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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 30/05/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 324/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CHIETI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianluca FALCO Presidente dott. Marcello COZZOLINO Giudice dott. Francesco GRASSI Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 324/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI SARIO MARCO, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in VIA DELLA BONIFICA 48/1 238 PESCARA presso il difensore
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PISCIONE FABRIZIO CP_1 C.F._2
(c.f.: , elettivamente domiciliato in VIA NOTTURNO 20 65129 PESCARA C.F._3
presso il difensore
RICORRENTI
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da accordo depositato e sottoscritto dalle parti e dai difensori, ai sensi dell'art. 471 bis.51 ultimo comma c.p.c..
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto ritualmente notificato e depositato, le parti, a modifica delle condizioni omologate dalla sentenza n. 120/2024 del tribunale di Pescara, hanno raggiunto il seguente accordo:
1. le parti continueranno a portarsi reciproco rispetto e a vivere secondo le soluzioni abitative già
adottate e, segnatamente, il Sig. nella ex casa coniugale in Pescara, alla Via CP_1
Secchia n. 6, mentre la Sig.ra presso la sua attuale residenza, nel Comune di Parte_1
San Giovanni Teatino (CH), alla via Europa n. 3.
2. Il piccolo resterà affidato a entrambi i genitori, con suo collocamento prevalente Persona_1
presso la madre. La FI Sig.ra maggiorenne, resterà a vivere con il padre e Parte_2
frequenterà liberamente la genitrice.
3. Il Sig. potrà tenere con sé il figlio minore secondo il seguente calendario: - nei CP_1
week-end, a fine settimana alternati, il venerdì (o il sabato) dall'uscita da scuola (ovvero dalle ore
9:00, nel periodo di sospensione delle attività scolastiche) al lunedì, quando lo riaccompagnerà a scuola (ovvero, presso l'abitazione materna, alle ore 9:30, nel periodo di sospensione delle attività scolastiche). 7) Il padre avrà facoltà e diritto di tenere con sé il figlio minore per due pomeriggi a settimana, e precisamente nei giorni di lunedì e mercoledì, dall'uscita da scuola (ovvero dalle
9:00, nel periodo di sospensione delle attività scolastiche) fino alle ore 20:30.
4. Il prelevamento e il riaccompagnamento del figlio avverranno a cura del genitore non collocatario.
5. La madre dovrà garantire al minore un ambiente idoneo alla sua età e a una crescita sana ed equilibrata, che attualmente richiede quiete e riposo serale e notturno, anche in considerazione della frequentazione da parte del bambino della scuola e della necessità per il piccolo di svegliarsi presto la mattina.
6. Le vacanze di Natale verranno divise secondo alternanza (23 dicembre – 30 dicembre;
31
dicembre – 7 gennaio); altrettanto avverrà per quanto concerne quelle pasquali [dal Giovedì Santo
(o dal primo giorno di sospensione delle attività scolastiche), dall'uscita di scuola, fino a martedì
(giorno successivo al Lunedì dell'Angelo)].
7. Con riferimento alle altre festività (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre), varrà il criterio dell'alternanza annuale, da applicare anche alle stesse ricorrenze. Ad esempio, per il primo anno la madre terrà il figlio il 25 aprile, il 2 giugno e il 1° novembre, mentre il padre lo avrà con sé nelle restanti festività; l'anno successivo i genitori si invertiranno nella sequenza appena esposta.
pagina 2 di 5 8. La Festa del Papà e quella della mamma verranno trascorse insieme alla figura genitoriale celebrata.
9. Nel periodo estivo, durante la sospensione delle attività scolastiche (15 giugno–11 settembre), compatibilmente con i propri impegni lavorativi e con quelli del minore, il padre potrà tenere con sé il figlio per due settimane anche non consecutive. Altrettanto avverrà con riferimento alla madre.
10. Le parti dovranno accordarsi relativamente al periodo estivo entro il giorno 15 del mese di maggio di ogni anno.
11. Per quanto riguarda il giorno del compleanno del minore, in difetto di accordo, verrà festeggiato a turni alterni.
12. Ciascun genitore avrà diritto di trascorrere il giorno del proprio compleanno insieme al figlio.
13. Il padre potrà comunicare telefonicamente con il figlio nei periodi di spettanza della madre e viceversa.
14. Tutte le predette indicazioni potranno subire le modifiche che si renderanno necessarie in ragione delle esigenze del bambino, nonché degli impegni di entrambi i genitori, al fine di garantire il più possibile la continuità dei rapporti fra il minore ed entrambe le figure genitoriali, purché preventivamente concordate, con un congruo margine temporale, e debitamente motivate.
15. I periodi di spettanza del padre potranno altresì essere implementati con l'accordo dei genitori, compatibilmente con gli impegni personali, di salute, lavorativi e scolastici dei medesimi e del minore.
16. Previo accordo dei genitori e compatibilmente con gli impegni di questi e del bambino, qualora non sarà stato possibile attuare pienamente il piano di incontri padre-figlio nel corso di una settimana, la madre si impegna a consentire il suo recupero -ove ciò fosse concretamente fattibile- nel corso delle due settimane immediatamente successive.
17. I genitori danno il reciproco assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio per sé e per i figli minori.
18. Gli ex coniugi confermano di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, ciascuno continuerà a provvedere in proprio alle esigenze personali.
19. L'assegno unico relativo al figlio minore, attualmente pari ad € 200,00/mese circa, sarà devoluto interamente in favore della madre collocataria e da questa gestita nel suo esclusivo interesse.
Invece, l'assegno unico della FI , che continuerà a vivere con il padre, Parte_2 continuerà ad essere incassato integralmente da quest'ultimo e gestito nell'interesse esclusivo della stessa.
pagina 3 di 5 20. I genitori presteranno assistenza economica alla prole secondo le regole del c.d. mantenimento diretto, ovverossia provvedendo direttamente a soddisfare le loro esigenze durante il tempo della permanenza e coabitazione con loro. Le spese per il vestiario sono a carico di entrambi i genitori in egual misura.
21. Le spese straordinarie per i figli seguiranno le indicazioni del protocollo famiglia del Tribunale di Pescara.
22. Il padre continuerà ad esercitare i doveri e le facoltà inerenti alla funzione genitoriale, collaborando con all'educazione ed all'istruzione dei figli e alla Parte_1
soddisfazione delle loro esigenze materiali e morali, avendo cura della loro crescita e del loro sviluppo psicofisico.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Tale accordo viene omologato dal Collegio, in quanto non contrastante con norme imperative, con l'ordine pubblico o con il buon costume, ed è conforme all'interesse del minore.
Al riguardo, si osserva che appare conforme agli interessi dei minori anche la disciplina del mantenimento diretto da parte dei genitori nei periodi trascorsi con i figli, atteso che ciascun figlio è collocato presso un genitore diverso, e non vi è disparità reddituale tra i genitori.
Le spese, conformemente all'accordo, vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra deduzione ed eccezione contraria, così provvede:
1. omologa l'accordo depositato nel fascicolo telematico in data 25/2/2025, e sottoscritto sia dalle parti che dai difensori;
2. dichiara integralmente compensate le spese di lite;
3. dispone che, in caso di riproduzione del provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi dei soggetti riportati nella sentenza.
Sentenza resa ai sensi dell'art. 473 bis.51 ultimo comma c.p.c..
Chieti, data del deposito
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Francesco GRASSI dott. Gianluca FALCO pagina 4 di 5 pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CHIETI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianluca FALCO Presidente dott. Marcello COZZOLINO Giudice dott. Francesco GRASSI Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 324/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI SARIO MARCO, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in VIA DELLA BONIFICA 48/1 238 PESCARA presso il difensore
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PISCIONE FABRIZIO CP_1 C.F._2
(c.f.: , elettivamente domiciliato in VIA NOTTURNO 20 65129 PESCARA C.F._3
presso il difensore
RICORRENTI
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da accordo depositato e sottoscritto dalle parti e dai difensori, ai sensi dell'art. 471 bis.51 ultimo comma c.p.c..
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto ritualmente notificato e depositato, le parti, a modifica delle condizioni omologate dalla sentenza n. 120/2024 del tribunale di Pescara, hanno raggiunto il seguente accordo:
1. le parti continueranno a portarsi reciproco rispetto e a vivere secondo le soluzioni abitative già
adottate e, segnatamente, il Sig. nella ex casa coniugale in Pescara, alla Via CP_1
Secchia n. 6, mentre la Sig.ra presso la sua attuale residenza, nel Comune di Parte_1
San Giovanni Teatino (CH), alla via Europa n. 3.
2. Il piccolo resterà affidato a entrambi i genitori, con suo collocamento prevalente Persona_1
presso la madre. La FI Sig.ra maggiorenne, resterà a vivere con il padre e Parte_2
frequenterà liberamente la genitrice.
3. Il Sig. potrà tenere con sé il figlio minore secondo il seguente calendario: - nei CP_1
week-end, a fine settimana alternati, il venerdì (o il sabato) dall'uscita da scuola (ovvero dalle ore
9:00, nel periodo di sospensione delle attività scolastiche) al lunedì, quando lo riaccompagnerà a scuola (ovvero, presso l'abitazione materna, alle ore 9:30, nel periodo di sospensione delle attività scolastiche). 7) Il padre avrà facoltà e diritto di tenere con sé il figlio minore per due pomeriggi a settimana, e precisamente nei giorni di lunedì e mercoledì, dall'uscita da scuola (ovvero dalle
9:00, nel periodo di sospensione delle attività scolastiche) fino alle ore 20:30.
4. Il prelevamento e il riaccompagnamento del figlio avverranno a cura del genitore non collocatario.
5. La madre dovrà garantire al minore un ambiente idoneo alla sua età e a una crescita sana ed equilibrata, che attualmente richiede quiete e riposo serale e notturno, anche in considerazione della frequentazione da parte del bambino della scuola e della necessità per il piccolo di svegliarsi presto la mattina.
6. Le vacanze di Natale verranno divise secondo alternanza (23 dicembre – 30 dicembre;
31
dicembre – 7 gennaio); altrettanto avverrà per quanto concerne quelle pasquali [dal Giovedì Santo
(o dal primo giorno di sospensione delle attività scolastiche), dall'uscita di scuola, fino a martedì
(giorno successivo al Lunedì dell'Angelo)].
7. Con riferimento alle altre festività (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre), varrà il criterio dell'alternanza annuale, da applicare anche alle stesse ricorrenze. Ad esempio, per il primo anno la madre terrà il figlio il 25 aprile, il 2 giugno e il 1° novembre, mentre il padre lo avrà con sé nelle restanti festività; l'anno successivo i genitori si invertiranno nella sequenza appena esposta.
pagina 2 di 5 8. La Festa del Papà e quella della mamma verranno trascorse insieme alla figura genitoriale celebrata.
9. Nel periodo estivo, durante la sospensione delle attività scolastiche (15 giugno–11 settembre), compatibilmente con i propri impegni lavorativi e con quelli del minore, il padre potrà tenere con sé il figlio per due settimane anche non consecutive. Altrettanto avverrà con riferimento alla madre.
10. Le parti dovranno accordarsi relativamente al periodo estivo entro il giorno 15 del mese di maggio di ogni anno.
11. Per quanto riguarda il giorno del compleanno del minore, in difetto di accordo, verrà festeggiato a turni alterni.
12. Ciascun genitore avrà diritto di trascorrere il giorno del proprio compleanno insieme al figlio.
13. Il padre potrà comunicare telefonicamente con il figlio nei periodi di spettanza della madre e viceversa.
14. Tutte le predette indicazioni potranno subire le modifiche che si renderanno necessarie in ragione delle esigenze del bambino, nonché degli impegni di entrambi i genitori, al fine di garantire il più possibile la continuità dei rapporti fra il minore ed entrambe le figure genitoriali, purché preventivamente concordate, con un congruo margine temporale, e debitamente motivate.
15. I periodi di spettanza del padre potranno altresì essere implementati con l'accordo dei genitori, compatibilmente con gli impegni personali, di salute, lavorativi e scolastici dei medesimi e del minore.
16. Previo accordo dei genitori e compatibilmente con gli impegni di questi e del bambino, qualora non sarà stato possibile attuare pienamente il piano di incontri padre-figlio nel corso di una settimana, la madre si impegna a consentire il suo recupero -ove ciò fosse concretamente fattibile- nel corso delle due settimane immediatamente successive.
17. I genitori danno il reciproco assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio per sé e per i figli minori.
18. Gli ex coniugi confermano di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, ciascuno continuerà a provvedere in proprio alle esigenze personali.
19. L'assegno unico relativo al figlio minore, attualmente pari ad € 200,00/mese circa, sarà devoluto interamente in favore della madre collocataria e da questa gestita nel suo esclusivo interesse.
Invece, l'assegno unico della FI , che continuerà a vivere con il padre, Parte_2 continuerà ad essere incassato integralmente da quest'ultimo e gestito nell'interesse esclusivo della stessa.
pagina 3 di 5 20. I genitori presteranno assistenza economica alla prole secondo le regole del c.d. mantenimento diretto, ovverossia provvedendo direttamente a soddisfare le loro esigenze durante il tempo della permanenza e coabitazione con loro. Le spese per il vestiario sono a carico di entrambi i genitori in egual misura.
21. Le spese straordinarie per i figli seguiranno le indicazioni del protocollo famiglia del Tribunale di Pescara.
22. Il padre continuerà ad esercitare i doveri e le facoltà inerenti alla funzione genitoriale, collaborando con all'educazione ed all'istruzione dei figli e alla Parte_1
soddisfazione delle loro esigenze materiali e morali, avendo cura della loro crescita e del loro sviluppo psicofisico.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Tale accordo viene omologato dal Collegio, in quanto non contrastante con norme imperative, con l'ordine pubblico o con il buon costume, ed è conforme all'interesse del minore.
Al riguardo, si osserva che appare conforme agli interessi dei minori anche la disciplina del mantenimento diretto da parte dei genitori nei periodi trascorsi con i figli, atteso che ciascun figlio è collocato presso un genitore diverso, e non vi è disparità reddituale tra i genitori.
Le spese, conformemente all'accordo, vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra deduzione ed eccezione contraria, così provvede:
1. omologa l'accordo depositato nel fascicolo telematico in data 25/2/2025, e sottoscritto sia dalle parti che dai difensori;
2. dichiara integralmente compensate le spese di lite;
3. dispone che, in caso di riproduzione del provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi dei soggetti riportati nella sentenza.
Sentenza resa ai sensi dell'art. 473 bis.51 ultimo comma c.p.c..
Chieti, data del deposito
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Francesco GRASSI dott. Gianluca FALCO pagina 4 di 5 pagina 5 di 5