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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 03/04/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est.
ha pronunciato all'udienza del 3 aprile 2025, ai sensi degli artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c., la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 825/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
, nato a [...] il [...], residente in Parte_1
Baronissi, alla via Staccaruli, n. 3, cod. fisc. , rappresentato e C.F._1
difeso, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione in appello, dagli avv.ti Dario
Lisanti e Sara Lisanti, presso lo studio dei quali elettivamente domicilia in Salerno, alla via A. Diaz, n. 22; appellante
E
1. , nata a [...] il [...], residente in Parte_2
Baronissi, alla via Cutinelli, n. 40, cod. fisc. rappresentata e C.F._2
difesa, in virtù di mandato a margine della memoria di costituzione di nuovo procuratore nel primo grado del giudizio, dagli avv.ti Francesco Marotta e Giovanni Cirillo, presso lo studio dei quali elettivamente domicilia in Laurino, piazza A. Magliani, n. 3; appellata
2. , nato a [...] il [...], residente in Parte_3
Baronissi, alla via Staccaruli, n. 1, cod. fisc. ; C.F._3
appellato contumace
1 AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO L'ORDINANZA DI ESTINZIONE
RESA DAL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE NEL GIUDIZIO N. 1902/2019
RGC IL 5 LUGLIO 2024 – REINTEGRAZIONE QUOTA DEL LEGITTIMARIO;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per l'appellante (come da atto di citazione in appello) – “- in via preliminare, dichiarare l'ammissibilità e la procedibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.; - nel merito, in parziale riforma dell'ordinanza decisoria de qua, condannare l'appellata
[...]
al pagamento delle competenze professionali relative al primo grado di Parte_2 giudizio, da liquidarsi in € 14.103,00 oltre maggiorazione del 15% per spese forfettarie, oneri fiscali e previdenziali, o in quella diversa somma ritenuta di giustizia, con vittoria di spese del grado con distrazione”; per l'appellata (come da comparsa di costituzione e risposta) – “1. rigettare l'appello per cui è causa, in quanto assolutamente infondato, inammissibile, pretestuoso ed avente un fine esclusivamente speculativo e, per l'effetto, confermare l'ordinanza R.G. n. 1902/2019 resa dal Tribunale di Nocera Inferiore … in data 05.07.2024. 2. Condannare, altresì, la stessa parte appellante al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata, a sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c., nella misura di €. 3.000,00, ovvero in quella in cui l'On.le
Tribunale adito ritenga congrua. … 3. Condannare, altresì, il sig. al Parte_3
pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario per dichiarato anticipo, ex art. 93 c.p.c.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ordinanza dell'8 gennaio 2019, il Tribunale di Salerno dichiarava la propria incompetenza territoriale sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_2
germani e con atto di citazione notificato l'11 Parte_1 Parte_3
settembre 2018 per sentir accertare la lesione della quota ereditaria dovutale quale legittimaria per effetto del testamento pubblico reso dal padre il 3 agosto Persona_1
2011 e, di conseguenza, disporre una congrua riduzione dei beni devoluti ai convenuti, rimettendo le parti dinnanzi al Tribunale di Nocera Inferiore con assegnazione del termine di mesi tre per la riassunzione del giudizio.
Con ordinanza del 5 luglio 2024, il Tribunale di Nocera Inferiore dichiarava l'estinzione del giudizio per mancata rinnovazione della citazione nel termine perentorio assegnato all'attrice, ex art. 307, c. 3 e c. 4, c.p.c., dando atto di non dover statuire sulle spese di lite.
Avverso la predetta ordinanza proponeva appello con atto di citazione Parte_1
notificato il 20 luglio 2024, assumendo che il giudice di primo grado, in violazione degli
2 artt. 91, 92, 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 111 Cost., aveva compensato le spese processuali al di fuori delle ipotesi normativamente previste ed in assenza di motivazione, laddove avrebbe dovuto condannare l'attrice alla loro refusione. Parte_2
Nel costituirsi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 4 ottobre 2024,
[...] eccepiva, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello per violazione Parte_2 dell'art. 342, comma 1, c.p.c. e, in ogni caso, nel merito, la sua infondatezza, chiedendo la condanna di al risarcimento dai danni da responsabilità processuale Parte_1
aggravata, ex art. 96 c.p.c..
La causa, nella quale, benché ritualmente evocato, restava contumace, Parte_3
è stata decisa all'odierna udienza ai sensi degli artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c..
L'appello è infondato e va rigettato.
In via pregiudiziale, deve essere disattesa l'eccezione sollevata da in Parte_2 ordine all'inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342, comma 1, c.p.c., avendo specificamente indicato il capo dell'ordinanza impugnato, le Parte_1
censure proposte avverso la pronuncia resa dal giudice di primo grado sulle spese processuali, le denunciate violazioni normative e la loro rilevanza ai fini di tale decisione.
Ciò posto, per quanto attiene al merito del gravame, occorre preliminarmente osservare che il principio stabilito dall'art. 310, comma 4, c.p.c., secondo cui le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate, non trova applicazione quando insorga controversia in ordine alla sussistenza della stessa fattispecie di anticipata definizione in rito del giudizio e tale questione sia decisa con sentenza.
In quest'ultima ipotesi, infatti, riprendono vigore i principi sanciti dagli artt. 91 e 92 c.p.c.,
e, dunque, in primo luogo, il criterio della soccombenza, limitatamente, tuttavia, alle spese causate dalla trattazione della questione relativa all'estinzione del giudizio, non potendo estendersi anche a quelle della fase processuale precedente al suo verificarsi, per la quale deve essere applicata la regola dell'anticipazione prevista dall'art. 310, comma 4,
c.p.c. (cfr., ex plurimis, Cass. 14 ottobre 1993, n. 10173; Cass. 27 giugno 2005, n. 13736;
Cass. 14 gennaio 2016, n. 533; Cass. ord. 14 luglio 2021, n. 20073).
Nella fattispecie de qua agitur, il giudice di primo grado ha legittimamente applicato il principio posto dall'art. 310, comma 4, c.p.c., dando atto che le spese di lite restavano a carico delle parti che le avevano anticipate, giacché, come emerge per tabulas,
[...] non ha mai contrastato l'eccezione sollevata da sin dalla Parte_2 Parte_1
comparsa di costituzione e risposta per far valere l'estinzione del processo per inattività dell'attrice nella rinnovazione della citazione o della sua notifica nel termine perentorio
3 assegnatole, non determinando, di conseguenza, l'insorgere di una controversia su tale questione pregiudiziale.
Ed invero, a seguito dell'eccezione di estinzione del giudizio Parte_2
formulata da con la comparsa di costituzione depositata l'8 ottobre 2021, Parte_1
non svolgeva alcuna controdeduzione sul punto, limitandosi a chiedere, all'udienza del 21 ottobre 2021, la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., a produrre la memoria istruttoria e, successivamente all'ordinanza di rigetto dell'istanza di ammissione dei mezzi di prova del 7 febbraio 2023, ad insistere per l'accoglimento delle proprie conclusioni con le note sostitutive dell'udienza del 14 marzo 2024.
Peraltro, sebbene il giudice di primo grado, con ordinanza del 14 marzo 2024, avesse disposto la comparizione delle parti per l'udienza del 19 giugno 2024 proprio al fine di invitarle a prendere posizione sulla circostanza che “la notifica al sig. Parte_1
avveniva solo in data 07.05.2021” e, quindi, sul presupposto costitutivo della fattispecie di cui all'art. 307, comma 3, c.p.c., a fronte della reiterazione, da Parte_2
parte del predetto convenuto, dell'eccezione di estinzione del processo, dichiarava soltanto di riportarsi ai propri atti.
Pertanto, risultando oltremodo evidente che tra le parti non si era generata una situazione di conflittualità in ordine al verificarsi della fattispecie estintiva prevista dall'art. 307, comma 3, c.p.c., per non avere articolato alcuna argomentazione Parte_2 difensiva diretta ad inficiare la fondatezza dell'eccezione sollevata da , il Parte_1
Tribunale di Nocera Inferiore non poteva applicare il principio della soccombenza e, dunque, condannare l'attrice alla refusione delle spese processuali, sicché l'impugnata ordinanza si rivela meritevole di conferma.
Le spese del secondo grado del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, sancito dall'art. 91, comma 1, c.p.c., devono gravare su e si liquidano, Parte_1
come da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, in ragione dell'entità degli oneri processuali (euro 14.103,00) dei quali è stato richiesto il rimborso, ed in rapporto all'attività difensiva espletata da in complessivi euro 2.200,00 per Parte_2
compenso, di cui euro 1.000,00 per la fase di studio, euro 700,00 per la fase introduttiva ed euro 500,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella, con refusione in favore degli avv.ti Francesco Marotta e Giovanni Cirillo, quali procuratori distrattari dell'appellato, ex art. 93, comma 1, c.p.c..
4 Non è meritevole di accoglimento, invece, la domanda di risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata spiegata, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., da
[...]
nei confronti di , atteso che l'appello non risulta affetto da Parte_2 Parte_1 mala fede o colpa grave nell'esercizio del diritto di impugnazione, rispettivamente intese come volontà di arrecare nocumento alla controparte e mancanza di quella normale diligenza che avrebbe consentito di avvertire agevolmente l'ingiustizia del gravame, essendo stato incentrato sull'erroneo convincimento che la dichiarazione di estinzione del giudizio comportava, ai sensi dell'art. 91, comma 1, c.p.c., la condanna dell'attrice che l'aveva provocata alla refusione delle spese di lite, anche se tale statuizione veniva resa in assenza di controversia sulla sussistenza dei relativi presupposti.
Deve darsi atto, infine, che il rigetto dell'impugnazione integra, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, il presupposto processuale occorrente per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, corrispondente a quello previsto per l'iscrizione a ruolo del giudizio, se dovuto
(cfr. Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da con atto di citazione notificato il 20 luglio 2024 avverso l'ordinanza Parte_1
emanata dal Tribunale di Nocera Inferiore nel giudizio n. 1902/2019 RGC il 5 luglio 2024, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna alla refusione, in favore degli avv.ti Francesco Marotta e Parte_1
Giovanni Cirillo, quali procuratori distrattari di ex art. 93, Parte_2
comma 1, c.p.c., delle spese del secondo grado del giudizio, che si liquidano in complessivi euro 2.200,00 per compenso difensivo, di cui euro 1.000,00 per la fase di studio, euro 700,00 per la fase introduttiva ed euro 500,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 nei confronti di . Parte_1
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 3 aprile 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
5
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est.
ha pronunciato all'udienza del 3 aprile 2025, ai sensi degli artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c., la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 825/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
, nato a [...] il [...], residente in Parte_1
Baronissi, alla via Staccaruli, n. 3, cod. fisc. , rappresentato e C.F._1
difeso, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione in appello, dagli avv.ti Dario
Lisanti e Sara Lisanti, presso lo studio dei quali elettivamente domicilia in Salerno, alla via A. Diaz, n. 22; appellante
E
1. , nata a [...] il [...], residente in Parte_2
Baronissi, alla via Cutinelli, n. 40, cod. fisc. rappresentata e C.F._2
difesa, in virtù di mandato a margine della memoria di costituzione di nuovo procuratore nel primo grado del giudizio, dagli avv.ti Francesco Marotta e Giovanni Cirillo, presso lo studio dei quali elettivamente domicilia in Laurino, piazza A. Magliani, n. 3; appellata
2. , nato a [...] il [...], residente in Parte_3
Baronissi, alla via Staccaruli, n. 1, cod. fisc. ; C.F._3
appellato contumace
1 AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO L'ORDINANZA DI ESTINZIONE
RESA DAL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE NEL GIUDIZIO N. 1902/2019
RGC IL 5 LUGLIO 2024 – REINTEGRAZIONE QUOTA DEL LEGITTIMARIO;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per l'appellante (come da atto di citazione in appello) – “- in via preliminare, dichiarare l'ammissibilità e la procedibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.; - nel merito, in parziale riforma dell'ordinanza decisoria de qua, condannare l'appellata
[...]
al pagamento delle competenze professionali relative al primo grado di Parte_2 giudizio, da liquidarsi in € 14.103,00 oltre maggiorazione del 15% per spese forfettarie, oneri fiscali e previdenziali, o in quella diversa somma ritenuta di giustizia, con vittoria di spese del grado con distrazione”; per l'appellata (come da comparsa di costituzione e risposta) – “1. rigettare l'appello per cui è causa, in quanto assolutamente infondato, inammissibile, pretestuoso ed avente un fine esclusivamente speculativo e, per l'effetto, confermare l'ordinanza R.G. n. 1902/2019 resa dal Tribunale di Nocera Inferiore … in data 05.07.2024. 2. Condannare, altresì, la stessa parte appellante al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata, a sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c., nella misura di €. 3.000,00, ovvero in quella in cui l'On.le
Tribunale adito ritenga congrua. … 3. Condannare, altresì, il sig. al Parte_3
pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario per dichiarato anticipo, ex art. 93 c.p.c.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ordinanza dell'8 gennaio 2019, il Tribunale di Salerno dichiarava la propria incompetenza territoriale sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_2
germani e con atto di citazione notificato l'11 Parte_1 Parte_3
settembre 2018 per sentir accertare la lesione della quota ereditaria dovutale quale legittimaria per effetto del testamento pubblico reso dal padre il 3 agosto Persona_1
2011 e, di conseguenza, disporre una congrua riduzione dei beni devoluti ai convenuti, rimettendo le parti dinnanzi al Tribunale di Nocera Inferiore con assegnazione del termine di mesi tre per la riassunzione del giudizio.
Con ordinanza del 5 luglio 2024, il Tribunale di Nocera Inferiore dichiarava l'estinzione del giudizio per mancata rinnovazione della citazione nel termine perentorio assegnato all'attrice, ex art. 307, c. 3 e c. 4, c.p.c., dando atto di non dover statuire sulle spese di lite.
Avverso la predetta ordinanza proponeva appello con atto di citazione Parte_1
notificato il 20 luglio 2024, assumendo che il giudice di primo grado, in violazione degli
2 artt. 91, 92, 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 111 Cost., aveva compensato le spese processuali al di fuori delle ipotesi normativamente previste ed in assenza di motivazione, laddove avrebbe dovuto condannare l'attrice alla loro refusione. Parte_2
Nel costituirsi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 4 ottobre 2024,
[...] eccepiva, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello per violazione Parte_2 dell'art. 342, comma 1, c.p.c. e, in ogni caso, nel merito, la sua infondatezza, chiedendo la condanna di al risarcimento dai danni da responsabilità processuale Parte_1
aggravata, ex art. 96 c.p.c..
La causa, nella quale, benché ritualmente evocato, restava contumace, Parte_3
è stata decisa all'odierna udienza ai sensi degli artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c..
L'appello è infondato e va rigettato.
In via pregiudiziale, deve essere disattesa l'eccezione sollevata da in Parte_2 ordine all'inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342, comma 1, c.p.c., avendo specificamente indicato il capo dell'ordinanza impugnato, le Parte_1
censure proposte avverso la pronuncia resa dal giudice di primo grado sulle spese processuali, le denunciate violazioni normative e la loro rilevanza ai fini di tale decisione.
Ciò posto, per quanto attiene al merito del gravame, occorre preliminarmente osservare che il principio stabilito dall'art. 310, comma 4, c.p.c., secondo cui le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate, non trova applicazione quando insorga controversia in ordine alla sussistenza della stessa fattispecie di anticipata definizione in rito del giudizio e tale questione sia decisa con sentenza.
In quest'ultima ipotesi, infatti, riprendono vigore i principi sanciti dagli artt. 91 e 92 c.p.c.,
e, dunque, in primo luogo, il criterio della soccombenza, limitatamente, tuttavia, alle spese causate dalla trattazione della questione relativa all'estinzione del giudizio, non potendo estendersi anche a quelle della fase processuale precedente al suo verificarsi, per la quale deve essere applicata la regola dell'anticipazione prevista dall'art. 310, comma 4,
c.p.c. (cfr., ex plurimis, Cass. 14 ottobre 1993, n. 10173; Cass. 27 giugno 2005, n. 13736;
Cass. 14 gennaio 2016, n. 533; Cass. ord. 14 luglio 2021, n. 20073).
Nella fattispecie de qua agitur, il giudice di primo grado ha legittimamente applicato il principio posto dall'art. 310, comma 4, c.p.c., dando atto che le spese di lite restavano a carico delle parti che le avevano anticipate, giacché, come emerge per tabulas,
[...] non ha mai contrastato l'eccezione sollevata da sin dalla Parte_2 Parte_1
comparsa di costituzione e risposta per far valere l'estinzione del processo per inattività dell'attrice nella rinnovazione della citazione o della sua notifica nel termine perentorio
3 assegnatole, non determinando, di conseguenza, l'insorgere di una controversia su tale questione pregiudiziale.
Ed invero, a seguito dell'eccezione di estinzione del giudizio Parte_2
formulata da con la comparsa di costituzione depositata l'8 ottobre 2021, Parte_1
non svolgeva alcuna controdeduzione sul punto, limitandosi a chiedere, all'udienza del 21 ottobre 2021, la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., a produrre la memoria istruttoria e, successivamente all'ordinanza di rigetto dell'istanza di ammissione dei mezzi di prova del 7 febbraio 2023, ad insistere per l'accoglimento delle proprie conclusioni con le note sostitutive dell'udienza del 14 marzo 2024.
Peraltro, sebbene il giudice di primo grado, con ordinanza del 14 marzo 2024, avesse disposto la comparizione delle parti per l'udienza del 19 giugno 2024 proprio al fine di invitarle a prendere posizione sulla circostanza che “la notifica al sig. Parte_1
avveniva solo in data 07.05.2021” e, quindi, sul presupposto costitutivo della fattispecie di cui all'art. 307, comma 3, c.p.c., a fronte della reiterazione, da Parte_2
parte del predetto convenuto, dell'eccezione di estinzione del processo, dichiarava soltanto di riportarsi ai propri atti.
Pertanto, risultando oltremodo evidente che tra le parti non si era generata una situazione di conflittualità in ordine al verificarsi della fattispecie estintiva prevista dall'art. 307, comma 3, c.p.c., per non avere articolato alcuna argomentazione Parte_2 difensiva diretta ad inficiare la fondatezza dell'eccezione sollevata da , il Parte_1
Tribunale di Nocera Inferiore non poteva applicare il principio della soccombenza e, dunque, condannare l'attrice alla refusione delle spese processuali, sicché l'impugnata ordinanza si rivela meritevole di conferma.
Le spese del secondo grado del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, sancito dall'art. 91, comma 1, c.p.c., devono gravare su e si liquidano, Parte_1
come da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, in ragione dell'entità degli oneri processuali (euro 14.103,00) dei quali è stato richiesto il rimborso, ed in rapporto all'attività difensiva espletata da in complessivi euro 2.200,00 per Parte_2
compenso, di cui euro 1.000,00 per la fase di studio, euro 700,00 per la fase introduttiva ed euro 500,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella, con refusione in favore degli avv.ti Francesco Marotta e Giovanni Cirillo, quali procuratori distrattari dell'appellato, ex art. 93, comma 1, c.p.c..
4 Non è meritevole di accoglimento, invece, la domanda di risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata spiegata, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., da
[...]
nei confronti di , atteso che l'appello non risulta affetto da Parte_2 Parte_1 mala fede o colpa grave nell'esercizio del diritto di impugnazione, rispettivamente intese come volontà di arrecare nocumento alla controparte e mancanza di quella normale diligenza che avrebbe consentito di avvertire agevolmente l'ingiustizia del gravame, essendo stato incentrato sull'erroneo convincimento che la dichiarazione di estinzione del giudizio comportava, ai sensi dell'art. 91, comma 1, c.p.c., la condanna dell'attrice che l'aveva provocata alla refusione delle spese di lite, anche se tale statuizione veniva resa in assenza di controversia sulla sussistenza dei relativi presupposti.
Deve darsi atto, infine, che il rigetto dell'impugnazione integra, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, il presupposto processuale occorrente per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, corrispondente a quello previsto per l'iscrizione a ruolo del giudizio, se dovuto
(cfr. Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da con atto di citazione notificato il 20 luglio 2024 avverso l'ordinanza Parte_1
emanata dal Tribunale di Nocera Inferiore nel giudizio n. 1902/2019 RGC il 5 luglio 2024, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna alla refusione, in favore degli avv.ti Francesco Marotta e Parte_1
Giovanni Cirillo, quali procuratori distrattari di ex art. 93, Parte_2
comma 1, c.p.c., delle spese del secondo grado del giudizio, che si liquidano in complessivi euro 2.200,00 per compenso difensivo, di cui euro 1.000,00 per la fase di studio, euro 700,00 per la fase introduttiva ed euro 500,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 nei confronti di . Parte_1
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 3 aprile 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
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