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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 22/01/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 85/2023 R.G. promossa
DA
( ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1
dall'avv. Ambrogio Ornella;
Appellante
CONTRO
), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv. Antonella Testa e Maria Rosa Battiato;
Appellato
AVENTE AD OGGETTO: appello – opposizione a ruolo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 10.01.2022, proponeva opposizione avverso l'avviso di Parte_1
addebito n. 598202100013111529000, notificato il 27.12.2021, con il quale l'ente previdenziale
1 intimava il pagamento della somma di € 7.562,00 a titolo di omesso versamento di contributi
Gestione Commercianti per il periodo dal 01/2019 al 12/2020.
In particolare, la ricorrente eccepiva, oltre al difetto di motivazione dell'atto, la sua illegittimità per essere la stessa esclusivamente legale rappresentante della società , azienda CP_2
identificata con numero di matricola diverso rispetto a quello indicato nell'avviso di addebito opposto.
Con sentenza n. 199/2022 del 29.11.2022, il Tribunale di Siracusa, in funzione di giudice del lavoro, in accoglimento delle eccezioni sollevate dall rigettava il ricorso e condannava CP_1
l'opponente al pagamento delle spese processuali.
Appellava la sentenza con ricorso depositato il 6.2.2023; resisteva al gravame Parte_1
l' il quale, opponendosi alla produzione documentale dell'appellante in quanto tardiva, CP_1
chiedeva il rigetto del gravame.
La causa è stata posta in decisione in data 16 gennaio 2025, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con unico ed articolato motivo di gravame, l'appellante contesta la sentenza di primo grado nella parte in cui ha dichiarato dovute le somme portate dall'avviso di addebito opposto.
Deduce l'illegittimità del predetto avviso posto che la società ” risulta cessata alla data Parte_2
del 31.12.2011, circostanza confermata dalla comunicazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate relativa ai dati anagrafici della predetta società.
Deduce, altresì, che, a fronte della precisa contestazione avanzata dalla stessa circa la non debenza dei contributi previdenziali richiesti per essere solo legale rappresentante della , il CP_2
primo giudice avrebbe dovuto accogliere il ricorso promosso sia in quanto la cessazione dell'attività aziendale determina l'estinzione dell'obbligazione contributiva sia perché l'ente previdenziale, pur avendone l'onere, non ha dimostrato la sussistenza e legittimità dell'obbligo contributivo.
2. L'appello è fondato e va accolto.
2 3. Va premesso che l'avviso di addebito impugnato in primo grado, n. 598 2021 00013115 29
000, riguarda l'azienda relativa a avente matricola n. 2870439110. Parte_1
Va premesso, altresì, che in primo grado ha dedotto di essere solo legale Parte_1
rappresentante della e che pertanto difettavano i presupposti per l'iscrizione alla CP_2
gestione commercianti;
ha prodotto, tuttavia, a sostegno di tale allegazione stampa del “
[...]
, dai cui si evince l'accoglimento della “Domanda di Controparte_3
esonero dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti all' per l'anno 2021” ex lege n. 78/2020 e l'scrizione della stessa alla CP_1
Gestione Commercianti in relazione alla impresa n. 28704391 e all'attività con codice ATECO
2007: 811000 (Servizi integrati).
A fronte di tale difesa, l' , nella memoria di costituzione, ha eccepito che l'obbligazione CP_1
scaturiva dalla titolarità della ditta individuale ” di , avente ad oggetto Parte_2 Parte_1
“Servizi per la gestione di aree di parcheggio private”, come da “Visura Storica” dell'Impresa aggiornata alla data del 15.04.2022, da cui la stessa ditta risultava “attiva”, con data iscrizione
21.12.2007 e ultimo protocollo del 5.9.2017 e partita IVA n. ; ha prodotto, altresì, P.IVA_2
la nota datata 18.02.2008, ricevuta dalla Fava in data 27.02.2008, nella quale esso ente dava atto che “La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di SIRACUSA ha comunicato all' la Sua iscrizione al Registro delle Imprese al n. 000134535 SR con inizio attività dal CP_1
20/12/2007, per intraprendere un'attività imprenditoriale nel settore commercio/turismo/terziario. L' pertanto, ha già provveduto ad iscriverla alla Gestione CP_1
degli esercenti attività commerciali a partire dal 21/12/2007, esonerandola in tal modo dall'obbligo di presentare l'apposita domanda presso le sedi ”. CP_4
Sempre in primo grado, alla udienza di discussione del 14.06.2022, la difesa di Parte_1
ha insistito nella richiesta di concessione dell'inibitoria “stante che dalla medesima costituzione avversaria emerge che non sussistono per legge i presupposti di fatto e di diritto per la iscrizione alla gestione commercianti di quale legale rappresentante della ditta individuale Parte_1
“Linea Blu di ” che da anni non è più operativa. Lo scrivente procuratore ha Parte_1
documentato che la medesima è legale rappresentante della società ”. Controparte_5
3 Solo nel presente grado di giudizio l'odierna appellante ha poi prodotto “Informazioni anagrafiche” dell'Agenzia delle Entrate da cui si evince che la partita IVA relativa P.IVA_2
a , con inizio attività il 20.12.2007, è cessata il 31.12.2011. Parte_1
In ordine alla predetta produzione, rileva il principio di diritto espresso dalla Corte di cassazione,
Sez. L, nella recente ordinanza n. 16358 del 12/06/2024, secondo cui “Nel rito del lavoro costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell'art. 437, comma 2, c.p.c., quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado”; la predetta pronuncia si pone in linea con quanto già statuito dalla stessa Corte nella ordinanza n. 11845 del 15/05/2018: “Nel rito del lavoro occorre contemperare il principio dispositivo con quello di verità, pertanto, ai sensi dell'art. 437, comma
2, c.p.c., il deposito in appello di documenti non prodotti in prime cure non è oggetto di preclusione assoluta ed il giudice può ammettere, anche d'ufficio, detti documenti ove li ritenga indispensabili ai fini della decisione, in quanto idonei a superare l'incertezza dei fatti costitutivi dei diritti in contestazione, purché allegati nell'atto introduttivo, seppure implicitamente, e sempre che sussistano significative "piste probatorie" emergenti dai mezzi istruttori, intese come complessivo materiale probatorio, anche documentale, correttamente acquisito agli atti del giudizio di primo grado”.
Infine, in materia di previdenza a favore degli artigiani e commercianti, la Corte di cassazione ha precisato che “la cessazione dell'attività commerciale o di quella artigiana comporta l'estinzione dell'obbligo di versare i relativi contributi dalla data della stessa cessazione, indipendentemente dalla notificazione dell'evento prevista ai fini della cancellazione dall'elenco dei prestatori della specifica attività autonoma. Tuttavia l'iscrizione negli elenchi e il suo mantenimento possono costituire una presunzione semplice di continuazione dell'attività lavorativa, in quanto chiari indizi di svolgimento attuale della corrispondente attività professionale, sia pure suscettibili di essere smentiti da una prova contraria” - Sez. L, Sentenza n. 8651 del 12/04/2010.
4 4. Alla stregua dei superiori principi e avuto riguardo al complessivo materiale probatorio in atti, sulla base del quale deve ritenersi provato il venir meno dei presupposti per l'scrizione di
[...]
alla gestione commercianti, l'appello va accolto e, in riforma della sentenza impugnata Parte_1
e in accoglimento dell'opposizione proposta in primo grado da va annullato Parte_1
l'avviso di addebito impugnato.
5. Le spese di lite di entrambi i gradi possono tuttavia compensarsi integralmente avuto riguardo al concreto evolversi della vicenda processuale e alle oggettive difficoltà di accertamento in fatto, idonee a incidere sull'esatta conoscibilità a priori delle ragioni dell'appellante (come evidenziato, quest'ultima ha prodotto per la prima volta in questo grado le “Informazioni anagrafiche” dell'Agenzia delle Entrate da cui si evince che la partita IVA con inizio attività il P.IVA_2
20.12.2007 è cessata il 31.12.2011).
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente pronunciando: in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, accoglie l'opposizione proposta in primo grado da e annulla l'avviso di addebito impugnato;
Parte_1
compensa integralmente tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del
16.01.2025.
Il consigliere est. La Presidente
Dott.ssa Caterina Musumeci Dott.ssa Elvira Maltese
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 85/2023 R.G. promossa
DA
( ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1
dall'avv. Ambrogio Ornella;
Appellante
CONTRO
), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv. Antonella Testa e Maria Rosa Battiato;
Appellato
AVENTE AD OGGETTO: appello – opposizione a ruolo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 10.01.2022, proponeva opposizione avverso l'avviso di Parte_1
addebito n. 598202100013111529000, notificato il 27.12.2021, con il quale l'ente previdenziale
1 intimava il pagamento della somma di € 7.562,00 a titolo di omesso versamento di contributi
Gestione Commercianti per il periodo dal 01/2019 al 12/2020.
In particolare, la ricorrente eccepiva, oltre al difetto di motivazione dell'atto, la sua illegittimità per essere la stessa esclusivamente legale rappresentante della società , azienda CP_2
identificata con numero di matricola diverso rispetto a quello indicato nell'avviso di addebito opposto.
Con sentenza n. 199/2022 del 29.11.2022, il Tribunale di Siracusa, in funzione di giudice del lavoro, in accoglimento delle eccezioni sollevate dall rigettava il ricorso e condannava CP_1
l'opponente al pagamento delle spese processuali.
Appellava la sentenza con ricorso depositato il 6.2.2023; resisteva al gravame Parte_1
l' il quale, opponendosi alla produzione documentale dell'appellante in quanto tardiva, CP_1
chiedeva il rigetto del gravame.
La causa è stata posta in decisione in data 16 gennaio 2025, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con unico ed articolato motivo di gravame, l'appellante contesta la sentenza di primo grado nella parte in cui ha dichiarato dovute le somme portate dall'avviso di addebito opposto.
Deduce l'illegittimità del predetto avviso posto che la società ” risulta cessata alla data Parte_2
del 31.12.2011, circostanza confermata dalla comunicazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate relativa ai dati anagrafici della predetta società.
Deduce, altresì, che, a fronte della precisa contestazione avanzata dalla stessa circa la non debenza dei contributi previdenziali richiesti per essere solo legale rappresentante della , il CP_2
primo giudice avrebbe dovuto accogliere il ricorso promosso sia in quanto la cessazione dell'attività aziendale determina l'estinzione dell'obbligazione contributiva sia perché l'ente previdenziale, pur avendone l'onere, non ha dimostrato la sussistenza e legittimità dell'obbligo contributivo.
2. L'appello è fondato e va accolto.
2 3. Va premesso che l'avviso di addebito impugnato in primo grado, n. 598 2021 00013115 29
000, riguarda l'azienda relativa a avente matricola n. 2870439110. Parte_1
Va premesso, altresì, che in primo grado ha dedotto di essere solo legale Parte_1
rappresentante della e che pertanto difettavano i presupposti per l'iscrizione alla CP_2
gestione commercianti;
ha prodotto, tuttavia, a sostegno di tale allegazione stampa del “
[...]
, dai cui si evince l'accoglimento della “Domanda di Controparte_3
esonero dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti all' per l'anno 2021” ex lege n. 78/2020 e l'scrizione della stessa alla CP_1
Gestione Commercianti in relazione alla impresa n. 28704391 e all'attività con codice ATECO
2007: 811000 (Servizi integrati).
A fronte di tale difesa, l' , nella memoria di costituzione, ha eccepito che l'obbligazione CP_1
scaturiva dalla titolarità della ditta individuale ” di , avente ad oggetto Parte_2 Parte_1
“Servizi per la gestione di aree di parcheggio private”, come da “Visura Storica” dell'Impresa aggiornata alla data del 15.04.2022, da cui la stessa ditta risultava “attiva”, con data iscrizione
21.12.2007 e ultimo protocollo del 5.9.2017 e partita IVA n. ; ha prodotto, altresì, P.IVA_2
la nota datata 18.02.2008, ricevuta dalla Fava in data 27.02.2008, nella quale esso ente dava atto che “La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di SIRACUSA ha comunicato all' la Sua iscrizione al Registro delle Imprese al n. 000134535 SR con inizio attività dal CP_1
20/12/2007, per intraprendere un'attività imprenditoriale nel settore commercio/turismo/terziario. L' pertanto, ha già provveduto ad iscriverla alla Gestione CP_1
degli esercenti attività commerciali a partire dal 21/12/2007, esonerandola in tal modo dall'obbligo di presentare l'apposita domanda presso le sedi ”. CP_4
Sempre in primo grado, alla udienza di discussione del 14.06.2022, la difesa di Parte_1
ha insistito nella richiesta di concessione dell'inibitoria “stante che dalla medesima costituzione avversaria emerge che non sussistono per legge i presupposti di fatto e di diritto per la iscrizione alla gestione commercianti di quale legale rappresentante della ditta individuale Parte_1
“Linea Blu di ” che da anni non è più operativa. Lo scrivente procuratore ha Parte_1
documentato che la medesima è legale rappresentante della società ”. Controparte_5
3 Solo nel presente grado di giudizio l'odierna appellante ha poi prodotto “Informazioni anagrafiche” dell'Agenzia delle Entrate da cui si evince che la partita IVA relativa P.IVA_2
a , con inizio attività il 20.12.2007, è cessata il 31.12.2011. Parte_1
In ordine alla predetta produzione, rileva il principio di diritto espresso dalla Corte di cassazione,
Sez. L, nella recente ordinanza n. 16358 del 12/06/2024, secondo cui “Nel rito del lavoro costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell'art. 437, comma 2, c.p.c., quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado”; la predetta pronuncia si pone in linea con quanto già statuito dalla stessa Corte nella ordinanza n. 11845 del 15/05/2018: “Nel rito del lavoro occorre contemperare il principio dispositivo con quello di verità, pertanto, ai sensi dell'art. 437, comma
2, c.p.c., il deposito in appello di documenti non prodotti in prime cure non è oggetto di preclusione assoluta ed il giudice può ammettere, anche d'ufficio, detti documenti ove li ritenga indispensabili ai fini della decisione, in quanto idonei a superare l'incertezza dei fatti costitutivi dei diritti in contestazione, purché allegati nell'atto introduttivo, seppure implicitamente, e sempre che sussistano significative "piste probatorie" emergenti dai mezzi istruttori, intese come complessivo materiale probatorio, anche documentale, correttamente acquisito agli atti del giudizio di primo grado”.
Infine, in materia di previdenza a favore degli artigiani e commercianti, la Corte di cassazione ha precisato che “la cessazione dell'attività commerciale o di quella artigiana comporta l'estinzione dell'obbligo di versare i relativi contributi dalla data della stessa cessazione, indipendentemente dalla notificazione dell'evento prevista ai fini della cancellazione dall'elenco dei prestatori della specifica attività autonoma. Tuttavia l'iscrizione negli elenchi e il suo mantenimento possono costituire una presunzione semplice di continuazione dell'attività lavorativa, in quanto chiari indizi di svolgimento attuale della corrispondente attività professionale, sia pure suscettibili di essere smentiti da una prova contraria” - Sez. L, Sentenza n. 8651 del 12/04/2010.
4 4. Alla stregua dei superiori principi e avuto riguardo al complessivo materiale probatorio in atti, sulla base del quale deve ritenersi provato il venir meno dei presupposti per l'scrizione di
[...]
alla gestione commercianti, l'appello va accolto e, in riforma della sentenza impugnata Parte_1
e in accoglimento dell'opposizione proposta in primo grado da va annullato Parte_1
l'avviso di addebito impugnato.
5. Le spese di lite di entrambi i gradi possono tuttavia compensarsi integralmente avuto riguardo al concreto evolversi della vicenda processuale e alle oggettive difficoltà di accertamento in fatto, idonee a incidere sull'esatta conoscibilità a priori delle ragioni dell'appellante (come evidenziato, quest'ultima ha prodotto per la prima volta in questo grado le “Informazioni anagrafiche” dell'Agenzia delle Entrate da cui si evince che la partita IVA con inizio attività il P.IVA_2
20.12.2007 è cessata il 31.12.2011).
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente pronunciando: in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, accoglie l'opposizione proposta in primo grado da e annulla l'avviso di addebito impugnato;
Parte_1
compensa integralmente tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del
16.01.2025.
Il consigliere est. La Presidente
Dott.ssa Caterina Musumeci Dott.ssa Elvira Maltese
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