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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/02/2025, n. 1692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1692 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
2) Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice.-
3) Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 23971 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: cessazione di effetti civili di matrimonio vertente
TRA
) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1 C.F._1
CRISTINA CARREA presso la quale elettivamente domicilia in Santa Maria Capua Vetere alla Via
Pierantoni n.24
RICORRENTE
CONTRO
( ) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, CP_1 C.F._2 dall'avv. MARIA ZEOLLA presso la quale elettivamente domicilia in Marano di Napoli alla
Via Campana n.43
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI
Per le parti come da note di trattazione scritta dell'udienza del 26/09/2024.
Per il Pubblico Ministero: disciplinare i rapporti confermando la disciplina in atto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19/10/2022, , premetteva che aveva Parte_1 contratto matrimonio concordatario con in data 20/06/2009; che dall'unione CP_1
erano nati due figli , in data 29/04/2015 e in data 7/01/2012; che con decreto Per_1 Per_2
del 4/04/2021 il Tribunale di Napoli aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi nella quale era stato previsto un assegno mensile di € 600,00 a suo carico a titolo di contributo nel mantenimento dei figli;
che il suo stipendio aveva subito una riduzione e inoltre egli aveva mensilmente notevoli spese, quali il mutuo contratto per l'acquisto di un deposito a Quarto, il canone di locazione della casa, le spese di viaggio per recarsi al lavoro;
che la resistente percepiva per intero l'assegno unico per i figli e lavorava presso l'azienda del padre percependo uno stipendio. Tutto ciò premesso chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, determinando in € 400,00 l'importo del contributo nel mantenimento dei figli a suo carico e confermando per il resto le statuizioni concordate in sede di separazione.
si costituiva contestando quanto dal ricorrente dedotto in ordine al CP_1
peggioramento della propria condizione economica ed evidenziando che alcuna riduzione dello stipendio egli aveva subito, che il mutuo era antecedente alla separazione, che ella era disoccupata e solo grazie alla sua famiglia riusciva a mantenere adeguatamente i figli, dunque concludeva chiedendo determinarsi in euro 750,00 l'importo mensile del mantenimento per i figli a carico del padre e confermarsi le restanti statuizioni concordate in sede di separazione.
All'udienza presidenziale sentite le parti e resosi infruttuoso il tentativo di conciliazione, il Presidente confermava le statuizioni concordate in sede di separazione e rimetteva le parti innanzi al G.I..
Su richiesta delle parti, veniva emessa sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio e la causa era rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio.
Rigettate le richieste istruttorie, la causa, sulle conclusioni in epigrafe, veniva rimessa al collegio per la decisione.
Tenuto conto della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio già emessa tra le parti, deve rilevarsi che in ordine all'affidamento dei figli minori, alla collocazione prevalente degli stessi, alla regolamentazione dei tempi di permanenza presso il genitore non collocatario, non vi è questione tra le parti. Alla luce di ciò, ritiene il Collegio che possono trovare conferma, come richiesto anche dal P.M., le statuizioni adottate in sede di separazione e quindi prevedersi l'affidamento condiviso dei minori con residenza privilegiata presso la madre e la permanenza degli stessi presso il padre un giorno a settimana da comunicare entro la fine della settimana precedente, compatibilmente con i propri impegni di lavoro, tenuto conto che spesso è fuori sede per lavoro durante la settimana;
il padre potrà tenere i figli a week end alterni dalle ore 10:00 della mattina del sabato sino alle 20:00 della domenica, con pernottamento;
quindici giorni anche non consecutivi nel mese di agosto da concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
i minori inoltre trascorreranno con ciascun genitore ad anni alterni il 24 o il 25 dicembre, il 31 dicembre o il 1 gennaio, il 6 gennaio, il giorno di Pasqua o il Lunedì in Albis.
Venendo agli aspetti di carattere economico, tenuto conto che i minori vivono con la madre, quest'ultima provvederà direttamente al loro mantenimento mentre va posto a carico del padre, non convivente, l'obbligo di corrispondere un assegno periodico, in ordine alla cui misura soccorrono i criteri di cui ai numeri da 1 a 5 dell'art. 337 ter comma IV c.c.. Premesso che in sede di separazione, omologata a settembre 2021, fu concordato un assegno mensile a titolo di contributo nel mantenimento dei minori di € 600,00 e fu assegnata alla madre la casa coniugale, di sua esclusiva proprietà, occorre considerare che dal CUD 2021 del ricorrente risulta per l'anno 2020 un reddito di € 22.794,40, CUD 2022 risulta un reddito per l'anno 2021 di € 24.094,43, CUD 2023 risulta per il 2022 un reddito di € 24.917,32, dunque alcuna riduzione del reddito rispetto all'epoca della separazione risulta documentata, semmai un lieve incremento dello stesso. Per quanto concerne il finanziamento la cui documentazione è allegata al ricorso, peraltro estinto in corso di causa, esso risulta chiesto nel 2019, dunque in epoca antecedente alla separazione restando irrilevante in questa sede;
con riguardo alle spese connesse alla necessità di una nuova soluzione abitativa per il ricorrente, premesso che il contratto di locazione tardivamente prodotto in giudizio non è registrato, in ogni caso deve rilevarsi che di esse le parti non possono non aver tenuto conto fin dall'epoca della separazione giacché trattasi di esigenze sorte da allora. In conclusione non risulta in alcun modo provato il peggioramento della situazione economica dedotto dal ricorrente.
Tenuto conto dei redditi del ricorrente come sopra riportati, dei tempi di permanenza dei minori presso il padre e delle esigenze di vita degli stessi correlate all'età e del tempo, non eccessivo, trascorso dalla separazione, si ritiene congruo confermare l'importo del contributo nel mantenimento dei figli a carico del padre concordato in quella sede che all'attualità, considerata la rivalutazione monetaria maturata, ammonta ad € 615,00, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo d'intesa tra Presidente del Tribunale e COA del 7/03/2018. Tale importo da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT a decorrere da febbraio 2026, va versato alla ricorrente entro il giorno cinque di ogni mese.
In ordine al regolamento delle spese di lite, atteso l'esito del giudizio e tenuto conto della natura dello stesso, si ritiene di compensarle interamente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Affida i figli minori, e ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 Per_2
prevalente presso la madre;
• dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i minori secondo quanto disposto in parte motiva;
• pone a carico di a titolo di contributo nel mantenimento dei figli, la Parte_1 somma di € 615,00 oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo d'intesa tra Presidente del Tribunale e COA del 7/03/2018. Tale importo da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT a decorrere da febbraio 2026, va versato alla ricorrente entro il giorno cinque di ogni mese.
• Compensa interamente tra le parti le spese di lite
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 3/01/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino