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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 27/02/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania - in funzione di Giudice di Appello – in persona del Giudice dr.ssa Marianna Frangiosa ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1585 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2015 vertente
TRA
C.F. , nato ad [...], il Parte_1 C.F._1
21.06.1988, rappresentato e difeso dall'avv. Gianquirino Cantalupo, C.F.
, giusta procura a margine dell'atto di citazione in appello, C.F._2 ed elettivamente domiciliato presso lo studio del suddetto avvocato sito in Agropoli
(SA), alla Corso Garibaldi, n.76;
APPELLANTE
E
-, Controparte_1
.IVA: , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato C.F._3 P.IVA_1
e difeso dal Dirigente dell'Area III, Dott. Roberto Amantea, con sede in Salerno (Sa), alla Piazza Amendola;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza dell'Ufficio Giudice di Pace di Agropoli, n.
229/2015 emessa nell'ambito del giudizio civile iscritto al n. di RG. 750/2014.
CONCLUSIONI: Per l'appellante come note cartolari del 3.07.2024: “…si riporta ai propri atti e conclude per l'accoglimento dell'appello proposto ovvero per la riforma dell'impugnata sentenza del Giudice di Pace di Agropoli n. 229/2015, emessa in data 02/04/2015 e depositata in data 17/04/2015 e, per l'effetto annullare ordinanza –ingiunzione di pagamento Prefettizia. Prot. N. 2014/62363- rif.
N. 2014/6971254 nonchè di tutti gli atti antecedenti e consequenziali,prodromici e successivi.Condannare l' , in persona del Prefetto p.t.. al pagamento delle CP_2 spese di giudizio oltre IVA e CPA. Chiede che la causa venga assegnata a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, il sig. Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 229/2015, (R.G. 750/2014), resa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Agropoli e con la quale veniva rigettata l'opposizione proposta avverso l'ordinanza di ingiunzione n. 2014/62363 rif. N.
2014/6971254 elevata a carico dello stesso il 19.09.2014 dalla CP_1
.
[...]
L'ordinanza di ingiunzione oggetto di causa trova fondamento nel verbale di accertamento n. 336351021 del 13.03.2013 con il quale veniva contestata la violazione dell'art. 193, 4 bis, Cds e comminata la sanzione pecuniaria di €.
1.682,00, nonché disposta la confisca dell'autovettura Fiat Punto, Tg. BG 928 BW.
A sostegno del gravame l'appellante deduceva l'intervenuta decadenza della ai sensi dell'art. 204 C.D.S. ad emettere l'ordinanza di Controparte_1 ingiunzione oggetto di impugnativa. Argomentava, a tal proposito, che la contravvenzione elevata per la violazione di cui all'art. 193, comma 4 bis, C.d.S. non ammetteva il pagamento in misura ridotta e che, nel caso di specie, essa non rappresentava valido titolo esecutivo essendo, a tal uopo, necessaria l'emissione dell'ordinanza prefettizia di ingiunzione da emettersi nel termine di 120 giorni scadente il 10.09.2013.
Di contro, l'U.T.G. di , aveva emesso l'ordinanza di ingiunzione in data CP_1
09.10.2014, ben oltre il termine prescritto dalla norma richiamata e, dunque, era incorsa in decadenza per cui insisteva per l'annullamento della ordinanza, nonché di tutti gli atti antecedenti e consequenziali prodromici e successivi.
Il Giudice di prime cure, nel rigettare il ricorso promosso ai sensi degli artt. 22 e
23, L. 689/81, ha ritenuto, invece, infondata l'eccezione oggi devoluta al giudice di appello, sul rilievo che l'art. 204 C.D.S. troverebbe applicazione nel solo caso di presentazione di ricorso amministrativo al Prefetto circostanza che nel caso di specie difetta e, per l'effetto, riteneva applicabile il termine ben più ampio di cui all'art. 28 della L. 689/81.
Si costituiva ritualmente nel giudizio di appello il Prefetto di il quale, in via CP_1 preliminare, eccepiva la tardività dell'interposto gravame sul rilievo che, in applicazione del termine cd. lungo di cui all'art. 327 c.p.c., alla data di deposito dell'atto di appello del 17.11.2015 erano spirati i termini perentori di mesi sei decorrenti dalla data di pubblicazione della sentenza del Giudice di Pace del
17.04.2015.
Deduceva, altresì, l'inammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c. dell'atto di citazione in appello redatto in palese violazione delle prescrizioni introdotte dal D.L.
83/2012. Nel merito, deduceva l'inapplicabilità dell'art. 204 C.d.S. al caso di specie, considerato che lo stesso articolo era da intendersi riferito al ricorso di cui all'art. 203 C.d.S. che, nel caso di specie, non era stato presentato e che detta circostanza emergeva – per tabulas- dalle dichiarazioni contenute nel corpo del ricorso introduttivo di primo grado. Chiedeva, quindi, il rigetto dell'opposizione.
All'udienza del 16.05.2024, tenuta mediante trattazione scritta, il fascicolo veniva riservato per la decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
L'appello è infondato e deve essere, pertanto, rigettato.
Preliminarmente va esaminata l'eccezione di tardività dell'appello sollevata dalla in quanto potenzialmente idonea a definire il giudizio. Controparte_1
Essa, sebbene tempestiva, è infondata e non merita accoglimento.
Con riferimento alla fattispecie in esame si verte in ipotesi di controversia avente ad oggetto una opposizione all'ordinanza di ingiunzione, introdotta in primo grado con ricorso ex artt. 23 e 24 C.d.S. e come tale soggetta alla trattazione secondo le regole del rito del lavoro con lettura del dispositivo all'udienza del 02.04.2015.
Ed invero, il D. Lgs. 150/2011 (applicabile ratione temporis al presente procedimento) stabilisce che le controversie previste dall'art. 22 della L. 689/81 sono regolate dal rito del lavoro ove non diversamente stabilito.
L'oggetto del contendere imponeva, quindi, lo svolgimento del giudizio di appello secondo le regole dell'art. 447 bis c.p.c. che per l'effetto del richiamo espresso all'art. 434 c.p.c. l'atto di appello andava introdotto con ricorso e non con citazione come invece fatto dall'odierno appellante.
E' espressione di indirizzo costante della giurisprudenza di legittimità
l'affermazione secondo cui, in sede di impugnazione, il generale principio di conservazione degli effetti dell'atto deve essere coordinato con la disciplina del termine a cui è soggetta, a pena di decadenza, l'impugnazione medesima. ( Cass.
Civ. 5150/2004).
Alla luce dell'indirizzo richiamato, ne consegue che l'ammissibilità dell'appello proposto vada valutato alla luce non della notifica dell'atto di citazione, bensì alla data di iscrizione a ruolo del giudizio considerato che nelle controversie introdotte nella forma del ricorso la pendenza della lite viene individuata con il deposito dell'atto nella Cancelleria del Giudice adito.
Ciò premesso, l'eccezione non coglie il segno.
La sentenza resa dall'Ufficio del Giudice di Pace, difatti, risulta pubblicata in data
17.04.2015 e da questa data, in applicazione del termine cd. lungo dell'art. 327
c.p.c. nonché del periodo di sospensione feriale dal 1 agosto al 31 agosto
(applicabile ratione temporis), il termine ultimo veniva a scadere il giorno martedì
17 novembre 2015, coincidente con il deposito della nota di iscrizione a ruolo della causa nella Cancelleria del Giudice adito.
L'appello, dunque, alla luce delle determinazioni che precedono può ritenersi tempestivo e proposto entro il termine semestrale previsto dall'art. 327 c.p.c.
Né appare meritevole di accoglimento l'ulteriore eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. .
L'atto introduttivo del presente grado, difatti, individua con chiarezza l'oggetto dell'impugnativa e le violazioni di legge denunciate.
Occorre, a questo punto, indagare il merito e la correttezza del percorso logico seguito dal Giudice di prime cure.
Ed infatti, il Giudice di prime cure ha ritenuto che l'ordinanza di ingiunzione fosse legittima sul presupposto dell'operatività del termine stabilito dall'art. 28 della L.
689/81 contrariamente a quanto sostenuto dall'odierno appellante che ne sostiene l'inoperatività sul presupposto che, nel caso di specie, troverebbe applicazione il termine di 120 giorni di cui all'art. 204 C.d.S.
Appare preliminarmente opportuno rilevare che l'infrazione oggetto di contestazione ed in relazione alla quale è stata emessa l'ordinanza di ingiunzione
2014/62363 è prevista e sanzionata dall'art. 193, comma 4 bis, C.d.S. che punisce la condotta di colui il quale pone in circolazione una autovettura con documenti assicurativi falsi e/o contraffatti. In relazione alla suddetta infrazione deve ritenersi non ammissibile il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria nel termine di sessanta giorni dalla contestazione, ferma restante la sanzione accessoria della confisca dell'autoveicolo.
Tanto premesso in punto di qualificazione dell'infrazione oggetto dell'ordinanza di ingiunzione appare necessario, a questo punto, rappresentare la distinzione tra illeciti amministrativi previsti dal Codice della Strada per i quali è consentito il pagamento in misura ridotta ed illeciti per i quali tale pagamento non è consentito.
Essa rileva sul piano dell'efficacia del verbale di contestazione e, quindi, della necessità della pronuncia della ordinanza di ingiunzione ad opera del Prefetto e, per l'effetto, il termine entro il quale deve essere emanato il provvedimento prefettizio.
In relazione alla prima ipotesi prospettata, il verbale di accertamento dell'infrazione, di regola, costituisce titolo esecutivo e soltanto con riferimento alla seconda tipologia di illeciti amministrativi non ha tale valenza ed efficacia, difettando i presupposti di cui all'art. 203, comma 3, C.d.S. e, a tal uopo, il verbale di accertamento deve essere trasmesso al Prefetto del luogo dell'infrazione entro 10 giorni affinché questi pronunci l'ordinanza di ingiunzione.
Quanto al termine per la pronuncia dell'ordinanza di ingiunzione in tutti i casi in cui non è consentito il pagamento in misura ridotta (come nel caso di specie) ed esclusa per le motivazioni di cui sopra l'efficacia di titolo esecutivo, trova applicazione la disciplina dettata dagli artt. 18 e 22 della L. 689/81.
Sul punto e con particolare riferimento al termine entro il quale il Prefetto deve pronunciarsi ritiene questo Tribunale, avvalorando il percorso seguito dal Giudice di prime cure, che il termine entro il quale il Prefetto deve pronunciare l'ordinanza di ingiunzione irrogativa della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per una infrazione per la quale non è consentito il pagamento in misura ridotta, nel caso in cui il trasgressore non abbia presentato ricorso amministrativo, debba essere individuato nella disciplina generale dettata dall'art. 28 della L. 689/81 e non già nella norma dettata dall'art. 204 C.d.S., per le seguenti motivazioni.
La rubrica dell'art. 204 C.D.S., l'inquadramento sistematico della norma in sequenza rispetto all'art. 203 C.d.S. (che disciplina il ricorso amministrativo al
Prefetto avverso il verbale di accertamento) ed i molteplici riferimenti contenuti nell'art. 204 C.d.S. al ricorso amministrativo presentato dal trasgressore costituiscono indici significativi ed univoci circa la riferibilità della norma di cui all'art. 204 C.d.S. e del termine decadenziale ivi regolato alle ipotesi in cui il trasgressore abbia presentato ricorso amministrativo al Prefetto.
Né è condivisibile l'assunto circa i termini di decadenza entro il quale il Prefetto è tenuto ad emettere l'ordinanza di ingiunzione a fronte di una infrazione per la quale non è ammesso il pagamento in misura ridotta sulla considerazione che il ricorso all'applicazione analogica dell'art. 204 C.d.S. e del termine di 120 giorni, non è suscettibile di estensione circa la sua operatività in ragione del divieto di applicazione analogica di cui all'art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale.
Pertanto, esclusa l'operatività del termine di 120 giorni dalla ricezione degli atti dall'Ufficio accertatore di cui all'art. 204 C.d.S., comma 1, deve concludersi che in relazione alle infrazioni per cui non è ammesso il pagamento in misura ridotta e quando il trasgressore non si sia avvalso della tutela amministrativa, il temine entro il quale deve essere pronunciata l'ordinanza di ingiunzione deve essere individuato sulla base della disciplina di carattere generale dettata dalla L. 689/81 la quale prevede unicamente un termine di prescrizione quinquennale decorrente dal giorno della violazione.
Sul punto, si è espressa la Corte di Cassazione anche di recente che ha statuito
“…in tema di violazioni al Codice della Strada, quando non sia possibile il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria, la mancata impugnazione del verbale non determina la formazione del titolo esecutivo, essendo impugnabile, in questa tipologia di sanzioni, esclusivamente l'ordinanza di ingiunzione, secondo la disciplina generale desumibile dagli artt. 18 e 22 della legge 689 del 1981. Ne consegue che l'emissione dell'ordinanza di ingiunzione non è assoggettata ad alcun termine di decadenza, trovando come unico limite temporale il termine di prescrizione del diritto alla riscossione della sanzione…”. (Cass. Civ. n. 13676/2019).
Ne consegue che l'appello proposto dal sig. deve essere Parte_1 rigettato.
Circa le spese di lite, deve rilevarsi che nulla spetta alla appellata, a titolo di compenso professionale, atteso che la stessa si è costituita tramite un suo funzionario e non risulta dagli atti il conferimento di incarico ad alcun avvocato
(cfr. Cass. n. 17674/04); nulla spetta neppure a titolo di spese vive, atteso che l'opposta non ha presentato apposita nota (sulla necessità della nota, cfr. Cass.
Cass. civile sez. II, 19/02/2021, (ud. 17/12/2020, dep. 19/02/2021, n.4536; n.
11389/11). Si dà atto, invece, che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater del
DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia), come modificato dalla
Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania definitivamente pronunziando, in funzione di giudice di appello, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
2) nulla sulle spese del presente grado;
3) si dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater del DPR
115/2002.
Così deciso, in Vallo della Lucania il 27.2.2025
Il Giudice dr.ssa Marianna Frangiosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania - in funzione di Giudice di Appello – in persona del Giudice dr.ssa Marianna Frangiosa ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1585 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2015 vertente
TRA
C.F. , nato ad [...], il Parte_1 C.F._1
21.06.1988, rappresentato e difeso dall'avv. Gianquirino Cantalupo, C.F.
, giusta procura a margine dell'atto di citazione in appello, C.F._2 ed elettivamente domiciliato presso lo studio del suddetto avvocato sito in Agropoli
(SA), alla Corso Garibaldi, n.76;
APPELLANTE
E
-, Controparte_1
.IVA: , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato C.F._3 P.IVA_1
e difeso dal Dirigente dell'Area III, Dott. Roberto Amantea, con sede in Salerno (Sa), alla Piazza Amendola;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza dell'Ufficio Giudice di Pace di Agropoli, n.
229/2015 emessa nell'ambito del giudizio civile iscritto al n. di RG. 750/2014.
CONCLUSIONI: Per l'appellante come note cartolari del 3.07.2024: “…si riporta ai propri atti e conclude per l'accoglimento dell'appello proposto ovvero per la riforma dell'impugnata sentenza del Giudice di Pace di Agropoli n. 229/2015, emessa in data 02/04/2015 e depositata in data 17/04/2015 e, per l'effetto annullare ordinanza –ingiunzione di pagamento Prefettizia. Prot. N. 2014/62363- rif.
N. 2014/6971254 nonchè di tutti gli atti antecedenti e consequenziali,prodromici e successivi.Condannare l' , in persona del Prefetto p.t.. al pagamento delle CP_2 spese di giudizio oltre IVA e CPA. Chiede che la causa venga assegnata a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, il sig. Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 229/2015, (R.G. 750/2014), resa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Agropoli e con la quale veniva rigettata l'opposizione proposta avverso l'ordinanza di ingiunzione n. 2014/62363 rif. N.
2014/6971254 elevata a carico dello stesso il 19.09.2014 dalla CP_1
.
[...]
L'ordinanza di ingiunzione oggetto di causa trova fondamento nel verbale di accertamento n. 336351021 del 13.03.2013 con il quale veniva contestata la violazione dell'art. 193, 4 bis, Cds e comminata la sanzione pecuniaria di €.
1.682,00, nonché disposta la confisca dell'autovettura Fiat Punto, Tg. BG 928 BW.
A sostegno del gravame l'appellante deduceva l'intervenuta decadenza della ai sensi dell'art. 204 C.D.S. ad emettere l'ordinanza di Controparte_1 ingiunzione oggetto di impugnativa. Argomentava, a tal proposito, che la contravvenzione elevata per la violazione di cui all'art. 193, comma 4 bis, C.d.S. non ammetteva il pagamento in misura ridotta e che, nel caso di specie, essa non rappresentava valido titolo esecutivo essendo, a tal uopo, necessaria l'emissione dell'ordinanza prefettizia di ingiunzione da emettersi nel termine di 120 giorni scadente il 10.09.2013.
Di contro, l'U.T.G. di , aveva emesso l'ordinanza di ingiunzione in data CP_1
09.10.2014, ben oltre il termine prescritto dalla norma richiamata e, dunque, era incorsa in decadenza per cui insisteva per l'annullamento della ordinanza, nonché di tutti gli atti antecedenti e consequenziali prodromici e successivi.
Il Giudice di prime cure, nel rigettare il ricorso promosso ai sensi degli artt. 22 e
23, L. 689/81, ha ritenuto, invece, infondata l'eccezione oggi devoluta al giudice di appello, sul rilievo che l'art. 204 C.D.S. troverebbe applicazione nel solo caso di presentazione di ricorso amministrativo al Prefetto circostanza che nel caso di specie difetta e, per l'effetto, riteneva applicabile il termine ben più ampio di cui all'art. 28 della L. 689/81.
Si costituiva ritualmente nel giudizio di appello il Prefetto di il quale, in via CP_1 preliminare, eccepiva la tardività dell'interposto gravame sul rilievo che, in applicazione del termine cd. lungo di cui all'art. 327 c.p.c., alla data di deposito dell'atto di appello del 17.11.2015 erano spirati i termini perentori di mesi sei decorrenti dalla data di pubblicazione della sentenza del Giudice di Pace del
17.04.2015.
Deduceva, altresì, l'inammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c. dell'atto di citazione in appello redatto in palese violazione delle prescrizioni introdotte dal D.L.
83/2012. Nel merito, deduceva l'inapplicabilità dell'art. 204 C.d.S. al caso di specie, considerato che lo stesso articolo era da intendersi riferito al ricorso di cui all'art. 203 C.d.S. che, nel caso di specie, non era stato presentato e che detta circostanza emergeva – per tabulas- dalle dichiarazioni contenute nel corpo del ricorso introduttivo di primo grado. Chiedeva, quindi, il rigetto dell'opposizione.
All'udienza del 16.05.2024, tenuta mediante trattazione scritta, il fascicolo veniva riservato per la decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
L'appello è infondato e deve essere, pertanto, rigettato.
Preliminarmente va esaminata l'eccezione di tardività dell'appello sollevata dalla in quanto potenzialmente idonea a definire il giudizio. Controparte_1
Essa, sebbene tempestiva, è infondata e non merita accoglimento.
Con riferimento alla fattispecie in esame si verte in ipotesi di controversia avente ad oggetto una opposizione all'ordinanza di ingiunzione, introdotta in primo grado con ricorso ex artt. 23 e 24 C.d.S. e come tale soggetta alla trattazione secondo le regole del rito del lavoro con lettura del dispositivo all'udienza del 02.04.2015.
Ed invero, il D. Lgs. 150/2011 (applicabile ratione temporis al presente procedimento) stabilisce che le controversie previste dall'art. 22 della L. 689/81 sono regolate dal rito del lavoro ove non diversamente stabilito.
L'oggetto del contendere imponeva, quindi, lo svolgimento del giudizio di appello secondo le regole dell'art. 447 bis c.p.c. che per l'effetto del richiamo espresso all'art. 434 c.p.c. l'atto di appello andava introdotto con ricorso e non con citazione come invece fatto dall'odierno appellante.
E' espressione di indirizzo costante della giurisprudenza di legittimità
l'affermazione secondo cui, in sede di impugnazione, il generale principio di conservazione degli effetti dell'atto deve essere coordinato con la disciplina del termine a cui è soggetta, a pena di decadenza, l'impugnazione medesima. ( Cass.
Civ. 5150/2004).
Alla luce dell'indirizzo richiamato, ne consegue che l'ammissibilità dell'appello proposto vada valutato alla luce non della notifica dell'atto di citazione, bensì alla data di iscrizione a ruolo del giudizio considerato che nelle controversie introdotte nella forma del ricorso la pendenza della lite viene individuata con il deposito dell'atto nella Cancelleria del Giudice adito.
Ciò premesso, l'eccezione non coglie il segno.
La sentenza resa dall'Ufficio del Giudice di Pace, difatti, risulta pubblicata in data
17.04.2015 e da questa data, in applicazione del termine cd. lungo dell'art. 327
c.p.c. nonché del periodo di sospensione feriale dal 1 agosto al 31 agosto
(applicabile ratione temporis), il termine ultimo veniva a scadere il giorno martedì
17 novembre 2015, coincidente con il deposito della nota di iscrizione a ruolo della causa nella Cancelleria del Giudice adito.
L'appello, dunque, alla luce delle determinazioni che precedono può ritenersi tempestivo e proposto entro il termine semestrale previsto dall'art. 327 c.p.c.
Né appare meritevole di accoglimento l'ulteriore eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. .
L'atto introduttivo del presente grado, difatti, individua con chiarezza l'oggetto dell'impugnativa e le violazioni di legge denunciate.
Occorre, a questo punto, indagare il merito e la correttezza del percorso logico seguito dal Giudice di prime cure.
Ed infatti, il Giudice di prime cure ha ritenuto che l'ordinanza di ingiunzione fosse legittima sul presupposto dell'operatività del termine stabilito dall'art. 28 della L.
689/81 contrariamente a quanto sostenuto dall'odierno appellante che ne sostiene l'inoperatività sul presupposto che, nel caso di specie, troverebbe applicazione il termine di 120 giorni di cui all'art. 204 C.d.S.
Appare preliminarmente opportuno rilevare che l'infrazione oggetto di contestazione ed in relazione alla quale è stata emessa l'ordinanza di ingiunzione
2014/62363 è prevista e sanzionata dall'art. 193, comma 4 bis, C.d.S. che punisce la condotta di colui il quale pone in circolazione una autovettura con documenti assicurativi falsi e/o contraffatti. In relazione alla suddetta infrazione deve ritenersi non ammissibile il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria nel termine di sessanta giorni dalla contestazione, ferma restante la sanzione accessoria della confisca dell'autoveicolo.
Tanto premesso in punto di qualificazione dell'infrazione oggetto dell'ordinanza di ingiunzione appare necessario, a questo punto, rappresentare la distinzione tra illeciti amministrativi previsti dal Codice della Strada per i quali è consentito il pagamento in misura ridotta ed illeciti per i quali tale pagamento non è consentito.
Essa rileva sul piano dell'efficacia del verbale di contestazione e, quindi, della necessità della pronuncia della ordinanza di ingiunzione ad opera del Prefetto e, per l'effetto, il termine entro il quale deve essere emanato il provvedimento prefettizio.
In relazione alla prima ipotesi prospettata, il verbale di accertamento dell'infrazione, di regola, costituisce titolo esecutivo e soltanto con riferimento alla seconda tipologia di illeciti amministrativi non ha tale valenza ed efficacia, difettando i presupposti di cui all'art. 203, comma 3, C.d.S. e, a tal uopo, il verbale di accertamento deve essere trasmesso al Prefetto del luogo dell'infrazione entro 10 giorni affinché questi pronunci l'ordinanza di ingiunzione.
Quanto al termine per la pronuncia dell'ordinanza di ingiunzione in tutti i casi in cui non è consentito il pagamento in misura ridotta (come nel caso di specie) ed esclusa per le motivazioni di cui sopra l'efficacia di titolo esecutivo, trova applicazione la disciplina dettata dagli artt. 18 e 22 della L. 689/81.
Sul punto e con particolare riferimento al termine entro il quale il Prefetto deve pronunciarsi ritiene questo Tribunale, avvalorando il percorso seguito dal Giudice di prime cure, che il termine entro il quale il Prefetto deve pronunciare l'ordinanza di ingiunzione irrogativa della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per una infrazione per la quale non è consentito il pagamento in misura ridotta, nel caso in cui il trasgressore non abbia presentato ricorso amministrativo, debba essere individuato nella disciplina generale dettata dall'art. 28 della L. 689/81 e non già nella norma dettata dall'art. 204 C.d.S., per le seguenti motivazioni.
La rubrica dell'art. 204 C.D.S., l'inquadramento sistematico della norma in sequenza rispetto all'art. 203 C.d.S. (che disciplina il ricorso amministrativo al
Prefetto avverso il verbale di accertamento) ed i molteplici riferimenti contenuti nell'art. 204 C.d.S. al ricorso amministrativo presentato dal trasgressore costituiscono indici significativi ed univoci circa la riferibilità della norma di cui all'art. 204 C.d.S. e del termine decadenziale ivi regolato alle ipotesi in cui il trasgressore abbia presentato ricorso amministrativo al Prefetto.
Né è condivisibile l'assunto circa i termini di decadenza entro il quale il Prefetto è tenuto ad emettere l'ordinanza di ingiunzione a fronte di una infrazione per la quale non è ammesso il pagamento in misura ridotta sulla considerazione che il ricorso all'applicazione analogica dell'art. 204 C.d.S. e del termine di 120 giorni, non è suscettibile di estensione circa la sua operatività in ragione del divieto di applicazione analogica di cui all'art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale.
Pertanto, esclusa l'operatività del termine di 120 giorni dalla ricezione degli atti dall'Ufficio accertatore di cui all'art. 204 C.d.S., comma 1, deve concludersi che in relazione alle infrazioni per cui non è ammesso il pagamento in misura ridotta e quando il trasgressore non si sia avvalso della tutela amministrativa, il temine entro il quale deve essere pronunciata l'ordinanza di ingiunzione deve essere individuato sulla base della disciplina di carattere generale dettata dalla L. 689/81 la quale prevede unicamente un termine di prescrizione quinquennale decorrente dal giorno della violazione.
Sul punto, si è espressa la Corte di Cassazione anche di recente che ha statuito
“…in tema di violazioni al Codice della Strada, quando non sia possibile il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria, la mancata impugnazione del verbale non determina la formazione del titolo esecutivo, essendo impugnabile, in questa tipologia di sanzioni, esclusivamente l'ordinanza di ingiunzione, secondo la disciplina generale desumibile dagli artt. 18 e 22 della legge 689 del 1981. Ne consegue che l'emissione dell'ordinanza di ingiunzione non è assoggettata ad alcun termine di decadenza, trovando come unico limite temporale il termine di prescrizione del diritto alla riscossione della sanzione…”. (Cass. Civ. n. 13676/2019).
Ne consegue che l'appello proposto dal sig. deve essere Parte_1 rigettato.
Circa le spese di lite, deve rilevarsi che nulla spetta alla appellata, a titolo di compenso professionale, atteso che la stessa si è costituita tramite un suo funzionario e non risulta dagli atti il conferimento di incarico ad alcun avvocato
(cfr. Cass. n. 17674/04); nulla spetta neppure a titolo di spese vive, atteso che l'opposta non ha presentato apposita nota (sulla necessità della nota, cfr. Cass.
Cass. civile sez. II, 19/02/2021, (ud. 17/12/2020, dep. 19/02/2021, n.4536; n.
11389/11). Si dà atto, invece, che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater del
DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia), come modificato dalla
Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania definitivamente pronunziando, in funzione di giudice di appello, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
2) nulla sulle spese del presente grado;
3) si dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater del DPR
115/2002.
Così deciso, in Vallo della Lucania il 27.2.2025
Il Giudice dr.ssa Marianna Frangiosa