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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 23/05/2025, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott. Ludovico Rossi Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1834 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avvocato CASTAGNA VALENTINA
e
, C.F. , nato ad [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avvocato CASTAGNA VALENTINA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
1. Condizioni relative ai coniugi
1.1. Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 02.05.1981 in Arzignano
(VI), dai signori e (Atto n. 34, parte 2 serie A anno 1981), Parte_1 Controparte_1 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di quel Comune di procedere alle trascrizioni di legge;
1.2. Il signor , a decorrere dal mese di Marzo 2025, verserà alla signora Controparte_1 Parte_1
, a titolo di assegno divorzile periodico, la somma mensile di € 2.600,00 (duemilaseicento/00),
[...]
annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT famiglia, come per legge, da corrispondersi mediante pagina 1 di 3 bonifico bancario, anticipatamente, entro il giorno 10 di ciascun mese sulle coordinate già note.
3. Disposizioni patrimoniali
3.1. Le parti dichiarano di aver definito ogni questione patrimoniale tra loro pendente e di non aver altra ragione di credito da vantare l'uno dall'altra e viceversa.
3.2. Spese di procedura suddivise tra le parti in ragione della metà.
Conclusioni del Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso presentato congiuntamente dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 20/05/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonché, ai sensi dell'art. 473 bis 49
c.p.c., decorso il termine di legge previsto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio da essi contratto in Arzignano (VI) in data 02/05/1981.
La separazione consensuale veniva omologata con sentenza non definitiva n. 337/2024 pubblicata in data
25/07/2024 e passata in giudicato in data 06/08/2024.
All'esito dell'udienza del 04/03/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale, omologata con sentenza n.
337/2024 del 25/07/2024, passata in giudicato, e la data di comparizione davanti al Giudice Relatore ai fini della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-le dichiarazioni rilasciate dai coniugi dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970,
n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di corrispondere a , a titolo di assegno divorzile, la Controparte_1 Parte_1
pagina 2 di 3 somma di 2.600,00 euro mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da Parte_1 CP_1
in Arzignano (VI) il 02/05/1981 alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui
[...]
integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Arzignano (VI) al n. 34, parte II, serie A, anno 1981;
c)nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 20.5.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Grassi
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott. Ludovico Rossi Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1834 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avvocato CASTAGNA VALENTINA
e
, C.F. , nato ad [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avvocato CASTAGNA VALENTINA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
1. Condizioni relative ai coniugi
1.1. Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 02.05.1981 in Arzignano
(VI), dai signori e (Atto n. 34, parte 2 serie A anno 1981), Parte_1 Controparte_1 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di quel Comune di procedere alle trascrizioni di legge;
1.2. Il signor , a decorrere dal mese di Marzo 2025, verserà alla signora Controparte_1 Parte_1
, a titolo di assegno divorzile periodico, la somma mensile di € 2.600,00 (duemilaseicento/00),
[...]
annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT famiglia, come per legge, da corrispondersi mediante pagina 1 di 3 bonifico bancario, anticipatamente, entro il giorno 10 di ciascun mese sulle coordinate già note.
3. Disposizioni patrimoniali
3.1. Le parti dichiarano di aver definito ogni questione patrimoniale tra loro pendente e di non aver altra ragione di credito da vantare l'uno dall'altra e viceversa.
3.2. Spese di procedura suddivise tra le parti in ragione della metà.
Conclusioni del Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso presentato congiuntamente dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 20/05/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonché, ai sensi dell'art. 473 bis 49
c.p.c., decorso il termine di legge previsto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio da essi contratto in Arzignano (VI) in data 02/05/1981.
La separazione consensuale veniva omologata con sentenza non definitiva n. 337/2024 pubblicata in data
25/07/2024 e passata in giudicato in data 06/08/2024.
All'esito dell'udienza del 04/03/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale, omologata con sentenza n.
337/2024 del 25/07/2024, passata in giudicato, e la data di comparizione davanti al Giudice Relatore ai fini della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-le dichiarazioni rilasciate dai coniugi dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970,
n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di corrispondere a , a titolo di assegno divorzile, la Controparte_1 Parte_1
pagina 2 di 3 somma di 2.600,00 euro mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da Parte_1 CP_1
in Arzignano (VI) il 02/05/1981 alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui
[...]
integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Arzignano (VI) al n. 34, parte II, serie A, anno 1981;
c)nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 20.5.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Grassi
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
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