Sentenza 20 giugno 1987
Massime • 1
Il licenziamento collettivo per riduzione di personale è caratterizzato - quale autonoma fattispecie di recesso motivato - dalla necessità di ridurre il personale in conseguenza di una scelta insindacabile del datore di lavoro circa le dimensioni della propria azienda e dall'esistenza del nesso di causalità tra la riduzione dell'attività economica ed il numero delle risoluzioni intimate, senza che a tal fine possa essere sufficiente una mera esigenza temporanea di riduzione del personale dovuta ad una crisi che non abbia i caratteri di prevedibile stabilità; in tal caso la scelta dei lavoratori da licenziare deve essere effettuata osservando i criteri di cui agli accordi interconfederali sui licenziamenti collettivi, se applicabili, e comunque rispettando il divieto di discriminazioni ed il principio di correttezza e buona fede. Diversamente il licenziamento individuale, anche plurimo, per giustificato motivo è caratterizzato da un'esigenza, di natura qualitativa, e non puramente dimensionale, di ristrutturazione della azienda o di alcuni suoi reparti e servizi, per ragioni di carattere tecnico e produttivo, comportante la soppressione di determinati posti di lavoro; in tal caso i lavoratori da licenziare devono essere individuati sulla base delle mansioni da essi svolte in quanto correlate all'esigenza di ristrutturazione talché in particolare il datore di lavoro deve dimostrare che il lavoratore licenziato, il quale occupava il posto soppresso, non può essere altrimenti utilizzato. (nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice del merito il quale aveva ritenuto erroneamente che ricorresse la fattispecie del licenziamento collettivo per il solo fatto che la soppressione dei posti di lavoro era dovuta alle ripetute perdite subite dal datore di lavoro per il calo delle vendite). ( V 324/86, mass n 443949).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/06/1987, n. 5460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5460 |
| Data del deposito : | 20 giugno 1987 |
Testo completo
Il licenziamento collettivo per riduzione di personale è caratterizzato - quale autonoma fattispecie di recesso motivato - dalla necessità di ridurre il personale in conseguenza di una scelta insindacabile del datore di lavoro circa le dimensioni della propria azienda e dall'esistenza del nesso di causalità tra la riduzione dell'attività economica ed il numero delle risoluzioni intimate, senza che a tal fine possa essere sufficiente una mera esigenza temporanea di riduzione del personale dovuta ad una crisi che non abbia i caratteri di prevedibile stabilità; in tal caso la scelta dei lavoratori da licenziare deve essere effettuata osservando i criteri di cui agli accordi interconfederali sui licenziamenti collettivi, se applicabili, e comunque rispettando il divieto di discriminazioni ed il principio di correttezza e buona fede. Diversamente il licenziamento individuale, anche plurimo, per giustificato motivo è caratterizzato da un'esigenza, di natura qualitativa, e non puramente dimensionale, di ristrutturazione della azienda o di alcuni suoi reparti e servizi, per ragioni di carattere tecnico e produttivo, comportante la soppressione di determinati posti di lavoro;
in tal caso i lavoratori da licenziare devono essere individuati sulla base delle mansioni da essi svolte in quanto correlate all'esigenza di ristrutturazione talché in particolare il datore di lavoro deve dimostrare che il lavoratore licenziato, il quale occupava il posto soppresso, non può essere altrimenti utilizzato. (nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice del merito il quale aveva ritenuto erroneamente che ricorresse la fattispecie del licenziamento collettivo per il solo fatto che la soppressione dei posti di lavoro era dovuta alle ripetute perdite subite dal datore di lavoro per il calo delle vendite). ( V 324/86, mass n 443949).*