Art. 8. Ferie dei magistrati durante l'anno giudiziario
Il primo comma dell'articolo 90 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , modificato dall' articolo 2 della legge 28 luglio 1961, n. 704 , e' sostituito dal seguente:
"I magistrati che esercitano funzioni giudiziarie hanno un periodo annuale di ferie di quarantacinque giorni".
Il primo comma dell'articolo 90 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , modificato dall' articolo 2 della legge 28 luglio 1961, n. 704 , e' sostituito dal seguente:
"I magistrati che esercitano funzioni giudiziarie hanno un periodo annuale di ferie di quarantacinque giorni".