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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 12/03/2025, n. 741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 741 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando, in esito allo scambio di note scritte, sostitutive dell'udienza dell'11.3.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 733/2022 R.G. e vertente tra
nata a [...] il [...], cod. fisc. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Messina presso lo studio legale dell'avv. Maria Claudia Giordano
e rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Lupica, giusta procura in atti ricorrente
nei confronti di con sede in via Arcinazzo Romano n. 18, Roma, Cap 00171, Controparte_1 partita Iva , in persona del suo presidente e legale rappresentante, Sig. P.IVA_1 [...]
nato a [...] il [...], c.f. , residente nel Comune di Isola CP_2 C.F._2
del Gran Sasso, Contrada Compogiove n. 11;
in proprio, nato a [...] il [...], c.f. , residente Controparte_2 C.F._3
nel Comune di Isola del Gran Sasso, Contrada Compogiove n. 11;
resistenti contumaci
Avente ad oggetto: corresponsione retribuzione di lavoro
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sintesi dei fatti di causa.
Con ricorso depositato in data 09/02/2022, adiva questo Tribunale per Parte_1 sentire condannare controparte resistente al pagamento del compenso dovuto di € 770,00 per il lavoro svolto e non retribuito nei giorni 7, 10, 11, 12, 13, 15, 26, 27, 28, 29 di luglio 2015
e nei giorni 1, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 di agosto 2015, giusto contratto sottoscritto tra le parti e depositato in atti.
Premettendo la ricorrente di aver inoltrato diffida in data 11/07/2019 senza utile riscontro e formulando richiesta di istruttoria, la sig.ra chiedeva che i resistenti fossero Pt_1 condannati alla corresponsione delle spettanze retributive dovute.
Nella contumacia della e del suo legale rappresentante, Controparte_1
espletata l'istruttoria, la causa veniva decisa in esito al deposito delle note in sostituzione di udienza.
2. Esame dei presupposti per il diritto.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia dei resistenti, avendo parte ricorrente ritualmente notificato l'atto introduttivo del giudizio e gli atti e verbali di causa.
All'udienza del 20/09/2022 veniva ammessa la prova testimoniale articolata dalla parte ricorrente e la causa veniva rinviata per l'escussione dei testi all'udienza del 16/01/2023.
I testi , e hanno confermato le circostanze Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 per cui la ricorrente abbia effettivamente lavorato presso la resistente, i testimoni CP_1
avendone conoscenza in qualità di lavoratrici che avevano esercitato il proprio servizio negli stessi giorni di lavoro della Pt_1
Essi potevano affermare che la proponente prestava attività lavorativa nei giorni indicati in ricorso, rassegnando una deposizione precisa, chiara e concordante in merito all'arco di lavoro ed alle giornate di effettuazione del servizio, limitatamente ai giorni in cui essi testimoni lavoravano.
Il contratto di lavoro prodotto in giudizio ha evidenziato l'esistenza di un rapporto lavorativo tra le parti e la prova testimoniale ha confermato che, nelle giornate indicate dei mesi di luglio ed agosto 2015, la ricorrente ha prestato la sua attività lavorativa in favore della CP_1
resistente; la sig.ra ha pertanto diritto al relativo trattamento economico. Pt_1
Su dette somme spettano altresì al lavoratore ex art. 429 cpc. la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti al saldo.
La difesa di rappresenta che in considerazione della mancata iscrizione della Pt_1
resistente nel registro delle persone giuridiche tenuto presso le Prefetture (la quale CP_1 determina ex D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 l'acquisto della personalità giuridica e della conseguente autonomia patrimoniale), il Presidente e legale rappresentante della CP_1 dovrà essere ritenuto responsabile in proprio e/o in solido con l'Ente per le obbligazioni assunte e tale assunto è fondato.
Decisione e spese.
Il ricorso è pertanto accolto e la ricorrente ha diritto alla corresponsione delle relative retribuzioni in ragione dell'attività lavorativa prestata.
Con riferimento alla regolamentazione delle spese di lite, stante la delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato che determina la sussistenza automatica dei presupposti ex art. 152 disp. att. cpc., le spese vanno poste in favore dell'Erario e liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia (ricavabile dalla somma riconosciuta) secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 e succ.
PQM
II Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso dalla ricorrente, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e condanna i resistenti in solido al pagamento in favore di
[...]
della somma di € 770,00 per retribuzione lavorativa in relazione alle Parte_1
giornate su indicate di luglio ed agosto 2015, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti al saldo;
2) Condanna i resistenti in solito al pagamento delle spese di lite in favore della
[...]
che liquida in € 641,00 per compensi professionali, oltre spese generali, Parte_1 i.v.a. e c.p.a. come per legge, da porre in favore dell'Erario in ragione dell'ammissione della ricorrente al gratuito patrocinio.
Così deciso in Messina, il 12.3.2025.
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Rando