Sentenza 30 agosto 1999
Massime • 1
Il ricorso in opposizione a ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa non può essere inoltrato al pretore competente con plico postale, ma deve essere depositato presso la cancelleria con consegna "a mani" del cancelliere, giacché, mancando negli artt. 22 e seguenti della legge n. 689 del 1981 una disposizione derogatoria delle regole generali, tale deposito costituisce il necessario strumento per portare all'esame del giudice adito l'atto d'impulso processuale, essendo il deposito a mezzo del servizio postale effettuabile solo in presenza di una specifica norma che preveda la relativa modalità in alternativa a quella della consegna diretta al cancelliere (quale l'art. 134 disp. art. cod. proc. civ., inerente al deposito del ricorso per cassazione e non suscettibile di applicazione analogica).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 30/08/1999, n. 9122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9122 |
| Data del deposito : | 30 agosto 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Antonio IANNOTTA - Presidente -
Dott. Gaetano FIDUCCIA - Rel. Consigliere -
Dott. Roberto PREDEN - Consigliere -
Dott. Michele LO PIANO - Consigliere -
Dott. Alfonso AMATUCCI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AT MA, domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato CANNADA BARTOLI SALVATORE con studio in 20122 MILANO CORSO DI PORTA VITTORIA 32, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI TRAPANI;
- intimato -
avverso il provvedimento del Pretore di TRAPANI, emesso il 24/04/97 (R.G. 235/97);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/02/99 dal Consigliere Dott. Gaetano FIDUCCIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di violazione al Codice della Strada veniva irrogata la correlativa sanzione amministrativa per complessive L. 559.352 a MA AT, che proponeva opposizione avverso la relativa iscrizione a ruolo.
Detta opposizione veniva dichiarata inammissibile con provvedimento del Pretore di Trapani in data 24/04/1997 perché la relativa proposizione era avvenuta a mezzo posta e non con la necessaria consegna "a mani del cancelliere".
Contro questa sentenza il AT ha proposto ricorso per la sua cassazione con tre motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente AT si duole per:
1) violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 23 L. 689/81 2) violazione e falsa applicazione di norma di diritto in relazione all'art. 24 Cost. 3) violazione e falsa applicazione dell'art. 156, 3° comma c.p.c. Il AT lamenta l'erroneità dell'affermata necessità della consegna dell'opposizione "a mani del cancelliere", non prevista dalla legge n. 689/81 agli artt. 22, 23 e peraltro in contrasto e lesiva del diritto di difesa ex art. 24 Cost., nonché comunque venuta a conoscenza del giudice competente.
Il ricorso deve essere rigettato.
La decisione del Pretore, per quanto succintamente motivata, è pianamente conforme al dettato legislativo degli artt. 22 e ss Legge n. 689 del 1981, siccome è stato di già interpretato da questa Corte
(v. sent. 17/6/1988 n. 4130; sent. 14/3/1992 n. 3137)con riguardo alle modalità prescritte per la presentazione del ricorso in opposizione.
A tal proposito si è affermato - e va ribadito nella presente occasione - che "il ricorso in opposizione contro l'ordinanza- ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa non può essere inoltrato al pretore competente con plico postale, ma deve essere depositato presso la cancelleria di detto pretore con consegna "a mani" del cancelliere, considerato che tale deposito, mancando negli artt. 22 e segg. della legge 24 novembre 1981 n. 689 una disposizione derogativa delle regole generali, costituisce il necessario strumento per portare all'esame del giudice adito l'atto d'impulso processuale, e che, inoltre, il deposito medesimo è effettuabile a mezzo del servizio postale in presenza di una specifica norma che preveda la relativa modalità in alternativa a quella della consegna diretta al cancelliere (quale l'art. 134 disp. att. cod. proc. civ., inerente al deposito del ricorso per cassazione e non suscettibile di applicazione analogica). Nè, d'altro canto, alla declaratoria di inammissibilità adottata in conseguenza dal Pretore può essere di ostacolo il disposto dell'art.156, 3° comma, cod. proc. civ., atteso che dagli atti allegati ed all'uopo dalla sola busta, contenente il ricorso in opposizione, indirizzata alla Pretura di Trapani, ove non risulta apposta la stampigliatura della data di ricezione da parte di detto ufficio, non è dato ritenere raggiunto lo scopo, non consentendosi la verifica della stessa tempestività dell'opposizione (cfr. Cass.25.7.1997 n. 6968). In conclusione deve essere confermata la decisione del Pretore di Trapani e così rigettato il ricorso del AT, senza che ne segua la pronuncia condannatoria per le spese processuali in mancanza di costituzione della controparte.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso proposto dal MA AT. Nulla per spese processuali.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 30 AGOSTO 1999.