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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 24/03/2025, n. 578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 578 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati riuniti in camera di consiglio:
dott.ssa Gabriella Pompetti Presidente
dott.ssa Maria Federica Minervini Giudice
dott. Andrea Marani Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al numero 3231 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Spaliviero ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Verona, via Terre n. 1, giusta procura allegata all'atto di citazione;
OPPONENTE
E
(C.F. , in proprio e in qualità di esercente la CP_1 C.F._1
responsabilità genitoriale su (c.f. ) e su (c.f. Persona_1 C.F._2 Persona_2
), C.F._3 rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela Lucaioli ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale
Avv. Stecconi e Associati in Ancona, piazza Cavour n. 2, giusta procura e decreto del Giudice
Tutelare in data 26.09.2023 allegati alla comparsa di costituzione e risposta;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione al decreto ingiuntivo n. 650/2023 in materia di finanziamento soci s.r.l.;
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza di p.c. e trascritte in motivazione.
Pag. 1 di 9 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 19 giugno 2023, ha Parte_1
proposto opposizione avverso il decreto n. 650/2023 con cui questo Tribunale - su ricorso di
[...]
Per_ in proprio e in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulle minori ed CP_1 Per_2
quali eredi ab intestato di rispettivamente loro coniuge e padre nonché titolare,
[...] Persona_3
alla data del decesso (24 maggio 2017), di quota del capitale della società opponente pari al 12,33%
- le aveva ingiunto di pagare la somma di euro 55.061,33, oltre interessi e spese del monitorio, a titolo di restituzione del finanziamento erogato alla società dal de cuius.
A fondamento dell'opposizione, ha: (i) eccepito l'incompetenza del Tribunale di Ancona Parte_1 in favore del collegio arbitrale previsto dall'art. 17 dello statuto sociale;
(ii) eccepito, in via subordinata, l'incompetenza per materia e per territorio del Tribunale di Ancona in favore del
Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di impresa, ovvero del Tribunale di Verona, sul presupposto che, diversamente da quanto dedotto in fase monitoria, la società ha una mera unità locale di lavorazione delle carni in Falconara Marittima (AN), mentre la sede effettiva, unica rilevante ai sensi degli artt. 46 c.c. e 23 c.p.c., coincide con la sede legale in San Bonifacio (VR), via Udine n.
68, ove si trova l'ufficio dell'amministratore unico e si espletano i poteri di direzione e amministrazione della società; (iii) contestato la pretesa nel merito, in quanto, diversamente da quanto rappresentato dall'amministratore unico con la nota di asserito riconoscimento del debito allegata al fascicolo monitorio, è successivamente emerso che i complessivi n. 13 bonifici relativi al finanziamento sono stati eseguiti da in nome e per conto di altro socio, Unione Persona_3
Fiduciaria S.p.A.; (iv) eccepito, in subordine, la prescrizione del credito azionato, essendo decorso il relativo termine decennale dalla data di esecuzione di ciascuno dei bonifici e comunque dalla data dell'ultimo dei versamenti, eseguito il 15 maggio 2003, fermo che dai bilanci della società emerge che, tra il 1° gennaio 2006 e il 31 dicembre 2015, sono stati resituiti al complessivi euro Per_3
70.939,00 su 88.395,37 versati.
Ha, quindi, concluso come segue:
“In via preliminare:
1) Accertata l'esistenza della clausola compromissoria di cui all'art. 17 Statuto sociale indicata in narrativa, che devolve la competenza a decidere la presente controversia ad un collegio arbitrale, ai sensi dell'art. 819 ter cpc, dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Ancona in favore del collegio arbitrale e, conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 650/23, con condanna di parte convenuta opposta al pagamento delle spese di lite.
Pag. 2 di 9 2) In subordine al punto 1 precedente, accertata, per le ragioni indicate in narrativa, l'incompetenza per materia del Tribunale di Ancona in favore del Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 650/23, con condanna di parte convenuta opposta al pagamento delle spese di lite.
3) In subordine ai punti 1 e 2 precedenti, accertata, per le ragioni indicate in narrativa,
l'incompetenza per territorio del Tribunale di Ancona in favore del Tribunale di Verona e/o del
Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 650/23, con condanna di parte convenuta opposta al pagamento delle spese di lite.
4) Per le ragioni indicate in narrativa, non concedersi la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto, in forza dei gravi motivi evidenziati nel presente atto ed in quanto l'opposizione risulta fondata su prova scritta e non appare di pronta soluzione.
Nel merito:
5) Accertare e dichiarare, per tutti i motivi indicati in narrativa, l'inesistenza del credito azionato monitoriamente dalla parte ricorrente–opposta e, conseguentemente, dichiarare la nullità, annullabilità ed inefficacia del decreto ingiuntivo opposto e revocare il medesimo.
6) In subordine al punto 5) precedente, accertare e dichiarare, per tutti i motivi indicati in narrativa,
l'inesistenza del credito azionato monitoriamente dalla parte ricorrente–opposta per intervenuta prescrizione dello stesso e, conseguentemente, dichiarare la nullità, annullabilità ed inefficacia del decreto ingiuntivo opposto e revocare il medesimo.
7) Con vittoria di spese e competenze, oltre 15% di spese generali e accessori di legge (CPA e IVA)”.
2. Svolte le verifiche preliminari con decreto del 16 settembre 2023, è stata dichiarata la contumacia dell'opposta nella predetta qualità. CP_1
3. L'opposta si è successivamente costituita tardivamente con comparsa depositata il 18 ottobre 2023, con la quale: (i) ha contestato la competenza arbitrale invocata dalla controparte, dovendosi escludere l'applicabilità dell'art. 17 dello statuto, relativo alle controversie tra società e soci o tra soci, alla vicenda in esame, in cui attrici sostanziali sono le eredi del socio;
(ii) ha escluso che la controversia verta in materia di rapporti societari, traendo la pretesa origine dalla dichiarazione di consistenza e di debito rilasciata dall'amministratore della società e non occorrendo ai fini di causa
“dirimere rapporti societari”; (iii) ha contestato l'eccezione di incompetenza per territorio, attesa la presenza di sede operativa nel circondario di questo Tribunale, in Falconara Marittima;
(iv) quanto al merito, ha dedotto l'inammissibilità delle eccezioni di controparte, in quanto “le medesime non possono essere utilizzate ai fini della decisione in quanto la società opponente non ha formulato specifiche domande di accertamento”, e rappresentato che la pretesa è stata azionata sulla base del
Pag. 3 di 9 riconoscimento di debito operato dalla società (accluso al verbale dell'inventario dell'eredità del e per il titolo e nell'importo ivi indicato, che la asserita restituzione dell'importo di euro Per_3
70.939,00 sarebbe, ove esistente, stata eseguita in ogni caso prima del rilascio della ricognizione di debito e che il finanziamento è stato eseguito dal in proprio. Per_3
Tanto premesso, ha chiesto, previa revoca della propria dichiarazione di contumacia, la rimessione in termini per la costituzione in giudizio – in quanto l'autorizzazione alla costituzione in giudizio è stata emessa dal Giudice Tutelare soltanto il 30 settembre 2023, già decorso il termine per la costituzione tempestiva –, la concessione della provvisoria esecutività del decreto opposto e l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“- in via preliminare rigettare tutte le eccezioni preliminari formulate dal debitore opponente per le motivazioni esposte in atti ovvero
a) l'eccezione di devoluzione della competenza a decidere la presente controversia ad un collegio arbitrale come asseritamente previsto dall'art. 17 delle Statuto Sociale della Parte_2
[...]
b) l'eccezione di incompetenza per materia e per territorio del Tribunale di Ancona in favore della competenza del Tribunale di Venezia-sezione specializzata in materia di imprese;
c) l'eccezione di incompetenza per territorio
e qualsiasi altra eccezione sollevata dal debitore opponente nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo
- in via preliminare in rito, accogliere l'istanza di rimessione in termini e di revoca della dichiarazione di contumacia per le motivazioni esposte al punto 8) del presente atto;
- In via preliminare nel merito, concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto
n. 2309/2023 del 20.04.2023 emesso dal Giudice A. Marani del Tribunale di Ancona stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 c.p.c.
Dopo la concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo op-posto concedere alle parti
(parte opposta) il termine per attivare il procedi-mento di mediazione
-In via principale nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi indicati ed esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 650/2023 emesso nel procedimento n. 2309/2023 RG dal Giudice del Tribunale di Ancona dott. A. Marani e condannare la in persona del legale Parte_1
rappresentante, al pagamento della somma di Euro 55.061,33 (Euro cinquantacinquemilasessantuno/33) a favore di in proprio ed in nome e per conto CP_1
delle figlie minori e sulle quali esercita la potestà genitoriale, oltre Persona_4 Persona_5
gli interessi come da domanda e le spese della procedura di ingiunzione liquidate in Eu-ro 1.121,00
Pag. 4 di 9 (Euro millecentoventuno/00) per compensi professionali ed in Euro 406,50 (Euro quattrocentosei/50) per esborsi, oltre alle spese forfettarie, IVA, CNPAA e alle successive occorrende.
- In via subordinata, nel merito, condannare, la in per-sona del legale Pt_1 Parte_1
rappresentante, al pagamento in favore della sig.ra in proprio e delle figlie minori CP_1
e sulle quali esercita la responsabilità genitoriale esclusiva, della Persona_1 Persona_2 diversa, maggiore o minore somma che risulterà dovuta all'esito dell'espletanda attività istruttoria;
- sempre in via subordinata, condannare la in persona del legale rappresentante, Parte_1
per le motivazioni esposte agli atti (punto n. 6) al risarcimento del danno per lite temeraria ex art.
96 c.p.c., da liquidarsi anche in via equitativa, a favore della sig.ra in proprio ed in CP_1
nome e per conto delle figlie minori e , sulle quali esercita la Persona_1 Persona_2
responsabilità genitoriale.
- In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge, nonché le successive occorrende.
In via istruttoria
A) si chiede l'acquisizione del fascicolo telematico relativo al procedimento monitorio pendente presso il Tribunale di Ancona rubricato al n. 2309/2023 RG”.
4. Respinte dal giudice istruttore sia l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, sia l'istanza di rimessione in termini di parte opposta, la causa è stata istruita documentalmente, con rigetto delle istanze istruttorie formulate dalla sola parte opponente, e rimessa in decisione previa assegnazione dei termini di deposito delle note di precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi degli artt. 189 e 281-quinquies c.p.c..
5. Tanto premesso e prima di giungere all'esame dei motivi di opposizione, va accolta l'eccezione di inammissibilità della documentazione prodotta da parte opposta in allegato alla comparsa conclusionale sub doc. n. 14: secondo quanto esposto dall'opposta negli scritti processuali, trattasi del contratto di locazione dei locali di Falconara Marittima a società terza (CE.DI. Adriatica
S.r.l.) per atto notarile del 21 dicembre 2022. Trattandosi di documento di formazione anteriore all'instaurazione del giudizio (deposito del ricorso monitorio in data 26 aprile 2023), lo stesso avrebbe dovuto essere prodotto entro il maturare delle preclusioni istruttorie, non avendo, inoltre, la parte allegato in fatto nessuna circostanza impeditiva della produzione nel rispetto delle preclusioni.
Peraltro, va rilevato come nel predetto doc. 14 la parte abbia depositato una missiva stragiudiziale inconferente rispetto al giudizio, in quanto relativa ad altre parti.
6. Va poi confermato il rigetto, disposto dal giudice istruttore con ordinanza in corso di causa, dell'istanza di rimessione in termini che la parte opposta in relazione al termine di costituzione in giudizio sul presupposto di aver ottenuto, da parte del giudice tutelare, l'autorizzazione ex art. 320
Pag. 5 di 9 c.p.c. alla costituzione soltanto il 30 settembre 2023, cioè dopo il decorso del termine per il deposito della comparsa previsto dall'art. 166 c.p.c..
Difetta, in particolare, la prova della non imputabilità alla parte della decadenza, necessaria ai fini della rimessione in termini a mente dell'art. 153 c.p.c., non risultando dagli atti la data in cui l'istanza di autorizzazione è stata depositata innanzi al giudice tutelare, né che sia stata eventualmente sollecitata l'adozione del provvedimento.
In ogni caso, va rilevato: che l'assenza di autorizzazione avrebbe potuto essere sanata mediante produzione in giudizio in corso di causa, con efficacia ex tunc, o comunque ai sensi dell'art. 182 c.p.c.
(cfr. Cass., 27 gennaio 2022, n. 2498 e Cass., 4 febbraio 2020, n. 2460); che in proprio CP_1
non necessita di autorizzazione alla costituzione, in quanto maggiorenne;
che rientra nella scelta processuale della parte opposta il mancato deposito delle memorie integrative, in quanto la parte si è costituita prima della scadenza dei relativi termini processuali (costituzione in data 18 ottobre 2023; deposito della prima memoria integrativa entro il 19 ottobre 2023).
7. Quanto ai motivi di opposizione, va respinto quello con cui la società opponente ha eccepito l'incompetenza del Tribunale in favore di collegio arbitrale, a mente della clausola di cui all'art. 17 dello statuto della società (doc. 3 opponente), che, ai fini qui rilevanti, così dispone: “Le eventuali controversie che insorgessero fra la società ed i soci o tra i soci stessi in ordine alla interpretazione ed esecuzione del presente statuto saranno devolute, in quanto compromissibili, al giudizio di un collegio arbitrale composto di tre membri di cui due designati dalle parti in contesa ed il terzo, con funzioni di presidente, dai due arbitri di parte (…)”.
Tale clausola va ritenuta d'ufficio nulla, in quanto non attribuisce a soggetto terzo il potere di nomina degli arbitri, con ciò violando la previsione che impone la nomina di tutti gli arbitri da parte di soggetto estraneo alla società di cui all'art. 838-bis c.p.c. (e, in precedenza, art. 34, D.Lgs. 17 gennaio
2003, n. 5), irrilevante essendo la natura rituale o irrituale dell'arbitrato e l'approvazione dello statuto in data anteriore all'entrata in vigore del menzionato art. 34 (v. ex multis Cass., 9 ottobre 2017, n.
23485 in ipotesi di arbitro unico e Cass., 19 settembre 2023, n. 26784 in fattispecie di collegio arbitrale).
In ogni caso, è orientamento del Tribunale e della più recente giurisprudenza di legittimità che una siffatta clausola statutaria – che nulla dispone in relazione alle controversie di cui siano parti gli eredi dei soci – non sia opponibile agli eredi del socio defunto, in assenza di deduzione circa l'assunzione, da parte loro, della qualità di socio (cfr. sul punto Cass., 24 gennaio 2023, n. 2164).
8. Va invece accolta l'eccezione di incompetenza formulata da parte opponente in favore della
Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Venezia.
Pag. 6 di 9 Pur non risultando applicabile alla fattispecie in esame l'invocato art. 23 c.p.c., che ha ad oggetto la diversa fattispecie in cui la causa verta tra soci, l'opponente ha nella sostanza attribuito la controversia alla competenza della suddetta Sezione, in relazione alla sede legale della società in San Bonifacio,
Verona.
La controversia – vertente in materia di finanziamento erogato alla società da socio di s.r.l. – rientra tra le materie devolute alle sezioni specializzate in materia di impresa, poiché, a mente dell'art. 3, comma 2, lett. a), D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168, vi ricadono, per quanto d'interesse, le cause relative a rapporti societari afferenti a società di capitali, ivi comprese quelle concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di tali rapporti.
Nell'interpretare la menzionata disposizione, la S.C. ha evidenziato la portata generale della clausola legislativa “rapporti societari” e statuito che in essa rientrano anche i finanziamenti dei soci di s.r.l., in quanto sottratti alle comuni regole di diritto civile e ascritte alla speciale disciplina di cui all'art. 2467 c.c. (così Cass., 28 maggio 2019, n. 14468, in motivazione).
Principio, questo, che appare estensibile all'erede del socio, quale successore a titolo universale nel diritto di credito alla restituzione della somma finanziata vantato dal de cuius, tenuto conto che l'art. 3, D.Lgs. n. 168/2003 cit. dà rilievo al profilo oggettivo del rapporto societario.
Per quanto concerne l'individuazione del foro competente a conoscere della controversia in cui è parte convenuta la società, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la sede effettiva della società – rilevante anche ai fini della competenza per territorio (v. Cass., 28 gennaio 2014, n. 1813) – si identifica con il luogo dove si svolge la preminente attività direttiva ed amministrativa dell'impresa, vale a dire il luogo in cui sono i suoi organi rappresentativi o suoi dipendenti con poteri direttivi di ampia portata, essendo viceversa irrilevante il luogo di svolgimento dell'attività meramente economica (cfr. in termini già Cass., 9 giugno 1988, n. 3910).
Quanto al caso di specie, l'opposta, in sede di chiarimenti resi ai sensi dell'art. 640 c.p.c. in fase monitoria, ha ritenuto la competenza di questo Tribunale sulla scorta della presenza in Falconara
Marittima, comune rientrante nel circondario, dello stabilimento produttivo di principale svolgimento dell'attività della società.
All'esito della presente fase di cognizione, non è emerso che in detto stabilimento abbia sede anche il centro amministrativo della società, essendo ciò contestato dalla società opponente e non altrimenti dimostrato.
Deve, pertanto, affermarsi che la sede di rilevante ai fini della determinazione della Parte_1
competenza è quella legale, sita, come osservato, in San Bonifacio (Verona), non rilevando la sede di svolgimento dell'attività economica in Falconara Marittima.
Pag. 7 di 9 Peraltro, l'opposta ha evidenziato negli scritti conclusivi che i locali dello stabilimento di Falconara
Marittima sono stati locati a società terza (CE.DI. Adriatica S.r.l.) con atto notarile del 21 dicembre
2022 e che l'odierna opponente sarebbe solo formalmente società attiva, avendo nei fatti cessato la propria attività.
Tale elemento non solo è irrilevante, in quanto afferente al centro di svolgimento della mera attività economica della società, ma depone in senso contrario alla parte che lo invoca.
Posto che la competenza va determinata sulla base (della legge vigente e) dello stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda (art. 5 c.p.c.), ne emerge infatti che alla data di proposizione della domanda (deposito del ricorso monitorio il 26 aprile 2023) la società aveva perso ogni collegamento con il criterio di competenza territoriale di questo Tribunale prescelto dalla ricorrente monitoria, non sussistendo a quella data nemmeno la sede di svolgimento dell'attività economica nel circondario del Tribunale, poiché già ceduta a terzi dal dicembre 2022.
È del pari irrilevante ai fini della competenza, oltre che indimostrato, il fatto che la società sia in tesi inattiva.
La natura inderogabile della competenza della Sezione specializzata in materia di impresa non solo esclude l'onere per la parte che eccepisce l'incompetenza di contestare tutti i possibili fori alternativi
(cfr. esemplificativamente Cass., 4 novembre 2021, n. 31604), ma rende altresì irrilevante l'adesione della controparte all'eccezione (cfr. sul punto Cass., 5 giugno 2024, n. 15699; Cass., 19 gennaio 2017,
n. 1381); adesione che pure nel caso di specie sussiste, in quanto manifestata dalla opposta negli scritti conclusivi, ancorché in relazione al diverso Tribunale di Verona, quale foro ordinario della sede legale della società.
9. Alla declaratoria di incompetenza di questo Tribunale seguono l'assegnazione, ai sensi dell'art. 50 c.p.c., del termine di mesi tre per la riassunzione del giudizio innanzi al Giudice dichiarato competente e la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
statuizione, quest'ultima, che giustifica la forma di sentenza del presente provvedimento.
10. Posto che la pronuncia sulle spese è dovuta, in ipotesi di pronuncia sulla competenza inderogabile, a prescindere dall'adesione all'eccezione di incompetenza formulata in atti (cfr. ex multis Cass., 19 settembre 2024, n. 25138 e 8 giugno 2016, n. 11764), le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, in applicazione dei parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014, come da ultimo modificato dal D.M.
n. 147/2022, congrui in ragione della definizione in rito del processo, per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Pag. 8 di 9 Il Tribunale di Ancona, Sezione specializzata in materia di impresa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.r.g. 3231/2023, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa:
1) in accoglimento dell'opposizione promossa da contro in Parte_1 CP_1
Per_ proprio e in qualità di esercente la responsabilità genitoriale su ed quali Persona_2 eredi di dichiara l'incompetenza in favore del Tribunale di Venezia, Sezione Persona_3
specializzata in materia di impresa;
2) per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 650/2023;
3) assegna termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio innanzi al giudice dichiarato competente;
4) condanna nella predetta qualità alla refusione, in favore di CP_1 Parte_1
delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 406,50 per esborsi ed euro 7.052,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 21 marzo 2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Andrea Marani dott.ssa Gabriella Pompetti
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