TRIB
Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 06/05/2025, n. 2410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2410 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati
Dott.ssa Lidia Greco Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice rel.
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. v.g. 3950/2024, avente ad oggetto divorzio congiunto
PROMOSSA DA
(C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Battiato, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
E DA
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Maria Corsaro, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Posta in decisione all'udienza del 09/01/2025 sulle conclusioni precisate come da note scritte depositate dalle parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 10/09/2024 ai sensi dell'art. 473-bis. 51 c.p.c.,
e chiedevano a questo Tribunale la pronuncia della Parte_1 Parte_2
cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Misterbianco (CT) in data
26/07/2001.
1 Dall'unione sono nati i figli , il 22/10/2001 e il 01/07/2014. Per_1 Persona_2
I ricorrenti esponevano di essersi separati con decreto emesso in data 23/09/2022 con cui veniva omologata dal Tribunale di Catania la separazione consensuale dei coniugi (proc. 1547/2020 RG) e di non essersi più riconciliati.
In ricorso, le parti chiedevano di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
quindi, veniva assegnato termine fino al 09/01/2025 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza.
In seno alle note entrambe le parti confermavano la richiesta di divorzio congiunto.
Il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento della domanda congiunta.
Ciò premesso, deve affermarsi la sussistenza di tutte le condizioni poste dall'art. 3 n.
2 lett. b) della L. 1/12/1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo di sei mesi risulta, infatti, dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa della separazione n. 11309/2022 pronunciato da questo Tribunale il 23/09/2022 e depositato in cancelleria in data 12/10/2022, nel procedimento recante RG n.
1547/2020.
L'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra le parti può, inoltre, fondatamente presumersi in considerazione del periodo trascorso e delle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, tutti sintomi inequivoci della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Con riguardo alle ulteriori statuizioni, va rilevato che le parti in ricorso hanno congiuntamente chiesto che la pronuncia del divorzio avvenga alle seguenti condizioni:
1) “Disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto con diritto di fissare liberamente la propria residenza e con obbligo di comunicare ogni variazione del proprio domicilio.
2) Disporre l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i Persona_2
genitori con il collocamento della minore presso il padre.
3) Riconoscere il diritto della sig.ra di vedere la minore almeno Parte_1
due pomeriggi infrasettimanali individuati allo stato nel giorno del martedì e del
2 giovedì dall'uscita della minore da scuola oppure dalle ore 10.00 da casa del padre fino alle ore 21.00 consentendo alla minore di consumare la cena presso la casa della madre.
4) Riconoscere il diritto della sig.ra si vedere e tenere con sè la Parte_1
minore un fine settimana alternato, nel giorno del Sabato (o Persona_2 dall'uscita della minore da scuola o dalle ore 10.00 presso casa del padre) fino alla Domenica ore 21, con pernottamento e pasti consumati con la madre. Nella settimana in cui la minore non trascorrerà il week-end con la madre, la minore pernotterà con la stessa nel giorno del giovedì, e sarà la madre ad Persona_2
accompagnare a scuola nel giorno del venerdì mattina, mentre sarà cura Per_2 del padre aspettare la minore all'uscita della scuola sempre nel giorno del
Venerdì; o se la scuola fosse chiusa sarà cura della madre accompagnare Per_2
il Venerdì alle ore 10.00 a casa del padre. Vacanze estive: 15 giorni (anche non consecutivi) con pernottamenti, da godere tra la seconda metà di giugno e la prima metà di settembre, da concordare preventivamente con il padre entro la prima metà del mese di giugno di ciascun anno. Vacanze Natalizie, 7 giorni
(anche non consecutivi) per comprendere o le festività di Natale / S. Stefano o di
S. Silvestro / Capodanno ad anni alterni. Vacanze Pasquali, 3 giorni (anche non consecutivi) per comprendere o la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni. I Compleanni di ciascun genitore e le rispettive feste della mamma e del papà la minore le trascorrerà con i relativi genitori;
mentre il compleanno della minore verrà festeggiato nello stesso giorno con entrambi i genitori che ad anni alterni utilizzeranno la parte della giornata del pranzo piuttosto che della cena. Tutti i giorni festivi da calendario quali 25 Aprile piuttosto che 1° Maggio verranno trascorsi ad anni alterni con il padre o la madre. Concordano espressamente i genitori che, nel periodo di vacanze estive, anche al padre collocatario spettino sette gg da trascorrere esclusivamente con la figlia, purché previamente concordati e comunicati alla madre, nel corso dei quali si sospenderanno gli incontri madre-figlia, ferma rimanendo la garanzia dei contatti telefonici. Ciò al fine di consentire che la minore possa trascorrere anche con il padre un periodo continuativo di vacanza estiva.
3 5) Dichiarare l'obbligo a carico della sig.ra di versamento in Parte_1
favore dei figli di un assegno di mantenimento pari a complessivi euro 400,00 mensili rivalutabili annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, il tutto secondo le Linee Guida previste dal protocollo d'intesa tra l'Ordine degli avvocati di Catania e il Tribunale di Catania.
6) I ricorrenti si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre,
a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
7) Le spese e onorari di giudizio si intendono compensati tra le parti e sottoscrive la presente l'avvocato per la rinuncia alla solidarietà ex art. 68 della legge professionale”.
Tali accordi vanno confermati non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed apparendo adeguati a garantire alla prole minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n.
154/2013, valutazione positiva che riguarda anche le previsioni accessorie d'ordine economico, le quali risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Verificata l'esistenza dei presupposti di legge, il Tribunale decide di accogliere la domanda.
Nulla si dispone sulle spese del presente giudizio, stante la natura congiunta del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a
Misterbianco (CT) in data 26/07/2001 tra , nata a [...] il Parte_1
21/05/1981 e nato a [...] il [...], trascritto nel registro Parte_2
degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Misterbianco (CT) al n. 51, parte 2, Serie A, anno 2001, alle condizioni indicate in motivazione.
Ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Misterbianco (CT) di procedere
4 all'annotazione della presente sentenza.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del tribunale, il 23.4.2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Venera Condorelli dott. ssa Lidia Greco
5