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21 aprile 1979
21 aprile 1979
Art. 8. Ferie dei magistrati durante l'anno giudiziario
Il primo comma dell'articolo 90 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , modificato dall' articolo 2 della legge 28 luglio 1961, n. 704 , e' sostituito dal seguente:
"I magistrati che esercitano funzioni giudiziarie hanno un periodo annuale di ferie di quarantacinque giorni".
Il primo comma dell'articolo 90 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , modificato dall' articolo 2 della legge 28 luglio 1961, n. 704 , e' sostituito dal seguente:
"I magistrati che esercitano funzioni giudiziarie hanno un periodo annuale di ferie di quarantacinque giorni".
Commentari • 9
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Giurisprudenza • 10
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- ferie dei magistrati·
- disparità di trattamento·
- abrogazione tacita·
- diritto al riposo·
- art. 8-bis della legge n. 97 del 1979·
- principio di specialità·
- misure organizzative per le ferie·
- art. 90 dell'Ordinamento giudiziario·
- sospensione feriale dei termini processuali·
- art. 36 Cost.·
- decreto-legge n. 132 del 2014·
- legittimità costituzionale