madre il fine settimana, il padre potrà tenerlo con sé dal martedì dopo la scuola, sino al giovedì mattina, allorquando verrà accompagnato dal padre a scuola, ovvero presso l'abitazione della madre durante la sospensione delle attività scolastiche
- durante la settimana il padre potrà in ogni caso vedere il figlio in qualsiasi momento, purchè la visita sia Per_1 preventivamente concordata con la madre;
- Durante le vacanze estive il padre trascorrerà con il figlio almeno due settimane, anche non consecutive, tenendo conto anche della volontà dello stesso, secondo le modalità e tempi da concordarsi tra i coniugi, in rapporto alla turnazione feriale di entrambi e con ampio preavviso ai fini programmativi, preavviso che si indica a titolo esemplificativo nel mese di maggio.
- Durante i periodi natalizi e pasquali il minore trascorrerà con il padre, una settimana durante il periodo natalizio, alternando tra i coniugi, di anno in anno, i giorni di Natale e Capodanno, e tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando, con la madre, di anno in anno il giorno di Pasqua. Ogni altra festività sarà trascorsa dal figlio con ciascun genitore secondo il criterio dell'alternanza, salvo diverso accordo tra i coniugi.
8) Le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% come indicato nel protocollo dell'intestato Tribunale:
SPESE PER LA SALUTE
a) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo:
I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo:
1) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) farmaci particolari.
2 SPESE PER L'ISTRUZIONE
a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico;
b) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo:
I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
c) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola.
SPESE PER LA CUSTODIA DI PROLE MINORENNE
Spese che non richiedono il preventivo accordo:
I) spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
SPESE PER IL DIVERTIMENTO
Spese che richiedono il preventivo accordo:
I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze.
9) I coniugi, per quanto occorrer possa, si concedono il reciproco assenso per il rilascio ed il rinnovo dei passaporti e/o carte d'identità valide per l'espatrio, con l'inserimento del figlio sui documenti di Per_1 entrambi.
10) I coniugi si danno reciprocamente atto di aver sciolto ogni situazione economica patrimoniale e dichiarano di null'altro avere più reciprocamente a pretendere per nessun titolo, causa o ragione, fatto salvo l'adempimento degli obblighi più sopra indicati.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 28/12/2015, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di LUMEZZANE (atto n. 17 parte I anno 2015).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
3 ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 20 novembre 2024.
Il Presidente estensore
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