Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/01/2025, n. 127
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Sentenza 5 gennaio 2025

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Ai fini della decadenza di cui all'art. 3-bis, comma 7-bis, d.lgs. n. 502 del 1992, l'inadempimento del direttore generale di una azienda sanitaria non può essere desunto ipso facto dal mancato conseguimento degli obiettivi di salute e assistenziali, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività e, in particolare, del dovere della diligenza, per il quale trova applicazione il parametro della diligenza professionale fissato dall'art. 1176, comma 2, c.c., da commisurarsi alla natura dell'attività esercitata.

L'art. 5, comma 9, del d.l. n. 95 del 2012, convertito con l. n. 135 del 2012, non può essere interpretato nel senso che l'intervenuta quiescenza del direttore generale in corso di rapporto determina la cessazione ope legis dell'incarico.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/01/2025, n. 127
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 127
    Data del deposito : 5 gennaio 2025

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