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Sentenza 30 dicembre 2024
Sentenza 30 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 30/12/2024, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 736/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Ufficio Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Ilaria PEPE Presidente
Dott. Antonio Stanislao FIDUCCIA Giudice
Dott.ssa Francesca GRECO Giudice relatore/estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 736/2024 V.G. promosso da:
, (C.F. nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
20/02/1969, residente a [...], elettivamente domiciliata a Luco dei Marsi in via A. Manzoni n 10, presso lo studio dell'avv. Loreta Massaro, giusta procura a margine del ricorso congiunto;
e
, (C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_2 CodiceFiscale_2
residente a [...] Int. 4, elettivamente domiciliato ad Avezzano in Via Borgo Angizia n 75, presso lo studio dell'avv. Antonio
Pascale che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso congiunto;
Con l'intervento del pubblico ministero.
Oggetto: divorzio-cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 Le parti, previo ottenimento di provvedimento di omologa di separazione personale tra coniugi emesso da questo Tribunale nell'ambito del procedimento civile contraddistinto dal numero 1670/2020 RG, chiedono, concordemente, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
“a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra la Sig.ra Parte_1 ed il IG. , ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere
[...] Parte_2 alla annotazione della sentenza;
b)a parziale modifica degli accordi di cui al ricorso introduttivo relativo alla separazione personale dei coniugi gli stessi convengono quanto segue:
- relativamente al punto 4 si fa presente che il IG. si è trasferito, secondo gli accordi, in Pt_2 altra abitazione e che quindi la casa coniugale di esclusiva proprietà della IG.ra Parte_1
è nella sua totale disponibilità;
[...]
- relativamente al punto 14 (assegno di Mantenimento a favore dei figli e spese straordinarie),
a seguito di rivalutazione monetaria e nuovi accordi lo stesso viene modificato come segue:
“ il IG. concorrerà al mantenimento dei figli minori e Parte_2 Per_1 Persona_2
, versando tramite ricarica postepay intestata alla IG.ra , entro il
[...] Parte_1
05 di ogni mese la somma di € 463,76 (quattrocentosessantatre/76), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici istat. Tutte le spese straordinarie, rilevato che il IG. sta Parte_2 provvedendo al pagamento della finanziaria contratta con la Findomestic con rata di € 700,00 mensili, saranno ad esclusivo carico della IG.ra Qualora per qualsiasi Parte_1 motivo il IG. non provvederà più al pagamento della suddetta finanziaria prima Parte_2 della scadenza dell'ultimo rateo, la IG.ra avrà diritto a vedersi ripetere il Parte_1
50% delle spese straordinarie che matureranno successivamente ai mancati pagamenti dei ratei.
L'assegno Unico relativo ai figli minori verrà riscosso al 50% da entrambi i genitori, che sin da oggi si dichiarano disponibili alla sottoscrizione di tutta la documentazione necessaria da inviare presso l'Inps
c)I punti 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 riportati nel ricorso per la separazione dei coniugi, e che qui si intendono integralmente trascritti, restano invariati nella loro formulazione obbligando i coniugi divorziandi al loro rispetto ed applicazione.”
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 24.10.2024, Parte_3
hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
concordatario contratto in data 10.08.1991 in Ortucchio (AQ) dal quale sono nati quattro figli: nato ad [...] il [...]; nata ad Persona_3 Persona_4
Avezzano il 30/07/1996; nato ad [...] il [...]; Per_1 Persona_2
, nata a [...] il [...].
[...]
Il Tribunale di Avezzano ha dichiarato la separazione personale dei coniugi in data
07.04.2021.
All'udienza del 18 dicembre 2024, dinanzi al giudice istruttore, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insistito per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni riportate nel ricorso introduttivo del presente procedimento, precisando di percepire al 50% l'assegno unico universale che ammonta a circa € 200 per figlio.
Il giudice istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
Dalla documentazione depositata in atti si evince che i coniugi sono legalmente separati in virtù di provvedimento di omologa di separazione personale emesso in data 07/04/2021 dal Tribunale di Avezzano, di talché deve ritenersi provato il titolo addotto a sostegno della domanda ex art. 3, n. 2) lett. b) della legge n. 898/1970.
Del pari, risulta pacifica tra le parti l'effettiva cessazione dei rapporti tra coniugi e il protrarsi della separazione senza soluzione di continuità a far tempo dalla comparizione delle stesse innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, per il tempo necessario ai sensi dell'art. art. 3 della legge n. 898/1970.
Atteso il tempo trascorso dal provvedimento di separazione, non può che ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia venuta definitivamente meno e non possa essere ricostituita, come dimostrato anche dal contegno delle parti.
Le condizioni di divorzio stabilite dai coniugi nel ricorso, peraltro, non sono contrarie a norme imperative né contrarie al superiore interesse dei figli e, pertanto, possono
3 essere recepite dal Tribunale con riferimento alle questioni rientranti nella sua giurisdizione.
3. La definizione concordata della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra
e celebrato in data 10.08.1991 in Parte_1 Parte_2
Ortucchio (AQ), trascritto presso il comune di Ortucchio, Atto n. 4 p.2 s. A, anno 1991.
OMOLOGA le seguenti condizioni relative:
-al mantenimento dei figli:
“il IG. concorrerà al mantenimento dei figli minori e Parte_2 Per_1 Persona_2
, versando tramite ricarica postepay intestata alla IG.ra , entro il
[...] Parte_1
05 di ogni mese la somma di € 463,76 (quattrocentosessantatre/76), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici istat. Tutte le spese straordinarie, rilevato che il IG. sta Parte_2 provvedendo al pagamento della finanziaria contratta con la Findomestic con rata di € 700,00 mensili, saranno ad esclusivo carico della IG.ra Qualora per qualsiasi Parte_1 motivo il IG. non provvederà più al pagamento della suddetta finanziaria prima Parte_2 della scadenza dell'ultimo rateo, la IG.ra avrà diritto a vedersi ripetere il Parte_1
50% delle spese straordinarie che matureranno successivamente ai mancati pagamenti dei ratei.
L'assegno Unico relativo ai figli minori verrà riscosso al 50% da entrambi i genitori, che sin da oggi si dichiarano disponibili alla sottoscrizione di tutta la documentazione necessaria da inviare presso l'Inps.”, nonché le ulteriori in tema di affidamento e collocamento dei minori.
PRENDE ATTO delle restanti condizioni sopra riportate, integralmente richiamate in questa sede.
DISPONE che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ortucchio (AQ) proceda alla annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge negli atti dello stato civile del comune italiano ove risulta registrato.
COMPENSA INTEGRALMENTE le spese di lite tra le parti.
4 Così deciso in Avezzano il 27 dicembre 2024.
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Greco
5
Il Presidente
Dott.ssa Ilaria Pepe
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Ufficio Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Ilaria PEPE Presidente
Dott. Antonio Stanislao FIDUCCIA Giudice
Dott.ssa Francesca GRECO Giudice relatore/estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 736/2024 V.G. promosso da:
, (C.F. nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
20/02/1969, residente a [...], elettivamente domiciliata a Luco dei Marsi in via A. Manzoni n 10, presso lo studio dell'avv. Loreta Massaro, giusta procura a margine del ricorso congiunto;
e
, (C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_2 CodiceFiscale_2
residente a [...] Int. 4, elettivamente domiciliato ad Avezzano in Via Borgo Angizia n 75, presso lo studio dell'avv. Antonio
Pascale che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso congiunto;
Con l'intervento del pubblico ministero.
Oggetto: divorzio-cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 Le parti, previo ottenimento di provvedimento di omologa di separazione personale tra coniugi emesso da questo Tribunale nell'ambito del procedimento civile contraddistinto dal numero 1670/2020 RG, chiedono, concordemente, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
“a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra la Sig.ra Parte_1 ed il IG. , ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere
[...] Parte_2 alla annotazione della sentenza;
b)a parziale modifica degli accordi di cui al ricorso introduttivo relativo alla separazione personale dei coniugi gli stessi convengono quanto segue:
- relativamente al punto 4 si fa presente che il IG. si è trasferito, secondo gli accordi, in Pt_2 altra abitazione e che quindi la casa coniugale di esclusiva proprietà della IG.ra Parte_1
è nella sua totale disponibilità;
[...]
- relativamente al punto 14 (assegno di Mantenimento a favore dei figli e spese straordinarie),
a seguito di rivalutazione monetaria e nuovi accordi lo stesso viene modificato come segue:
“ il IG. concorrerà al mantenimento dei figli minori e Parte_2 Per_1 Persona_2
, versando tramite ricarica postepay intestata alla IG.ra , entro il
[...] Parte_1
05 di ogni mese la somma di € 463,76 (quattrocentosessantatre/76), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici istat. Tutte le spese straordinarie, rilevato che il IG. sta Parte_2 provvedendo al pagamento della finanziaria contratta con la Findomestic con rata di € 700,00 mensili, saranno ad esclusivo carico della IG.ra Qualora per qualsiasi Parte_1 motivo il IG. non provvederà più al pagamento della suddetta finanziaria prima Parte_2 della scadenza dell'ultimo rateo, la IG.ra avrà diritto a vedersi ripetere il Parte_1
50% delle spese straordinarie che matureranno successivamente ai mancati pagamenti dei ratei.
L'assegno Unico relativo ai figli minori verrà riscosso al 50% da entrambi i genitori, che sin da oggi si dichiarano disponibili alla sottoscrizione di tutta la documentazione necessaria da inviare presso l'Inps
c)I punti 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 riportati nel ricorso per la separazione dei coniugi, e che qui si intendono integralmente trascritti, restano invariati nella loro formulazione obbligando i coniugi divorziandi al loro rispetto ed applicazione.”
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 24.10.2024, Parte_3
hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
concordatario contratto in data 10.08.1991 in Ortucchio (AQ) dal quale sono nati quattro figli: nato ad [...] il [...]; nata ad Persona_3 Persona_4
Avezzano il 30/07/1996; nato ad [...] il [...]; Per_1 Persona_2
, nata a [...] il [...].
[...]
Il Tribunale di Avezzano ha dichiarato la separazione personale dei coniugi in data
07.04.2021.
All'udienza del 18 dicembre 2024, dinanzi al giudice istruttore, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insistito per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni riportate nel ricorso introduttivo del presente procedimento, precisando di percepire al 50% l'assegno unico universale che ammonta a circa € 200 per figlio.
Il giudice istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
Dalla documentazione depositata in atti si evince che i coniugi sono legalmente separati in virtù di provvedimento di omologa di separazione personale emesso in data 07/04/2021 dal Tribunale di Avezzano, di talché deve ritenersi provato il titolo addotto a sostegno della domanda ex art. 3, n. 2) lett. b) della legge n. 898/1970.
Del pari, risulta pacifica tra le parti l'effettiva cessazione dei rapporti tra coniugi e il protrarsi della separazione senza soluzione di continuità a far tempo dalla comparizione delle stesse innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, per il tempo necessario ai sensi dell'art. art. 3 della legge n. 898/1970.
Atteso il tempo trascorso dal provvedimento di separazione, non può che ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia venuta definitivamente meno e non possa essere ricostituita, come dimostrato anche dal contegno delle parti.
Le condizioni di divorzio stabilite dai coniugi nel ricorso, peraltro, non sono contrarie a norme imperative né contrarie al superiore interesse dei figli e, pertanto, possono
3 essere recepite dal Tribunale con riferimento alle questioni rientranti nella sua giurisdizione.
3. La definizione concordata della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra
e celebrato in data 10.08.1991 in Parte_1 Parte_2
Ortucchio (AQ), trascritto presso il comune di Ortucchio, Atto n. 4 p.2 s. A, anno 1991.
OMOLOGA le seguenti condizioni relative:
-al mantenimento dei figli:
“il IG. concorrerà al mantenimento dei figli minori e Parte_2 Per_1 Persona_2
, versando tramite ricarica postepay intestata alla IG.ra , entro il
[...] Parte_1
05 di ogni mese la somma di € 463,76 (quattrocentosessantatre/76), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici istat. Tutte le spese straordinarie, rilevato che il IG. sta Parte_2 provvedendo al pagamento della finanziaria contratta con la Findomestic con rata di € 700,00 mensili, saranno ad esclusivo carico della IG.ra Qualora per qualsiasi Parte_1 motivo il IG. non provvederà più al pagamento della suddetta finanziaria prima Parte_2 della scadenza dell'ultimo rateo, la IG.ra avrà diritto a vedersi ripetere il Parte_1
50% delle spese straordinarie che matureranno successivamente ai mancati pagamenti dei ratei.
L'assegno Unico relativo ai figli minori verrà riscosso al 50% da entrambi i genitori, che sin da oggi si dichiarano disponibili alla sottoscrizione di tutta la documentazione necessaria da inviare presso l'Inps.”, nonché le ulteriori in tema di affidamento e collocamento dei minori.
PRENDE ATTO delle restanti condizioni sopra riportate, integralmente richiamate in questa sede.
DISPONE che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ortucchio (AQ) proceda alla annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge negli atti dello stato civile del comune italiano ove risulta registrato.
COMPENSA INTEGRALMENTE le spese di lite tra le parti.
4 Così deciso in Avezzano il 27 dicembre 2024.
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Greco
5
Il Presidente
Dott.ssa Ilaria Pepe