TRIB
Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 05/06/2025, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del Giudice onorario, dott.ssa Anna Destito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1478 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2018, vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Lamezia Terme alla Via Parte_1 C.F._1
A. Manzoni n 13/ 15, presso lo studio dell'avv. Rosanna Andricciola che lo rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente, all'avv. Maria Filomena Gambardella, giusta procura speciale in atti;
-Attore-
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Lamezia Terme Parte_2 C.F._2 alla Via E. Toti n.6, presso lo studio dell'avv. Antonio Montano, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti;
– Attrice – contro
ora ( C.F.P.IVA in persona del Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1
legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Lamezia Terme, Via G. Carducci n. 18, presso lo studio dell'Avv. Pasqualino Scaramuzzino, difesa e rappresentata dall'Avv. Prof. Valerio
Tavormina, in forza di procura speciale in atti;
-Convenuta-
OGGETTO: Contratti bancari.
CONCLUSIONI: come da atti di causa
*****
Deve premettersi in rito che la riforma del processo civile intervenuta con L.18 giugno 2009 n.69, ha modificato tra l'altro l'art.132 c.p.c. ed il correlato art.118 disp. att. c.p.c., disponendo in relazione al contenuto della sentenza, (art.132 n.4 c.p.c.), che la motivazione debba esprimere: "la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione" e non più lo svolgimento del processo. il novellato art.132 c.p.c. tra le disposizioni applicabili ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore (4 Luglio 2009). Pertanto, deve immediatamente enunciarsi la motivazione della decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori convenivano in giudizio dinanzi all'intestato
Tribunale, il in persona del legale rappresentante p.t., deducendo che: Controparte_1
-a far data dell'anno 2011, aveva attivato con il , un rapporto Parte_1 Controparte_1
di conto corrente n.1000/00000954; in data 19.07.2011 veniva stipulato tra le parti un contratto di apertura di credito sul suddetto conto corrente, per la complessiva somma di € 20.000,00, rispetto al quale aveva prestato fidejussione la sig.ra la alla data di stipula del Parte_2 CP_3
contratto di c/c prima e del credito poi, non consegnava al nessuno dei due contratti Parte_3 sottoscritti, omettendo tra l'altro la trasmissione obbligatoria ex art. 119 TUB degli estratti conto periodici al correntista, impedendogli così di eseguire le opportune verifiche.
Tanto premesso, lamentavano che nel corso del rapporto, la banca aveva addebitato interessi ultra- legali e proceduto inoltre alla capitalizzazione degli interessi passivi in violazione dell'art. 1283 c.c.
Chiedevano quindi all'intestato Tribunale, previo accertamento delle denunciate illegittimità, che venisse rideterminato il corretto rapporto dare avere tra le parti, nonché la restituzione del saldo risultante a loro credito, il tutto con il favore delle spese di lite.
Si costituiva la Società , eccependo l'incompetenza funzionale del Tribunale Controparte_1 di Lamezia Terme in favore della Sezione Specializzata delle Imprese, la nullità dell'atto di citazione,
l'improponibilità e/o improcedibilità e/o inammissibilità della domanda proposta, per i motivi tutti di cui alla comparsa di costituzione e risposta.
La controversia veniva istruita mediante l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e attraverso
CTU contabile.
Dopo alcuni rinvii interlocutori dovuti al carico del ruolo, le parti precisavano le conclusioni, e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini e art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In riferimento alla preliminare eccezione d'incompetenza funzionale, si premette che nessuna pronuncia può darsi in merito, avendo rinunciato alla domanda relativa alla Parte_2
declaratoria di nullità della fideiussione in riferimento alla violazione della disciplina antitrust. È pacifico per costante giurisprudenza che la rinuncia alla domanda o ai suoi singoli capi, come si ricava dallo stesso art. 306 c.p.c. (cfr., di recente, Cass. 17 marzo 2023, n. 7883, sui concetti di rinuncia agli atti, all'azione, al diritto o alla domanda), resta nella disponibilità del soggetto processuale non solo fino al momento della precisazione delle conclusioni, ma anche in séguito, come nella comparsa conclusionale o anche nella di memoria di replica. Principio, ribadito dalla sentenza Cassazione
Sezioni Unite del 7 febbraio 2024, n. 3453, che sulla modifica o rinuncia della domanda dopo la precisazione delle conclusioni (in comparsa conclusionale o replica), chiarisce che nonostante la natura semplicemente illustrativa di tali atti (comparsa conclusionale e memoria di replica), è comunque possibile rinunciare alla domanda o ai suoi singoli capi anche dopo la precisazione delle conclusioni.
Questo perché, sebbene gli scritti conclusivi di parte siano volti ad illustrare quanto già discusso e non possano contenere nuovi argomenti (nova), è ammessa la restrizione del thema decidendum, ossia la possibilità di modificare o rinunciare alla domanda o ad eccezioni precedentemente formulate.
Ancora deve rigettarsi l'eccezione pregiudiziale di parte convenuta di nullità dell'atto di citazione per genericità ed indeterminatezza delle domande.
Orbene parte attrice ha sufficientemente individuato sia il c.d. petitum immediato (domanda di accertamento di invalidità di clausole contrattuali e di ripetizione di indebito), sia la causa petendi
(illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, determinazione illecita di interessi passivi in misura superiore a quelli legali, applicazione e spese non pattuite), così da mettere consentire alla convenuta di apprestare le difese dovute.
Nel merito, la domanda attorea è fondata nei limiti che seguono.
Giova evidenziare che parte attrice ha proposto azione di accertamento dell'invalidità di clausole negoziali e della propria posizione di debito-credito- in relazione al conto corrente per cui è causa-ed azione di ripetizione delle somme versate a titolo di interessi od altro e asseritamente non dovute.
Tanto detto, per quanto riguarda la corretta distribuzione degli oneri probatori, deve dunque ritenersi che sul correntista, il quale, in veste di attore, esperisca azione di ripetizione dell'indebito invocando la nullità di talune clausole contrattuali, gravi l'onere di documentare i flussi finanziari sul rapporto contestato attraverso la produzione in atti di tutti gli estratti conto dall'accensione del rapporto, tenuto conto che gli estratti conto sono per legge inviati ai correntisti (cfr. art. 119, 2 comma, T.U.B.) e che il correntista si trova in posizione paritaria rispetto alla banca sotto il profilo della reperibilità dei detti documenti e della conseguente possibilità di produrli in causa.
Nell'odierna fattispecie, parte attrice ha assolto all'onere della prova su di essa gravante avendo depositato documentazione- contratto di apertura del credito in conto corrente, estratti conto-, relativi al c.c. per cui è causa.
Alla luce di quanto prodotto dalle parti, a seguito della ricostruzione del rapporto di conto corrente, il
CTU ha accertato (vedi ctu, conclusioni n.1) che: “ per il conto corrente ordinario n° 1000/954 - a seguito della rideterminazione dei rapporti di dare/avere con eliminazione degli interessi debitori e delle commissioni ad essi connaturate ai sensi dell'ex art. 1815 comma 2 c.c., alla data del
22/08/2018, risulta un saldo PASSIVO (debito) pari ad € 3.957,69 contro un saldo apparente passivo
(debito) in estratto conto pari ad € 18.764,42”.
Non vi sono motivi per disattendere le conclusioni cui è giunto l'ausiliario nel suo elaborato, redatto con serio e indiscutibile rigore scientifico. La CTU espletata, è congruamente argomentata sotto il profilo tecnico e condivisibile stante la scrupolosità e la meticolosità dell'indagine espletata e la compiutezza dell'iter logico-tecnico seguito dall'ausiliario nella valutazione degli elementi acquisiti,
e che, per questo motivo, il Tribunale ritiene di condividere.
Sul punto occorre appena precisare che, coerentemente con quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice di merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico non é tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliare se dalla indicazione della consulenza tecnica, possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state rigettate, dato che in tal caso l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso.
Deve essere respinta, l'ulteriore domanda di risarcimento dei danni avanzata dagli attori, essendo stata proposta in modo del tutto generico senza offrire alcuna specificazione né alcuna prova dell'effettiva sussistenza e consistenza degli stessi.
Invero l'accoglimento della domanda risarcitoria esige l'allegazione di dati specifici da cui desumere il pregiudizio subito da chi agisce in giudizio, non potendosi ritenere sussistente in re ipsa per il solo fatto del comportamento inadempiente della controparte negoziale, con un automatico ricorso alla liquidazione equitativa. " (cfr. Tribunale di Lamezia Terme, Sentenza n. 522/2024 del 10-06-2024).
Quanto alla domanda riconvenzionale della convenuta banca, va accolta nei soli termini di cui alla suddetta CTU, con condanna degli attori al pagamento in favore del ((ora Controparte_1
), dell'importo di € 3.957,69 oltre interessi legali dal 22.11.2019 (ossia dalla Controparte_2 data di deposito dell'espletata CTU) al soddisfo.
Assorbita ogni altra questione.
Quanto alle spese di lite, l'esito complessivo del giudizio, consente l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
Le spese dell'espletata CTU dovranno essere poste in solido tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario dott.ssa Anna Destito, definitivamente pronunciando nella causa di primo grado indicata in epigrafe, rigettata ogni contraria istanza, così provvede:
1- In accoglimento parziale della domanda attorea e previa declaratoria della natura usuraria del tasso di interesse convenuto dalle parti, nel contratto di conto corrente n. 1000/00000954, intrattenuto da presso l'istituto di credito convenuto, accerta e dichiara che alla data del 22/08/2018, Parte_1 risulta un saldo passivo (debito del correntista) pari ad € 3.957,69;
2- in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto, condanna gli attori in solido, al pagamento, in favore del (ora ), in Controparte_1 Controparte_2
persona del legale rappresentante pro-tempore, della somma di € 3.957,69, oltre interessi legali a far data del 22.11.2019 al soddisfo;
3- rigetta tutte le altre domande avanzate dalle parti;
4- Pone definitivamente in solido tra le parti le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, detratto eventuale acconto già corrisposto.
Lamezia Terme, 05.06.2025
Il GOP
Dott.ssa Anna Destito