Articolo 22 della Legge 23 novembre 1971, n. 1100
Articolo 21Articolo 23
Versione
7 gennaio 1972
Art. 22. (Liquidazione e pagamento delle pensioni)

La pensione e' richiesta all'ente con domanda scritta. La pensione di invalidita' decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale e' presentata la domanda.
La pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l'assicurato compie il sessantacinquesimo anno di eta', oppure, in mancanza del requisito di iscrizione e di contribuzione, dal primo giorno del mese successivo alla data di maturazione del requisito stesso.
La pensione a favore dei superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui e' avvenuta la morte dell'iscritto o del pensionato.
In caso di ritardata presentazione della domanda di pensione di vecchiaia o a favore dei superstiti sono dovuti gli arretrati, senza interessi, con un massimo di due annualita'.
La pensione annua e' pagata in tredici rate uguali:
una al principio di ciascun mese e una in occasione delle festivita' natalizie.
Entrata in vigore il 7 gennaio 1972
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