Articolo 8 della Legge 2 aprile 1979, n. 97
Articolo 7Articolo 8 bis
Versione
21 aprile 1979
Art. 8. Ferie dei magistrati durante l'anno giudiziario

Il primo comma dell'articolo 90 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , modificato dall' articolo 2 della legge 28 luglio 1961, n. 704 , e' sostituito dal seguente:
"I magistrati che esercitano funzioni giudiziarie hanno un periodo annuale di ferie di quarantacinque giorni".
Entrata in vigore il 21 aprile 1979
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente