Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 23/03/2025, n. 819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 819 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
N. 99/2023 R.C.
N......................Sent.
N......................Cron.
N......................Rep.
REPUBBLICA ITALIANA Oggetto: IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati:
Giovanni Maddaleni Presidente
Maria Antonia Di Lazzaro Giudice rel.
Matteo Gatti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 99/2023 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in MILANO via BELLEZZA n. 11, presso lo studio dell''avv. , (C.F. Parte_2
) che lo rappresenta e difende in forza di mandato in atti. C.F._2
PARTE RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ) elettivamente Controparte_1 C.F._3 domiciliata in Largo San Giuseppe, 3/16 16121 GENOVA presso lo studio dell''avv. Pt_3
(C.F. ), che lA rappresenta e difende in forza di mandato in atti.
[...] C.F._4
PARTE CONVENUTA
E con l'intervento di
TERZA INTERVENUTA
E con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis
NEL MERITO:
1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Milano fra il sig.
e la signora e trascritto nei registri dello stato civile Parte_1 Controparte_1 del Comune di Milano al n. 0308, Parte II, serie A;
2) Disporre la revoca del contributo al mantenimento in favore delle figlie e Controparte_2 Per_1 a carico del sig. in quanto maggiorenni e idonee al reperimento di una attività lavorativa che
[...] Pt_1 le renda economicamente autonome;
3) Rigettare le domande spiegate dalla sig.ra in quanto infondate in fatto ed in diritto;
CP_1
4) Rigettare le domande spiegate dall'intervenuta, in quanto infondate in fatto ed in diritto.
In subordine rispetto al punto 2) che precede:
5) Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito dovesse ritenere tenuto il sig. Pt_1 alla corresponsione del contributo al mantenimento in favore delle figlie e Controparte_2 Persona_1 ridurre la somma ad € 200,00=, ovvero 100 € per ciascuna figlia omnia, in ragione della maggior età delle figlie e della idoneità delle medesime a reperire un'attività lavorativa, nonché al mancato percepimento degli assegni familiari da parte del ormai già dal 2016”. Pt_1
Seguono istanze istruttorie.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis,
– in via preliminare :
– disporre accertamenti ed indagini sui redditi e sul patrimonio del Signor Parte_1
, sull'effettivo reddito e tenore di vita tenuto dallo stesso ricorrendo, se del caso, alla polizia tributaria
[...] ex art. 155 c.c. , così come innovato dalla Legge 8 febbraio 2006 n. 54 ; nel merito:
– confermare l'obbligo del Sig. al pagamento di un assegno di mantenimento per Parte_1 le figlie pari ad € 800,00 oltre rivalutazione ISTAT oltre il 50% delle spese straordinarie da versarsi alla madre Signora con ordine alla società AMSA AZIENDA MILANESE SERVIZI CP_1 Controparte_1
AMBIENTALI, con sede in Via Olgettina 25 MILANO ( C.F. / P. ) di corrispondere in favore P.IVA_1 della Signora l'assegno di mantenimento per le figlie ammontante ad € 800,00 CP_1 Controparte_1 oltre rivalutazione ISTAT oltre il 50% delle spese straordinarie;
– in via subordinata confermare l'obbligo del Signor al pagamento di un Parte_1 assegno di mantenimento per la figlia pari ad € 400,00 mensili oltre rivalutazione ISTAT Persona_1 oltre il 50% delle spese straordinarie da versarsi alla madre Signora con ordine Controparte_1 alla società AMSA AZIENDA MILANESE SERVIZI AMBIENTALI, con sede in Via Olgettina 25 MILANO ( C.F. / P. ) di corrispondere in favore della Signora P.IVA_1 Controparte_1
l'assegno di mantenimento per la figlia ammontante ad € 400,00 oltre rivalutazione Persona_1
ISTAT oltre il 50% delle spese straordinarie.;
– dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 24.07.1993 tra i Signori e ordinandone l'annotazione Controparte_1 Parte_1 al competente ufficio dello stato civile del Comune di Milano”.
Seguono istanze istruttorie.
CONCLUSIONI DELLA TERZA INTERVENUTA
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis,
in via principale e nel merito:
– confermare l'obbligo del Sig. al pagamento di un assegno di Parte_1 mantenimento per la figlia pari ad € 400,00 oltre rivalutazione ISTAT oltre il 50% delle Controparte_2 spese straordinarie da versarsi alla madre Signora con ordine alla società AMSA Controparte_1
AZIENDA MILANESE SERVIZI AMBIENTALI, con sede in Via Olgettina 25 MILANO (C.F. / P. ) di corrispondere in favore della Signora l'assegno di P.IVA_1 Controparte_1 mantenimento per le figlie ammontante ad € 400,00 oltre rivalutazione ISTAT oltre il 50% delle spese straordinarie;
– in via subordinata confermare l'obbligo del Signor al pagamento di un Parte_1 assegno di mantenimento per la figlia pari ad € 400,00 mensili oltre rivalutazione Controparte_2
ISTAT oltre il 50% delle spese straordinarie da versarsi alla figlia con ordine alla società AMSA AZIENDA MILANESE SERVIZI AMBIENTALI, con sede in Via Olgettina 25 MILANO ( C.F. / P ) di P.IVA_1 corrispondere in favore della Signora l'assegno di mantenimento per il suo mantenimento Controparte_2 ammontante ad € 400,00 oltre rivalutazione ISTAT oltre il 50% delle spese straordinarie;
– si rimette a giustizia in merito alle altre domande svolte dal ricorrente.”
Con vittoria di spese e competenze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 05.01.2023 il signor allegava che in data Parte_1
24.07.1993, in Milano (MI), aveva contratto matrimonio, con rito concordatario, con la signora che dall'unione erano nate due figlie: Controparte_1 [...] in data 10.10.1998 e n data 06.11.2003; che, Controparte_2 Persona_2 essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale, i coniugi si separavano consensualmente alle condizioni di cui al verbale del 21.07.2015 omologato dal competente Tribunale di Pavia con Decreto del 03.09.2015; che tra le varie condizioni era previsto quanto segue: 2) Le figlie minori e e sono affidate congiuntamente ad entrambi i CP_2 CP_2 Persona_1 genitori e collocate prevalentemente presso la madre che risiederà in Alessandria;
3) Il padre ha diritto di vedere le figlie con ampia libertà, ogniqualvolta lo desideri e, in virtù dell'affidamento congiunto, tenerle con sé con le modalità di cui al punto 4) liberamente previo avviso accordo di ventiquattr'ore con la madre, nel rispetto degli impegni e delle esigenze delle figlie e degli impegni ed esigenze dei coniugi: in ogni caso i genitori concordano che il padre avrà diritto di tenere con sé le figlie secondo le seguenti tempistiche minime (senza preavviso e salvo accordi diversi): due fine settimana al mese, dal venerdì sera alle ore 18.30 fino alla domenica sera alle ore 18.30; un pomeriggio la settimana, da concordarsi con la madre, dalle 18.00 alle 21.30; per tre settimane durante le vacanze scolastiche estive, delle quali almeno due consecutive durante il mese di agosto, in periodi che i genitori concorderanno entro il precedente 30/04; ad anni alterni con il padre durante le giornate della vigilia di Natale o di Natale: le parti concordano inoltre che il genitore con il quale le figlie trascorreranno la giornata di Natale acconsenta a che l'altro le possa tenere con sé in tale giorno per almeno 3 ore per lo scambio di regali. Le restanti vacanze natalizie da trascorrere con le figlie saranno suddivise in due periodi da alternarsi annualmente tra i genitori: dal 26/12 al 30/12 e dal 31/12 al 6/1; almeno mezza giornata durante i compleanni delle figlie;
i ponti seguiranno il principio della competenza settimanale;
ogni genitore inoltre assicura la reciproca reperibilità telefonica garantendo pertanto la comunicazione delle rispettive utenze telefoniche;
4) Le parti si impegnano altresì a rimanere in contatto regolarmente per comunicarsi ogni aspetto relativo alla vita delle figlie e a tenersi costantemente e reciprocamente informati in relazione alle stesse: si impegnano a comunicarsi direttamente ogni aspetto relativo alla “gestione” delle figlie senza aggravare le minori di un eventuale incarico di mediatrici/informatrici. Si impegnano a mantenere un contegno corretto e reciprocamente rispettoso e a fare in modo che i propri parenti mantengano tale contegno e rispetto nei confronti dell'altro genitore, in particolare al cospetto delle minori stesse.
5) A titolo di concorso nel mantenimento delle figlie il padre verserà ogni mese, in favore della madre, l'assegno famigliare che percepisce, pari ad € 278,00= e verserà alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di comparizione innanzi al Tribunale l'importo d i € 250,00 per ciascuna figlia, rivalutabile annualmente sulla scorta degli indici ISTAT con base la data di emissione del decreto di omologa e contribuirà altresì nel 50% delle spese sanitarie, comprese quelle mediche e farmaceutiche, non coperte dal SSN, di quelle scolastiche (rette, mensa, cancelleria, gite, ecc) e di quelle sportive e culturali da affrontare nell'interesse delle figlie, preventivamente concordate o opportunamente documentate.
6) La casa coniugale in affitto, verrà rilasciata da entrambi;
7) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non aver nulla a pretendere reciprocamente l'uno dall'altra a titolo di mantenimento;
8) Le parti si impegnano a rimettere con atto separato ogni denuncia querela eventualmente sporta reciprocamente”.
Che, con successivo ricorso per la modifica delle condizioni di cui sopra depositato in data 23.09.2016, la signora chiedeva un aumento del contributo paterno per le CP_1 figlie, oltre alla corresponsione di un assegno in proprio favore, stante la mancanza di lavoro e redditi necessari al proprio sostentamento;
che il signora non partecipava al Pt_1 procedimento e, con Decreto del 07.11.2017 il Tribunale di Pavia, in parziale accoglimento del Ricorso aumentava ad euro 880,00 – comprensivi delle spese straordinarie - il contributo paterno per le figlie;
che ad oggi sono maturati i tempi per chiedere ed ottenere il divorzio dei coniugi;
che il ricorrente non ha mai avuto conoscenza del procedimento svoltosi nanti il Tribunale di pavia e con il quale è stato disposto l'aumento del contributo per le figlie, avendo involontariamente omesso di cambiare la propria residenza;
che il predetto è affetto da gravi disturbi psichici e segue una terapia farmacologica con antipsicotici, antidepressivi e stabilizzatori dell'umore; che nella relazione redatta nel 2016 dalla dott.ssa , Per_3 psichiatra si legge quanto segue: “Si certifica che il sig. è in cura presso il nostro Parte_1 servizio dal 2006 ad oggi per sindrome depressiva ricorrente con forte componente ansiosa in verosimile disturbo bipolare II, in precedenza era seguito presso il CPS di Pavia. La sintomatologia è insorta nel 2004 in concomitanza di conflittualità sul luogo di lavoro (il paziente ha successivamente vinto una causa per mobbing con la sua azienda). Gli episodi depressivi sono caratterizzati oltre che da deflessione timica anche da intensa ansia, insonnia, episodi di attacchi di panico talora accentuati in ambienti chiusi e angusti o in concomitanza di eventi da lui vissuti come stressanti…. Tale sintomatologia risponde abbastanza bene alla terapia che però deve essere assunta in maniera continuativa.”; che il ricorrente, , in conseguenza del Decreto assunto in sua contumacia dal Tribunale di Pavia, ha subìto un'azione esecutiva, con pignoramento dello stipendio e solo a fronte della comunicazione da parte del proprio datore di lavoro ha avuto finalmente contezza delle vicende processuali che lo avevano coinvolto;
che la convenuta ha, in quella sede, richiesto ed ottenuto una revisione in melius del contributo per le figlie sul presupposto che il signor incassasse, senza girarlo alla moglie, l'importo erogato Pt_1 dall'INPS a titolo di assegni familiari, pari ad € 278,00; che tuttavia il signor dal Pt_1 giugno del 2016 non ha più percepito gli assegni familiari in quanto le figlie, all'esito della separazione che ne ha comportato la collocazione presso la madre, non erano più ricomprese nel suo stato di famiglia;
che ad oggi entrambe le figlie sono maggiorenni, ma nessuna delle due risulta impegnata in un ciclo di studi, né in attività lavorative;
che la figlia isulta CP_2 affetta da una insufficienza mentale lieve;
che in ogni caso il contributo paterno andrà quanto meno ridotto. Sulla base di quanto sopra, nonché di quanto meglio esposto in ricorso, il signor ha chiesto emettersi sentenza di divorzio dalla moglie alle condizioni Pt_1 indicate in calce all'atto.
Si costituiva la signora con comparsa del 18.03.2023 Controparte_1 allegando che i coniugi nel 2015 addivenivano a separazione dopo anni di litigi a causa del comportamento del Signor i quale era solito denigrare e maltrattare la moglie e le Pt_1 figlie;
che la convenuta, pur di porre fine velocemente al matrimonio, sottoscriveva un accordo di separazione rinunciando al versamento di un mantenimento per sé pur non godendo di alcuna stabilità economica e rimettendo la querela presentata nei confronti del marito per le condotte di cui sopra;
che dopo la separazione il padre non ha mai aumentato le figlie, né ha mai versato l'importo dell'assegno familiare percepito, né ha mai partecipato alle spese straordinarie;
che entrambe le figlie erano e sono affette da gravi disturbi psichici, circostanza nota al padre;
che la figlia risulta affetta da “difficoltà affettiva e Persona_1 relazionale con disturbo aspecifico di apprendimento in quadro di funzionamento cognitivo“ ( v.doc.3), problema che le ha reso impossibile terminare gli studi e reperire un'attività lavorativa, mentre la figlia colpita da “ritardo mentale lieve e disturbo di personalità”, CP_2 patologia che ha portato la ragazza ha presentare domanda per l'invalidità; che stante il perdurante inadempimento del ricorrente, la convenuta radicava il procedimento esecutivo cui il Signor presentava opposizione, ma il Giudice, preso atto dell'infondata ti tale Pt_1 opposizione, assegnava alla creditrice la somma complessiva di € 26.604,08, derivante dall'integrale mancato pagamento dell'assegno da parte del ricorrente per cinque anni e dal parziale pagamento per soli quattro mesi dalla notificazione del precetto;
che la convenuta, stante il comportamento omissivo del marito, al fine di poter incassare l'assegno di mantenimento per le proprie figlie ha depositato presso il Tribunale di Pavia un ricorso ex art. 156 c.c. affinché con sede Controparte_3 in Via Olgettina 25 MILANO ( C.F. / P. ), ove presta servizio il Signor , P.IVA_1 Pt_1 versi direttamente l'assegno di mantenimento alla ricorrente;
che il ricorrente consapevolmente ha deciso di conservare la residenza a Trivolzio (PV) in quanto convinto che così avrebbe evitato di adempiere ai propri doveri di padre;
che la figlia Per_1 vive con la sorella e la madre a Isola del Cantone (GE) e, a causa delle limitazioni di
[...] apprendimento e della patologia ansiogena che la affligge non è riuscita a terminare gli studi, nonché ha serie difficoltà ad inserirsi nel mondo del lavoro per evidenti motivazioni e anche per la sua giovane età; che pertanto la richiesta paterna di revoca dell'assegno di mantenimento dovrà essere rigettata;
che per quanto riguarda la figlia la stessa è CP_2 affetta da ritardo mentale e da disturbi di personalità e ha la residenza presso la casa comunale di Alessandria al fine di poter continuare ad essere seguita dal servizio di Salute Mentale dell'ASL di Alessandria, provincia nella quale sino al giugno del 2021 la Signora risiedeva con le due figlie, prima di trasferirsi a Isola del Cantone (GE); che CP_1 anche comunque, di fatto, vive con la madre ed è da lei mantenuta ed ha CP_2 recentemente presentato domanda di invalidità; che pertanto la stessa ha diritto di ottenere dal padre l'assegno di mantenimento che quindi dovrà essere confermato;
che per quanto riguarda la convenuta, la medesima, dovendo seguire le due figlie non è mai riuscita ad inserirsi nel mondo del lavoro e soffre di psoriasi palmoplantare e di ulcere dovute alla situazione precaria in cui vive da anni a causa del comportamento del marito;
che CP_2 spesso soffre di crisi depressive con scatti di ira che le impongono una terapia farmacologica monitorata costantemente;
che il nucleo vive in locazione e deve corrispondere un canone mensile di € 200,00, oltre a spese di amministrazione per € 162,00 mensili, utenze ed imposte varie;
che pertanto sussistono i presupposti per un assegno divorzile in favore della moglie.
Nel corso del giudizio è intervenuta la figlia chiedendo versarsi Controparte_2 euro 400,00 mensili per il proprio mantenimento direttamente in proprio favore ovvero in favore della madre, confermando di avere la residenza presso la casa comunale di Alessandria al solo fine di continuare ad essere seguita presso il SSM di detta ASL, ma di vivere, di fatto, con la madre e di essere da lei mantenuta.
Pe Il procedimento veniva istruito tramite indagini di sul ricorrente e, con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. scadenti il 07.11.2024 le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe ed il GI tratteneva la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190 c.p.c.
***
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Devesi in primo luogo osservare che e' documentalmente provato che Parte_1
e si sposarono il 29/07/1993 con rito concordatario
[...] Controparte_1 in Milano e che gli stessi si sono poi consensualmente separati alle condizioni di cui al verbale del 21.07.2015 , omologato dal competente Tribunale di Pavia con Decreto del 03.09.2015.
Inoltre va rilevato: 1) che non e' stata eccepita l'interruzione della separazione, 2) che alla data di introduzione del presente giudizio era trascorso il prescritto periodo di ininterrotta separazione, 3) che, tenuto anche conto del comportamento processuale di entrambe le parti che rivela posizioni di contrasto tra i coniugi, non e' ravvisabile alcuna possibilita' di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Alla stregua delle esposte risultanze e considerazioni appare quindi evidente la sussistenza nel caso di specie dei presupposti di cui alla legge 898/70; conseguentemente va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1 Parte_1
e
[...] Controparte_1
Sugli aspetti economici
Come visto, la coppia, che ha contratto matrimonio il 24.07.1993 in Milano, ha due figlie – nata il [...] e nata il [...]. Controparte_2 Persona_2
I coniugi si sono separati consensualmente alle condizioni di cui al verbale del 21.07.2015 in virtù del quale il signor si era impegnato a versare in favore della moglie, a titolo Pt_1 di contributo per il mantenimento delle due figlie, la somma di euro 250,00 per ciascuna oltre al 50% delle spese straordinarie nonchè a versare, sempre in favore della moglie, l'importo dell'assegno familiare in allora da lui percepito e pari ad euro 278,00.
In sede di modifica delle condizioni di separazione, il Tribunale di Pavia con Decreto del 07.11.2017, nella contumacia del signor , ha stabilito in euro 880,00 Pt_1 omnicomprensivi il contributo per il mantenimento delle figlie a carico del padre.
Quanto, poi, alla situazione economico-reddituale delle parti, dalla documentazione prodotta si evince quanto segue:
- Situazione del signor Parte_1
CU 2020: reddito da lavoro dipendente euro 34.154,19 da cui al netto delle imposte si ricavano entrate mensili calcolate su dodici mensilità pari a circa euro 2.200,00;
CU 2021: reddito da lavoro dipendente euro 34.464,90 da cui al netto delle imposte si ricavano entrate mensili calcolate su dodici mensilità pari a circa euro 2.200,00;
CU 2022: reddito da lavoro dipendente euro 34.336,36 da cui al netto delle imposte si ricavano entrate mensili calcolate su dodici mensilità pari a circa euro 2.200,00;
CU 2023: reddito da lavoro dipendente euro 35.074,87 da cui al netto delle imposte si ricavano entrate mensili calcolate su dodici mensilità pari a circa euro 2.200,00.
Il predetto ha poi dichiarato di vivere in una casa condotta in locazione per cui deve corrispondere il canone mensile di euro 550,00, nonché ha la trattenuta di euro 786,00 quale contributo per le figlie oltre ad euro 75,00 mensili per un prestito che ha contratto alcuni anni fa (a detta del ricorrente per saldare un debito contratto ancora in costanza di matrimonio) e che deve restituire in 10 anni ed ulteriori euro 200,00 mensili per un prestito personale tuttora in corso. Per cui, detratto il canone di locazione e le varie trattenute, gli residuano euro 586,00 mensili.
Il signor ha peraltro incassato a fine 2022 la rilevante somma di euro 130.000,00 – Pt_1 per come da lui stesso dichiarato - in conseguenza della vendita di un immobile ereditato e, all'udienza del 26.06.2024 ha così risposto all'interrogatorio libero del GI sulle risultanze Pe Cont delle indagini di : “I 96.000 euro che compaiono nel C/C sono relativi alla successione;
poi ci sono gli assegni circolari. Faccio presente che mia mamma è mancata nel corso del 2022 e si è quindi aperta la relativa successione che ha compreso un immobile che era quello dove lei viveva, eredi eravamo io e mia sorella al 50% ciascuno. L'immobile è stato poi venduto tra fine 2022 e inizio 2023 al prezzo di euro 260.000,00 di cui io ho avuto euro 130.000 però mia sorella mi aveva fatto dei prestiti Cont poer cui alla fine a me sono arrivati euro 96.000,00 che sono quelli che risultano dal C/C ed accreditati in data 31.03.2022. Quindi forse la vendita c'è stata all'inizio del 2022 e non del 2023. Forse mia mamma è mancata tra fine 2021 e inizio 2022. Faccio presente che con il mio stipendio non è che ci sto tanto dentro con le spese e quindi ho dovuto chiedere prestiti ad amici tra cui la signora alla quale ho quindi progressivamente restituito, quando ho potuto le somme ricevute. Il Pt_4 versamento di euro 10.000 del 27.02.2023 si riferisce alla vendita di un immobile in Puglia, vendita avvenuta nel 2023: era un immobile sempre di mia mamma e di mio papà e quindi caduto in successione e che abbiamo venduto al prezzo di euro 80.000,00 di cui io ho incassato la metà con assegni circolari di euro 10.000,00 l'uno. Per quanto riguarda le ho la Post Pay CP_5
Standard che uso per effettuare pagamenti on line, è una ricaricabile senza IBAN e poi avevo una evolution che ha un IBAN e che ho smarrito per cui ho fatto la denuncia ai CC un mese fa circa. Non so precisare a cosa si riferisca il versamento di euro 2.400,00 che risulta in entrata sul mio C/C in data 11.07.2023 anzi probabilmente sarà stato il prestito di qualche amico”. CP_6
La convenuta, che parimenti vive in locazione e deve corrispondere il canone mensile di euro 380,00, aveva a suo tempo dichiarato di avere come unica entrata il reddito di cittadinanza, oggi venuto meno, come visto, vive in locazione e deve versare un canone mensile di euro 200,00; l'ISEE del 2024 relativo al 2023 quando la signora percepiva ancora il CP_1 reddito di cittadinanza, rileva un indicatore della situazione economica annua pari a di circa
€ 7.000,00.
Sul contributo paterno per le due figlie maggiorenni
Il ricorrente, ut supra, ha chiesto di essere esonerato da qualsiasi versamento essendo le figlie maggiorenni e – secondo la prospettazione del medesimo - non interessate a reperire un lavoro avendo anche interrotto i relativi percorsi di studio. Ovvero, in un'ottica meramente transattiva si è dichiarato disponile a versare euro 200,00 solo per la figlia più piccola,
. Per_1
La convenuta si è opposta.
Anzitutto, in via preliminare, va ricordato che il dovere di mantenere i figli è sancito dall'art. 30 della Costituzione e dagli art. 147 e 316 bis e segg. c.c. i quali impongono ad entrambi i genitori l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle relative inclinazioni e aspirazioni, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, non prevedendo alcuna cessazione ipso facto per via del raggiungimento della maggiore età.
Per i figli maggiorenni l'art. 337 septies c.c. prevede espressamente il diritto a ricevere un assegno periodico, stabilito dal Giudice ove i medesimi non siano economicamente indipendenti: non si tratta, tuttavia, di un obbligo protratto all'infinito, ma avente una "durata mutevole" da valutare caso per caso (Trib. Novara n. 238/2011).
Se, dunque, il raggiungimento della maggiore età dei figli non rappresenta lo spartiacque per l'obbligo dei genitori di contribuire al loro mantenimento, d'altro canto non si tratta di un dovere protratto all'infinito, essendo soggetto al parametro generale del raggiungimento di un'autosufficienza economica tale da provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita. La giurisprudenza ha più volte definito i limiti del concetto di indipendenza del figlio maggiorenne, statuendo che non qualsiasi impiego o reddito (come il lavoro precario, ad esempio) fa venir meno l'obbligo del mantenimento (Cass. n. 18/2011), non essendo tuttavia necessario il reperimento di un lavoro stabile con contratto a tempo indeterminato, essendo sufficiente avere un reddito o possedere un patrimonio tali da garantire al figlio un'autosufficienza economica (Cass. n. 27377/2013) ed una collocazione nel contesto economico-sociale adeguata alle sue attitudini ed aspirazioni (v. Cass. n. 4765/2002; n. 21773/2008; n. 14123/2011; n. 1773/2012).
Per indirizzo costante e unanime della giurisprudenza, l'obbligo dei genitori perdura sino a quando il mancato raggiungimento dell'autosufficienza economica non sia causato da negligenza o non dipenda da fatto imputabile al figlio: il genitore può quindi essere esonerato dalla corresponsione dell'assegno, laddove il figlio maggiorenne, posto in concreto nelle condizioni di raggiungere l'autonomia economica dai genitori, abbia opposto un rifiuto ingiustificato alle opportunità di lavoro offerte (Cass. n. 4765/2002; n. 1830/2011; n. 7970/2013), ovvero abbia dimostrato colpevole inerzia prorogando il percorso di studi senza alcun rendimento. Ai fini dell'esenzione dall'obbligo di mantenimento è necessario un provvedimento del giudice (Cass. n. 13184/2011; Trib. Modena 23.2.2011) e l'onere probatorio, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza che si condivide, spetta al genitore che chiede di essere esonerato dall'obbligazione ex lege, il quale deve, appunto, fornire "la prova che il figlio è divenuto autosufficiente, ovvero che il mancato svolgimento di attività lavorativa sia a quest'ultimo imputabile (Cass. n. 2289/2001; n. 11828/2009).
Rapportando ora tali principi al caso di specie, va osservato quanto segue.
Ora, per quarto riguarda la situazione delle due figlie, risulta che la più piccola,
[...] che ad oggi ha 21 anni sia affetta da “difficoltà affettiva e relazionale con Persona_2 disturbo aspecifico di apprendimento in quadro di funzionamento cognitivo “, come da referto del 2019 prodotto sub n. 3 e che non sia riuscita a terminare gli studi, avendo ad oggi difficoltà ad inserirsi nel mondo del lavoro essendosi peraltro iscritta al Centro per l'Impiego di NO in data 07.03.2022; per quanto riguarda la figlia più grande, CP_2
ad oggi di ventisei anni, la stessa risulta affetta da “ritardo mentale lieve e disturbo di
[...] personalità “ dal 2013 e in data 04.04.2023 le è stata riconosciuta la percentuale di invalidità del 75% con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% come da certificato della Commissione medica per l'invalidità civile con revisione prevista a maggio 2025: in particolare le è stato diagnosticato “un ritardo mentale lieve. Disturbo di personalità NAS in terapia farmacologica e una sindrome pronatoria con brevità achillea bilaterale”.
La figlia più grande, (nata il [...]) risulta affetta, come da Controparte_2 certificazione del S.C, Mentale della ASL di Alessandria del 08.11.2022 da ritardo mentale lieve e da disturbo di personalità non altrimenti specificato per il quale assume terapia farmacologica. In atti vi è altresì un - assai risalente in quanto datato 28.10.2013 - verbale di accertamento dell'invalidità civile della commissione medica di Pavia da cui si evince la sussistenza di una invalidità in quanto la ragazza - all'epoca minorenne – presentava difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età. Motivo per cui le venne riconosciuta una indennità di frequenza.
Come da ulteriore documentazione prodotta, risulta essere stata attivata, nel marzo 2023 una nuova richiesta di accertamento di invalidità civile, attualmente pendente. La ragazza risulta aver frequentato in passato l'istituto alberghiero interrompendo poi il relativo percorso.
Ad oggi entrambe le figlie, anche - verosimilmente - a causa delle rispettive situazioni cliniche, non risultano impegnate in percorsi di studi né in attività lavorative.
Alla luce di tutto quanto sopra, si ritiene che persistano i presupposti per il riconoscimento, in favore delle predette, di un assegno a carico del padre nella misura che pare equo stabilire in euro 600,00 mensili (euro 300,00 per ciascuna figlia) somma che il ricorrente dovrà versare entro il giorno 10 di ogni mese in favore della signora oltre al 50% Controparte_1 delle spese straordinarie secondo la disciplina e lo schema di cui al Verbale ex art. 47 O.G. della Sezione Famiglia del Tribunale di NO pubblicato sul sito del Tribunale e sul sito dell'URP degli Uffici Giudiziari di NO (http://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it/; https://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it/comefare.aspx?cfp_id_scheda=1681).
Sulle spese di lite
Stante la reciproca soccombenza le spese di lite sono interamente compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in causa, contrariis reiectis, cosi' provvede:
a) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Milano il 29.07.1993 da , nato a [...] il [...] e da Parte_1 Controparte_1 nata a [...] il [...];
[...]
b) Ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Milano di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 1992 numero 0308 parte II Serie A);
c) Dichiara tenuto il signor a versare in favore della signora Parte_1 entro il giorno 10 di ogni mese, con decorrenza dalla data di Controparte_1 pubblicazione della presente Sentenza, a titolo di contributo per il mantenimento delle due figlie la somma di euro 600,00 (euro 300,00 per ciascuna figlia) oltre rivalutazione annuale ISTAT come di legge, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo la disciplina e lo schema di cui al Verbale ex art. 47 O.G. della Sezione Famiglia del Tribunale di NO pubblicato sul sito del Tribunale e sul sito dell'URP degli Uffici Giudiziari di NO (http://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it/; https://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it/comefare.aspx?cfp_id_scheda=1681).
e) Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Cosi' deciso in NO nella camera di Consiglio del 21.03.2025
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Maria Antonia Di Lazzaro Giovanni Maddaleni