Articolo 28 del Codice delle comunicazioni elettroniche
Articolo 37Articolo 33
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28 aprile 2024
Art. 28.
(Ricorsi avverso provvedimenti del Ministero e dell'Autorita')
(art. 31 eecc, ex art. 9 Codice 2003)

1. Avverso i provvedimenti dell'Autorita' e del Ministero e' sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal codice del processo amministrativo ((di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104)) .
2. Il Ministero e l'Autorita', ciascuno per le materie di propria competenza, raccolgono informazioni sull'argomento generale dei ricorsi, sul numero di richieste di ricorso, sulla durata delle procedure di ricorso e sul numero di decisioni di concedere misure provvisorie. Il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive materie trattate, comunicano le informazioni previste dal presente comma alla Commissione europea e al BEREC, su richiesta motivata di uno di essi.
Entrata in vigore il 28 aprile 2024
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