Cass. civ., sez. III, sentenza 30/08/1999, n. 9122
CASS
Sentenza 30 agosto 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Il ricorso in opposizione a ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa non può essere inoltrato al pretore competente con plico postale, ma deve essere depositato presso la cancelleria con consegna "a mani" del cancelliere, giacché, mancando negli artt. 22 e seguenti della legge n. 689 del 1981 una disposizione derogatoria delle regole generali, tale deposito costituisce il necessario strumento per portare all'esame del giudice adito l'atto d'impulso processuale, essendo il deposito a mezzo del servizio postale effettuabile solo in presenza di una specifica norma che preveda la relativa modalità in alternativa a quella della consegna diretta al cancelliere (quale l'art. 134 disp. art. cod. proc. civ., inerente al deposito del ricorso per cassazione e non suscettibile di applicazione analogica).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 30/08/1999, n. 9122
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9122
    Data del deposito : 30 agosto 1999

    Testo completo