Ordinanza collegiale 27 agosto 2021
Sentenza 16 marzo 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 16/03/2022, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/03/2022
N. 00412/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01569/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1569 del 2016, proposto da
D.B.M. Enterprise Piccola S.C. a r.l. in Liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Claudio Orazio, con domicilio eletto presso lo studio Dario Lisi in Lecce, via Stampacchia, 21;
contro
Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Lecce, piazza S. Oronzo;
Unione di Banche Italiane S.p.A. (U.B.I. Banca S.p.A.), in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio;
nei confronti
per l'annullamento
del decreto emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico n. 2241 del 28 maggio 2015, notificato a mezzo del servizio postale in data 22 luglio 2016, di revoca totale delle agevolazioni finanziarie concesse in via provvisoria ai sensi della Legge n. 488/1992 con d.d. n. 1177355 del 19.07.2002, nonché, di ogni altro atto connesso e/o presupposto e/o successivo, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’ordinanza collegiale della Sezione n. 1304/2021;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2022 la Cons. dott.ssa Patrizia Moro;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.La Società ricorrente espone quanto segue.
A seguito del d.d. n. 1177355 del 19.7.2012 le è stato concesso, in via provvisoria, ai sensi della Legge n. 488/1992, un contributo finanziario in conto impianti di euro 42.512,00, erogabile in due quote annuali di 21.256,00 ciascuna.
A fronte del suddetto contributo è stata resa disponibile, presso la Banca concessionaria, U.B.I. Banca S.p.A., la somma complessiva di 33.285,60, mediante due quote, la prima, di euro 21.256,00, in data 6.2.2003 e la seconda, di euro 12.029,60, in data 4.8.2005.
Con la relazione sullo stato finale del 10 marzo 2011 la Banca concessionaria ha proposto la revoca delle agevolazioni in quanto: “la ditta ha ceduto, in data 2.2.2009, l'attività oggetto di agevolazione alla società Bahia del Sol Srl. Tale cessione risulta intervenuta in data antecedente alla scadenza dei cinque anni di mantenimento dei beni oggetto di agevolazione dalla data di entrata in funzione (15.7.2004) senza che ne sia stata data comunicazione alla banca concessionaria, contrariamente a quanto previsto al punto 5.10 della circolare 900516/2000”.
In base a tale circostanza il Ministero dello Sviluppo Economico, col decreto n. 2241 del 28 maggio 2015, notificato in data 22 luglio 2016, ha revocato le agevolazioni finanziarie concesse in via provvisoria con d.d. n. 1177355 del 19.07.2002, disponendo il recupero dell'importo di 33.285,60, oltre interessi ed oneri.
A sostegno del ricorso sono rassegnate le censure di seguito sintetizzate.
Prescrizione del diritto di credito vantato dalla P.A. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, carenza di istruttoria, motivazione erronea, illogicità, ingiustizia manifesta.
In data 16.11.2016 si è costituito in giudizio il Ministero dello Sviluppo Economico.
Con ordinanza collegiale n. 1304/2021, pronunciata in esito all’udienza pubblica del 6 luglio 2021 ex art.73 comma 3 c.p.a., (assegnando alle parti il termine di 60 giorni per presentare memorie sulla questione segnalata d’ufficio), questa Sezione ha rilevato quanto segue: “sussistono seri dubbi in ordine alla sussistenza della giurisdizione dell’adito Tribunale Amministrativo Regionale, in quanto:- alla stregua dell’insegnamento giurisprudenziale consolidato, nelle controversie riguardanti la revoca di contributi finanziari e sovvenzioni pubbliche la giurisdizione spetta al Giudice Ordinario, anche se si fa questione di atti formalmente intitolati come revoca o decadenza, allorquando (come nella fattispecie concreta de qua) essi si fondino sull’inadempimento alle obbligazioni assunte dal beneficiario a fronte della concessione del finanziamento;- nel caso della revoca di contributi finanziari non viene in rilievo il generale potere di autotutela pubblicistica, fondato sul riesame della legittimità o dell’opportunità dell’iniziale provvedimento di attribuzione del contributo e sulla valutazione dell’interesse pubblico, ma lo speciale potere di autotutela privatistica dell’Amministrazione con il quale, nell’ambito di un rapporto ormai paritetico, l’Amministrazione fa valere le conseguenze derivanti dall’inadempimento del privato alle obbligazioni assunte per ottenere la sovvenzione, ciò in quanto l’atto in questione si configura come declaratoria della sopravvenienza di un fatto cui la legge ricollega l’effetto di determinare la decadenza dal diritto di godere del beneficio e trova ragione nell’asserito inadempimento degli obblighi imposti al beneficiario e nella verifica dei presupposti di esigibilità del credito, con la conseguenza che le contestazioni che investono l’esercizio di tale forma di autotutela sono sottratte alla giurisdizione del Giudice Amministrativo e sono devolute a quella del Giudice Ordinario.
Nella fattispecie concreta dedotta in giudizio l’atto impugnato riguarda la revoca totale delle agevolazioni finanziarie corrisposte alla Società ricorrente stante l’avvenuta cessione a terzi dell’attività (intervenuta in data antecedente alla scadenza dei 5 anni di mantenimento dei beni oggetto di agevolazione dalla data di entrata in funzione -15/07/2004 - senza che ne sia stata data comunicazione alla Banca concessionaria contrariamente a quanto previsto al punto 5.10 della Circolare n. 900516/2000), adducendosi, pertanto, l’inadempimento del beneficiario alle condizioni cui il finanziamento era subordinato, con la conseguenza che la posizione della P.A. appare espressione di autotutela privatistica, sostanzialmente riconducibile alla fattispecie civilistica della clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.), di quest’ultima condividendone la struttura (clausola attributiva di un potere negoziale di risoluzione del rapporto), i presupposti (il grave inadempimento della controparte), il concreto modo di operare (atto unilaterale di parte), nonché la natura soltanto eventuale della parentesi giudiziaria, che è onere del preteso inadempiente attivare. ”
Successivamente, le parti in causa non hanno presentato, sulla questione preliminare sollevata d’ufficio da parte di questo Tribunale, alcuna memoria difensiva.
All’udienza pubblica dell’8 febbraio 2022 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il ricorso è inammissibile per evidente difetto di giurisdizione dell’adito Giudice Amministrativo, spettando la cognizione della presente controversia al Giudice Ordinario per le ragioni già analiticamente indicate nella citata ordinanza collegiale n. 1304/2021, pronunciata da questo Tribunale in esito all’udienza pubblica del 6 luglio 2021, che devono intendersi integralmente confermate dal Collegio, anche in considerazione dell’assenza di difese sul punto dalle parti del giudizio.
Sussistono i presupposti di legge (avendo il Tribunale rilevato d’ufficio la inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione) per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito Tribunale Amministrativo Regionale e individua quale Giudice munito di giurisdizione il Giudice Ordinario, dinanzi al quale la causa potrà essere riproposta nei termini di legge, ai sensi dell’art. 11 c.p.a. 2° comma.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità Amministrativa.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 8 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO