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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 16/12/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 570/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. R.G. 570/2022
Parte_1
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 16/12/2025 innanzi alla dott.ssa Agnese Cicchetti, sono comparsi l'avv. Andricciola per parte ricorrente, presente personalmente;
l'avv. Orlandi per parte resistente.
Il Giudice Istruttore invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Dopo breve discussione orale, le parti insistono per le conclusioni come da rispettivi atti e per tutte le richieste ivi formulate, anche istruttorie, rinunciando altresì a presenziare alla lettura del provvedimento.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Non sono presenti i procuratori delle parti.
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Agnese Cicchetti
pagina 1 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in persona del Giudice del lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti, ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza, nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 570/2022 promossa da:
(c.f.: ) rappresentato e difeso dall'avv. ANDRICCIOLA Parte_1 C.F._1
IO e dall'avv. FOCARETA FRANCO;
(c.f.: ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2 C.F._2
ANDRICCIOLA IO e dall'avv. FOCARETA FRANCO
RICORRENTI contro
(p. iva ), rappresentato e difeso dall'avv. ORLANDI LUIGI Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a
1. pagina 2 di 9 I ricorrenti hanno proposto ricorso avverso deducendo di essere stati dipendenti con Controparte_1
mansioni di installatori e manutentori di linee elettriche, dal 2011 e sino al giugno 2020 della società
IECE s.r.l. prima, quindi di società che aveva incorporato la prima, entrambe società Controparte_1
appaltatrici (fra l'altro) dei servizi di conduzione e manutenzione degli impianti elettrici (cabine) e di Parte segnalamento visivo presso l'aeroporto di Forlì.
In particolare, i ricorrenti hanno esposto di aver svolto mansioni del tutto peculiari, con elevato livello di specializzazione, in ragione degli specifici servizi che erano richiesti alle società appaltanti di cui erano dipendenti, servizi da quali dipendeva il corretto e regolare funzionamento dell'aeroporto di Forlì.
I ricorrenti hanno esposto che, in base al CCNL applicabile (CCNL Metalmeccanica Industria) ed in particolare in base all'art. 10, in caso di cessazione di appalto, era prevista una specifica procedura tesa a salvaguardare l'occupazione dei lavoratori, compatibilmente con le esigenze organizzative delle imprese coinvolte nell'avvicendamento degli appalti.
In particolare, la norma prevedeva l'onere da parte della società uscente di attivare, almeno 30 giorni antecedenti la cessazione dell'appalto, un'interlocuzione sia con le rappresentanze sindacali, sia con la società subentrante nell'appalto, al fine di verificare le necessità occupazionali di quest'ultima e le condizioni dell'appalto, in modo da consentire la possibilità di una migrazione dei lavoratori nella nuova società.
I ricorrenti hanno contestato alla società convenuta di non avere attivavo la predetta procedura, pur nella consapevolezza della cessazione dell'appalto, e di avere partecipato alle interlocuzioni solo dopo la convocazione di un tavolo regionale promosso dalle rappresentanze sindacali, di fatto adottando un atteggiamento dolosamente ostativo e non collaborativo.
Tale contegno datoriale, al quale si sarebbero accompagnati ulteriori comportamenti scorretti del datore di lavoro, quali in particolare l'interruzione di fatto della procedura ex art. 10 con la proposizione di un progetto di reimpiego dei lavoratori, tale da generare una dequalificazione degli stessi con privazione di un elemento della retribuzione, nell'incertezza circa le future attività che i lavoratori avrebbero dovuto svolgere per avrebbero portato i lavoratori a rassegnare le CP_1 pagina 3 di 9 dimissioni in tronco in data 30.10.2021, con decorrenza dal giorno 01.11.2021.
Con il presente giudizio i ricorrenti rivendicano il diritto al riconoscimento dell'indennità di preavviso, in ragione delle dimissioni rassegnate per giusta causa individuata nei gravi comportamenti datoriali, nonché il diritto al pagamento delle speculari trattenute applicate dal datore di lavoro a titolo di mancato preavviso, trattenute operate proprio a seguito delle dimissioni in discorso.
Si costituiva in giudizio contestando integralmente le pretese dei ricorrenti, Controparte_1
deducendo la correttezza del proprio operato e chiedendo quindi il rigetto delle rivendicazioni avversarie.
La società resistente ha osservato come la procedura di cui all'art. 10 del CCNL fosse stata attivata, seppur tardivamente, non essendovi un termine perentorio. Ancora, la società ha evidenziato come nell'imminenza della cessazione dell'appalto la situazione complessiva circa il proseguimento dell'appalto presso l'aeroporto di Forlì (e presso altri aeroporti italiani) fosse incerta a causa di controversie relative alla procedura di gara indette da Inoltre, ha rappresentato di CP_2 CP_1
aver collaborato fattivamente nelle interlocuzioni, sia con le rappresentanze sindacali, sia con l'azienda subentrante nell'appalto, fornendo le informazioni richieste e, al contempo, ha riferito di aver predisposto un piano di riorganizzazione delle proprie attività al fine del reimpiego del proprio personale in vista della cessazione del contratto di appalto con Con tale piano, in particolare, CP_2
aveva progettato di reimpiegare tutto il proprio personale, compresi i ricorrenti, in nuovi CP_1
appalti, diversi per oggetto (in quanto concernenti l'installazione e il cablaggio di reti di fibra ottica sul territorio locale) ma non per mansioni sostanziali dei lavoratori, che avrebbero quindi mantenuto le medesime qualifiche. Infine, quanto ai ritardi nei pagamenti di alcuni elementi della retribuzione, ha riconosciuto la debenza delle somme rivendicate dai ricorrenti, evidenziando però CP_1
come l'inadempimento dipendesse da ritardi da parte di nel pagamento a del CP_2 CP_1
corrispettivo degli appalti, ritardi per i quali aveva già presentato numerose diffide. CP_1
La società resistente ha rilevato quindi l'insussistenza della giusta causa delle dimissioni rassegnate dai ricorrenti, non essendovi stato un comportamento effettivamente inadempiente da parte di che aveva collaborato sia nel senso di consentire la migrazione dei propri dipendenti CP_1 pagina 4 di 9 all'interno della società subentrante nell'appalto, sia nel senso di predisporre un piano operativo che consentisse la prosecuzione del rapporto di lavoro dei ricorrenti all'interno dell'azienda, con la prestazione di mansioni non dequalificanti, analoghe a quelle già svolte nell'appalto cessato. quindi ha dedotto la correttezza delle trattenute per l'indennità sostitutiva del preavviso da CP_1
parte dei lavoratori dimessisi in tronco.
La causa è stata istruita documentalmente ed all'esito della discussione delle parti è stata posta in decisione con motivazione contestuale.
2.
Il ricorso risulta fondato e deve essere integralmente accolto per le ragioni che si espongono di seguito.
2.1.
Secondo quanto disposto dall'art. 2119 c.c. la giusta causa delle dimissioni ricorre quando il comportamento del datore configura un inadempimento di gravità tale da non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto.
Nell'adempimento del contratto, le parti sono tenute ai canoni di correttezza e buona fede (artt. 1175
e 1375 c.c.).
Il CCNL Metalmeccanica – Industria (art. 10, sez. IV, Titolo I) disciplina, nei casi di cessazione di appalto, un obbligo di informativa alle OO.SS. e di esame congiunto, funzionale a garantire la salvaguardia occupazionale compatibilmente con le esigenze organizzative.
Nel caso di specie, deve dirsi pacifico che fosse a conoscenza della scadenza del contratto CP_1
di appalto in essere con per l'aeroporto di Forlì (scadenza inizialmente prevista per il CP_2
31.08.2021, poi prorogata al 31.10.2021) essendo parte del relativo contratto e avendo ella partecipato alla gara indetta da proprio per il nuovo appalto per la gestione dei servizi CP_2
dell'aeroporto di Forlì.
E' altresì pacifico che fosse venuta a conoscenza della mancata aggiudicazione del CP_1
rinnovo dell'appalto – o avrebbe dovuto, secondo l'ordinaria diligenza, venirne a conoscenza - ragion per cui avrebbe potuto e dovuto avviare senza ritardo la procedura ex art. 10, quantomeno entro il 30 pagina 5 di 9 settembre 2021.
Risulta in atti (doc. 3 ricorrenti) che alla data del 9 settembre 2021 i sindacati avevano già sollecitato ad un incontro per la gestione del cambio di appalto (in sostanza, l'attivazione della CP_1
procedura ex art. 10 CCNL), ragion per cui sicuramente a tale data era noto che non CP_1
sarebbe stata aggiudicataria del nuovo appalto. tuttavia è rimasta inerte rispetto a tale procedura, costringendo le associazioni sindacali, CP_1
scaduti inutilmente i termini di cui all'art. 10 CCNL, a sollecitare ulteriormente la società (doc. 15 resistente) e a promuovere un incontro con il coinvolgimento della Regione Emilia Romagna.
Soltanto a seguito del coinvolgimento della Regione ed all'esito dell'incontro tenutosi il 22 ottobre
2021, si è attivata inviando in data 22 ottobre 2021 ai sindacati e alla società subentrante CP_1
nell'appalto l'elenco dei lavoratori interessati dal cambio di appalto. Dopo pochi giorni, poi, ha fornito ai sindacati anche un “piano” di riconversione del personale precedentemente CP_1
impiegato negli appalti aeroportuali, fra cui i due ricorrenti.
Tale piano di riconversione, al netto delle dichiarazioni di intenti ivi contenute, non presenta alcuna informazione precisa e specifica da cui desumere la sua concreta fattibilità, tant'è che non risultano ivi indicati nemmeno gli appaltatori o le gare d'appalto alle quali dovrebbe riferirsi.
In particolare, poi, secondo il piano di riconversione aziendale i ricorrenti - tecnici specializzati nelle attività di manutenzione di impianti di illuminazione specifici per gli impianti di volo formati specificamente per svolgere le proprie attività in ambito aeroportuale, con tutte le competenze specifiche correlate che il contesto lavorativo richiedeva (antincendio, antiterrorismo, ecc…) - sarebbero stati destinati allo svolgimento di attività sì di tipo “impiantistico”, quindi astrattamente compatibili con le mansioni svolte, ma, in concreto, dequalificante, atteso che si sarebbe chiesto ai ricorrenti di occuparsi degli allacciamenti delle unità immobiliari civili alle reti di fibra ottica per le telecomunicazioni in corso di posa sul territorio nazionale. Si trattava quindi di un'attività del tutto diversa da quella, peculiare e altamente specialistica, che i ricorrenti avevano svolto sino a quel momento.
Sotto altro profilo, si deve rilevare come il “piano di riconversione” proposto da così CP_1 pagina 6 di 9 come documentato dalla stessa società resistente nella sua comunicazione (doc. 19 resistente), risultasse del tutto sfornito di elementi concreti indicativi di una sua concreta fattibilità, rilevando quindi, al netto delle dichiarazioni di intenti impiegate, in una mera ipotesi astratta.
In conclusione, quindi, deve affermarsi che le sollecitazioni sindacali di settembre e ottobre 2021 non hanno ricevuto un riscontro tempestivo ed esaustivo. La resistente ha attivato la comunicazione con l'elenco del personale solo il 22.10.2021, a ridosso della scadenza dell'appalto, e ha mutato repentinamente impostazione appena quattro giorni dopo (26.10) proponendo il piano di conversione, cui ha fatto seguito (29.10) l'indicazione ai dipendenti di ferie forzate (doc. 13 ricorrente).
La sequenza temporale degli eventi evidenzia una condotta contraddittoria e non tempestiva della datrice di lavoro, in quanto tale inidonea a fornire ai dipendenti una chiara prospettiva organizzativa e occupazionale in un momento di particolare criticità perché caratterizzato da incertezza, peraltro nota o comunque prevedibile da parte della datrice di lavoro sin dall'epoca di avvio dell'appalto aggiudicato presso in quanto destinato a naturale scadenza a fronte della mera possibilità di CP_2
un suo eventuale rinnovo in ragione della natura pubblico dello stesso.
Anche volendo ritenere non perentorio il termine dei “30 giorni” contenuto nella clausola di cui all'art. 10 del CCNL, è evidente che lo scopo della clausola è quello di assicurare un confronto utile e tempestivo fra le parti coinvolte nell'avvicendamento del contratto di appalto. Tale confronto è stato ingiustificatamente ritardato e reso inefficace dall'inerzia e dal comportamento contraddittorio della società resistente.
Ne deriva la lesione dei canoni di correttezza e buona fede: ai lavoratori è stata imposta una ingiustificata situazione di incertezza, accentuata dalla comunicazione di ferie forzate “sino a nuova disposizione”, incompatibile con la chiarezza richiesta in fase di cessazione dell'appalto.
Da quanto sopra, discende l'affermazione della sussistenza della giusta causa delle dimissioni senza preavviso rassegnate dai lavoratori in data 30.10.2021, con conseguente diritto degli stessi a percepire l'indennità sostitutiva del preavviso, secondo quanto disposto dall'art. 2119 c.c., nella misura prevista dal C.C.N.L. applicato, pari a 2,5 mensilità per ciascuno dei due lavoratori. pagina 7 di 9 L'ammontare dell'importo spettante ai ricorrenti a tale titolo è stato quantificato in ricorso nella misura di € 4.992,00 per e di € 4.650,30 per Parte_1 Parte_2
Non vi è stata contestazione da parte resistente sulla quantificazione di tali importi, dovendosi peraltro considerare che proprio parte resistente aveva indicato i medesimi importi al momento di applicare le trattenute ai lavoratori nell'ultima retribuzione (cfr. doc. 17 ricorrente) a titolo di indennità per mancato preavviso di recesso.
Conseguentemente, deve essere condannata al pagamento a favore di Controparte_1 Parte_1
dell'importo di € 4.992,00 e a favore di dell'importo di € 4.650,30 a titolo di Parte_2
indennità di recesso per giusta causa.
In ragione poi dell'accertata ricorrenza della giusta causa di recesso da parte dei due ricorrenti, deve essere dichiarata la illegittimità delle trattenute sopra richiamate, applicate dalla società resistente nei confronti dei ricorrenti a titolo di indennità per mancato preavviso di recesso. La applicazione di tali trattenute risulta documentalmente (doc. 17 ricorrente) ed è incontestata.
Pertanto deve essere altresì condannata al pagamento a favore di Controparte_1 Parte_1
dell'importo di € 4.992,00 e a favore di dell'importo di € 4.650,30 a titolo di Parte_2
restituzione di indebite trattenute sulla retribuzione.
3.
L'accoglimento integrale del ricorso comporta la condanna di parte resistente alla refusione delle spese di lite, che si liquidano in osservanza a quanto previsto dai D.M. 55/2014 e 147/2022, considerato il valore della controversia (scaglione di riferimento da € 5.200,00 ad € 26.000,00), complessità media, esclusa la fase istruttoria in quanto non celebrata.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) accoglie il ricorso proposto da e da e, per l'effetto Parte_1 Parte_2
2) accerta e dichiara la sussistenza della giusta causa delle dimissioni rassegnate dai ricorrenti in data
30.10.2021 e, di conseguenza, accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti a percepire da CP_1 pagina 8 di 9 l'indennità sostitutiva del preavviso di n. 2,5 mensilità, corrispondente per CP_1 Parte_1
all'importo complessivo lordo di € 4.992,00 e per all'importo complessivo di € Parte_2
4.650,30;
3) condanna quindi a corrispondere a ciascuno dei due ricorrenti i predetti importi Controparte_1
a titolo di indennità sostitutiva del preavviso per le dimissioni per giusta causa, oltre rivalutazione ed interessi su tali somme decorrenti dalla data del 30.10.2021 sino a quella di effettivo pagamento;
4) accerta e dichiara l'illegittimità della trattenuta lorda effettuata da sull'ultima Controparte_1
retribuzione corrisposta a ciascuno dei ricorrenti, a titolo di indennità per il mancato preavviso delle dimissioni rassegnate per giusta causa e, per l'effetto,
5) condanna quindi alla corresponsione della retribuzione illegittimamente Controparte_1
trattenuta, ed in particolare, a favore di dell'importo di € 4.992,00, a favore di Parte_1 [...]
dell'importo di € 4.650,30 oltre a rivalutazione ed interessi su tali somme dalla data del Pt_2
30.10.2021 sino a quella di effettivo pagamento;
6) condanna alla refusione a favore dei ricorrenti delle spese di lite che si liquidano Controparte_1
in complessivi € 4.216,00 per compensi ed € 259,00 per anticipazioni, oltre a spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Forlì, il 16/12/2025.
Il Giudice del lavoro
- Dott.ssa Agnese Cicchetti -
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. R.G. 570/2022
Parte_1
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 16/12/2025 innanzi alla dott.ssa Agnese Cicchetti, sono comparsi l'avv. Andricciola per parte ricorrente, presente personalmente;
l'avv. Orlandi per parte resistente.
Il Giudice Istruttore invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Dopo breve discussione orale, le parti insistono per le conclusioni come da rispettivi atti e per tutte le richieste ivi formulate, anche istruttorie, rinunciando altresì a presenziare alla lettura del provvedimento.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Non sono presenti i procuratori delle parti.
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Agnese Cicchetti
pagina 1 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in persona del Giudice del lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti, ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza, nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 570/2022 promossa da:
(c.f.: ) rappresentato e difeso dall'avv. ANDRICCIOLA Parte_1 C.F._1
IO e dall'avv. FOCARETA FRANCO;
(c.f.: ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2 C.F._2
ANDRICCIOLA IO e dall'avv. FOCARETA FRANCO
RICORRENTI contro
(p. iva ), rappresentato e difeso dall'avv. ORLANDI LUIGI Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a
1. pagina 2 di 9 I ricorrenti hanno proposto ricorso avverso deducendo di essere stati dipendenti con Controparte_1
mansioni di installatori e manutentori di linee elettriche, dal 2011 e sino al giugno 2020 della società
IECE s.r.l. prima, quindi di società che aveva incorporato la prima, entrambe società Controparte_1
appaltatrici (fra l'altro) dei servizi di conduzione e manutenzione degli impianti elettrici (cabine) e di Parte segnalamento visivo presso l'aeroporto di Forlì.
In particolare, i ricorrenti hanno esposto di aver svolto mansioni del tutto peculiari, con elevato livello di specializzazione, in ragione degli specifici servizi che erano richiesti alle società appaltanti di cui erano dipendenti, servizi da quali dipendeva il corretto e regolare funzionamento dell'aeroporto di Forlì.
I ricorrenti hanno esposto che, in base al CCNL applicabile (CCNL Metalmeccanica Industria) ed in particolare in base all'art. 10, in caso di cessazione di appalto, era prevista una specifica procedura tesa a salvaguardare l'occupazione dei lavoratori, compatibilmente con le esigenze organizzative delle imprese coinvolte nell'avvicendamento degli appalti.
In particolare, la norma prevedeva l'onere da parte della società uscente di attivare, almeno 30 giorni antecedenti la cessazione dell'appalto, un'interlocuzione sia con le rappresentanze sindacali, sia con la società subentrante nell'appalto, al fine di verificare le necessità occupazionali di quest'ultima e le condizioni dell'appalto, in modo da consentire la possibilità di una migrazione dei lavoratori nella nuova società.
I ricorrenti hanno contestato alla società convenuta di non avere attivavo la predetta procedura, pur nella consapevolezza della cessazione dell'appalto, e di avere partecipato alle interlocuzioni solo dopo la convocazione di un tavolo regionale promosso dalle rappresentanze sindacali, di fatto adottando un atteggiamento dolosamente ostativo e non collaborativo.
Tale contegno datoriale, al quale si sarebbero accompagnati ulteriori comportamenti scorretti del datore di lavoro, quali in particolare l'interruzione di fatto della procedura ex art. 10 con la proposizione di un progetto di reimpiego dei lavoratori, tale da generare una dequalificazione degli stessi con privazione di un elemento della retribuzione, nell'incertezza circa le future attività che i lavoratori avrebbero dovuto svolgere per avrebbero portato i lavoratori a rassegnare le CP_1 pagina 3 di 9 dimissioni in tronco in data 30.10.2021, con decorrenza dal giorno 01.11.2021.
Con il presente giudizio i ricorrenti rivendicano il diritto al riconoscimento dell'indennità di preavviso, in ragione delle dimissioni rassegnate per giusta causa individuata nei gravi comportamenti datoriali, nonché il diritto al pagamento delle speculari trattenute applicate dal datore di lavoro a titolo di mancato preavviso, trattenute operate proprio a seguito delle dimissioni in discorso.
Si costituiva in giudizio contestando integralmente le pretese dei ricorrenti, Controparte_1
deducendo la correttezza del proprio operato e chiedendo quindi il rigetto delle rivendicazioni avversarie.
La società resistente ha osservato come la procedura di cui all'art. 10 del CCNL fosse stata attivata, seppur tardivamente, non essendovi un termine perentorio. Ancora, la società ha evidenziato come nell'imminenza della cessazione dell'appalto la situazione complessiva circa il proseguimento dell'appalto presso l'aeroporto di Forlì (e presso altri aeroporti italiani) fosse incerta a causa di controversie relative alla procedura di gara indette da Inoltre, ha rappresentato di CP_2 CP_1
aver collaborato fattivamente nelle interlocuzioni, sia con le rappresentanze sindacali, sia con l'azienda subentrante nell'appalto, fornendo le informazioni richieste e, al contempo, ha riferito di aver predisposto un piano di riorganizzazione delle proprie attività al fine del reimpiego del proprio personale in vista della cessazione del contratto di appalto con Con tale piano, in particolare, CP_2
aveva progettato di reimpiegare tutto il proprio personale, compresi i ricorrenti, in nuovi CP_1
appalti, diversi per oggetto (in quanto concernenti l'installazione e il cablaggio di reti di fibra ottica sul territorio locale) ma non per mansioni sostanziali dei lavoratori, che avrebbero quindi mantenuto le medesime qualifiche. Infine, quanto ai ritardi nei pagamenti di alcuni elementi della retribuzione, ha riconosciuto la debenza delle somme rivendicate dai ricorrenti, evidenziando però CP_1
come l'inadempimento dipendesse da ritardi da parte di nel pagamento a del CP_2 CP_1
corrispettivo degli appalti, ritardi per i quali aveva già presentato numerose diffide. CP_1
La società resistente ha rilevato quindi l'insussistenza della giusta causa delle dimissioni rassegnate dai ricorrenti, non essendovi stato un comportamento effettivamente inadempiente da parte di che aveva collaborato sia nel senso di consentire la migrazione dei propri dipendenti CP_1 pagina 4 di 9 all'interno della società subentrante nell'appalto, sia nel senso di predisporre un piano operativo che consentisse la prosecuzione del rapporto di lavoro dei ricorrenti all'interno dell'azienda, con la prestazione di mansioni non dequalificanti, analoghe a quelle già svolte nell'appalto cessato. quindi ha dedotto la correttezza delle trattenute per l'indennità sostitutiva del preavviso da CP_1
parte dei lavoratori dimessisi in tronco.
La causa è stata istruita documentalmente ed all'esito della discussione delle parti è stata posta in decisione con motivazione contestuale.
2.
Il ricorso risulta fondato e deve essere integralmente accolto per le ragioni che si espongono di seguito.
2.1.
Secondo quanto disposto dall'art. 2119 c.c. la giusta causa delle dimissioni ricorre quando il comportamento del datore configura un inadempimento di gravità tale da non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto.
Nell'adempimento del contratto, le parti sono tenute ai canoni di correttezza e buona fede (artt. 1175
e 1375 c.c.).
Il CCNL Metalmeccanica – Industria (art. 10, sez. IV, Titolo I) disciplina, nei casi di cessazione di appalto, un obbligo di informativa alle OO.SS. e di esame congiunto, funzionale a garantire la salvaguardia occupazionale compatibilmente con le esigenze organizzative.
Nel caso di specie, deve dirsi pacifico che fosse a conoscenza della scadenza del contratto CP_1
di appalto in essere con per l'aeroporto di Forlì (scadenza inizialmente prevista per il CP_2
31.08.2021, poi prorogata al 31.10.2021) essendo parte del relativo contratto e avendo ella partecipato alla gara indetta da proprio per il nuovo appalto per la gestione dei servizi CP_2
dell'aeroporto di Forlì.
E' altresì pacifico che fosse venuta a conoscenza della mancata aggiudicazione del CP_1
rinnovo dell'appalto – o avrebbe dovuto, secondo l'ordinaria diligenza, venirne a conoscenza - ragion per cui avrebbe potuto e dovuto avviare senza ritardo la procedura ex art. 10, quantomeno entro il 30 pagina 5 di 9 settembre 2021.
Risulta in atti (doc. 3 ricorrenti) che alla data del 9 settembre 2021 i sindacati avevano già sollecitato ad un incontro per la gestione del cambio di appalto (in sostanza, l'attivazione della CP_1
procedura ex art. 10 CCNL), ragion per cui sicuramente a tale data era noto che non CP_1
sarebbe stata aggiudicataria del nuovo appalto. tuttavia è rimasta inerte rispetto a tale procedura, costringendo le associazioni sindacali, CP_1
scaduti inutilmente i termini di cui all'art. 10 CCNL, a sollecitare ulteriormente la società (doc. 15 resistente) e a promuovere un incontro con il coinvolgimento della Regione Emilia Romagna.
Soltanto a seguito del coinvolgimento della Regione ed all'esito dell'incontro tenutosi il 22 ottobre
2021, si è attivata inviando in data 22 ottobre 2021 ai sindacati e alla società subentrante CP_1
nell'appalto l'elenco dei lavoratori interessati dal cambio di appalto. Dopo pochi giorni, poi, ha fornito ai sindacati anche un “piano” di riconversione del personale precedentemente CP_1
impiegato negli appalti aeroportuali, fra cui i due ricorrenti.
Tale piano di riconversione, al netto delle dichiarazioni di intenti ivi contenute, non presenta alcuna informazione precisa e specifica da cui desumere la sua concreta fattibilità, tant'è che non risultano ivi indicati nemmeno gli appaltatori o le gare d'appalto alle quali dovrebbe riferirsi.
In particolare, poi, secondo il piano di riconversione aziendale i ricorrenti - tecnici specializzati nelle attività di manutenzione di impianti di illuminazione specifici per gli impianti di volo formati specificamente per svolgere le proprie attività in ambito aeroportuale, con tutte le competenze specifiche correlate che il contesto lavorativo richiedeva (antincendio, antiterrorismo, ecc…) - sarebbero stati destinati allo svolgimento di attività sì di tipo “impiantistico”, quindi astrattamente compatibili con le mansioni svolte, ma, in concreto, dequalificante, atteso che si sarebbe chiesto ai ricorrenti di occuparsi degli allacciamenti delle unità immobiliari civili alle reti di fibra ottica per le telecomunicazioni in corso di posa sul territorio nazionale. Si trattava quindi di un'attività del tutto diversa da quella, peculiare e altamente specialistica, che i ricorrenti avevano svolto sino a quel momento.
Sotto altro profilo, si deve rilevare come il “piano di riconversione” proposto da così CP_1 pagina 6 di 9 come documentato dalla stessa società resistente nella sua comunicazione (doc. 19 resistente), risultasse del tutto sfornito di elementi concreti indicativi di una sua concreta fattibilità, rilevando quindi, al netto delle dichiarazioni di intenti impiegate, in una mera ipotesi astratta.
In conclusione, quindi, deve affermarsi che le sollecitazioni sindacali di settembre e ottobre 2021 non hanno ricevuto un riscontro tempestivo ed esaustivo. La resistente ha attivato la comunicazione con l'elenco del personale solo il 22.10.2021, a ridosso della scadenza dell'appalto, e ha mutato repentinamente impostazione appena quattro giorni dopo (26.10) proponendo il piano di conversione, cui ha fatto seguito (29.10) l'indicazione ai dipendenti di ferie forzate (doc. 13 ricorrente).
La sequenza temporale degli eventi evidenzia una condotta contraddittoria e non tempestiva della datrice di lavoro, in quanto tale inidonea a fornire ai dipendenti una chiara prospettiva organizzativa e occupazionale in un momento di particolare criticità perché caratterizzato da incertezza, peraltro nota o comunque prevedibile da parte della datrice di lavoro sin dall'epoca di avvio dell'appalto aggiudicato presso in quanto destinato a naturale scadenza a fronte della mera possibilità di CP_2
un suo eventuale rinnovo in ragione della natura pubblico dello stesso.
Anche volendo ritenere non perentorio il termine dei “30 giorni” contenuto nella clausola di cui all'art. 10 del CCNL, è evidente che lo scopo della clausola è quello di assicurare un confronto utile e tempestivo fra le parti coinvolte nell'avvicendamento del contratto di appalto. Tale confronto è stato ingiustificatamente ritardato e reso inefficace dall'inerzia e dal comportamento contraddittorio della società resistente.
Ne deriva la lesione dei canoni di correttezza e buona fede: ai lavoratori è stata imposta una ingiustificata situazione di incertezza, accentuata dalla comunicazione di ferie forzate “sino a nuova disposizione”, incompatibile con la chiarezza richiesta in fase di cessazione dell'appalto.
Da quanto sopra, discende l'affermazione della sussistenza della giusta causa delle dimissioni senza preavviso rassegnate dai lavoratori in data 30.10.2021, con conseguente diritto degli stessi a percepire l'indennità sostitutiva del preavviso, secondo quanto disposto dall'art. 2119 c.c., nella misura prevista dal C.C.N.L. applicato, pari a 2,5 mensilità per ciascuno dei due lavoratori. pagina 7 di 9 L'ammontare dell'importo spettante ai ricorrenti a tale titolo è stato quantificato in ricorso nella misura di € 4.992,00 per e di € 4.650,30 per Parte_1 Parte_2
Non vi è stata contestazione da parte resistente sulla quantificazione di tali importi, dovendosi peraltro considerare che proprio parte resistente aveva indicato i medesimi importi al momento di applicare le trattenute ai lavoratori nell'ultima retribuzione (cfr. doc. 17 ricorrente) a titolo di indennità per mancato preavviso di recesso.
Conseguentemente, deve essere condannata al pagamento a favore di Controparte_1 Parte_1
dell'importo di € 4.992,00 e a favore di dell'importo di € 4.650,30 a titolo di Parte_2
indennità di recesso per giusta causa.
In ragione poi dell'accertata ricorrenza della giusta causa di recesso da parte dei due ricorrenti, deve essere dichiarata la illegittimità delle trattenute sopra richiamate, applicate dalla società resistente nei confronti dei ricorrenti a titolo di indennità per mancato preavviso di recesso. La applicazione di tali trattenute risulta documentalmente (doc. 17 ricorrente) ed è incontestata.
Pertanto deve essere altresì condannata al pagamento a favore di Controparte_1 Parte_1
dell'importo di € 4.992,00 e a favore di dell'importo di € 4.650,30 a titolo di Parte_2
restituzione di indebite trattenute sulla retribuzione.
3.
L'accoglimento integrale del ricorso comporta la condanna di parte resistente alla refusione delle spese di lite, che si liquidano in osservanza a quanto previsto dai D.M. 55/2014 e 147/2022, considerato il valore della controversia (scaglione di riferimento da € 5.200,00 ad € 26.000,00), complessità media, esclusa la fase istruttoria in quanto non celebrata.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) accoglie il ricorso proposto da e da e, per l'effetto Parte_1 Parte_2
2) accerta e dichiara la sussistenza della giusta causa delle dimissioni rassegnate dai ricorrenti in data
30.10.2021 e, di conseguenza, accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti a percepire da CP_1 pagina 8 di 9 l'indennità sostitutiva del preavviso di n. 2,5 mensilità, corrispondente per CP_1 Parte_1
all'importo complessivo lordo di € 4.992,00 e per all'importo complessivo di € Parte_2
4.650,30;
3) condanna quindi a corrispondere a ciascuno dei due ricorrenti i predetti importi Controparte_1
a titolo di indennità sostitutiva del preavviso per le dimissioni per giusta causa, oltre rivalutazione ed interessi su tali somme decorrenti dalla data del 30.10.2021 sino a quella di effettivo pagamento;
4) accerta e dichiara l'illegittimità della trattenuta lorda effettuata da sull'ultima Controparte_1
retribuzione corrisposta a ciascuno dei ricorrenti, a titolo di indennità per il mancato preavviso delle dimissioni rassegnate per giusta causa e, per l'effetto,
5) condanna quindi alla corresponsione della retribuzione illegittimamente Controparte_1
trattenuta, ed in particolare, a favore di dell'importo di € 4.992,00, a favore di Parte_1 [...]
dell'importo di € 4.650,30 oltre a rivalutazione ed interessi su tali somme dalla data del Pt_2
30.10.2021 sino a quella di effettivo pagamento;
6) condanna alla refusione a favore dei ricorrenti delle spese di lite che si liquidano Controparte_1
in complessivi € 4.216,00 per compensi ed € 259,00 per anticipazioni, oltre a spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Forlì, il 16/12/2025.
Il Giudice del lavoro
- Dott.ssa Agnese Cicchetti -
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