Articolo 1 della Legge 20 ottobre 1951, n. 1336
Articolo 2
Versione
1 gennaio 1952
Art. 1.
In aggiunta al contributo previsto dall' art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 836 , per l'esercizio finanziario 1950-51 e' concesso, a favore della Casa militare per i veterani delle guerre nazionali, in Turate, un contributo straordinario di L. 4.000.000, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa - servizi dell'Esercito - per l'esercizio stesso.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1952