Decreto cautelare 11 agosto 2021
Sentenza breve 15 settembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 15/09/2021, n. 1094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1094 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/09/2021
N. 01094/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00863/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 863 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Facchin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - -OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63;
nei confronti
per l'annullamento
del provvedimento del Questore della Provincia -OMISSIS- N. -OMISSIS-/Div. P.A.S.I. - Cat. A.11/2021/Uff.Immigrazione - 1° Sezione di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo n. -OMISSIS- del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2021 il dott. Paolo Nasini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, di nazionalità moldava, ha ottenuto in data 29 novembre 2019 il permesso UE di soggiorno di lungo periodo a tempo indeterminato.
La Questura -OMISSIS-, a seguito comunicazione di avviso del procedimento in data 1 giugno 2021, con provvedimento n. -OMISSIS-/Div. P.A.S.I. del 30/06/2021, notificato il 15/07/2021, ha disposto la revoca del suddetto permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo sulla scorta delle seguenti ragioni, in sintesi:
a. il ricorrente è stato, con sentenza emessa in data 27 aprile 2021, condannato dal Tribunale -OMISSIS- a -OMISSIS- ed euro 1.600 di multa per -OMISSIS- di -OMISSIS-; in data 16.02.2021, deferito all'Autorità Giudiziaria per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.p.r. n. 309 del 1990; in data 09.02.2021, deferito all'Autorità Giudiziaria per il reato di cui all'art. 572 C.p.; in data 11.12.2020, deferito all'Autorità Giudiziaria per il reato di cui all'art. 73 c.1 DPR 309/1990; in data 31.01.2020, deferito all'Autorità Giudiziaria per il reato cui all'art. 646 C.p.; in data 18.11.2019, deferito all'Autorità Giudiziaria per il reato di cui all'art. 73 comma1 DPR 309/1990; in data 05.09.2019, deferito all'Autorità Giudiziaria per il reato di cui all'art. 73 comma 1 bis DPR 309/1990; in data 17.10.2016, deferito all'Autorità Giudiziaria per il reato di cui all'art 625 c. 1 C.p.; in data 21.01.2016, deferito all'Autorità Giudiziaria per il reato di cui all'art. 625 c. 2 C.p.;
b. non è valorizzabile il legarne familiare in Italia con il -OMISSIS-, in quanto -OMISSIS- per i quali il ricorrente è stato deferito all'Autorità Giudiziaria;
c. la mancanza di redditi provenienti da fonte lecite;
d. non sussistono motivi di carattere umanitario o derivanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato Italiano, che precludano l'adozione del presente provvedimento.
Avverso il suddetto provvedimento il ricorrente ha proposto impugnazione, con ricorso depositato in data 10 agosto 2021, chiedendone l’annullamento sulla scorta dei seguenti motivi, in sintesi:
1. il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo non avendo la Questura valutato adeguatamente la storia e la situazione familiare di -OMISSIS- -OMISSIS-, e la sua integrazione nella società italiana, la sua condotta scolastica, le sue esperienze e il suo inserimento lavorativo;
2. la revoca risulterebbe, altresì, in contrasto con la previsione dell’art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998, in correlazione con l’art. 2 Cost., e con l’art. 19, comma 1.1, D.Lgs. 286/1998.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno contestando l’ammissibilità e fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
All’esito dell’udienza del 8 settembre 2021 la causa è stata trattenuta in decisione e viene decisa in forma semplificata sussistendone i presupposti, effettuato l’avviso come da verbale di udienza.
1. In via preliminare: sull’eccezione di giurisdizione.
L’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Ministero - in quanto oggetto del contendere sarebbe un “permesso di soggiorno di lungo periodo UE per motivi familiari” - è infondata e va respinta atteso che non emerge dalla documentazione in atti che il permesso di soggiorno di lungo periodo sia stato rilasciato al ricorrente a tale titolo, fermo restando che altra è la fattispecie di cui all’art. 30, d.lgs. n. 286 del 1998 (in relazione alla quale sussiste la giurisdizione del giudice ordinario), rispetto a quella in oggetto, disciplinata dall’art. 9 del medesimo decreto (per la quale sussiste la giurisdizione del G.A.).
2. Sul primo motivo di ricorso.
Ai sensi dell’art. 9, comma 7, d.lgs. n. 286 del 1998, il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo può essere revocato: a) se è stato acquisito fraudolentemente; b) in caso di espulsione, di cui al comma 9; c) quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio, di cui al comma 4; d) in caso di assenza dal territorio dell'Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi; e) in caso di conferimento di permesso di soggiorno di lungo periodo da parte di altro Stato membro dell'Unione europea, previa comunicazione da parte di quest'ultimo, e comunque in caso di assenza dal territorio dello Stato per un periodo superiore a sei anni.
Ai sensi del comma 4 del medesimo art. 9, il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, ovvero di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo codice. Ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero.
La disposizione è attuativa dell’art. 6 della Direttiva 2003/109/CE del Consiglio del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, la quale, pure avendo previsto che “gli Stati membri possono negare lo status di soggiornante di lungo periodo per ragioni di ordine pubblico o pubblica sicurezza” ha precisato che “Nell'adottare la pertinente decisione gli Stati membri tengono conto della gravità o del tipo di reato contro l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica o del pericolo rappresentato dalla persona in questione, prendendo altresì nella dovuta considerazione la durata del soggiorno e l'esistenza di legami con il paese di soggiorno”.
Secondo il consolidato orientamento del Consiglio di Stato, formatosi in tema di valutazione della pericolosità sociale in sede di diniego o revoca del permesso di soggiorno UE di lungo periodo, con particolare riferimento agli effetti di condanne ostative per reati in materia di stupefacenti e al bilanciamento dei diversi fattori relativi alla tutela di situazioni familiari e lavorative, l'attuale previsione dell'art. 9, commi 4 e 7, lett. c), d.lgs. n. 286 del 1998 (nella versione applicabile ratione temporis in ragione della data di adozione dell'impugnato decreto di revoca) richiede che il diniego o la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo siano sorretti da un giudizio di pericolosità sociale dello straniero, con una motivazione articolata non solo in relazione alla circostanza dell'intervenuta condanna, ma incentrata su più elementi, segnatamente tenendo conto anche della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dell'interessato, con esclusione di ogni 'automatismo' in conseguenza di condanne penali riportate (v. in tal senso, ex plurimis , ; v., altresì, Corte Cost. 27 marzo 2014, n. 58)" ( ex plurimis , Cons Stato, sez. III, 13 aprile 2021, n. 3022; id. 01 ottobre 2020, n. 5755).
Nel caso di specie, il provvedimento della Questura -OMISSIS- - a fronte della mancata deduzione e produzione da parte del ricorrente, nell’ambito del procedimento amministrativo, di elementi a lui potenzialmente favorevoli -, ha messo sufficientemente in luce in modo specifico gli elementi che, a ragione, giustificano il provvedimento di revoca impugnato.
Per un verso infatti, risulta la gravità dei fatti ascritti al ricorrente, ai quali è conseguita una condanna penale per -OMISSIS- di -OMISSIS- – tipologia di reato che manifesta una peculiare pericolosità sociale –, e di ulteriori comportamenti che, seppure non risulta abbiano ancora portato ad una condanna, fanno emergere una tendenza del ricorrente, nonostante lo stesso sia molto giovane (essendo nato -OMISSIS-), a tenere una condotta potenzialmente pericolosa per l’ordine pubblico.
Per altro verso, la P.a. ha tenuto conto degli elementi indicati dall’art. 9, comma 4, ai fini del giudizio di bilanciamento, correttamente ritenendo che non sussistessero i presupposti per giustificare una soluzione diversa dalla contestata revoca.
In primo luogo, la Questura ha sottolineato che il ricorrente non abbia redditi provenienti da fonti lecite: le difese di parte ricorrente, al riguardo, pur dando conto di una serie di impieghi lavorativi temporanei o occasionali nel corso degli anni da parte dello straniero, non hanno fatto emergere una stabilità e continuità lavorativa da parte dello stesso sufficiente per garantirgli redditi adeguati.
In secondo luogo, dalle stesse difese di parte ricorrente emerge la conferma di quanto sottolineato in modo sintetico da parte della P.a., ovvero che non possono nemmeno essere valorizzati i legami familiari dello straniero, in quanto anche sotto questo profilo si registrano delle gravi criticità che hanno condotto, oltre all’allontanamento dai genitori (che non -OMISSIS-), alla denuncia da parte del padre sia per -OMISSIS- di -OMISSIS- che per -OMISSIS-.
In tal senso, quindi, non irragionevolmente la Questura non ha inteso valorizzare né l’eventuale buon rapporto che -OMISSIS- ha sempre mantenuto con la sorella minore, come dedotto dal ricorrente nel presente giudizio, né il lungo periodo di permanenza del ricorrente nel territorio italiano, alla luce degli elementi sopra esposti.
Per contro, il fatto che il ricorrente versi in una difficile situazione psicologia e sociale non solo non rende irragionevole e ingiustificata la soluzione adottata dalla Questura, ma, al contrario, rende la stessa pienamente conforme al dettato normativo più sopra richiamato, rappresentando vieppiù un possibile pericolo per l’ordine pubblico.
Pertanto, il motivo di ricorso deve essere respinto.
2. Sul secondo motivo di ricorso.
Ai sensi dell’art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998 <<il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano>>.
Ai sensi dell’art. 19, comma 1.1 << 1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine>>.
Al riguardo, premesso che il provvedimento impugnato non dispone l’espulsione o il respingimento, va rilevato come nel caso di specie non sia stata dedotta e dimostrata la sussistenza delle condizioni e dei presupposti per l’applicazione delle suddette norme, non essendo sufficiente né la <<volontà di emancipazione economica>> e l’asserita <<attitudine al lavoro>> del ricorrente, né l’affermata assenza di ogni collegamento con il Paese natìo o con altri Paesi stranieri, del tutto ipotetico risultando l’affermato pericolo di <<smarrimento e grave danno alla salute psichica, oltre che alla crescita personale e professionale che deriverebbero dalla sua espulsione>>.
Pertanto, il motivo di ricorso deve essere respinto.
3. Conclusioni e spese.
Alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso deve essere respinto.
Attesa la particolarità della controversia, le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Paolo Nasini, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Nasini | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.