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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 03/06/2025, n. 848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 848 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice Onorario Luca
Restivo, in esito alle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del giorno 03/06/2025 depositate, ex art. 127 ter c.p.c., dalla parte ricorrente il 05.02.2025, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 183 dell'anno 2022 del Ruolo Generale, promossa da
(c.f.: nato a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1
residente e ivi elettivamente domiciliato in via Agrigento n. 1, presso lo studio dell'avv. Salvatore
Graci che lo rappresenta e difende giusta procura ad litem in atti
* RICORRENTE * contro
(c.f.: ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato presso la sede in Agrigento, via Picone nn.
20/30, rappresentato e difeso dall'avv. Viviana Carlisi giusta procura generale alle liti in notar di Roma in atti Persona_1
* RESISTENTE *
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito emesso a seguito di iscrizione d'ufficio alla
Gestione Separata CP_1
- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
1. Con ricorso depositato in data 19 gennaio 2022, notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti il 02 marzo 2022, Parte_1 ha proposto opposizione avverso “l'avviso di addebito n. 59120210001336666000
[...] del 09.12.2021 notificato in data 28.12.2021 emesso dall' avente ad oggetto l'accertamento CP_1
1 di contributi dovuti a titolo di Gestione Separata - Liberi professionisti per il periodo contributo da 01/2014 a 12/2014 per complessivi € 1.408,92”.
In particolare, il ricorrente ha eccepito la nullità dell'avviso di addebito impugnato “per intervenuta prescrizione” e ha chiesto al Tribunale di “1) dichiarare la declaratoria di nullità/annullabilità per intervenuta prescrizione dell'Avviso di addebito n.
59120210001336666000 del 09.12.2021 notificato in data 28.12.2021 emessa dall' avente CP_1 ad oggetto l'accertamento di contributi dovuti a titolo di Gestione Separata - Liberi professionisti per il periodo contributo da 01/2014 a 12/2014 per complessivi € 1.408,92; 2) con vittoria di spese, competenze e onorari da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario”.
L' , in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, si è costituito nel presente giudizio depositando il 20 maggio 2022 memoria di risposta con la quale ha contestato quanto dedotto ed eccepito dal ricorrente, evidenziando: - di avere interrotto la prescrizione in data 21.09.2020 con la notifica “dell'Avviso di Pagamento Poseidone 2014, relativo ai contributi omessi e relative sanzioni sulla attività libera professionale prodotta”; - “che, relativamente all'anno d'imposta 2014, con D.P.C.M. 9.06.2015
è stato disposto il differimento del previsto termine di scadenza del versamento dei relativi contributi previdenziali alla data del 16.06.2015, prorogata al 6.07.2015, da individuare come effettivo dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale”; - “che, a fronte della sospensione della prescrizione normativamente stabilita di 4 mesi e 5 giorni … (art. 37 del decreto-legge n.
18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) … l'avviso di pagamento Poseidone è stato notificato il 21 settembre 2020 ossia 2 mesi e 21 giorni dal 30 giugno”.
La parte resistente ha, quindi, domandato al Tribunale di “rigettare il ricorso confermando il provvedimento di iscrizione dell' . CP_1
Con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 22 novembre 2022 il ricorrente ha disconosciuto “la firma riportata sulla ricevuta di ritorno dell'avviso di pagamento del 21/09/2020 rilevando che la stessa non è in alcun modo da attribuire al sig. Parte_1
per cui nessuna valenza giuridica o elemento di prova può acquisire nel presente
[...]
procedimento”.
Il Giudice assegnatario del fascicolo differiva l'udienza per la discussione per esigenze di carico di ruolo.
In data 09 dicembre 2024, il presente procedimento veniva assegnato all'odierno decidente che fissava l'udienza del giorno 03 giugno 2025 per la discussione.
2 In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza del giorno 03 giugno 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuto dalla parte ricorrente il
02.02.2025, la causa viene decisa con l'adozione della presente sentenza emessa a norma dell'art. 429 c.p.c.
Il ricorso che ha introdotto il presente giudizio non è giuridicamente legittimo e fondato, e pertanto, va rigettato.
2. Con l'unico motivo di ricorso, ha eccepito la nullità dell'avviso di Parte_1
addebito n. 59120210001336666000 notificato in data 28.12.2021 per intervenuta prescrizione dei
“contributi dovuti a titolo di Gestione Separata - Liberi professionisti per il periodo contributo da
01/2014 a 12/2014”.
A fronte di tale eccezione l' ha rappresentato di avere interrotto il termine CP_1 quinquennale di prescrizione con la notifica dell'avviso bonario previsto dall'art. 24 n. 2 d.lgs.
46/1999.
Risulta, invero, versato in atti l'avviso bonario di pagamento (cd. “Poseidone 2014”) regolarmente notificato dall' al ricorrente a mezzo raccomandata a/r n. 68976736333-1, CP_1
datata 10.09.2020, spedita il 16.09.2020 e ricevuta il 21 settembre 2020 (v. avviso Poseidone 2014
e avviso di ricevimento - produzione ). CP_1
Con riguardo alla decorrenza del termine di prescrizione, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 10273 del 19 aprile 2021 ha “ribadito che la prescrizione dei contributi dovuti alla
Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del
2020): l'obbligazione contributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria. Del pari va ribadito che, pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell'obbligazione dipende dall'ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento: lo si desume dall'art. 55, r.d.l. n. 1827/1935, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono «dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati»” (cfr. Cass. Civ. n. 10273/2021).
Come correttamente evidenziato dall' il termine del 16 giugno 2015 previsto per la CP_1 scadenza del versamento dei contributi previdenziali per l'anno 2014 è stato differito alla data del
3 06 luglio 2015 con il D.P.C.M. del 09 giugno 2015.
Facendo corretta applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, la data del 06 luglio 2015 costituisce, quindi, l'effettivo dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale.
La prescrizione quinquennale dei contributi previdenziali dell'anno 2014, che pertanto sarebbe maturata il 06 luglio 2020, è stata, poi, per legge differita di ulteriori 128 giorni sino al giorno 11 novembre 2020: invero l'art. 37, comma II, del D.L. n. 18/2020, convertito in L. n.
27/2020, a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, ha testualmente stabilito che “i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria … sono sospesi per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione”.
Ne consegue che alla data del 21 settembre 2020, momento della ricezione da parte del ricorrente dell'avviso bonario di pagamento “Poseidone 2014”, la prescrizione quinquennale non era ancora maturata.
In altri termini la prescrizione dei contributi previdenziali dell'anno 2014 che, in forza dei citati provvedimenti governativi e legislativi, sarebbe avvenuta in data 11 novembre 2020, è stata, nel caso in esame, tempestivamente interrotta dall' con la notifica in data 21 settembre 2020 CP_1 dell'avviso bonario di pagamento prodotto in giudizio.
3. Con riguardo al disconoscimento della sottoscrizione dell'avviso di ricevimento effettuato dal ricorrente con le note di trattazione scritta per l'udienza del 22.11.2022, depositate il
19.11.2022, si osserva brevemente quanto segue.
Secondo un condivisibile e oramai consolidato orientamento della giurisprudenza sia di merito che di legittimità, nelle ipotesi di notifiche di atti impositivi a mezzo del servizio postale, il destinatario che voglia contestare il fatto che la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento non sia a lui riconducibile è obbligato a proporre querela di falso dinanzi al Tribunale, stante la natura di atto pubblico delle affermazioni riportate nella ricevuta.
Pertanto, la querela di falso costituisce l'unico strumento idoneo ad interrompere il legame fra consegnatario dell'atto e destinatario della notifica, soprattutto nel caso apposizione della sottoscrizione nello spazio riservato al destinatario, ancorché la firma sia illeggibile (in tal senso:
Cass. Sez. Un. sentenza n. 9962/2010; Cass. ordinanza n. 4556/2020; Corte App. Milano, Sez. I
Civile, sentenza 3 luglio 2020 n. 1662). Ciò in quanto “la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di
4 ricevimento della raccomandata (Cass. n. 11708 del 2011; nello stesso senso, Cass. n. 6395 del
2014 e Cass. n. 4567 del 2015)”.
D'altronde, “la notificazione dell'avviso di addebito, non in via prioritaria (tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e dai messi comunali o dagli agenti della polizia CP_1
municipale), è possibile, a norma del Decreto Legge n. 78 del 2010, articolo 30, comma 4, u.p., conv. con mod. da L. n. 122 del 2010, anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, in applicazione delle norme concernenti la consegna dei plichi raccomandati, concernendo le disposizioni della L. n. 890 del 1982, esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ai sensi dell'articolo 149 c.p.c.: senza necessità di redazione di relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento della persona cui sia consegnato il plico;
sicché l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato
a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'articolo 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. 4 luglio 2014, n. 15315; Cass. 14 novembre 2019, n. 29642)” (v. Cass. Civ.,
Sez. 6 Lavoro, ordinanza 9 dicembre 2021 n. 39159).
La necessità della presentazione di apposita querela di falso determina l'irrilevanza dell'effettuato disconoscimento della sottoscrizione dell'avviso di ricevimento.
Il ricorso presentato dal è, quindi, infondato e deve essere rigettato. Parte_1
4. Avuto riguardo all'esito del giudizio le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con l'applicazione dei parametri minimi previsti dal vigente D.M. n.
147/2022 (valore procedimento € 1.408,92), con esclusione della fase istruttoria non tenutasi.
P.Q.M.
il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, in persona del Giudice Luca Restivo, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 183/2022, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi Euro
886,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Agrigento il 03/06/2025.
Il Giudice Onorario
Luca Restivo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice Onorario Luca
Restivo, in esito alle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del giorno 03/06/2025 depositate, ex art. 127 ter c.p.c., dalla parte ricorrente il 05.02.2025, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 183 dell'anno 2022 del Ruolo Generale, promossa da
(c.f.: nato a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1
residente e ivi elettivamente domiciliato in via Agrigento n. 1, presso lo studio dell'avv. Salvatore
Graci che lo rappresenta e difende giusta procura ad litem in atti
* RICORRENTE * contro
(c.f.: ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato presso la sede in Agrigento, via Picone nn.
20/30, rappresentato e difeso dall'avv. Viviana Carlisi giusta procura generale alle liti in notar di Roma in atti Persona_1
* RESISTENTE *
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito emesso a seguito di iscrizione d'ufficio alla
Gestione Separata CP_1
- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
1. Con ricorso depositato in data 19 gennaio 2022, notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti il 02 marzo 2022, Parte_1 ha proposto opposizione avverso “l'avviso di addebito n. 59120210001336666000
[...] del 09.12.2021 notificato in data 28.12.2021 emesso dall' avente ad oggetto l'accertamento CP_1
1 di contributi dovuti a titolo di Gestione Separata - Liberi professionisti per il periodo contributo da 01/2014 a 12/2014 per complessivi € 1.408,92”.
In particolare, il ricorrente ha eccepito la nullità dell'avviso di addebito impugnato “per intervenuta prescrizione” e ha chiesto al Tribunale di “1) dichiarare la declaratoria di nullità/annullabilità per intervenuta prescrizione dell'Avviso di addebito n.
59120210001336666000 del 09.12.2021 notificato in data 28.12.2021 emessa dall' avente CP_1 ad oggetto l'accertamento di contributi dovuti a titolo di Gestione Separata - Liberi professionisti per il periodo contributo da 01/2014 a 12/2014 per complessivi € 1.408,92; 2) con vittoria di spese, competenze e onorari da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario”.
L' , in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, si è costituito nel presente giudizio depositando il 20 maggio 2022 memoria di risposta con la quale ha contestato quanto dedotto ed eccepito dal ricorrente, evidenziando: - di avere interrotto la prescrizione in data 21.09.2020 con la notifica “dell'Avviso di Pagamento Poseidone 2014, relativo ai contributi omessi e relative sanzioni sulla attività libera professionale prodotta”; - “che, relativamente all'anno d'imposta 2014, con D.P.C.M. 9.06.2015
è stato disposto il differimento del previsto termine di scadenza del versamento dei relativi contributi previdenziali alla data del 16.06.2015, prorogata al 6.07.2015, da individuare come effettivo dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale”; - “che, a fronte della sospensione della prescrizione normativamente stabilita di 4 mesi e 5 giorni … (art. 37 del decreto-legge n.
18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) … l'avviso di pagamento Poseidone è stato notificato il 21 settembre 2020 ossia 2 mesi e 21 giorni dal 30 giugno”.
La parte resistente ha, quindi, domandato al Tribunale di “rigettare il ricorso confermando il provvedimento di iscrizione dell' . CP_1
Con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 22 novembre 2022 il ricorrente ha disconosciuto “la firma riportata sulla ricevuta di ritorno dell'avviso di pagamento del 21/09/2020 rilevando che la stessa non è in alcun modo da attribuire al sig. Parte_1
per cui nessuna valenza giuridica o elemento di prova può acquisire nel presente
[...]
procedimento”.
Il Giudice assegnatario del fascicolo differiva l'udienza per la discussione per esigenze di carico di ruolo.
In data 09 dicembre 2024, il presente procedimento veniva assegnato all'odierno decidente che fissava l'udienza del giorno 03 giugno 2025 per la discussione.
2 In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza del giorno 03 giugno 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuto dalla parte ricorrente il
02.02.2025, la causa viene decisa con l'adozione della presente sentenza emessa a norma dell'art. 429 c.p.c.
Il ricorso che ha introdotto il presente giudizio non è giuridicamente legittimo e fondato, e pertanto, va rigettato.
2. Con l'unico motivo di ricorso, ha eccepito la nullità dell'avviso di Parte_1
addebito n. 59120210001336666000 notificato in data 28.12.2021 per intervenuta prescrizione dei
“contributi dovuti a titolo di Gestione Separata - Liberi professionisti per il periodo contributo da
01/2014 a 12/2014”.
A fronte di tale eccezione l' ha rappresentato di avere interrotto il termine CP_1 quinquennale di prescrizione con la notifica dell'avviso bonario previsto dall'art. 24 n. 2 d.lgs.
46/1999.
Risulta, invero, versato in atti l'avviso bonario di pagamento (cd. “Poseidone 2014”) regolarmente notificato dall' al ricorrente a mezzo raccomandata a/r n. 68976736333-1, CP_1
datata 10.09.2020, spedita il 16.09.2020 e ricevuta il 21 settembre 2020 (v. avviso Poseidone 2014
e avviso di ricevimento - produzione ). CP_1
Con riguardo alla decorrenza del termine di prescrizione, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 10273 del 19 aprile 2021 ha “ribadito che la prescrizione dei contributi dovuti alla
Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del
2020): l'obbligazione contributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria. Del pari va ribadito che, pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell'obbligazione dipende dall'ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento: lo si desume dall'art. 55, r.d.l. n. 1827/1935, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono «dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati»” (cfr. Cass. Civ. n. 10273/2021).
Come correttamente evidenziato dall' il termine del 16 giugno 2015 previsto per la CP_1 scadenza del versamento dei contributi previdenziali per l'anno 2014 è stato differito alla data del
3 06 luglio 2015 con il D.P.C.M. del 09 giugno 2015.
Facendo corretta applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, la data del 06 luglio 2015 costituisce, quindi, l'effettivo dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale.
La prescrizione quinquennale dei contributi previdenziali dell'anno 2014, che pertanto sarebbe maturata il 06 luglio 2020, è stata, poi, per legge differita di ulteriori 128 giorni sino al giorno 11 novembre 2020: invero l'art. 37, comma II, del D.L. n. 18/2020, convertito in L. n.
27/2020, a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, ha testualmente stabilito che “i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria … sono sospesi per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione”.
Ne consegue che alla data del 21 settembre 2020, momento della ricezione da parte del ricorrente dell'avviso bonario di pagamento “Poseidone 2014”, la prescrizione quinquennale non era ancora maturata.
In altri termini la prescrizione dei contributi previdenziali dell'anno 2014 che, in forza dei citati provvedimenti governativi e legislativi, sarebbe avvenuta in data 11 novembre 2020, è stata, nel caso in esame, tempestivamente interrotta dall' con la notifica in data 21 settembre 2020 CP_1 dell'avviso bonario di pagamento prodotto in giudizio.
3. Con riguardo al disconoscimento della sottoscrizione dell'avviso di ricevimento effettuato dal ricorrente con le note di trattazione scritta per l'udienza del 22.11.2022, depositate il
19.11.2022, si osserva brevemente quanto segue.
Secondo un condivisibile e oramai consolidato orientamento della giurisprudenza sia di merito che di legittimità, nelle ipotesi di notifiche di atti impositivi a mezzo del servizio postale, il destinatario che voglia contestare il fatto che la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento non sia a lui riconducibile è obbligato a proporre querela di falso dinanzi al Tribunale, stante la natura di atto pubblico delle affermazioni riportate nella ricevuta.
Pertanto, la querela di falso costituisce l'unico strumento idoneo ad interrompere il legame fra consegnatario dell'atto e destinatario della notifica, soprattutto nel caso apposizione della sottoscrizione nello spazio riservato al destinatario, ancorché la firma sia illeggibile (in tal senso:
Cass. Sez. Un. sentenza n. 9962/2010; Cass. ordinanza n. 4556/2020; Corte App. Milano, Sez. I
Civile, sentenza 3 luglio 2020 n. 1662). Ciò in quanto “la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di
4 ricevimento della raccomandata (Cass. n. 11708 del 2011; nello stesso senso, Cass. n. 6395 del
2014 e Cass. n. 4567 del 2015)”.
D'altronde, “la notificazione dell'avviso di addebito, non in via prioritaria (tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e dai messi comunali o dagli agenti della polizia CP_1
municipale), è possibile, a norma del Decreto Legge n. 78 del 2010, articolo 30, comma 4, u.p., conv. con mod. da L. n. 122 del 2010, anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, in applicazione delle norme concernenti la consegna dei plichi raccomandati, concernendo le disposizioni della L. n. 890 del 1982, esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ai sensi dell'articolo 149 c.p.c.: senza necessità di redazione di relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento della persona cui sia consegnato il plico;
sicché l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato
a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'articolo 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. 4 luglio 2014, n. 15315; Cass. 14 novembre 2019, n. 29642)” (v. Cass. Civ.,
Sez. 6 Lavoro, ordinanza 9 dicembre 2021 n. 39159).
La necessità della presentazione di apposita querela di falso determina l'irrilevanza dell'effettuato disconoscimento della sottoscrizione dell'avviso di ricevimento.
Il ricorso presentato dal è, quindi, infondato e deve essere rigettato. Parte_1
4. Avuto riguardo all'esito del giudizio le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con l'applicazione dei parametri minimi previsti dal vigente D.M. n.
147/2022 (valore procedimento € 1.408,92), con esclusione della fase istruttoria non tenutasi.
P.Q.M.
il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, in persona del Giudice Luca Restivo, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 183/2022, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi Euro
886,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Agrigento il 03/06/2025.
Il Giudice Onorario
Luca Restivo
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