Versione
7 gennaio 1972
7 gennaio 1972
Art. 22. (Liquidazione e pagamento delle pensioni)
La pensione e' richiesta all'ente con domanda scritta. La pensione di invalidita' decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale e' presentata la domanda.
La pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l'assicurato compie il sessantacinquesimo anno di eta', oppure, in mancanza del requisito di iscrizione e di contribuzione, dal primo giorno del mese successivo alla data di maturazione del requisito stesso.
La pensione a favore dei superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui e' avvenuta la morte dell'iscritto o del pensionato.
In caso di ritardata presentazione della domanda di pensione di vecchiaia o a favore dei superstiti sono dovuti gli arretrati, senza interessi, con un massimo di due annualita'.
La pensione annua e' pagata in tredici rate uguali:
una al principio di ciascun mese e una in occasione delle festivita' natalizie.
La pensione e' richiesta all'ente con domanda scritta. La pensione di invalidita' decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale e' presentata la domanda.
La pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l'assicurato compie il sessantacinquesimo anno di eta', oppure, in mancanza del requisito di iscrizione e di contribuzione, dal primo giorno del mese successivo alla data di maturazione del requisito stesso.
La pensione a favore dei superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui e' avvenuta la morte dell'iscritto o del pensionato.
In caso di ritardata presentazione della domanda di pensione di vecchiaia o a favore dei superstiti sono dovuti gli arretrati, senza interessi, con un massimo di due annualita'.
La pensione annua e' pagata in tredici rate uguali:
una al principio di ciascun mese e una in occasione delle festivita' natalizie.
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/07/1983, n. 5150Provvedimento: A norma del combinato disposto degli artt. 22 e 23 della legge 23 novembre 1971 n. 1100, il consulente del lavoro che possa vantare i previsti requisiti di pregressa iscrizione all'enpacl e di contribuzione per almeno venti anni, anche se sia stato cancellato dall'albo professionale, ha ugualmente diritto alla pensione di vecchiaia con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento del sessantacinquesimo anno di età, pur non essendo a tale momento iscritto all'ente suddetto, senza che sia possibile un versamento in unica soluzione del citato minimo di annualità di contribuzione, fermo restando, peraltro, che, in conseguenza dell'indivisibilità del contributo annuo …Leggi di più...
- casse di mutualità e fondi previdenziali·
- pensione di vecchiaia·
- condizioni·
- spettanza·
- previdenza (assicurazioni sociali)·
- consulenti del lavoro