Articolo 13 della Legge 27 giugno 1991, n. 220
Articolo 12Articolo 14
Versione
8 agosto 1991
Art. 13. 1. I fondi disponibili della Cassa nazionale del notariato possono essere impiegati:
a) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o in cartelle fondiarie;
b) in acquisto di beni immobili anche sotto forma di pacchetti azionari rappresentativi di essi;
c) in mutui su beni immobili, garantiti da prima ipoteca, per somma non eccedente il 60 per cento del valore degli immobili stessi;
d) in depositi fruttiferi presso istituti di credito di diritto pubblico o istituti di credito a carattere nazionale o casse di risparmio;
e) in altri modi proposti dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale del notariato ed autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Entrata in vigore il 8 agosto 1991