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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 24/06/2025, n. 972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 972 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1153/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1153/2024 avente ad oggetto opposizione al decreto ingiuntivo n. 228/2024 del 06/03/2024 promossa da:
C.F. nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
C.F. , nato a [...] il Parte_2 C.F._2
19.12.1969, con il patrocinio dell'Avv. CARLO NICASTRO, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti;
OPPONENTI contro
, Controparte_1
P.VA , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Catania, P.IVA_1
C.so Italia n.104, con il patrocinio dell'Avv. ALESSANDRO CARBONARO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 24/06/2025 la causa veniva assunta in decisione ex art. 281-sexies c.p.c. sulle conclusioni delle parti precisate come da note scritte in atti.
pagina 1 di 3 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE Con decreto ingiuntivo n. 228/2024 del 06/03/2024 è stato ingiunto all'
[...]
semplice, e ai singoli soci Parte_3 Parte_1
e Parte_2 Controparte_1
la somma di € 20.247,4 ompensi professionali, € 145,50 per esborsi, oltre accessori di legge, in forza del contratto di finanziamento richiesto dall' il 13/05/2011 ed erogato dalla tra il Parte_3 CP_1
30/09/2011 e il 21/03/2012. Con atto di citazione notificato il 29/04/2024, e Parte_2 Parte_1 proponevano opposizione avverso ecr l'intervenuta prescrizione decennale del credito. Chiedevano pertanto al Tribunale di revocare l'opposto decreto ingiuntivo con vittoria di spese e di compensi di lite. Si costituiva in giudizio mediante comparsa di risposta la contestando l'avvenuta CP_1 prescrizione e chiedendo al Tribunale, previa concessione ovvisoria esecuzione, di rigettare l'opposizione, con vittoria di spese. Con ordinanza del 18/12/2024 il G.I. ha concesso ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. L'opposizione a decreto ingiuntivo è infondata e deve, pertanto, essere rigettata. Va esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata dagli opponenti, che muove dal rilievo che nessun sollecito o diffida di pagamento sia pervenuta agli stessi prima del 08/01/2024. Risulta dagli atti che l' ha presentato il Parte_4
13/05/2011 la domand orte (n. 11856) per l'importo di euro 30.000,00; a seguito della domanda la ha erogato l'importo CP_1 netto del finanziamento, pari a € 29.460,00 in tre tranche da € 7 il 30/09/2011, da € 13.133,91 il 02/11/2011 e da € 3.087,02 il 21/03/2012, da rimborsare in 24 mesi dall'avvenuta erogazione delle somme, mediante il pagamento di n. 8 rate di euro 3.750,00 ciascuna, la prima con scadenza 30/12/2011 e l'ultima con scadenza 30/09/2013. Sono rimaste insolute le rate dal 30/09/2012 al 30/06/2013 per un ammontare complessivo di euro 15.000,00 oltre intessi. Invero, nel contratto è stato espressamente stabilito che “che in caso di mancato pagamento delle rate, la applicherà sulle stesse il tasso di mora pari CP_1 al tasso di riferimento della banca centr ropea (BCE) maggiorato di 3 punti fino al soddisfo”. L'eccezione di prescrizione del credito sollevata dagli odierni opponenti è infondata. Il termine di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. decorre dalla data di scadenza dell'ultima rata del finanziamento, atteso che “il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata”. La Suprema Corte ha al riguardo statuito che: “Nel contratto di mutuo la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata.” (Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 30/08/2011, n. 17798) “In materia di mutui, il frazionamento del debito in singole rate non scalfisce l'unitarietà del contratto stesso, motivo per il quale la decorrenza del termine prescrizionale di dieci anni rimane ancorata alla scadenza dell'ultima rata, e non dalle singole scadenze” (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 10/02/2023, n. 4232). Nel caso in esame, è pacifico che l'ultima rata scadeva il 30/09/2013, per cui il termine di prescrizione decennale è iniziato a decorrere da tale data. Dagli atti di causa emerge che la società opposta ha inviato all' Parte_3
pagina 2 di 3 formale diffida ad adempiere in data 15.12.2020 a mezzo PEC;
tale sollecito di pagamento, di importo sostanzialmente coincidente (€ 18.690,00) con quello fatto valere in sede monitoria, deve essere considerato conosciuto dal destinatario, producendo l'effetto di interruzione del periodo prescrizionale. In data 09/07/2021 la ha inviato un ulteriore sollecito a mezzo PEC. CP_1
Va evidenziato che gl nti non hanno contestato tempestivamente di avere ricevuto, in data 15/12/2020 e 09/07/2021, le suddette PEC di diffida, in quanto nelle note scritte del 16/12/2024 in sostituzione dell'udienza del 18/12/2024 hanno contestato unicamente l'avvenuta ricezione della raccomandata a/r del 2013. Sono tardive le contestazioni rispetto all'avvenuta ricezione delle PEC contenute nelle note conclusive del 14/06/2025, successive al maturare delle preclusioni assertive. L'eccezione di prescrizione è pertanto infondata in quanto il termine decennale di prescrizione è stato interrotto, prima, il 15/12/2020 e, poi, il 09/07/2021. Alla luce di quanto esposto l'opposizione a decreto ingiuntivo di e Parte_1
deve essere rigettata, con conseguente conferma d ia Parte_2
o stesso. Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo. Non va disposta la condanna degli opponenti ex art. 96 c.p.c., non potendo affermarsi che gli stessi abbiano agito in giudizio in modo temerario.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 1153/2024: RIGETTA l'opposizione proposta da e avverso il Parte_1 Parte_2 decreto ingiuntivo n. 228/2024 emesso u er l'effetto, ne conferma definitivamente l'efficacia esecutiva. CONDANNA e a rimborsare alla società opposta le Parte_1 Parte_2 spese di lite, che liquida in € 3.400,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, VA e Cpa. Ragusa, 24/06/2025. Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1153/2024 avente ad oggetto opposizione al decreto ingiuntivo n. 228/2024 del 06/03/2024 promossa da:
C.F. nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
C.F. , nato a [...] il Parte_2 C.F._2
19.12.1969, con il patrocinio dell'Avv. CARLO NICASTRO, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti;
OPPONENTI contro
, Controparte_1
P.VA , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Catania, P.IVA_1
C.so Italia n.104, con il patrocinio dell'Avv. ALESSANDRO CARBONARO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 24/06/2025 la causa veniva assunta in decisione ex art. 281-sexies c.p.c. sulle conclusioni delle parti precisate come da note scritte in atti.
pagina 1 di 3 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE Con decreto ingiuntivo n. 228/2024 del 06/03/2024 è stato ingiunto all'
[...]
semplice, e ai singoli soci Parte_3 Parte_1
e Parte_2 Controparte_1
la somma di € 20.247,4 ompensi professionali, € 145,50 per esborsi, oltre accessori di legge, in forza del contratto di finanziamento richiesto dall' il 13/05/2011 ed erogato dalla tra il Parte_3 CP_1
30/09/2011 e il 21/03/2012. Con atto di citazione notificato il 29/04/2024, e Parte_2 Parte_1 proponevano opposizione avverso ecr l'intervenuta prescrizione decennale del credito. Chiedevano pertanto al Tribunale di revocare l'opposto decreto ingiuntivo con vittoria di spese e di compensi di lite. Si costituiva in giudizio mediante comparsa di risposta la contestando l'avvenuta CP_1 prescrizione e chiedendo al Tribunale, previa concessione ovvisoria esecuzione, di rigettare l'opposizione, con vittoria di spese. Con ordinanza del 18/12/2024 il G.I. ha concesso ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. L'opposizione a decreto ingiuntivo è infondata e deve, pertanto, essere rigettata. Va esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata dagli opponenti, che muove dal rilievo che nessun sollecito o diffida di pagamento sia pervenuta agli stessi prima del 08/01/2024. Risulta dagli atti che l' ha presentato il Parte_4
13/05/2011 la domand orte (n. 11856) per l'importo di euro 30.000,00; a seguito della domanda la ha erogato l'importo CP_1 netto del finanziamento, pari a € 29.460,00 in tre tranche da € 7 il 30/09/2011, da € 13.133,91 il 02/11/2011 e da € 3.087,02 il 21/03/2012, da rimborsare in 24 mesi dall'avvenuta erogazione delle somme, mediante il pagamento di n. 8 rate di euro 3.750,00 ciascuna, la prima con scadenza 30/12/2011 e l'ultima con scadenza 30/09/2013. Sono rimaste insolute le rate dal 30/09/2012 al 30/06/2013 per un ammontare complessivo di euro 15.000,00 oltre intessi. Invero, nel contratto è stato espressamente stabilito che “che in caso di mancato pagamento delle rate, la applicherà sulle stesse il tasso di mora pari CP_1 al tasso di riferimento della banca centr ropea (BCE) maggiorato di 3 punti fino al soddisfo”. L'eccezione di prescrizione del credito sollevata dagli odierni opponenti è infondata. Il termine di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. decorre dalla data di scadenza dell'ultima rata del finanziamento, atteso che “il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata”. La Suprema Corte ha al riguardo statuito che: “Nel contratto di mutuo la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata.” (Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 30/08/2011, n. 17798) “In materia di mutui, il frazionamento del debito in singole rate non scalfisce l'unitarietà del contratto stesso, motivo per il quale la decorrenza del termine prescrizionale di dieci anni rimane ancorata alla scadenza dell'ultima rata, e non dalle singole scadenze” (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 10/02/2023, n. 4232). Nel caso in esame, è pacifico che l'ultima rata scadeva il 30/09/2013, per cui il termine di prescrizione decennale è iniziato a decorrere da tale data. Dagli atti di causa emerge che la società opposta ha inviato all' Parte_3
pagina 2 di 3 formale diffida ad adempiere in data 15.12.2020 a mezzo PEC;
tale sollecito di pagamento, di importo sostanzialmente coincidente (€ 18.690,00) con quello fatto valere in sede monitoria, deve essere considerato conosciuto dal destinatario, producendo l'effetto di interruzione del periodo prescrizionale. In data 09/07/2021 la ha inviato un ulteriore sollecito a mezzo PEC. CP_1
Va evidenziato che gl nti non hanno contestato tempestivamente di avere ricevuto, in data 15/12/2020 e 09/07/2021, le suddette PEC di diffida, in quanto nelle note scritte del 16/12/2024 in sostituzione dell'udienza del 18/12/2024 hanno contestato unicamente l'avvenuta ricezione della raccomandata a/r del 2013. Sono tardive le contestazioni rispetto all'avvenuta ricezione delle PEC contenute nelle note conclusive del 14/06/2025, successive al maturare delle preclusioni assertive. L'eccezione di prescrizione è pertanto infondata in quanto il termine decennale di prescrizione è stato interrotto, prima, il 15/12/2020 e, poi, il 09/07/2021. Alla luce di quanto esposto l'opposizione a decreto ingiuntivo di e Parte_1
deve essere rigettata, con conseguente conferma d ia Parte_2
o stesso. Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo. Non va disposta la condanna degli opponenti ex art. 96 c.p.c., non potendo affermarsi che gli stessi abbiano agito in giudizio in modo temerario.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 1153/2024: RIGETTA l'opposizione proposta da e avverso il Parte_1 Parte_2 decreto ingiuntivo n. 228/2024 emesso u er l'effetto, ne conferma definitivamente l'efficacia esecutiva. CONDANNA e a rimborsare alla società opposta le Parte_1 Parte_2 spese di lite, che liquida in € 3.400,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, VA e Cpa. Ragusa, 24/06/2025. Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
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