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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 12/02/2025, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa Lilia M. Ricucci, all'esito dell'udienza del 12/2/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha depositato telematicamente la seguente
SENTENZA della causa iscritta al n. 764/2018 R.G. Aff. Cont. Lavoro, vertente
T R A
in persona dei legali rappresentanti pro Parte_1 tempore, e , rappresentati e difesi dall'Avv. Matteo Parte_1 Parte_1
Vocino, come da procura speciale alle liti in atti,
OPPONENTI
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, che agisce in proprio e in qualità di mandatario della società di cartolarizzazione di crediti , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Paolo Bonetti e Controparte_2
Domenico Longo, come da procura generale alle liti in atti,
OPPOSTA oggetto: opposizione ad avviso di addebito n. 343 2017 00027318 74 000 per l'importo di € 8.688,74, notificato il 14/12/2017 a titolo di contributi gestione aziende con lavoratori dipendenti per il periodo
4/2011-2/2016
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 22/01/2018 la società e i ricorrenti in epigrafe indicati, in proprio nella qualità di legali rappresentanti della società , premesso che con avviso di addebito n. 343 Parte_1
2017 00027318 74 000 notificato a mezzo pec in data 14/12/2017 veniva chiesto dall' il CP_1 pagamento della somma complessiva di euro 8.668,74, a titolo di omesso versamento contributivo per il periodo dal 01/04/2011 al 29/02/2016, in forza del verbale unico di accertamento e notificazione n.
2016004922 del 11/05/2016, notificato il 20/05/2016; che l'attività espletata dalla società ricorrente pagina 1 di 9 consisteva nella gestione di una stazione di servizio AGIP e bar annesso, deputata alla vendita di carburante e di prodotti commerciali, situata nel Comune di San Nicandro Garganico alla Via Marconi
SS89 Km 25.582 SC;
che avverso il citato verbale ispettivo i ricorrenti avevano proposto ricorso CP_ amministrativo all' senza esito positivo;
che avevano contestato l'esito degli accertamenti confluiti nel citato verbale ispettivo relativo alla posizione lavorativa dei dipendenti assunti con contratto di lavoro part D'Ambrosio Persona_1 Persona_2 Persona_3 Persona_4
e a titolo di omesso versamento contributivo derivante da differenze
[...] Persona_5 retributive corrisposte in misura inferiore rispetto a quella effettivamente dovuta, sulla base della mancata fruizione di permessi, ferie e della tredicesima e quattordicesima mensilità; che, per la lavoratrice , veniva correttamente riconosciuto il 6° livello previsto per i contratti di Parte_2 inserimento lavorativo finalizzati alla formazione del lavoratore, anziché il 5° livello erroneamente riportato e trascritto nel modello Unilav, nonché la retribuzione effettiva in relazione alle ferie godute e ai permessi residui, anche in considerazione della busta paga (doc. 7); per la lavoratrice vi Per_2 erano stati l'effettivo godimento delle ferie nel mese di settembre 2011 (non riportato erroneamente in busta paga), la liquidazione in busta paga dei permessi brevi goduti, la corretta liquidazione della tredicesima e quattordicesima mensilità dovuta in relazione al lavoro svolto negli anni 2011 e 2012; per il lavoratore vi erano state l'effettiva fruizione del montante massimo orario dei Persona_3 permessi, riportate in busta paga come prestazioni di lavoro ordinario;
l'effettiva utilizzazione del montante massimo orario anche per le ferie, relativamente al periodo dall'1/01/2014 al 11/06/2015, con particolare riferimento alla differenza di 23 ore di ferie contestate, accreditate dalla società in busta paga come prestazioni di lavoro ordinario;
l'effettiva corresponsione della tredicesima e quattordicesima mensilità, rispettivamente, per l'importo di €.878,09 ( pari a ore 100,80) e €.878,09 ( pari a ore 100,80); per il lavoratore vi erano stati l'effettivo godimento dei permessi per i mesi di luglio Persona_5
2014 e marzo 2015; l'espletamento dell'attività lavorativa nel limite massimo di 20 ore settimanali come previsto nel contratto part time nel mese di dicembre 2015, gennaio e fino al 10 febbraio 2016;
l'effettiva data di inizio della prestazione lavorativa dello stesso a decorrere dal giorno del 23/12/2015, anziché dalla data dichiarata del 21/12/2015, finalizzata a garantire la sostituzione di un operaio dimessosi il 21/12/2015, ; tanto premesso in fatto e in diritto, la parte Persona_4 opponente rassegnava le seguenti conclusioni: “in via principale, accertare e dichiarare preliminarmente l'illegittimità del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2016004922 del 11/05/2016 riferito al periodo del
01/04/2011 al 29/02/2016 per i motivi su esposti in narrativa, e, quindi, annullarlo con la emananda sentenza e per l'effetto dichiarare non dovute le somme richieste con l'avviso di addebito n. 343 2017 00027318 74, previo annullamento dello stesso;
pagina 2 di 9 - in via subordinata, in caso di accoglimento parziale delle censure esposte in narrativa nei confronti del Verbale Unico di
Accertamento e notificazione n. 2016004922 del 11/05/2016 riferito al periodo dal 01/04/2011 al 29/02/2016, accertata l'insussistenza e l'illegittimità di parte delle violazioni contestate ai comparenti, di conseguenza riconoscersi la minor somma debenda dagli opponenti, con annullamento in parte qua dell'avviso di addebito n. 343 2017 00027318
74 000, il tutto per le ragioni esposte in premessa;
- spese e competenze come di giustizia”.
Ritualmente costituitosi in giudizio, l' contestava, con articolate argomentazioni, la domanda CP_1 attorea, chiedendone il rigetto.
Acquisiti gli atti e i documenti delle parti, esaminati i testi escussi, disposta CTU contabile, lette le note di trattazione scritta, la causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 12.02.2025, mediante pronuncia della presente sentenza depositata telematicamente.
2. L'opposizione è parzialmente fondata e va accolta, nei limiti e per le ragioni che seguono.
2.1 Giova premettere che l'opposizione va qualificata come opposizione ex art. 24 D. Lgs. 46/99 a cartella di pagamento, pacificamente estendibile all'avviso di addebito, tempestivamente proposta, giacché dalla data di notifica a quella di deposito del presente giudizio, sono trascorsi meno di quaranta giorni.
L'opposizione avverso la cartella di pagamento (o l'avviso di addebito), difatti, dà luogo a un giudizio ordinario di cognizione su diritti e obblighi inerenti al rapporto contributivo.
Ciò perché l'iscrizione a ruolo (o, nella specie, la formazione dell'avviso di addebito) è solo uno dei CP_ meccanismi che la legge accorda all' per il recupero dei crediti contributivi, per cui resta ferma la possibilità che l'Istituto agisca nelle forme ordinarie (v. Cass. 14149/2012).
Occorre poi rammentare che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., all'Istituto impositore – che riveste il ruolo di attore in senso sostanziale – spetta provare i fatti costitutivi della pretesa impositiva, mentre alla parte opponente – che conserva il ruolo di convenuto in senso sostanziale – spetta provare i fatti modificativi, impeditivi o estintivi del diritto azionato.
Invero, il carattere autoritativo del ruolo esattoriale non può incidere sulla distribuzione dell'onere probatorio, in quanto tale prerogativa rileva unicamente nella fase – anteriore al giudizio di cognizione che si instaura con l'opposizione – dell'accertamento sommario ed è prodromica alla stabilità, definitività ed incontrovertibilità, che tale accertamento acquista soltanto in assenza di una tempestiva impugnazione.
In merito al riparto dell'onere probatorio valgono le stesse considerazioni appena svolte anche per la domanda di annullamento del verbale di accertamento n. 2016004922 del 11/05/2016 sotteso all'avviso di addebito impugnato, come formulata nelle conclusioni in epigrafe riportate.
pagina 3 di 9 Nel caso in esame, il verbale di accertamento n. 2016004922 del 11/05/2016 involge la posizione Pers contributiva di cinque lavoratori: Persona_6 Persona_2 Persona_3
e Persona_4 Persona_5
2.2 Ai fini della soluzione della vicenda è stato necessario disporre una consulenza tecnica sulla base dei seguenti quesiti: “1) in relazione alla posizione dei singoli lavoratori , Parte_3 Persona_2
e verifichi l'esattezza dell'ammontare del credito Persona_3 Persona_4 Persona_5 vantato dall' nell'avviso di addebito n. 343 2017 0002731874000 per la complessiva somma di € 8.688,74 CP_1 avente ad oggetto contributi gestione aziende con lavoratori dipendenti per il periodo 4/2011-2/2016 (eventualmente rideterminandolo) alla luce di tutta la documentazione in atti, delle contestazioni dell'opponente al verbale unico di accertamento e notificazione n. 2016004922 dell'11.5.2016, sotteso all'avviso di addebito impugnato (ove sono analiticamente indicati gli addebiti contributivi in capo all'azienda) e alle risultanze della prova testimoniale;
2) consideri il CTU che, per la posizione del lavoratore la sentenza di questo Tribunale n. 4447/2021, Persona_5 pubbl. il 14/12/2021 (avverso la quale non è stato proposto appello ed allegata alle note di trattazione scritta del
15.11.2023), ha accolto l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 768/2016, altresì accertando che il rapporto di lavoro di ha avuto inizio in data 23.12.2015”. Persona_5
Il CTU nominato, dott. ha verificato, con motivazione integralmente condivisibile, Persona_7 quanto segue: “3.a) . La signora ha lavorato dal 25 maggio 2010 al 31 Parte_3 Parte_2 dicembre 2011 con rapporto di lavoro part time per venti ore settimanali e qualifica di commessa, inquadrata al livello 5 previsto dal Contratto collettivo del settore commercio, mediante contratto di inserimento lavorativo. Secondo gli estensori del verbale di ispezione, da aprile a dicembre 2011 la dipendente ha ricevuto una retribuzione inferiore a quanto dovuto;
perciò, sono state calcolate le differenze retributive spettanti e calcolati i contributi dovuti su tali differenze. Poiché, inoltre, la società aveva goduto di agevolazioni contributive previste per gli occupati con contratto di inserimento, i verbalizzanti hanno provveduto anche al recupero di tali agevolazioni, consistenti nel 100% dei contributi previsti. Successivamente, la signora è stata nuovamente assunta, sempre con contratto parti time, dal 26 gennaio al 24 aprile 2012. Per Parte_2 questo secondo periodo, gli ispettori hanno accertato la mancata denuncia della retribuzione di marzo e la minore retribuzione rispetto a quanto previsto dal CCNL per aprile. Pertanto, hanno recuperato tutti i contributi di marzo e la differenza per il mese successivo. Relativamente al primo periodo esaminato, dobbiamo ricordare che il contratto di inserimento, introdotto dal Decreto-legge 276/2003, è stato abrogato dalla Legge 92/2012 (Riforma del Mercato del
Lavoro). Agli atti risulta, come allegato numero 6 all'opposizione, il contratto. In esso si legge che il livello di inquadramento iniziale era il sesto, mentre quello finale doveva essere il quinto, da raggiungere al termine del periodo di formazione, prevista per 18 mesi. Deve perciò intendersi che il passaggio al livello retributivo superiore doveva avvenire dopo 18 mesi dal 25 maggio 2010, data di assunzione, e quindi dal 25 novembre 2011. Pertanto, l'unico mese effettivamente lavorato per il quale la lavoratrice avrebbe avuto diritto alla retribuzione prevista per il quinto livello è quello finale del primo periodo lavorativo. Relativamente a dicembre 2011, a pagina 26 e 27 del verbale unico di accertamento e pagina 4 di 9 notificazione sono riportati i calcoli eseguiti dagli ispettori per determinare le somme spettanti alla lavoratrice e quelle ricevute, con la differenza complessiva. Da tali calcoli si evince che sono stati considerati, oltre alle differenze sulla retribuzione base oraria, sulla tredicesima e sulla quattordicesima, spettante in parte al momento della cessazione del rapporto lavorativo, anche somme ulteriori per ferie, permessi e festività non godute”.
Escussa all'udienza del 15.2.2023, la ha in effetti dichiarato di aver usufruito delle ferie nel Parte_2 mese di agosto dell'anno 2011: “Confermo il cap. 1b del ricorso. Io e la concordammo le ferie con Per_2 Pt_1
e un altro suo socio, che si chiamava concordammo che io sarei stato in ferie ad agosto 2011 e la
[...] Pt_1 Per_2
a settembre 2011. Io lavoro come signora delle pulizie in Germania, vicino Stoccarda. Lavoravamo nel supermercato
SP RO o qualcosa del genere”. “Confermo il cap. 2b, io so per certo perché la prendeva le ferie subito Per_2 dopo le mie, che erano ad agosto. Non so più niente della collega, non siamo più in contatto”. CP_ Invero, l' contesta il conteggio delle ferie ad 7,66595 euro invece che agli 8,20 euro previsti per il sesto livello.
Prosegue, sul punto, il CTU: “Ho preparato un allegato 1 riportando le ore indicate nella busta paga di dicembre CP_ 2011 e determinando le differenze richieste dall' per i vari istituti retributivi e il totale complessivo, sul quale poi va calcolato i contributi dovuti utilizzando l'aliquota del 36,12%. Ne risultano 173,38 euro di maggiori contributi a debito della società. A questi vanno aggiunte le agevolazioni contributive ricevute nel mese e pari al 100% dei contributi che si sarebbe dovuto versare sulla retribuzione effettivamente corrisposta;
si tratta di un ulteriore 36,12% sulla retribuzione lorda di 1.913 euro, e cioè altri 690,98 euro. L'articolo 6, comma 10 del D.L. n. 338/89 prevede, però, che la perdita della riduzione contributiva, disposta nel caso di agevolazioni indebitamente fruite, trovi come limite massimo l'importo più elevato tra i contributi non versati e la paga non attribuita ai lavoratori (cosiddetta clausola calmieratrice). Possiamo perciò determinare il valore della revoca della agevolazione limitandola all'importo delle maggiori retribuzioni accertate, quindi
479,75 euro. Per quanto riguarda, invece, marzo e aprile 2012, la società non sembra aver indicato nel proprio atto di opposizione una motivazione che possa contrastare quanto rilevato dagli ispettori. In particolare, i contributi richiesti per il mese di marzo sono dovuti perché la denuncia retributiva non risulta presentata, con conseguente evasione di tutti i contributi del mese;
nella busta paga di aprile, invece, mancano gli importi spettanti alla lavoratrice a titolo di ratei di tredicesima e quattordicesima, oltre che per ferie e permessi non goduti. Il recupero delle basi imponibili contributive per i due mesi è rispettivamente di 885,60 e 900,72 euro e i corrispondenti contributi evasi sono 320,02 euro per marzo e
325,44 per aprile”.
Sulla posizione di , il CTU si è espresso in questi termini: “Per quanto riguarda la Persona_2 signora il primo mese sul quale si operano recuperi è maggio 2011, per il quale si recupera una giornata festiva Per_2 goduta, non indicata in busta paga. Si tratta certamente del 1° maggio, Festa dei Lavoratori, che in quell'anno coincideva con il riposo settimanale della dipendente. Le andava effettivamente pagata la giornata, con il maggiore imponibile correttamente accertato in 31,95 euro, sul quale i contributi dovuti sono 11,56 euro. Per il mese di dicembre dello stesso anno il recupero è più consistente perché riguarda ferie apparentemente non godute e permessi, non inseriti nel cedolino, pagina 5 di 9 mentre le altre voci indicate coincidono con quelle della relativa busta paga. In realtà, è stato dimostrato dalle prove testimoniali che la signora ha regolarmente usufruito delle ferie nel mese di settembre”, come in effetti Per_2 confermato dalla teste . Parte_2
E ha così concluso: “Resta valido, perciò, il solo recupero dei permessi non goduti, ma tenendo conto che, rispetto alle
32 ore previste per i contratti full time, la lavoratrice aveva un part time al 60% e ha lavorato per 16 mesi. Perciò il calcolo corretto è: 32 x 60% : 12 x 16 = 25,60 ore.
Valorizzando questo numero di ore di permesso non utilizzate a 8,31201 euro ciascuna, si ottiene una maggiore retribuzione pari a 212,79 euro, su cui i contributi dovuti sono 76,94 euro. Sui maggiori contributi evidenziati per maggio e dicembre 2011, vanno poi restituite le agevolazioni contributive utilizzate. Anche in questo caso applichiamo la clausola calmieratrice e determiniamo l'importo dei contributi da restituire rendendo uguale alla maggiore retribuzione accertabile.
Per quanto riguarda poi aprile 2012, mese conclusivo del primo rapporto di lavoro, i recuperi riguardano maggiori importi per tredicesima e quattordicesima, ferie e permessi non goduti.
Sulle mensilità aggiuntive, il ricorso ha spiegato come la dipendente abbia ricevuto somme maggiori del dovuto nei mesi precedenti e che, per questo motivo, le somme ricevute a fine rapporto fossero comunque superiori alle differenze ancora a lei CP_ spettanti. Per i permessi l' ha recuperato 20,80 ore, riguardanti 13 mesi di lavoro;
nulla viene contestato in ricorso sulle ferie residue, che vanno considerate corrette nel numero calcolato nel verbale di ispezione. Perciò complessivamente per il periodo devono essere recuperati 292,45 euro per ferie e 175,81 per permessi. Sono da recuperare anche le agevolazioni utilizzate, nella misura già evidenziata in precedenza. C'è, infine, un recupero per il successivo rapporto di lavoro intercorso CP_ tra la società ricorrente e la signora e riguarda il mese di settembre 2012, nel quale l' asserisce che la Per_2 dipendente ha ricevuto una retribuzione inferiore alla spettante. Anche in questo caso, l'esame delle differenze allegate al verbale fa comprendere che si tratta di 21,48 euro per permessi non goduti, sui quali i contributi ammontano a 7,59 euro.
In questo caso la società non aveva usufruito di agevolazioni sui contributi da versare”. CP_ Relativamente alla posizione di “la contestazione dell' riguarda, in primo luogo, dicembre Persona_3
2012. Anche in questo caso vengono recuperate 5,95 ore di ferie non godute e 15,60 di permessi non utilizzati. Sulle ferie nulla viene detto, sia nel ricorso che nelle prove testimoniali, per cui si deve ritenere corretto il recupero di 50,81 euro. Sui permessi, pur asserendo la ricorrente che gli stessi erano compresi nel lavoro ordinario e solo erroneamente non evidenziati nelle buste paga, mi sembra che ne manchi la dimostrazione, se non per quanto riportato nel verbale di udienza del 15 febbraio
2023, in cui un altro dipendente, afferma di aver usufruito di quattro ore di permesso, ma senza specificare Persona_5 in quale periodo, anzi, facendo apparente riferimento al 2014 o al 2015. Anche questo recupero, di 133,20 euro di retribuzione sembra fondato” (cfr. elaborato peritale, pag. 8). In effetti, alcuna dimostrazione è stata fornita dalla società opponente in ordine all'effettiva fruizione dei permessi da parte di Per_3
Prosegue il CTU: “Per ottobre 2013, la differenza è di soli 2,20 euro, perché nella busta paga era stato ancora utilizzato CP_ l'importo orario di 8,62497 euro contro quello utilizzato dall' pari a 8,65. In tutto, sarebbero 0,72 euro di maggiori contributi dovuti. pagina 6 di 9 Per dicembre dello stesso anno, come nell'anno precedente, la differenza è dovuta a ferie e permessi non goduti. Si concorda, però, con le ore di permesso come determinate in ricorso, pari a 38,40 ore (con corrispondente retribuzione pari a 334,51 euro). A questo importo vanno aggiunti 137,62 euro per le ferie non godute, per complessivi 472,13 euro, cui corrispondono contributi per 170,49 euro. Per dicembre 2014, invece, il recupero riguarda solo le ore di permesso, ma nel frattempo la percentuale di lavoro era scesa al 30% da ottobre in poi. Perciò le ore di permesso saranno:
32 x 60% : 12 x 9 + 32 x 30% : 12 x 3 = 16,80 e la corrispondente retribuzione sarà 148,85 euro, utilizzando la retribuzione oraria di 8,86005 euro, indicata in busta paga, con contributi pari a 53,82 euro.
Infine, anche per giugno 2015, mese finale del rapporto di lavoro in esame, le differenze retributive sono dovute a ferie non godute e permessi. Questi vanno ridotti al 30% della metà di 32, cioè a 4,80, da valorizzare a 8,96096 euro ciascuna e sommare a 206,08 euro di ferie non godute, per un totale di 249,09 euro, con contributi corrispondenti a 89,94 euro”.
Quanto alla posizione di , “l'unico rilievo contenuto nel verbale ispettivo è quello Persona_4 relativo a dicembre 2015, dove, ancora una volta, vengono recuperate 43,50 euro per ferie non godute e 347,68 per permessi.
Riguardo ai permessi, il ricorso precisa che, dato che il lavoratore in esame svolgeva part time al 50% ed ha lavorato per 9 mesi su dodici, i 9/12 di 16 ore corrispondono effettivamente a dodici ore da riconoscere al signor Tuttavia, Per_4 sempre nel ricorso si sostiene che gli siano state pagate a dicembre 6,70 di queste ore, mentre in realtà quel numero si riferisce alle ex festività, che sono una cosa diversa.
Comunque, se consideriamo 12 ore di permesso da retribuire a 8,91488 euro ciascuna, si ottiene una maggiore retribuzione pari a 106,98 euro. A questi vanno aggiunti 43,50 euro per ferie non godute, con contributi totali corrispondenti a 54,18 euro” (cfr. CTU pag. 9).
In ordine al dipendente “per il quale il primo periodo oggetto di accertamento è quello finale del Persona_5
CP_ primo contratto di lavoro intercorso con la società ricorrente, cioè luglio 2014. Per questo mese l' accerta una differenza retributiva di 193,76 per ferie non godute e 116,48 per permessi. Anche in questo caso, fermo restando il numero di ore di ferie non godute (di cui non è dimostrato né il godimento, né il pagamento in busta paga), per i permessi va fatto il calcolo rispetto alle 32 ore totali, tenendo conto del part time al 30% e dei soli quattro mesi lavorati;
quindi, come indicato in ricorso, le ore da pagare sarebbero in tutto 3,20 a 11,20 euro ciascuna, con una maggiore retribuzione di 35,84 euro.
Un secondo recupero riguarda il mese di marzo 2015, lavorato solo dal 4 al 27 con part time sempre al 30%. Qui, CP_ effettivamente, la busta paga indica solo il compenso per lavoro ordinario (oltre al Tfr); perciò l' correttamente ha recuperato i ratei di tredicesima e quattordicesima, 42,87 euro ciascuno, le ferie non godute e i permessi. Anche in questo caso, il calcolo dei permessi su un solo mese corrisponde a sole 0,80 ore, che a 10,41619 euro l'uno sommano 8,33 euro di maggiore retribuzione. A questo calcolo vanno aggiunti 45,10 euro per le ferie. Non dobbiamo dimenticare, però, che il lavoratore ha testimoniato di aver goduto di quattro ore di permesso, corrispondenti proprio alle 3,20 del primo periodo più le 0,80 di marzo;
perciò, ho eliminato dai calcoli le ore di permesso in questione. Per quanto riguarda, infine, l'ultimo contratto di assunzione, il primo rilievo degli ispettori riguardava la presunta assunzione il 21 dicembre 2015, invece del 23; ma, come abbiamo già visto, la sentenza n. 4447/2021 ha definitivamente stabilito che questa ultima data sia quella effettivamente da pagina 7 di 9 considerare, per cui vengono meno tutte le obiezioni sul tema. Ulteriore contestazione relativa allo stesso contratto è quella che inserisce nel calcolo altre quattro ore, necessarie per raggiungere le 24 ore settimanali, in luogo delle 20 denunciate. Ma proprio il nella sua testimonianza, ha confermato di aver lavorato sempre e solo 20 ore a settimana, Pertanto, anche questo Per_5 recupero viene a mancare del tutto” (“Confermo i capitoli 1e) e 2e) del ricorso. Ho lavorato per la Parte_1 dal 26/3/2014 al 29/7/2014 e dal 4/3/2015 al 27/3/2015 quale addetto al lavaggio delle auto e
[...] benzinaio in assenza di altro personale. Il lavoro è a San Nicandro, in Via Marconi. Ho usufruito di 4 ore di permessi retribuiti;
nel mese di dicembre 2015 e gennaio e febbraio 2016 ho lavorato 20 ore a settimana” cft. testimonianza di del 15.2.2023). Per_5
Dopo aver analiticamente risposto ai quesiti, il CTU ha così concluso: “in relazione alla posizione dei singoli lavoratori, il credito vantato dall' nell'avviso di addebito n. 343 2017 0002731874000, alla luce di tutta la CP_1 documentazione in atti, delle contestazioni dell'opponente al verbale unico di accertamento e notificazione n. 2016004922 dell'11.5.2016 e alle risultanze della prova testimoniale, considerata anche la sentenza n. 4447/2021, deve essere rideterminato in 2.829,71 euro per contributi e 820,63 euro per sanzioni”.
Le determinazioni cui è giunto il CTU possono condividersi, poiché risultano logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici e frutto di una valutazione completa e accurata della documentazione in atti. Il consulente ha altresì precisato che nessuna delle parti ha inviato osservazioni alla bozza dell'elaborato, poi depositato in via definitiva.
Ne deriva il parziale accoglimento del ricorso, dovendosi quindi dichiarare dovuta da parte della società opponente, nei confronti dell' la minor somma di € 2.829,71 per contributi ed € 820,63 per sanzioni, CP_1 oltre interessi legali dalla maturazione al saldo.
3. Il ridimensionamento della pretesa contributiva, solo in parte ritenuta dovuta, vale a ritenere integrata la reciproca soccombenza, con compensazione delle spese di lite in ragione di un mezzo. Il residuo mezzo viene posto a carico dell' (D.M. n. 147/2022, cause di previdenza, scaglione “infra” € CP_1
5.200,00, sulla base del “decisum”, valori minimi).
3.1 Spese di CTU, liquidate con separato decreto emesso in data odierna, a carico di entrambe le parti, in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 764/2018, proposto da
, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, e , Parte_1 Parte_1 Parte_1 nonché da e in proprio, nei confronti dell' che Parte_1 Parte_1 CP_1 agisce in proprio e in qualità di mandatario della società di cartolarizzazione dei crediti CP_1 CP_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, disattesa e assorbita ogni contraria istanza,
[...] eccezione e difesa, così provvede:
pagina 8 di 9 1) accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara dovuta dall'opponente, nei confronti dell' la minor somma di € 2.829,71 per contributi e di € 820,63 euro per sanzioni, oltre CP_1 accessori di legge;
2) compensa per un mezzo le spese di lite, liquidate, complessivamente e per l'intero, in € 1.310,00, oltre IVA, CAP, spese generali ed € 43,00 per spese di contributo unificato, condannando l' al CP_1 pagamento del residuo mezzo in favore della parte ricorrente;
3) pone le spese di CTU definitivamente a carico di entrambe le parti, in solido tra loro.
Foggia, all'esito dell'udienza del 12.2.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Lilia Maria Ricucci)
pagina 9 di 9