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Sentenza 4 novembre 2024
Sentenza 4 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 04/11/2024, n. 1353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1353 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 347/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott. Nicoletta Orlandi Presidente
Dott. Carla Ciofani Consigliera rel. est.
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 347/2024 R.G.C., vertente
TRA
e, per essa, l'Avv. Roberta Nardinocchi nella qualità di Amministratore Parte_1
di sostegno, elettivamente domiciliata in Pescara, Via Isonzo n. 40, presso e nello studio dell'avv. Alessandro Borgia (c.f. ), che la rappresenta e difende giusta C.F._1 procura alle liti resa su foglio separato da intendersi apposta in calce all'atto di appello.
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_1
giusta procura speciale per Notar Dott. dalla soc. in persona del Persona_1 CP_2
legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_3
Eugenio Buscicchio giusta procura alle liti del 06/06/2022, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata in Lecce (LE) alla via Pietro Vincenti n. 12.
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 425/2024 del Tribunale di Pescara, pubblicata il
13.03.2024 – Altri contratti atipici.
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con l'impugnata sentenza –resa all'esito del giudizio n. 3728/2022, promosso dall'odierna appellante con atto di opposizione al decreto ingiuntivo n. 1031/2022 (con quale le era stato pagina 1 di 4 ingiunto il pagamento dell'importo di € 39.590,53, oltre interessi e spese di procedura in forza di contratto di finanziamento del 6.03.2007)- il Tribunale di Pescara così statuiva: “rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 1031/2022; condanna l'opponente alla rifusione, in favore di delle spese di lite, liquidate in € 3.308,00 per Controparte_1 compensi, oltre 15% per rimborso forfettario, iva e cap”.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello l'originaria opponente, chiedendone la riforma, con accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di
L'Aquila, contrariis reiectis: A) In via preliminare: preliminarmente si chiede, per le motivazioni dedotte in narrativa, che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita voglia disporre la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza n. 425/2024 resa in data 13/03/2024 dal Tribunale di Pescara nel procedimento R.G. n. 3728/2022; B) Nel merito: per i motivi dedotti in narrativa accogliere il proposto appello, e, per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza n. 425/2024 R.G. Sent., emessa in data 13/03/2024 dal Tribunale di Pescara in persona del Giudice Dott.ssa Stefania Ursoleo nell'ambito del giudizio civile iscritto al n.
3728/2022 R.G., accogliere le seguenti conclusioni:
1. In accoglimento del primo motivo di appello: accertare l'irregolare esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria delegato dal Tribunale di Pescara con ordinanza del 01/12/2022, con conseguente declaratoria di improcedibilità della domanda giudiziale e revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 1031/2022 reso dal Tribunale di Pescara in persona del G.I. Dr.ssa Cleonice Gabriella Cordisco in data
18/07/2022 nel procedimento R.G. 2735/2022; 2. In via subordinata, in accoglimento del secondo motivo di appello: accertare che la società opposta non ha dimostrato la titolarità del credito per cui ha agito in sede monitoria e dichiararne la carenza di legittimazione attiva, conseguentemente, revocare e porre nel nulla il decreto ingiuntivo opposto n. 1031/2022 reso dal Tribunale di Pescara in persona del G.I. Dr.ssa Cleonice Gabriella Cordisco in data
18/07/2022 nel procedimento R.G. 2735/2022; 3. In via ulteriormente subordinata ed accoglimento del terzo motivo di appello: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito ingiunto ai sensi dell'art. 2946 c.c. e, conseguentemente, revocare e porre nel nulla il decreto ingiuntivo opposto n. 1031/2022 reso dal Tribunale di Pescara in persona del G.I.
Dr.ssa Cleonice Gabriella Cordisco in data 18/07/2022 nel procedimento R.G. 2735/2022; 4.
In via ulteriormente subordinata ed in accoglimento del quarto motivo di appello: in ogni caso accertare e dichiarare inammissibile ed infondata, ovvero rigettare, la pretesa creditoria della società opposta odierna appellata e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto n.
1031/2022 reso dal Tribunale di Pescara in persona del G.I. Dr.ssa Cleonice Gabriella
pagina 2 di 4 Cordisco in data 18/07/2022 nel procedimento R.G. 2735/2022, accertando e dichiarando che nulla è dovuto dalla sig.ra né alla odierna società opposta né ad altri in Parte_1
dipendenza del contratto di finanziamento descritto in narrativa;
C) In ogni caso: con condanna della parte appellata alla refusione di spese e competenze legali del doppio grado di giudizio, oltre al rimborso forfettario nella misura ordinaria e dli ulteriori accessori di legge.”
L'appellata si è costituita resistendo all'appello, con richiesta di accoglimento delle seguenti conclusioni: “chiede che Codesta Ecc.ma Corte d'Appello Voglia, contrariis reiectis, per i motivi meglio esposti in narrativa, decidere in accoglimento delle seguenti conclusioni: IN VIA
PRELIMINARE: - rigettare la richiesta avversaria di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
- dichiarare inammissibile l'appello avversario per mancata chiarezza e specificità dei motivi formulati ex adverso in violazione di quanto prescritto dall'art. 342 c.p.c.;
IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO: rigettare in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa ogni avversa difesa, deduzione, eccezione e domanda e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata;
IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede il rigetto delle istanze istruttorie di parte appellante e si conferma l'impugnazione della produzione documentale avversaria di cui al giudizio di primo grado;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio, oltre al rimborso forfetario nella misura del 15% ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 55/2014, c.p.a. e IVA.”.
3. In vista della prima udienza del giorno 1.10.2024 entrambe le parti hanno depositato atto di transazione intervenuta in relazione alla controversia nonché atto di rinuncia agli atti da parte dell'appellante ed accettazione della rinuncia da parte dell'appellata, entrambe instando per la declaratoria di estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite.
4. Ritiene la Corte che l'istanza delle parti debba essere accolta, con conseguente declaratoria di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 306 C.P.C., applicabile anche al giudizio di appello, in forza del richiamo alle norme regolatrici del giudizio di primo grado contenuto nell'art. 359 C.P.C.
5. Quanto alle spese del grado, va dichiarata la loro compensazione conformemente alla richiesta avanzata dalle parti.
6. Vertendosi in ipotesi di declaratoria di estinzione del giudizio non opera il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato (Cass. 19560/2015).
P.Q.M.
pagina 3 di 4 La Corte d'Appello dell'Aquila, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata,
1) Dichiara l'estinzione del giudizio di appello;
2) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del grado.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 10.10.2024
La Consigliera rel. est. La Presidente
(dott.ssa Carla Ciofani) (dott.ssa Nicoletta Orlandi)
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott. Nicoletta Orlandi Presidente
Dott. Carla Ciofani Consigliera rel. est.
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 347/2024 R.G.C., vertente
TRA
e, per essa, l'Avv. Roberta Nardinocchi nella qualità di Amministratore Parte_1
di sostegno, elettivamente domiciliata in Pescara, Via Isonzo n. 40, presso e nello studio dell'avv. Alessandro Borgia (c.f. ), che la rappresenta e difende giusta C.F._1 procura alle liti resa su foglio separato da intendersi apposta in calce all'atto di appello.
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_1
giusta procura speciale per Notar Dott. dalla soc. in persona del Persona_1 CP_2
legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_3
Eugenio Buscicchio giusta procura alle liti del 06/06/2022, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata in Lecce (LE) alla via Pietro Vincenti n. 12.
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 425/2024 del Tribunale di Pescara, pubblicata il
13.03.2024 – Altri contratti atipici.
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con l'impugnata sentenza –resa all'esito del giudizio n. 3728/2022, promosso dall'odierna appellante con atto di opposizione al decreto ingiuntivo n. 1031/2022 (con quale le era stato pagina 1 di 4 ingiunto il pagamento dell'importo di € 39.590,53, oltre interessi e spese di procedura in forza di contratto di finanziamento del 6.03.2007)- il Tribunale di Pescara così statuiva: “rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 1031/2022; condanna l'opponente alla rifusione, in favore di delle spese di lite, liquidate in € 3.308,00 per Controparte_1 compensi, oltre 15% per rimborso forfettario, iva e cap”.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello l'originaria opponente, chiedendone la riforma, con accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di
L'Aquila, contrariis reiectis: A) In via preliminare: preliminarmente si chiede, per le motivazioni dedotte in narrativa, che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita voglia disporre la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza n. 425/2024 resa in data 13/03/2024 dal Tribunale di Pescara nel procedimento R.G. n. 3728/2022; B) Nel merito: per i motivi dedotti in narrativa accogliere il proposto appello, e, per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza n. 425/2024 R.G. Sent., emessa in data 13/03/2024 dal Tribunale di Pescara in persona del Giudice Dott.ssa Stefania Ursoleo nell'ambito del giudizio civile iscritto al n.
3728/2022 R.G., accogliere le seguenti conclusioni:
1. In accoglimento del primo motivo di appello: accertare l'irregolare esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria delegato dal Tribunale di Pescara con ordinanza del 01/12/2022, con conseguente declaratoria di improcedibilità della domanda giudiziale e revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 1031/2022 reso dal Tribunale di Pescara in persona del G.I. Dr.ssa Cleonice Gabriella Cordisco in data
18/07/2022 nel procedimento R.G. 2735/2022; 2. In via subordinata, in accoglimento del secondo motivo di appello: accertare che la società opposta non ha dimostrato la titolarità del credito per cui ha agito in sede monitoria e dichiararne la carenza di legittimazione attiva, conseguentemente, revocare e porre nel nulla il decreto ingiuntivo opposto n. 1031/2022 reso dal Tribunale di Pescara in persona del G.I. Dr.ssa Cleonice Gabriella Cordisco in data
18/07/2022 nel procedimento R.G. 2735/2022; 3. In via ulteriormente subordinata ed accoglimento del terzo motivo di appello: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito ingiunto ai sensi dell'art. 2946 c.c. e, conseguentemente, revocare e porre nel nulla il decreto ingiuntivo opposto n. 1031/2022 reso dal Tribunale di Pescara in persona del G.I.
Dr.ssa Cleonice Gabriella Cordisco in data 18/07/2022 nel procedimento R.G. 2735/2022; 4.
In via ulteriormente subordinata ed in accoglimento del quarto motivo di appello: in ogni caso accertare e dichiarare inammissibile ed infondata, ovvero rigettare, la pretesa creditoria della società opposta odierna appellata e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto n.
1031/2022 reso dal Tribunale di Pescara in persona del G.I. Dr.ssa Cleonice Gabriella
pagina 2 di 4 Cordisco in data 18/07/2022 nel procedimento R.G. 2735/2022, accertando e dichiarando che nulla è dovuto dalla sig.ra né alla odierna società opposta né ad altri in Parte_1
dipendenza del contratto di finanziamento descritto in narrativa;
C) In ogni caso: con condanna della parte appellata alla refusione di spese e competenze legali del doppio grado di giudizio, oltre al rimborso forfettario nella misura ordinaria e dli ulteriori accessori di legge.”
L'appellata si è costituita resistendo all'appello, con richiesta di accoglimento delle seguenti conclusioni: “chiede che Codesta Ecc.ma Corte d'Appello Voglia, contrariis reiectis, per i motivi meglio esposti in narrativa, decidere in accoglimento delle seguenti conclusioni: IN VIA
PRELIMINARE: - rigettare la richiesta avversaria di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
- dichiarare inammissibile l'appello avversario per mancata chiarezza e specificità dei motivi formulati ex adverso in violazione di quanto prescritto dall'art. 342 c.p.c.;
IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO: rigettare in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa ogni avversa difesa, deduzione, eccezione e domanda e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata;
IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede il rigetto delle istanze istruttorie di parte appellante e si conferma l'impugnazione della produzione documentale avversaria di cui al giudizio di primo grado;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio, oltre al rimborso forfetario nella misura del 15% ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 55/2014, c.p.a. e IVA.”.
3. In vista della prima udienza del giorno 1.10.2024 entrambe le parti hanno depositato atto di transazione intervenuta in relazione alla controversia nonché atto di rinuncia agli atti da parte dell'appellante ed accettazione della rinuncia da parte dell'appellata, entrambe instando per la declaratoria di estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite.
4. Ritiene la Corte che l'istanza delle parti debba essere accolta, con conseguente declaratoria di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 306 C.P.C., applicabile anche al giudizio di appello, in forza del richiamo alle norme regolatrici del giudizio di primo grado contenuto nell'art. 359 C.P.C.
5. Quanto alle spese del grado, va dichiarata la loro compensazione conformemente alla richiesta avanzata dalle parti.
6. Vertendosi in ipotesi di declaratoria di estinzione del giudizio non opera il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato (Cass. 19560/2015).
P.Q.M.
pagina 3 di 4 La Corte d'Appello dell'Aquila, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata,
1) Dichiara l'estinzione del giudizio di appello;
2) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del grado.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 10.10.2024
La Consigliera rel. est. La Presidente
(dott.ssa Carla Ciofani) (dott.ssa Nicoletta Orlandi)
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