Articolo 1 della Legge 5 agosto 1962, n. 1336
Articolo 2
Versione
26 settembre 1962
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Versione
2 settembre 1970
Art. 1.
((L'efficacia della legge 6 marzo 1958, n. 243 , e' prorogata fino al 31 dicembre 1976. Nessun contributo obbligatorio e' dovuto dagli enti consorziati di cui al primo comma dell'articolo 2 della legge stessa
Entrata in vigore il 2 settembre 1970
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