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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/02/2025, n. 1147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1147 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9969/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 9969/2022 promossa da:
, (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
CANNATELLA MAURIZIO giusta procura in atti
ATTORE
contro
(C.F. ), e (C.F. CP_1 C.F._2 Controparte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. DI BELLA DARIO GIUSEPPE giusta procura C.F._3
in atti
Avente ad oggetto: risoluzione contratto locazione uso abitativo
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione del luglio 2022, l'attrice in epigrafe, premesso il contratto ad uso abitativo e transitorio con cui aveva concesso in locazione ai convenuti il bene immobile sito in Gravina di Catania ed ivi meglio descritto per la durata di anni uno, con decorrenza dal 10.3.2021 al 9.3.2022, riferiva che alla scadenza gli stessi non avevano liberato l'appartamento ed a nulla era valsa la disdetta del
27.5.2022; chiedeva, pertanto convalidarsi lo sfratto per finita locazione con vittoria di spese e compensi.
pagina 1 di 4 La controversia , veniva iscritta a ruolo da e , i quali contestavano CP_1 Controparte_2
la natura transitoria del contratto, eccependo la genericità della relativa clausola e deducendo di aver corrisposto i canoni di locazione, compreso un acconto per il periodo tra il 10 marzo ed il 10 aprile , mentre successivamente era stata la locatrice che non aveva più accettato altri pagamenti;
rilevando che la durata del contratto andava ricondotta a quella legale, chiedevano rigettarsi la richiesta di convalida di sfratto per finita locazione, ritenersi l'inefficacia della clausola di transitorietà del contratto e dichiararsi la durata ordinaria di quattro anni del rapporto, con ordinaria proroga di analoga durata, con vittoria di spese e compensi.
Con ordinanza del 2.8.2022, veniva disposto il mutamento del rito.
Con memoria integrativa del 9.11.2022, parte convenuta reiterava le difese già svolte ed insisteva nelle medesime domande.
Con memoria di costituzione del 22.11.2022, parte attrice riferiva di aver appreso soltanto nel presente giudizio che quanto dichiarato dai convenuti in occasione della stipula del contratto di locazione -al fine di concordare la durata transitoria del medesimo – non corrispondeva al vero e contestava di essersi rifiutata di ricevere il pagamento dei canoni di locazione;
prendendo dunque atto delle dichiarazioni dei conduttori, faceva riserva di azione per l'accertamento della violazione degli articoli
1338 e 1375 cc.
Esperito negativamente il procedimento di mediazione, veniva disposta la riunione al presente giudizio di quello promosso nel marzo 2023 dalla sig.ra e volto a sentire convalidare lo Parte_2
sfratto per morosità, intimato in ragione del mancato pagamento dei canoni dal mese di marzo 2022, con contestuale richiesta di emissione di decreto ingiuntivo;
in tale procedimento, i conduttori si erano costituiti evidenziando che il contratto di locazione in virtù del quale era stato intimato lo sfratto, era stato stipulato per esigenze transitorie, era scaduto il 9.3.2022 e non era più rinnovabile;
rilevando che la questione in ordine alla natura del rapporto era oggetto di contenzioso in altro procedimento, avente carattere pregiudiziale, chiedevano l'applicazione dell'art. 295 cpc e la sospensione del giudizio, posto che la conferma della natura transitoria del contratto, avrebbe determinato l'inammissibilità dell'azione ex art. 658 cpc, mentre l'accertamento della natura ordinaria del rapporto, avrebbe determinato il diritto per essi conduttori di avvalersi del beneficio di cui all'art 55 L. 27.07.1978 n. 392. Avevano chiesto, pertanto, respingersi la richiesta di convalida di sfratto per morosità in ragione della già intervenuta scadenza del contratto, ovvero sospendersi il procedimento in attesa della definizione di quello iscritto al RG 9969/22 ed in ulteriore subordine concedersi il beneficio ex art. 55 L. 27.07.1978 n. 392, con vittoria di spese e compensi.
pagina 2 di 4 Nel detto procedimento, prima di disporre la riunione, veniva emessa ordinanza ex art. 665 cpc del seguente tenore: “ vista l'intimazione di sfratto per morosità che precede e la regolarità della relativa notifica;
visto il registrato contratto di locazione in questione;
rilevato che parte intimata, costituendosi, ha chiesto di respingere la richiesta di convalida di sfratto per morosità, essendo il contratto scaduto in data 09.03.2022, ovvero in subordine sospendersi il presente procedimento in attesa della definizione di quello pendente al n. 9969/2022 e, in ulteriore subordine e previa conversione del rito, valutarsi la riunione delle cause per ragioni di connessione;
ritenuto che
, in ulteriore subordine, parte convenuta ha chiesto di essere ammessa al beneficio di cui all'art 55 L.
27.07.1978 n. 392; rilevato che il giudizio connesso al presente, iscritto al Rg n. 9969/2022 e pendente dinanzi al decidente, ha ad oggetto l'accertamento della natura del contratto per cui è causa, ovvero se trattasi di contratto ad uso transitorio o sottoposto all'ordinaria disciplina di durata 4 +4;
considerato che
la precedente controversia ha avuto origine dalla intimazione per finita locazione notificata dalla locatrice, avverso cui si sono opposti i conduttori, allegando, appunto, la natura non transitoria del contratto;
rilevato che, parte locatrice ha affermato di aver aderito alla prospettazione dei convenuti circa la durata del contratto;
considerato che
, impregiudicata la decisione circa la natura del rapporto di che trattasi, parte attrice ha diritto a percepire i canoni di locazione ovvero l'indennità di occupazione sine titulo;
rilevato che i conduttori, nel sostenere allo stesso tempo la scadenza del contratto al
9.3.2022 e la natura non transitoria del medesimo, non hanno allegato alcuna ragione a fondamento della richiesta del beneficio ex art. 55 L n. 392/78; rilevato che parte intimante ha chiesto emettersi ordinanza ex art. 665 cpc e che la richiesta appare fondata, non essendo stati allegati e provati gravi motivi in contrario (art. 665, 1° co. cpc), mentre va riservata al merito la decisione circa la natura ed il quantum della somma dovuta dai convenuti per la detenzione del bene immobile;
ritenuto che
va pertanto disposto il mutamento del rito;
rilevato che il presente procedimento viene rinviato alla medesima udienza di quello iscritto al RG n. 9969/2022, anche al fine di procedere alla riunione dei giudizi”.
I procedimenti come riuniti, espletato il procedimento di mediazione anche in quello iscritto al rg n.
5646/2023, istruiti documentalmente, vengono decisi all'odierna udienza con sentenza ex art 281 sexies cpc.
Va dichiarata la natura non transitoria del rapporto intercorso fra le parti;
la locatrice e sig.ra
[...]
, ha infatti preso atto di quanto dichiarato dai conduttori con la comparsa di costituzione Parte_2
del luglio 2022, aderendo alla prospettazione circa la natura ordinaria del contratto di locazione che, pertanto, va ricondotto al modello di quattro anni più quattro anni.
pagina 3 di 4 Ciò tuttavia, se si riflette in senso negativo in ordine alla fondatezza dell'originaria azione di sfratto per finita locazione, si ripercuote invece positivamente sull'azione di convalida di sfratto per morosità , ovvero di risoluzione del contratto per inadempimento, non essendo oggetto di contestazione che i conduttori non abbiano corrisposto il canone di locazione dal marzo 2022 e sino al rilascio, avvenuto in data 21.11.2023.
Concludendo, il contratto di locazione va dichiarato risolto per inadempimento dei conduttori, che vanno altresì condannati al pagamento in favore dell'attrice della somma di €.12.600,00
(dodicimilaseicento/00) ed €.1.472,50 per oneri condominiali.
Tenuto conto della reciproca e parziale soccombenza, essendo i conduttori vittoriosi nel procedimento volto all'accertamento della natura del contratto, le spese, liquidate come da dispositivo (avendo riguardo a quanto previsto dai compensi medi del III scaglione della tabella n.2 allegata al DM n.
55/2014 per due fasi di studio e introduttiva e per un'unica fase decisoria, senza tenersi conto della fase istruttoria che non è stata svolta), vengono compensate in ragione di metà ciascuno.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
- dichiara che il contratto intercorso tra le parti ha natura e durata ordinari ( 4+4);
- dichiara risolto per grave inadempimento dei conduttori il contratto di locazione inter partes, avente ad oggetto l'immobile di cui in motivazione;
- condanna i convenuti, in solido fra loro, al pagamento in favore dell'attrice dell'importo di
€.12.600,00 (dodicimilaseicento/00) ed €.1.472,50 per oneri condominiali oltre interessi dalle singole scadenze sino al soddisfo;
- rigetta ogni altra domanda;
- compensa in ragione di metà le spese del processo, liquidate in complessivi € 5093,00 e condanna i convenuti in solido fra loro al pagamento in favore dell'attrice della quota di €
2546,50 per compensi oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Così deciso in Catania, il 18.2.2025
Il Giudice
Dott.sa Gaia Di Bella
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 9969/2022 promossa da:
, (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
CANNATELLA MAURIZIO giusta procura in atti
ATTORE
contro
(C.F. ), e (C.F. CP_1 C.F._2 Controparte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. DI BELLA DARIO GIUSEPPE giusta procura C.F._3
in atti
Avente ad oggetto: risoluzione contratto locazione uso abitativo
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione del luglio 2022, l'attrice in epigrafe, premesso il contratto ad uso abitativo e transitorio con cui aveva concesso in locazione ai convenuti il bene immobile sito in Gravina di Catania ed ivi meglio descritto per la durata di anni uno, con decorrenza dal 10.3.2021 al 9.3.2022, riferiva che alla scadenza gli stessi non avevano liberato l'appartamento ed a nulla era valsa la disdetta del
27.5.2022; chiedeva, pertanto convalidarsi lo sfratto per finita locazione con vittoria di spese e compensi.
pagina 1 di 4 La controversia , veniva iscritta a ruolo da e , i quali contestavano CP_1 Controparte_2
la natura transitoria del contratto, eccependo la genericità della relativa clausola e deducendo di aver corrisposto i canoni di locazione, compreso un acconto per il periodo tra il 10 marzo ed il 10 aprile , mentre successivamente era stata la locatrice che non aveva più accettato altri pagamenti;
rilevando che la durata del contratto andava ricondotta a quella legale, chiedevano rigettarsi la richiesta di convalida di sfratto per finita locazione, ritenersi l'inefficacia della clausola di transitorietà del contratto e dichiararsi la durata ordinaria di quattro anni del rapporto, con ordinaria proroga di analoga durata, con vittoria di spese e compensi.
Con ordinanza del 2.8.2022, veniva disposto il mutamento del rito.
Con memoria integrativa del 9.11.2022, parte convenuta reiterava le difese già svolte ed insisteva nelle medesime domande.
Con memoria di costituzione del 22.11.2022, parte attrice riferiva di aver appreso soltanto nel presente giudizio che quanto dichiarato dai convenuti in occasione della stipula del contratto di locazione -al fine di concordare la durata transitoria del medesimo – non corrispondeva al vero e contestava di essersi rifiutata di ricevere il pagamento dei canoni di locazione;
prendendo dunque atto delle dichiarazioni dei conduttori, faceva riserva di azione per l'accertamento della violazione degli articoli
1338 e 1375 cc.
Esperito negativamente il procedimento di mediazione, veniva disposta la riunione al presente giudizio di quello promosso nel marzo 2023 dalla sig.ra e volto a sentire convalidare lo Parte_2
sfratto per morosità, intimato in ragione del mancato pagamento dei canoni dal mese di marzo 2022, con contestuale richiesta di emissione di decreto ingiuntivo;
in tale procedimento, i conduttori si erano costituiti evidenziando che il contratto di locazione in virtù del quale era stato intimato lo sfratto, era stato stipulato per esigenze transitorie, era scaduto il 9.3.2022 e non era più rinnovabile;
rilevando che la questione in ordine alla natura del rapporto era oggetto di contenzioso in altro procedimento, avente carattere pregiudiziale, chiedevano l'applicazione dell'art. 295 cpc e la sospensione del giudizio, posto che la conferma della natura transitoria del contratto, avrebbe determinato l'inammissibilità dell'azione ex art. 658 cpc, mentre l'accertamento della natura ordinaria del rapporto, avrebbe determinato il diritto per essi conduttori di avvalersi del beneficio di cui all'art 55 L. 27.07.1978 n. 392. Avevano chiesto, pertanto, respingersi la richiesta di convalida di sfratto per morosità in ragione della già intervenuta scadenza del contratto, ovvero sospendersi il procedimento in attesa della definizione di quello iscritto al RG 9969/22 ed in ulteriore subordine concedersi il beneficio ex art. 55 L. 27.07.1978 n. 392, con vittoria di spese e compensi.
pagina 2 di 4 Nel detto procedimento, prima di disporre la riunione, veniva emessa ordinanza ex art. 665 cpc del seguente tenore: “ vista l'intimazione di sfratto per morosità che precede e la regolarità della relativa notifica;
visto il registrato contratto di locazione in questione;
rilevato che parte intimata, costituendosi, ha chiesto di respingere la richiesta di convalida di sfratto per morosità, essendo il contratto scaduto in data 09.03.2022, ovvero in subordine sospendersi il presente procedimento in attesa della definizione di quello pendente al n. 9969/2022 e, in ulteriore subordine e previa conversione del rito, valutarsi la riunione delle cause per ragioni di connessione;
ritenuto che
, in ulteriore subordine, parte convenuta ha chiesto di essere ammessa al beneficio di cui all'art 55 L.
27.07.1978 n. 392; rilevato che il giudizio connesso al presente, iscritto al Rg n. 9969/2022 e pendente dinanzi al decidente, ha ad oggetto l'accertamento della natura del contratto per cui è causa, ovvero se trattasi di contratto ad uso transitorio o sottoposto all'ordinaria disciplina di durata 4 +4;
considerato che
la precedente controversia ha avuto origine dalla intimazione per finita locazione notificata dalla locatrice, avverso cui si sono opposti i conduttori, allegando, appunto, la natura non transitoria del contratto;
rilevato che, parte locatrice ha affermato di aver aderito alla prospettazione dei convenuti circa la durata del contratto;
considerato che
, impregiudicata la decisione circa la natura del rapporto di che trattasi, parte attrice ha diritto a percepire i canoni di locazione ovvero l'indennità di occupazione sine titulo;
rilevato che i conduttori, nel sostenere allo stesso tempo la scadenza del contratto al
9.3.2022 e la natura non transitoria del medesimo, non hanno allegato alcuna ragione a fondamento della richiesta del beneficio ex art. 55 L n. 392/78; rilevato che parte intimante ha chiesto emettersi ordinanza ex art. 665 cpc e che la richiesta appare fondata, non essendo stati allegati e provati gravi motivi in contrario (art. 665, 1° co. cpc), mentre va riservata al merito la decisione circa la natura ed il quantum della somma dovuta dai convenuti per la detenzione del bene immobile;
ritenuto che
va pertanto disposto il mutamento del rito;
rilevato che il presente procedimento viene rinviato alla medesima udienza di quello iscritto al RG n. 9969/2022, anche al fine di procedere alla riunione dei giudizi”.
I procedimenti come riuniti, espletato il procedimento di mediazione anche in quello iscritto al rg n.
5646/2023, istruiti documentalmente, vengono decisi all'odierna udienza con sentenza ex art 281 sexies cpc.
Va dichiarata la natura non transitoria del rapporto intercorso fra le parti;
la locatrice e sig.ra
[...]
, ha infatti preso atto di quanto dichiarato dai conduttori con la comparsa di costituzione Parte_2
del luglio 2022, aderendo alla prospettazione circa la natura ordinaria del contratto di locazione che, pertanto, va ricondotto al modello di quattro anni più quattro anni.
pagina 3 di 4 Ciò tuttavia, se si riflette in senso negativo in ordine alla fondatezza dell'originaria azione di sfratto per finita locazione, si ripercuote invece positivamente sull'azione di convalida di sfratto per morosità , ovvero di risoluzione del contratto per inadempimento, non essendo oggetto di contestazione che i conduttori non abbiano corrisposto il canone di locazione dal marzo 2022 e sino al rilascio, avvenuto in data 21.11.2023.
Concludendo, il contratto di locazione va dichiarato risolto per inadempimento dei conduttori, che vanno altresì condannati al pagamento in favore dell'attrice della somma di €.12.600,00
(dodicimilaseicento/00) ed €.1.472,50 per oneri condominiali.
Tenuto conto della reciproca e parziale soccombenza, essendo i conduttori vittoriosi nel procedimento volto all'accertamento della natura del contratto, le spese, liquidate come da dispositivo (avendo riguardo a quanto previsto dai compensi medi del III scaglione della tabella n.2 allegata al DM n.
55/2014 per due fasi di studio e introduttiva e per un'unica fase decisoria, senza tenersi conto della fase istruttoria che non è stata svolta), vengono compensate in ragione di metà ciascuno.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
- dichiara che il contratto intercorso tra le parti ha natura e durata ordinari ( 4+4);
- dichiara risolto per grave inadempimento dei conduttori il contratto di locazione inter partes, avente ad oggetto l'immobile di cui in motivazione;
- condanna i convenuti, in solido fra loro, al pagamento in favore dell'attrice dell'importo di
€.12.600,00 (dodicimilaseicento/00) ed €.1.472,50 per oneri condominiali oltre interessi dalle singole scadenze sino al soddisfo;
- rigetta ogni altra domanda;
- compensa in ragione di metà le spese del processo, liquidate in complessivi € 5093,00 e condanna i convenuti in solido fra loro al pagamento in favore dell'attrice della quota di €
2546,50 per compensi oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Così deciso in Catania, il 18.2.2025
Il Giudice
Dott.sa Gaia Di Bella
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