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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 06/05/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, riunita in camera d consiglio persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa Lucia GESUMMARIA - Presidente
Dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO - Consigliere
Avv. Fabrizio NASTRI - Giudice Ausiliario, relatore a scioglimento della riserva ex art. 127 ter c.p.c.; rilevato:
- che, con decreto depositato in data 15/04/2025, comunicato alle parti, è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 06/05/2025;
- che sono state depositate note di trattazione scritta;
- che l'odierna udienza è stata fissata per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c; ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in appello n. 512/2016 R.G. avente ad oggetto: azione revocatoria ordinaria ex art. 2091 cc
TRA
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Parte_1 C.F._1
Giordano
Appellante
E
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Cantore
Appellata
E ( , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2 C.F._2
Vittorio Cardinale
Appellato/appellante incidentale
§
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato in data 19.08.2009, la conveniva in Controparte_1
giudizio, innanzi al Tribunale di Matera, i sig.ri e per Controparte_2 Parte_1
sentir dichiarare, ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'inefficacia dell'atto pubblico dell'8.09.2004, rogato dal notaio , rep. n. 117736, con il quale il aveva donato al coniuge la Per_1 CP_2 Parte_1
metà indivisa dell'immobile meglio descritto nel suddetto atto introduttivo.
Riferiva la attrice di essere creditrice del della somma di €.29.115,15, quale saldo CP_1 CP_2
debitore alla data del 31.03.2009 del conto corrente ordinario bancario n. 151275, nonché di €
10.000,00 quale saldo debitore, alla medesima data, del conto corrente anticipi fatture n.10127.
Deduceva, inoltre, che in data 07.03.2002 era stato concesso al un fido in conto per CP_2
l'importo di €.13.250,00, valido fino a revoca, da utilizzarsi quanto a €.7.750,00 mediante apertura di credito in conto corrente e quanto a €.5.000,00 mediante anticipo fatture.
Specificava, infine, che le esposizioni debitorie relative ai predetti conti correnti erano state garantite dal figlio del convenuto con contratti stipulati in data 17.04.2001 e 28.07.2005.
Lamentava, quindi, che il , pur sollecitato a ripianare l'esposizione debitoria maturata, CP_2
ometteva di provvedervi, né l'istituto di credito veniva soddisfatto dal fideiussore, sig.
[...]
. CP_3
Su tali premesse, invocava, dunque, il provvedimento di cui all'art. 2901 c.c.
2. Si costituivano in giudizio i sig.ri e , i quali, Controparte_2 Parte_1
pur non contestando l'esistenza della posizione debitoria e dell'atto dispositivo del 2004, deducevano l'insussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda avversa.
3. Istruita documentalmente la causa, per ritenuta irrilevanza delle prove orali richieste dai convenuti, con sentenza n. 154 del 27.01.2016, resa ex art. 281 sexies c.p.c., il Tribunale di Matera accoglieva l'azione revocatoria ordinaria promossa da dichiarando inefficace, nei CP_1
confronti dell'istituto di credito, l'atto di donazione del 2004 con cui il aveva trasferito CP_2
alla la quota indivisa di un immobile. Parte_1
_______________
pag. 2 L'atto suddetto veniva ritenuto dal giudice di prime cure pregiudizievole per il soddisfacimento del credito dell'istituto, fondato su saldo negativo del conto corrente e del fido bancario, sorto prima della donazione.
Conseguentemente, veniva dichiarata l'inefficacia nei confronti della dell'atto CP_1
pubblico de quo, con condanna in solido dei convenuti al pagamento delle spese di giudizio.
4. Avverso la suddetta pronuncia proponeva rituale impugnazione la sig.ra , Parte_1 lamentando, in primis, il “…vizio di motivazione…” del primo giudice per aver “…rigettato i mezzi istruttori richiesti dall'appellante, nonostante gli stessi siano rilevanti ai fini del decidere, senza apporre la benché minima motivazione…” (cfr. atto di appello, pag. 8).
Eccepiva, quindi, la fallacia delle argomentazioni logico-giuridiche che avevano portato il
Tribunale di Matera a considerare esistenti, nella fattispecie, i presupposti della revocatoria, lamentando in primo luogo la propria estraneità alle vicende personali, lavorative e creditorie/debitorie dell'ex marito, sig. quindi, il carattere Controparte_2
essenzialmente “oneroso” dell'atto impugnato, solo formalmente gratuito.
Censurava, inoltre, la sentenza con riferimento alla condanna alle spese, ritenuta ingiusta nei confronti della stessa, convenuta in giudizio quale terzo beneficiario.
Chiedeva, pertanto, che la Corte adita, in riforma della sentenza appellata, e previa sospensione della provvisoria esecutorietà della stessa, disponesse l'espletamento dell'istruttoria richiesta e dichiarasse l'insussistenza dei presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria, con vittoria di spese;
ovvero, in subordine, riformasse la sentenza gravata con riferimento alla condanna alle spese, con compensazione delle stesse tra le parti, o, in via ulteriormente gradata, con condanna alle spese del solo . CP_2
5. La causa veniva iscritta al n. R.G. 512/2016 presso la Corte di Appello di Potenza.
6. In data 22.12.2016 si costituiva la eccependo, in via preliminare, CP_1
l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c..
Nel merito, contestava l'infondatezza dei motivi di appello esposti, rivendicando la legittimità della pronuncia del primo giudice in ordine all'esistenza, nella fattispecie, dei presupposti soggettivi ed oggettivi per l'applicazione del rimedio di cui all'art. 2901 c.c., concludendo, previo rigetto dell'istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c., per l'integrale conferma della sentenza impugnata e l'inerente regolamentazione delle spese e competenze di lite.
7. Con comparsa depositata in data 13/02/2017 Si costituiva altresì il sig. Controparte_2
, rilevando l'inesistenza, nella fattispecie, della c.d. scientia damni, per carenza di qualsiasi
[...]
_______________
pag. 3 debito nei confronti della Banca sorto anteriormente all'atto di donazione de quo, e ribadendo il carattere sostanzialmente “oneroso” dell'atto medesimo, imposto dalla sig.ra Parte_1
“…per garantirsi dal comportamento contrario ai doveri coniugali tenuto dallo stesso…” (cfr. comparsa di costituzione, pag. 2).
Concludeva, quindi, per la riforma della sentenza impugnata, con condanna dell'istituto di credito al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi in via equitativa, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
8. All'udienza del 14.02.2017, la sig.ra rinunciava all'istanza inibitoria e la Parte_1
Corte si riservava sulle richieste istruttorie formulate dall'appellante.
Con ordinanza resa in Camera di Consiglio in data 04.04.2017, venivano respinte le richieste suddette, non essendo state riproposte all'udienza di precisazione delle conclusioni del 27.01.2016 dinanzi al Tribunale.
Veniva quindi fissata l'udienza del 06.05.2025 per la discussione orale davanti al collegio, con termine per il deposito di note conclusionali fino a dieci giorni prima dell'udienza.
§
MOTIVI DELLA DECISIONE
9. In via preliminare, questa Corte ritiene ammissibile il gravame proposto dalla sig.ra
[...]
, sia sotto il profilo formale (art. 342 c.p.c.) che sostanziale (art. 348 bis c.p.c.). Parte_1
10. Nel merito, data la loro intima connessione, si ritiene di poter esaminare congiuntamente i primi due motivi d'appello.
La ricostruzione, nella sua interezza, del percorso logico-argomentativo espresso nella pronuncia impugnata porta questa Corte a ritenerli infondati.
A ben vedere, infatti, il Tribunale di Matera ha correttamente valutato l'esistenza dei presupposti dell'azione revocatoria ordinaria.
In particolare, con riferimento all'esistenza di un credito della anteriore all'atto dispositivo CP_1
impugnato, il primo giudice ha accertato, sulla scorta della documentazione versata in atti,
l'esistenza di un contratto di apertura di credito sottoscritto in data 07.03.2002, anteriore quindi alla donazione dell'8.09.2004.
Tale valutazione appare certamente corretta in diritto, oltre che conforme alla giurisprudenza maggioritaria, secondo cui rileva il momento di stipula del contratto e non l'effettiva erogazione del credito (cfr. Cass., sez. III, 5 settembre 2023, n. 25883, secondo cui: “…l'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la semplice esistenza di un debito, e non anche la sua
_______________
pag. 4 concreta esigibilità, con la conseguenza che, concessa fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse all'apertura di credito regolata in conto corrente, gli atti dispositivi del fideiussore successivi alla detta apertura di credito ed alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti all'azione revocatoria, ai sensi dell'articolo 2901, n. 1, prima parte, del Cc, in base al mero requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (scientia damni) ed al solo fattore oggettivo dell'avvenuto accreditamento, giacché l'insorgenza del credito deve essere apprezzata con riferimento al momento dell'accreditamento e non a quello, eventualmente successivo, dell'effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione…”. In senso conforme, ex multis, Cassazione civile sez. III, 18/01/2023, n. 1414, secondo cui “…in tema di azione revocatoria ordinaria, il credito derivante da un contratto di apertura di credito regolata in conto corrente è qualificabile quale credito litigioso, ai fini della valutazione dell'anteriorità rispetto ad atti dispositivi effettuati dal correntista, dal momento in cui la banca accredita sul conto la somma messa a disposizione e non da quando l'obbligo di restituzione diviene esigibile…”).
La giurisprudenza tende, infatti, a riconoscere tutela anche al credito eventuale, atteso che, “…ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria ex articolo 2901 del cc è sufficiente la titolarità in capo all'attore di una mera ragione di credito, senza alcuna necessità che sia certa, liquida (e cioè determinata nel suo preciso ammontare), esigibile o preliminarmente accertato in sede giudiziaria.
Anche il credito eventuale, pure nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito -
l'insorgenza della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore. Poiché l'esistenza del credito è elemento costitutivo della fattispecie revocatoria, incombe sull'attore l'onere di darne dimostrazione mediante tutti i mezzi di prova a sua disposizione…” (cfr. Cassazione civile sez. III, 17/06/2024, n.
16819).
Credito che, nella fattispecie, non può nemmeno ritenersi litigioso, stante la mancata opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla Banca nelle more, come riferito in atti dall'istituto di credito e mai contestato dai sig.ri e . Parte_1 CP_2
Quanto alla gratuità dell'atto dispositivo per cui è causa, essa è certamente incontestabile, stante la forma di donazione assunta, senza che possano trovare spazio — in questa sede — considerazioni difformi da quelle correttamente recepite dal Tribunale di Matera.
_______________
pag. 5 Le vicende personali dei coniugi e , per come descritte negli atti di causa, CP_2 Parte_1
risultano irrilevanti ai fini della presente controversia, avente ad oggetto la declaratoria di inefficacia di un atto dispositivo concernente l'unico cespite di proprietà del debitore, ed appaiono smentite dalla documentazione versata in atti.
Ciò ha legittimamente indotto il primo giudice a disattendere le richieste istruttorie orali formulate dall'appellante, poiché ritenute ininfluenti ai fini della decisione, come dallo stesso riferito — seppur sinteticamente — nella motivazione della sentenza impugnata, vertendo effettivamente tutte su vicende personali dei coniugi.
In sede di appello le istanze istruttorie formulate dall'appellante sono comunque risultate inammissibili, come già rilevato, con ordinanza resa in corso di causa dalla Corte.
La stessa documentazione consente di ritenere integrato anche l'eventus damni, che la giurisprudenza ritiene presunto negli atti a titolo gratuito (cfr. Cassazione civile sez. I, 02/04/2021,
n. 9192).
Lo stesso dicasi per il requisito della scientia damni, previsto dall'art. 2901, comma 1, n. 1), c.c., che, per costante orientamento, “…si risolve, non già nella consapevolezza dell'insolvenza del debitore, ma nella semplice conoscenza del danno che ragionevolmente può derivare alle ragioni creditorie dal compimento dell'atto. In particolare, il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cosiddetto eventus damni) ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore
l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore…” (cfr. ex multis
Cassazione civile sez. I, 12/05/2022, n. 15257).
Tale variazione è certamente riscontrabile nel caso di specie, atteso che il donante non possedeva altri beni aggredibili e che il figlio fideiussore non era titolare di beni immobili.
Per tali ragioni, i motivi A) e B) di cui all'atto di appello devono essere disattesi.
11. Parimenti, non merita accoglimento neppure il motivo rubricato sub C) del gravame proposto dalla sig.ra . Parte_1
_______________
pag. 6 Del tutto correttamente il Tribunale di Matera ha condannato quest'ultima al pagamento delle spese di lite, in solido con il sig. anche alla luce del contegno giudiziale da lei Controparte_2
assunto e della soccombenza finale nel giudizio.
12. Quanto alle domande avanzate dal , il quale ha chiesto la riforma della sentenza di CP_2
primo grado, la Corte osserva che le conclusioni rassegnate negli scritti difensivi prodotti in sede di appello sono le medesime di quelle formulate in primo grado, così come di contenuto pressochè identico sono le argomentazioni difensive;
ciò consente di ritenere che il predetto abbia proposto un appello per relationem atteso che non ha esplicitato le doglianze, facendo rinvio a quelle espresse in primo grado (cfr. Cass. 18957/2013). Con la conseguenza che l'appello del deve CP_2
dichiararsi inammissibile per difetto di specificità dei motivi.
13. In ragione della soccombenza, i sig.ri e Parte_1 Controparte_2
devono essere condannati al pagamento delle spese del giudizio d'appello, da liquidarsi come da dispositivo, in applicazione del D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni, avuto riguardo al valore della causa (scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00) e all'attività difensiva espletata (fasi di studio, introduttiva e decisionale).
14. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante e dell'appellante Parte_1
incidentale , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per CP_2
l'impugnazione, ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo 13.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla sig.ra
[...]
e sull'impugnazione adesiva incidentale proposta dal sig. Parte_1 Controparte_2
avverso la sentenza del Tribunale di Matera n. 154/2016, così decide:
a. rigetta l'appello principale;
b. dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto dal;
CP_2
c. condanna i sig.ri e in solido tra loro, alla Parte_1 Controparte_2
;rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore della , che Controparte_1
si liquidano in complessivi € 6.780,00 (di cui € 1.960,00 per la fase di studio, € 1.350,00 per la fase di trattazione ed € 3.470,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario nella misura dovuta, IVA e CPA come per legge;
_______________
pag. 7 d. dichiara l'obbligo degli appellanti e al pagamento dell'ulteriore Parte_1 CP_2
importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma dell'art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso in Potenza nella Camera di Consiglio del 06.05.2025.
Il Giudice Ausiliario, relatore Il Presidente
Avv. Fabrizio Nastri Dott.ssa Lucia Gesummaria
_______________
pag. 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, riunita in camera d consiglio persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa Lucia GESUMMARIA - Presidente
Dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO - Consigliere
Avv. Fabrizio NASTRI - Giudice Ausiliario, relatore a scioglimento della riserva ex art. 127 ter c.p.c.; rilevato:
- che, con decreto depositato in data 15/04/2025, comunicato alle parti, è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 06/05/2025;
- che sono state depositate note di trattazione scritta;
- che l'odierna udienza è stata fissata per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c; ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in appello n. 512/2016 R.G. avente ad oggetto: azione revocatoria ordinaria ex art. 2091 cc
TRA
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Parte_1 C.F._1
Giordano
Appellante
E
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Cantore
Appellata
E ( , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2 C.F._2
Vittorio Cardinale
Appellato/appellante incidentale
§
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato in data 19.08.2009, la conveniva in Controparte_1
giudizio, innanzi al Tribunale di Matera, i sig.ri e per Controparte_2 Parte_1
sentir dichiarare, ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'inefficacia dell'atto pubblico dell'8.09.2004, rogato dal notaio , rep. n. 117736, con il quale il aveva donato al coniuge la Per_1 CP_2 Parte_1
metà indivisa dell'immobile meglio descritto nel suddetto atto introduttivo.
Riferiva la attrice di essere creditrice del della somma di €.29.115,15, quale saldo CP_1 CP_2
debitore alla data del 31.03.2009 del conto corrente ordinario bancario n. 151275, nonché di €
10.000,00 quale saldo debitore, alla medesima data, del conto corrente anticipi fatture n.10127.
Deduceva, inoltre, che in data 07.03.2002 era stato concesso al un fido in conto per CP_2
l'importo di €.13.250,00, valido fino a revoca, da utilizzarsi quanto a €.7.750,00 mediante apertura di credito in conto corrente e quanto a €.5.000,00 mediante anticipo fatture.
Specificava, infine, che le esposizioni debitorie relative ai predetti conti correnti erano state garantite dal figlio del convenuto con contratti stipulati in data 17.04.2001 e 28.07.2005.
Lamentava, quindi, che il , pur sollecitato a ripianare l'esposizione debitoria maturata, CP_2
ometteva di provvedervi, né l'istituto di credito veniva soddisfatto dal fideiussore, sig.
[...]
. CP_3
Su tali premesse, invocava, dunque, il provvedimento di cui all'art. 2901 c.c.
2. Si costituivano in giudizio i sig.ri e , i quali, Controparte_2 Parte_1
pur non contestando l'esistenza della posizione debitoria e dell'atto dispositivo del 2004, deducevano l'insussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda avversa.
3. Istruita documentalmente la causa, per ritenuta irrilevanza delle prove orali richieste dai convenuti, con sentenza n. 154 del 27.01.2016, resa ex art. 281 sexies c.p.c., il Tribunale di Matera accoglieva l'azione revocatoria ordinaria promossa da dichiarando inefficace, nei CP_1
confronti dell'istituto di credito, l'atto di donazione del 2004 con cui il aveva trasferito CP_2
alla la quota indivisa di un immobile. Parte_1
_______________
pag. 2 L'atto suddetto veniva ritenuto dal giudice di prime cure pregiudizievole per il soddisfacimento del credito dell'istituto, fondato su saldo negativo del conto corrente e del fido bancario, sorto prima della donazione.
Conseguentemente, veniva dichiarata l'inefficacia nei confronti della dell'atto CP_1
pubblico de quo, con condanna in solido dei convenuti al pagamento delle spese di giudizio.
4. Avverso la suddetta pronuncia proponeva rituale impugnazione la sig.ra , Parte_1 lamentando, in primis, il “…vizio di motivazione…” del primo giudice per aver “…rigettato i mezzi istruttori richiesti dall'appellante, nonostante gli stessi siano rilevanti ai fini del decidere, senza apporre la benché minima motivazione…” (cfr. atto di appello, pag. 8).
Eccepiva, quindi, la fallacia delle argomentazioni logico-giuridiche che avevano portato il
Tribunale di Matera a considerare esistenti, nella fattispecie, i presupposti della revocatoria, lamentando in primo luogo la propria estraneità alle vicende personali, lavorative e creditorie/debitorie dell'ex marito, sig. quindi, il carattere Controparte_2
essenzialmente “oneroso” dell'atto impugnato, solo formalmente gratuito.
Censurava, inoltre, la sentenza con riferimento alla condanna alle spese, ritenuta ingiusta nei confronti della stessa, convenuta in giudizio quale terzo beneficiario.
Chiedeva, pertanto, che la Corte adita, in riforma della sentenza appellata, e previa sospensione della provvisoria esecutorietà della stessa, disponesse l'espletamento dell'istruttoria richiesta e dichiarasse l'insussistenza dei presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria, con vittoria di spese;
ovvero, in subordine, riformasse la sentenza gravata con riferimento alla condanna alle spese, con compensazione delle stesse tra le parti, o, in via ulteriormente gradata, con condanna alle spese del solo . CP_2
5. La causa veniva iscritta al n. R.G. 512/2016 presso la Corte di Appello di Potenza.
6. In data 22.12.2016 si costituiva la eccependo, in via preliminare, CP_1
l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c..
Nel merito, contestava l'infondatezza dei motivi di appello esposti, rivendicando la legittimità della pronuncia del primo giudice in ordine all'esistenza, nella fattispecie, dei presupposti soggettivi ed oggettivi per l'applicazione del rimedio di cui all'art. 2901 c.c., concludendo, previo rigetto dell'istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c., per l'integrale conferma della sentenza impugnata e l'inerente regolamentazione delle spese e competenze di lite.
7. Con comparsa depositata in data 13/02/2017 Si costituiva altresì il sig. Controparte_2
, rilevando l'inesistenza, nella fattispecie, della c.d. scientia damni, per carenza di qualsiasi
[...]
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pag. 3 debito nei confronti della Banca sorto anteriormente all'atto di donazione de quo, e ribadendo il carattere sostanzialmente “oneroso” dell'atto medesimo, imposto dalla sig.ra Parte_1
“…per garantirsi dal comportamento contrario ai doveri coniugali tenuto dallo stesso…” (cfr. comparsa di costituzione, pag. 2).
Concludeva, quindi, per la riforma della sentenza impugnata, con condanna dell'istituto di credito al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi in via equitativa, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
8. All'udienza del 14.02.2017, la sig.ra rinunciava all'istanza inibitoria e la Parte_1
Corte si riservava sulle richieste istruttorie formulate dall'appellante.
Con ordinanza resa in Camera di Consiglio in data 04.04.2017, venivano respinte le richieste suddette, non essendo state riproposte all'udienza di precisazione delle conclusioni del 27.01.2016 dinanzi al Tribunale.
Veniva quindi fissata l'udienza del 06.05.2025 per la discussione orale davanti al collegio, con termine per il deposito di note conclusionali fino a dieci giorni prima dell'udienza.
§
MOTIVI DELLA DECISIONE
9. In via preliminare, questa Corte ritiene ammissibile il gravame proposto dalla sig.ra
[...]
, sia sotto il profilo formale (art. 342 c.p.c.) che sostanziale (art. 348 bis c.p.c.). Parte_1
10. Nel merito, data la loro intima connessione, si ritiene di poter esaminare congiuntamente i primi due motivi d'appello.
La ricostruzione, nella sua interezza, del percorso logico-argomentativo espresso nella pronuncia impugnata porta questa Corte a ritenerli infondati.
A ben vedere, infatti, il Tribunale di Matera ha correttamente valutato l'esistenza dei presupposti dell'azione revocatoria ordinaria.
In particolare, con riferimento all'esistenza di un credito della anteriore all'atto dispositivo CP_1
impugnato, il primo giudice ha accertato, sulla scorta della documentazione versata in atti,
l'esistenza di un contratto di apertura di credito sottoscritto in data 07.03.2002, anteriore quindi alla donazione dell'8.09.2004.
Tale valutazione appare certamente corretta in diritto, oltre che conforme alla giurisprudenza maggioritaria, secondo cui rileva il momento di stipula del contratto e non l'effettiva erogazione del credito (cfr. Cass., sez. III, 5 settembre 2023, n. 25883, secondo cui: “…l'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la semplice esistenza di un debito, e non anche la sua
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pag. 4 concreta esigibilità, con la conseguenza che, concessa fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse all'apertura di credito regolata in conto corrente, gli atti dispositivi del fideiussore successivi alla detta apertura di credito ed alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti all'azione revocatoria, ai sensi dell'articolo 2901, n. 1, prima parte, del Cc, in base al mero requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (scientia damni) ed al solo fattore oggettivo dell'avvenuto accreditamento, giacché l'insorgenza del credito deve essere apprezzata con riferimento al momento dell'accreditamento e non a quello, eventualmente successivo, dell'effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione…”. In senso conforme, ex multis, Cassazione civile sez. III, 18/01/2023, n. 1414, secondo cui “…in tema di azione revocatoria ordinaria, il credito derivante da un contratto di apertura di credito regolata in conto corrente è qualificabile quale credito litigioso, ai fini della valutazione dell'anteriorità rispetto ad atti dispositivi effettuati dal correntista, dal momento in cui la banca accredita sul conto la somma messa a disposizione e non da quando l'obbligo di restituzione diviene esigibile…”).
La giurisprudenza tende, infatti, a riconoscere tutela anche al credito eventuale, atteso che, “…ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria ex articolo 2901 del cc è sufficiente la titolarità in capo all'attore di una mera ragione di credito, senza alcuna necessità che sia certa, liquida (e cioè determinata nel suo preciso ammontare), esigibile o preliminarmente accertato in sede giudiziaria.
Anche il credito eventuale, pure nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito -
l'insorgenza della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore. Poiché l'esistenza del credito è elemento costitutivo della fattispecie revocatoria, incombe sull'attore l'onere di darne dimostrazione mediante tutti i mezzi di prova a sua disposizione…” (cfr. Cassazione civile sez. III, 17/06/2024, n.
16819).
Credito che, nella fattispecie, non può nemmeno ritenersi litigioso, stante la mancata opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla Banca nelle more, come riferito in atti dall'istituto di credito e mai contestato dai sig.ri e . Parte_1 CP_2
Quanto alla gratuità dell'atto dispositivo per cui è causa, essa è certamente incontestabile, stante la forma di donazione assunta, senza che possano trovare spazio — in questa sede — considerazioni difformi da quelle correttamente recepite dal Tribunale di Matera.
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pag. 5 Le vicende personali dei coniugi e , per come descritte negli atti di causa, CP_2 Parte_1
risultano irrilevanti ai fini della presente controversia, avente ad oggetto la declaratoria di inefficacia di un atto dispositivo concernente l'unico cespite di proprietà del debitore, ed appaiono smentite dalla documentazione versata in atti.
Ciò ha legittimamente indotto il primo giudice a disattendere le richieste istruttorie orali formulate dall'appellante, poiché ritenute ininfluenti ai fini della decisione, come dallo stesso riferito — seppur sinteticamente — nella motivazione della sentenza impugnata, vertendo effettivamente tutte su vicende personali dei coniugi.
In sede di appello le istanze istruttorie formulate dall'appellante sono comunque risultate inammissibili, come già rilevato, con ordinanza resa in corso di causa dalla Corte.
La stessa documentazione consente di ritenere integrato anche l'eventus damni, che la giurisprudenza ritiene presunto negli atti a titolo gratuito (cfr. Cassazione civile sez. I, 02/04/2021,
n. 9192).
Lo stesso dicasi per il requisito della scientia damni, previsto dall'art. 2901, comma 1, n. 1), c.c., che, per costante orientamento, “…si risolve, non già nella consapevolezza dell'insolvenza del debitore, ma nella semplice conoscenza del danno che ragionevolmente può derivare alle ragioni creditorie dal compimento dell'atto. In particolare, il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cosiddetto eventus damni) ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore
l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore…” (cfr. ex multis
Cassazione civile sez. I, 12/05/2022, n. 15257).
Tale variazione è certamente riscontrabile nel caso di specie, atteso che il donante non possedeva altri beni aggredibili e che il figlio fideiussore non era titolare di beni immobili.
Per tali ragioni, i motivi A) e B) di cui all'atto di appello devono essere disattesi.
11. Parimenti, non merita accoglimento neppure il motivo rubricato sub C) del gravame proposto dalla sig.ra . Parte_1
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pag. 6 Del tutto correttamente il Tribunale di Matera ha condannato quest'ultima al pagamento delle spese di lite, in solido con il sig. anche alla luce del contegno giudiziale da lei Controparte_2
assunto e della soccombenza finale nel giudizio.
12. Quanto alle domande avanzate dal , il quale ha chiesto la riforma della sentenza di CP_2
primo grado, la Corte osserva che le conclusioni rassegnate negli scritti difensivi prodotti in sede di appello sono le medesime di quelle formulate in primo grado, così come di contenuto pressochè identico sono le argomentazioni difensive;
ciò consente di ritenere che il predetto abbia proposto un appello per relationem atteso che non ha esplicitato le doglianze, facendo rinvio a quelle espresse in primo grado (cfr. Cass. 18957/2013). Con la conseguenza che l'appello del deve CP_2
dichiararsi inammissibile per difetto di specificità dei motivi.
13. In ragione della soccombenza, i sig.ri e Parte_1 Controparte_2
devono essere condannati al pagamento delle spese del giudizio d'appello, da liquidarsi come da dispositivo, in applicazione del D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni, avuto riguardo al valore della causa (scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00) e all'attività difensiva espletata (fasi di studio, introduttiva e decisionale).
14. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante e dell'appellante Parte_1
incidentale , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per CP_2
l'impugnazione, ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo 13.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla sig.ra
[...]
e sull'impugnazione adesiva incidentale proposta dal sig. Parte_1 Controparte_2
avverso la sentenza del Tribunale di Matera n. 154/2016, così decide:
a. rigetta l'appello principale;
b. dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto dal;
CP_2
c. condanna i sig.ri e in solido tra loro, alla Parte_1 Controparte_2
;rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore della , che Controparte_1
si liquidano in complessivi € 6.780,00 (di cui € 1.960,00 per la fase di studio, € 1.350,00 per la fase di trattazione ed € 3.470,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario nella misura dovuta, IVA e CPA come per legge;
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pag. 7 d. dichiara l'obbligo degli appellanti e al pagamento dell'ulteriore Parte_1 CP_2
importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma dell'art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso in Potenza nella Camera di Consiglio del 06.05.2025.
Il Giudice Ausiliario, relatore Il Presidente
Avv. Fabrizio Nastri Dott.ssa Lucia Gesummaria
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