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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 19/06/2025, n. 698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 698 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Giorgia Marcatajo all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive di udienza depositate dalla parte ricorrente nel risetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n° 3707/2022 R.G.L., promossa
DA
, rappresentato e difeso dall' Avv.to Daniela Monaco Parte_1
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Catania in Via
Vincenzo Giuffrida n. 202, giusta procura in atti;
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici, siti in Palermo in Via V. Villareale n. 6, è domiciliato ex lege;
- resistente-
OGGETTO: benefici assistenziali vittime del dovere
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 06.12.2022, il ricorrente come in epigrafe indicato, convenne in giudizio innanzi all'intestato Tribunale il
[...] rassegando le seguenti domande: “previa disapplicazione del CP_3
provvedimento del Ministero degli Interni, Dipartimento della Pubblica
Sicurezza emanato in data 02.11.2022, voglia: - dichiarare il riconoscimento dello status di Vittima del Dovere in favore dell'odierno ricorrente;
- dichiarare il diritto all'inserimento del medesimo, nell'elenco ex art. 3 comma 3 D.P.R. n. 243/2006 tenuto dal , ai fini Controparte_1
della concessione dei benefici assistenziali ex D.P.R. n. 243/2006 del
7/07/2006, ex art. 1 comma 563 e 564, Legge n. 266/2005; - dichiarare il
, obbligato al riconoscimento dei benefici assistenziali Controparte_1
ex D.P.R. n. 243/2006 del 07/07/2006, ai sensi della legge 266/2005, art.
1, commi 563 e 564, e specificamente a: 1) l'elargizione ex art. 5, comma I,
Legge n. 206/2004; 2) lo speciale assegno vitalizio comma 3, Legge n.
206/2004; 3) l'assegno vitalizio, pari ad € 500,00 di cui alla Legge n.
407/1998, data della domanda;
4) la declaratoria del diritto alla esenzione dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica e il beneficio di cui all'art. I della Legge n. 203/2000 (diritto ai medicinali di fascia C gratuiti) ex art. 9 Legge n. 206/2001; - l'esenzione dell'IRPEF dall'emolumento pensionistico. Con vittoria di spese competenze ed onorari di lite” (cfr. conclusioni ricorso).
A sostegno del ricorso deduceva:
- d'aver presentato, in data 14.04.2022, al istanza Controparte_3
per la concessione dei benefici spettanti ai sensi della legge 266/05 art 1. commi 563 e 564 a seguito dell'evento infortunistico verificatosi in data
18.12.2005 e riconosciuti come dipendenti da causa di servizio con
Decreto C.M.O del 02.07.2018;
- d'aver ricevuto, in data 02.11.2022, il provvedimento di diniego emesso dalla Direzione Centrale per gli affari Generali della Polizia di Stato (prot.
n. Prot. n. 0023312) con cui si comunicava l'improcedibilità della domanda “in quanto tardiva essendo stata prodotta oltre il termine decennale di prescrizione di cui all'art 2946 c.c. in combinato disposto con gli artt. 2934 e 2935 c.c. con riferimento alla data di entrata in vigore delle leggi 20 ottobre 1990 n. 302, 23 dicembre 2000, n. 388, 23 dicembre 2005
n. 266. Pertanto, non si darò luogo all'avvio del procedimento, stante
l'avvenuta prescrizione dei diritti a ricevere i relativi normativamente previsti” .
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la parte convenuta eccependo, in via preliminare, la prescrizione del diritto fatto valere in giudizio e nel merito, l'infondatezza della domanda.
La causa, istruita mediante l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 19.02.2025 per il deposito di note.
***
Il ricorso è fondato e merita parziale accoglimento nei limiti di seguito indicati.
Va anzitutto premesso che è ormai pacifica l'appartenenza della giurisdizione sul riconoscimento dello status di "vittima del dovere", in vista del conseguimento dei benefici connessi, al giudice ordinario in quanto la posizione della vittima del dovere è stata configurata dal legislatore come un diritto soggettivo e non un interesse legittimo.
Sul punto, la Suprema Corte (cfr. Cass. civ. Sez. Unite, Ord. dell'11/04/2018 n. 8982 che ha ribadito il principio, già affermato nella sentenza Cass. Sez. Un. del 16/11/2016, n. 23300) ha statuito che «In relazione ai benefici di cui all'art. 1, comma 565, della l. n. 266 del 2005 in favore delle vittime del dovere, il legislatore ha configurato un diritto soggettivo, e non un interesse legittimo, in quanto, sussistendo i requisiti previsti, i soggetti di cui al comma 563 dell'art. 1 l. cit., o i loro familiari superstiti, hanno una posizione giuridica soggettiva nei confronti di una P.A. priva di discrezionalità, sia in ordine alla decisione di erogare, o meno, le provvidenze che alla misura di esse. Tale diritto non rientra nell'ambito di quelli inerenti il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti pubblici, potendo esso riguardare anche coloro che non abbiano con la P.A. un siffatto rapporto, ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio, ed ha, inoltre, natura prevalentemente assistenziale, sicché la competenza a conoscerne è regolata dall'art. 442 c.p.c. e la giurisdizione è del giudice ordinario, quale giudice del lavoro e dell'assistenza sociale».
Si è, dunque, in presenza di un diritto di natura prevalentemente assistenziale volto a prestare un ausilio a chi abbia subito un'infermità, o la perdita di una persona cara, a causa della prestazione di un servizio in favore di amministrazioni pubbliche da cui siano derivati particolari rischi.
Quindi, la competenza è regolata dall'art. 442 c.p.c. e la giurisdizione è del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro e dell'assistenza sociale.
Da ciò deriva che, rientrando la controversia nella giurisdizione del
Giudice ordinario, non trova applicazione il termine di sessanta giorni per l'impugnazione degli atti o provvedimenti amministrativi innanzi alla giurisdizione amministrativa.
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Quanto all'eccepita prescrizione, va applicato l'insegnamento della
Cassazione sentenza n. 17440/2022 e ordinanza n. 33105/2022, secondo cui la condizione di vittima del dovere, di cui all'art. 1, commi
563-564, I. n. 266/2005, costituisce uno status, come tale imprescrittibile, salva la prescrizione decennale dei ratei delle prestazioni assistenziali.
***
Ciò premesso, si ritiene, anzitutto d'individuare, sia pur succintamente, la cornice normativa di riferimento in cui inquadrare la fattispecie de qua.
Invero, nel corso degli anni il legislatore è intervenuto più volte nella definizione e nella disciplina delle cosiddette “vittime del dovere”, intendendo per tali tutti quei soggetti che, a causa di eventi connessi allo svolgimento di specifiche attività correlate con il servizio, siano state vittima, appunto, di eventi che abbiano arrecato un pregiudizio alla loro salute e integrità psicofisica.
Tale istituto è frutto di una normativa molto complessa e variegata interessata nel tempo da diverse pronunce giurisprudenziali (alcune riguardanti l'interpretazione della normativa, altre la modalità di calcolo ed altre ancora l'equiparazione con lo status di vittima del terrorismo).
Per quanto qui rileva, la prima disciplina della materia, attualmente vigente, è avvenuta con la Legge 13 agosto 1980, n. 466 recante
“Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche” destinata ai soggetti deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di eventi connessi all'espletamento di funzioni d'istituto e dipendenti da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva e repressiva o all'espletamento di attività di soccorso, nonché agli appartenenti alle Forze di Polizia che abbiano riportato un grado di invalidità non inferiore all'80% della capacità lavorativa. Tale norma prevedeva quale speciale elargizione il riconoscimento del beneficio una tantum di euro 51.645,69 (£.100.000.000), esente da IRPEF e soggetto rivalutazione ISTAT successivamente elevato (con L. 302/90) a euro 77.468,53 (£. 150.000.000).
Successivamente è intervenuta la Legge 20 ottobre 1990, n. 302 recante
“Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata”, con la quale le vittime di violenza di matrice terroristica sono state accostate, per la prima volta in un provvedimento legislativo, a quelle innocenti della criminalità organizzata di stampo mafioso, estendendo così anche alle vittime delle mafie i benefici economici già previsti in favore delle vittime del terrorismo. Detta norma, prevede tra i vari benefici anche un'elargizione complessiva ai familiari (o conviventi a carico) dei caduti per atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico e una speciale elargizione, proporzionale alla percentuale d'invalidità riscontrata dalle C.M.O. competenti, nella misura inziale di € 774,69 (£. 1.500.000) per punto percentuale, importo successivamente (Legge 206/2004) elevato per gli eventi successivi al 1° gennaio 2003.
Con la Legge 23 novembre 1998, n. 407 recante “ Norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata”, novellatrice della legge del 1990, è stato previsto l'assegno vitalizio per chi subisca un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa (ovvero a favore dei familiari superstiti dello stesso personale deceduto) in conseguenza di: • atti di terrorismo;
• eversione dell'ordine democratico;
• fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni criminali di cui all'art. 416-bis del C.P.; • operazioni di prevenzione e repressione di atti di terrorismo o mafia;
• azioni criminose a decorrere dal 1° gennaio 1990 (art. 82, Legge 23 dicembre 2000, n. 388).
Detta norma prevede, oltre a benefici pensionistici (art. 2, commi 3, 5 e 6) anche l'erogazione di un assegno vitalizio non reversibile, che ha natura di indennizzo (esente dall'IRPEF e soggetto a perequazione), nonché la riliquidazione degli importi già corrisposti a titolo di speciale elargizione
(di cui alla legge 13.8.1980, n. 466) di € 25.822,84 (£. 50.000.000) più rivalutazione CP_4
Con la L. n. 388 del 2000 all'art 82 comma 1 è stato trovato un raccordo tra la disciplina del 1980 e quella del 1990 prevedendo che «Al personale di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, ferito nell'adempimento del dovere a causa di azioni criminose, ed ai superstiti dello stesso personale, ucciso nelle medesime circostanze, nonché ai destinatari della legge 20 ottobre 1990, n. 302, è assicurata, a decorrere dal 1° gennaio 1990, l'applicazione dei benefìci previsti dalla citata legge
n. 302 del 1990 e dalla legge 23 novembre 1998, n. 407 ».
Pertanto, la legge n. 302 del 1990. diventa il “baricentro” dei principali aggiornamenti normativi successivi.
Con la Legge n. 206 del 2004 ("Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice") si è provveduto ad una riorganizzazione normativa della materia con ampliamento anche delle misure ristoratrici. In particolare, sono stati riconosciuti, in favore delle sole vittime del terrorismo e dei loro superstiti, oltre a nuovi benefici strettamente economici (estensione della speciale elargizione di €
200.000,00 - una tantum oltre rivalutazione - a tutte le vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice compiuti sul territorio nazionale ed extranazionale;
speciale assegno vitalizio - ex art. 5 comma 3 - di
€1.033,00 mensili dal 26 agosto 2004, per chi ha riportato una invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa - minimo
25% - nonché ai superstiti delle vittime, compresi i figli maggiorenni), anche provvidenze di diversa natura di competenza di svariate
Amministrazioni e/o Enti pubblici (aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi esenzione dal pagamento dei ticket sanitari;
assistenza psicologica;
concessione di borse di studio;
incremento della misura della pensione e del trattamento di fine rapporto;
equiparazione, per le vittime che hanno subito danni più gravi, ai grandi invalidi di guerra e il riconoscimento del diritto immediato alla pensione diretta).
La Legge 266 del 23 dicembre 2005 ha stabilito il principio della progressiva estensione dei benefici, già previsti in favore delle vittime del terrorismo, alle vittime del dovere, ovvero ai familiari superstiti, avvenuta con il D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243 e ha fornito (al comma 563) una definizione normativa di "vittima del dovere".
L'art. 1 comma 563 della L. 23/12/2005 n° 266 così statuisce :« Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità (146). »
Il comma 564 prevede poi che « Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative»:
Il D.P.R. 7 luglio 2006 n. 243 (Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma dell'articolo 1, comma 565, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266) definisce i principi generali delle provvidenze per coloro che sono stati feriti o sono deceduti in conseguenza di eventi connessi all'espletamento di funzioni d'istituto e dipendenti da rischi specificamente attinenti ad attività di soccorso, ordine pubblico e contrasto della criminalità comune.
In particolare:
A) In relazione alla Legge 302/1990 ha previsto: - Speciale elargizione (così come indicato al punto 1, lettera a dell'art. 4, del D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243, in relazione alla già citata
Legge302/1990) corrisposta nella misura originaria pari a euro 774,69 per punto percentuale di invalidità, soggetta a rivalutazione ISTAT.
Esenzione dal pagamento di ticket per ogni tipo di prestazione sanitaria
(art. 15) per i soli eventi di cui all'art. 1 L. 302/1990.
B) In relazione alla Legge 407/1998, ha previsto:
- Assegno vitalizio non reversibile, è corrisposto nella misura originaria prevista di 500.000 lire, pari ora a euro 258,23, soggetto alla perequazione annua, dal 1° gennaio 2006.
- Borse di studio (art. 4) in favore degli appartenenti alle Forze di Polizia rimasti feriti in conseguenza di atti di terrorismo, die versione dell'ordine democratico o di fatti commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni di cui all'art. 416 bis c.p. nonché in favore degli orfani e dei figli delle Vittime del Dovere.
- Assunzione per chiamata diretta con precedenza assoluta rispetto ad ogni altra categoria (art. ,comma 2, L.407/1998).
C) In relazione alla Legge 206/2004 ha previsto
- Rivalutazione delle percentuali d'invalidità (art. 6);
- Assistenza psicologica;
- Esenzione imposta di bollo.
Ed ancora, la legge di stabilità 2014 entrata in vigore il 1° gennaio 2014
(Legge 27 dicembre 2013, n. 147 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -) all'art. 1 comma 494, ha previsto la concessione al coniuge e ai figli della vittima di terrorismo, portatore di invalidità non inferiore al 50%, dell'assegno vitalizio ex art. 2 della legge n. 407/1998 e dello speciale assegno vitalizio ex art. 5, comma
3 della legge n. 206/2004.
Infine, per completare l'excursus normativo, è intervenuta la Legge n. 232 del 2016 che all'art 1 comma 211 ha previsto l'estensione ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti di benefici fiscali in materia di esenzione dall'imposta sui redditi, circa il trattamento speciale di reversibilità e l'aumento figurativo di dieci anni del versamento dei contributi per chi abbia subito un'invalidità permanente della capacità lavorativa.
Ciò posto, stante il tenore dei provvedimenti di diniego, occorre verificare se la categoria di “vittima del dovere” di cui all'art. 1, commi 563-564, L
266/2005 costituisca uno status e sia imprescrittibile, salva la prescrizione decennale dei ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge.
Giova rammentare che le disposizioni in esame istituiscono “un diritto di natura prevalentemente assistenziale volto a prestare un ausilio a chi abbia subito un'infermità o la perdita di una persona cara a causa della prestazione di un servizio in favore di amministrazioni pubbliche da cui siano derivati particolari rischi”, il quale “non rientra nello spettro di diritti
e doveri che integrano il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche”, ma “si colloca fuori e va al di là di tale rapporto, contrattualizzato o meno che esso sia, potendo riguardare anche soggetti che con l'amministrazione non abbiano un rapporto di lavoro subordinato ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio” (cfr. Cass. S.U. n. 23300 del 2016, Cass. S.U. n. 22753 del 2018).
Come precisato di recente dal Collegio di Legittimità (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Sent. del 30/05/2022, n. 17440; nello stesso senso cfr. Cass. civ.,
Sez. VI - Lavoro, Ord. dell'8/02/2023, n. 3868; Cass. civ., Sez. VI - Lavoro,
Ord. del 22/12/2022, n. 37522) che ha fatto il punto della situazione «va
[..] affrontata la questione se la categoria di "vittima del dovere" tipizzata dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, commi 563-564, costituisca uno status e sia come tale imprescrittibile, salva la prescrizione dei ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge. Va anzitutto ricordato, al riguardo, che, interpretando le disposizioni citate, le Sezioni Unite di questa Corte hanno già chiarito che esse istituiscono "un diritto di natura prevalentemente assistenziale volto a prestare un ausilio a chi abbia subito un'infermità o la perdita di una persona cara a causa della prestazione di un servizio in favore di amministrazioni pubbliche da cui siano derivati particolari rischi", il quale "non rientra nello spettro di diritti e doveri che integrano il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche", ma "si colloca fuori e va al di là di tale rapporto, contrattualizzato o meno che esso sia, potendo riguardare anche soggetti che con l'amministrazione non abbiano un rapporto di lavoro subordinato ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio" (così Cass. S.U. n. 23300 del 2016, in motivazione, testualmente ripresa da Cass. S.U. n. 22753 del
2018). Si tratta quindi di provvidenze che trovano causa nella morte o nell'infermità permanente che abbia attinto quanti, anche indipendentemente da un rapporto d'impiego con una pubblica amministrazione, abbiano prestato un servizio a beneficio della collettività da cui siano derivati e concretizzati in loro danno particolari rischi: e dunque, come può senz'altro aggiungersi in relazione alle fattispecie espressamente tipizzate dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, commi 563 e 564, lettera, di un servizio che a sua volta costituisce adempimento di un dovere nell'interesse della collettività (art. 2 Cost.). Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, inoltre, non può essere dubbio che le CP_3
provvidenze in esame rientrino nell'ambito della tutela di cui all'art. 38
Cost.: la disposizione costituzionale ult. cit., nel riferirsi all'idea di
"sicurezza sociale" e nell'ipotizzare soltanto due modelli tipici della medesima, uno dei quali fondato unicamente sul principio di solidarietà
(comma 1) e l'altro suscettibile di essere realizzato mediante strumenti mutualistico-assicurativi (comma 2), "non esclude tuttavia, e tantomeno impedisce, che il legislatore ordinario delinei figure speciali nel pieno rispetto dei principi costituzionalmente accolti" (così, testualmente, Corte
Cost. n. 31 del 1986). E se è vero che la disciplina delle provvidenze dettate per le vittime del dovere può legittimamente considerarsi come una delle possibili "figure speciali di sicurezza sociale", la cui ratio va individuata nell'apprestare peculiari ed ulteriori forme di assistenza per coloro che siano rimasti vittima dell'adempimento di un dovere svolto nell'interesse della collettività, che li abbia esposti ad uno speciale pericolo e all'assunzione di rischi qualificati rispetto a quelli in cui può incorrere la restante platea dei dipendenti pubblici o degli incaricati di un pubblico servizio (così Cass. n.
29204 del 2021), non si possono non ravvisare nella situazione giuridica istituita dal legislatore tutti i presupposti dello status, nello specifico senso di cui dianzi s'è detto: valendo la categoria di "vittima del dovere" a differenziare una particolare categoria di soggetti al fine di apprestare loro un insieme di benefici previsti dalla legge e riepilogati dal D.P.R. n. 243 del
2006, art.
4. Vale la pena di rimarcare che, nel sistema così delineato, la domanda dell'interessato deve considerarsi pur sempre condicio sine qua non per il riconoscimento della condizione di "vittima del dovere", non potendo attribuirsi alla disposizione regolamentare di cui al D.P.R. n. 243 del 2006, art. 3 (che statuisce che "in mancanza di domanda si può procedere d'ufficio") alcuna valenza derogatoria ad un principio che, per gli status activae processualis, ha valenza, come dianzi s'è visto, di diritto di libertà costituzionalmente garantito: e sotto tale profilo, anzi, va senz'altro corretta la sentenza impugnata nella parte in cui ha tratto dalla previsione regolamentare testé cit. argomenti per suffragare la conclusione circa
l'imprescrittibilità della pretesa, che viceversa discende ex se dalla riconosciuta natura di status della condizione di vittima del dovere e non già da una inesistente facoltà dell'amministrazione di attribuirla d'ufficio.
Resta per contro ferma la conclusione dei giudici di merito secondo cui
l'imprescrittibilità dell'azione volta all'accertamento dello status di vittima del dovere non si estende ai benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto, come nella specie il diritto all'assegno mensile vitalizio L.
n. 407 del 2008, ex art. 2, e all'assegno mensile vitalizio L. n. 206 del 2004, ex art. 5, comma 3, i quali - unitamente al diritto all'assistenza psicologica
a carico dello Stato, all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria
e all'erogazione a carico del Servizio sanitario nazionale dei medicinali attualmente classificati in classe "C", L. n. 206 del 2004, ex artt. 6 e 9 - sono stati riconosciuti nel caso di specie all'odierno controricorrente nei limiti prescrizionali;
ed è appena il caso di soggiungere che, diversamente da quanto sostenuto dal Ministero ricorrente, contrari argomenti non possono farsi discendere da Corte Cost. n. 106 del 2008, che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del
D.P.R. n. 915 del 1978, art. 99, comma 2, nella parte in cui prevede un termine quinquennale di prescrizione per il trattamento pensionistico di guerra limitatamente al caso in cui l'invalidità o la morte derivino da lesioni
d'arma da fuoco di origine bellica o da esplosione di un ordigno bellico provocata da un minorenne».
Dunque, è ormai pacifico che:
- lo status di vittima del dovere è imprescrittibile;
- i ratei delle prestazioni previdenziali e assistenziali non liquidati sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale e non a quella quinquennale e tale principio trova applicazione anche nel caso specifico dei benefici in favore delle vittime del dovere.
Infine, occorre valutare se nel caso in esame, gli eventi occorsi al ricorrente siano suscettibile d'integrare la condizione di vittima del dovere.
Ai fini dell'attribuzione dei benefici previsti per le vittime del dovere il summenzionato d.P.R. n. 243/06 all'art. 1 (rubricato “DEFINIZIONI”) testualmente recita « Ai fini del presente regolamento, si intendono a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n.302, 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e 3 agosto 2004, n. 206; b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sovraordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente
a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto».
Su tali basi la giurisprudenza di legittimità ha statuito che l'attribuzione dei benefici di cui all'art. 1, commi 563 e 564, della L. n. 266 del 2005 presuppone che i compiti rientranti nella normale attività d'istituto, svolti in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, si siano complicati per l'esistenza o per il sopravvenire di circostanze ulteriori rispetto al rischio tipico ontologicamente e ordinariamente connesso a dette attività.
Non pare possa dubitarsi che, nel caso in esame, gli incidenti occorsi al
, come meglio indicati in ricorso, siano riconducibili alle previsioni Pt_1
di cui al comma 563.
Ciò detto, per quanto riguarda i benefici richiesti, si è proceduto alla valutazione dell'invalidità residuata al ricorrente sulla scorta del DPR
181/09 (Sul punto, cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 24/02/2022, n. 6217 «in merito alla disciplina sulle vittime del dovere e categorie equiparate, all'art.
6, comma 1, della l. n. 206/2004 deve attribuirsi una funzione non meramente rivalutativa ma selettivo-regolativa con la conseguenza che il criterio ivi previsto è applicabile anche alle liquidazioni successive all'entrata in vigore delia legge. I benefici dovuti alle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, del dovere ed ai soggetti ad essi equiparati devono essere parametrati alla percentuale di invalidità complessiva, da quantificarsi con i criteri medico legali previsti dagli artt. 3 e 4 del D.P.R. n.
181/2009»).
Orbene, il consulente tecnico d'ufficio, Dott. sulla Persona_1
base degli accertamenti clinici effettuati e della documentazione sanitaria in atti, ha concluso il proprio elaborato peritale, ritenendo che: “…evince che, in seguito al sinistro stradale occorso in data 18.12.2005, il Sig. Pt_1
ha riportato “esiti di trauma cervicale”. Sulla base della
[...]
documentazione sanitaria esaminata e del quadro obiettivo rilevato, si ravvisa la sussistenza di un nesso di causalità tra il sinistro di cui in oggetto
e le lesioni riportate dal Periziando. I certificati medici allegati confermano il nesso di causalità tra l'evento e le lesioni riportate (nesso causale tra evento e lesioni). Il nesso di causalità è rispettato in tutti i suoi criteri usualmente adoperati: cronologico, topografico, di continuità fenomenologica ed esclusioni di atri momenti eziologici…. Si procede pertanto al calcolo dell'Invalidità Complessiva (IC). Danno Biologico: - trauma cervicale: voce tabellare “esiti di trauma minore del collo con persistente rachialgia, limitazione antalgica dei movimenti del capo e con disturbi trofici-sensitivi radicolari strumentalmente accertati” 3%
(valutazione tabellare 2-4%). Danno Biologico complessivo: 2% Danno
Morale (DM): Valutato 1/3 del DB= 0,5% Invalidità Permanente: - distrazione rachide cervicale: 6% voce tabellare 7005 DM 05.02.1992 per analogia. Invalidità permanente= 6% IC= DB+DM+ (IP-DB)= 2 + 0,5 +(6-
2)= 6,5% CONCLUSIONI
1. A causa del sopradetto sinistro il Sig. Pt_1
ha riportato esiti di trauma cervicale. Si ravvisa la sussistenza di
[...]
un nesso di causalità tra il sinistro di cui in oggetto e le lesioni riportate dal
Periziando.
2. L'Invalidità Complessiva, attribuita ai sensi dell'art. 3 e 4 del
DPR n.181/2009, è pari a 6,5%”.
Tale giudizio medico-legale da ritenersi qui integralmente richiamato, anche nelle sue premesse, è pienamente condiviso da questo Tribunale, in quanto fondato su una corretta metodologia ed esente da vizi logici (cfr. relazione in atti).
Resta da valutare, dunque, con riferimento a tale percentuale di invalidità
a quale delle numerose prestazioni richieste il ricorrente abbia diritto. Occorre allora un esame analitico, prestazione per prestazione in quanto non è sufficiente il mero riconoscimento dello status di vittima del dovere, ma ogni beneficio richiesto ha le sue peculiarità.
1.Elargizione ex art. 5 commi 1 l. 206/04
Ai sensi del citato art. 5 co. 1, “l'elargizione di cui al comma 1 dell'articolo
1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, è corrisposta nella misura massima di 200.000 euro in proporzione alla percentuale di invalidità riportata, in ragione di 2.000 euro per ogni punto percentuale”.
In relazione alla speciale elargizione in percentuale a decorrere dall'1.1.2007 – art.5 comma 1 l. 206/2004 D.P.R. 243/2006 art.4 comma
1 lett.a ) n.1, la pretesa è prescritta integralmente trattandosi di somma da corrispondersi una tantum ed essendo stata la domanda appunto presentata il 14.04.2022, dunque ampiamente decorso il decennio dalla spettanza.
2) Assegno vitalizio previsto dall'art. 2 comma 1 legge n. 407/1998 dell'importo di €. 500,00 mensili.
Orbene l'assegno vitalizio mensile di € 500,00 è previsto solo a condizione che il soggetto abbia una lesione invalidante pari al 25%, requisito non presente nel caso di specie, sicchè tale prestazione non può essere riconosciuta;
3) Assegno vitalizio non reversibile di cui all'art. 5 comma 3 legge n.
204/2006 di €. 1.033,00 soggetto a perequazione automatica.
Anche lo speciale assegno vitalizio per le vittime del dovere di € 1.033,00 mensili è previsto a condizione che il soggetto abbia una lesione invalidante pari al 25%, sicchè difetta nel caso di specie.
In termini conclusivi, dunque, il ricorso va accolto rispetto ad invalidità permanente complessiva del 6,5%, e, richiamato quanto sopra detto, con declaratoria di prescrizione della speciale elargizione di cui all'art. 5, comma 1, l. 206/04 antecedente il decennio rispetto alla data della domanda (14.04.2022); si rigetta, per il resto.
Le spese di lite, stante il parziale accoglimento del ricorso, appare equo compensarle per intero.
Gravano sul le spese di CTU liquidate con separato decreto. CP_3
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del ricorso:
- accerta la sussistenza in capo al ricorrente, in relazione ai fatti lesivi del
18.12.2005, dello status di vittima del dovere ai sensi della legge 466/80, legge 266/2005 e DPR 243/2006;
- determina l'entità delle infermità riportate in misura pari complessivamente al 6,5%;
- dichiara la pretesa prescritta quanto alla speciale elargizione una tantum;
- dichiara, altresì, il diritto all'esenzione dalla partecipazione alle spese per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica;
- dichiara il diritto all'esenzione Irpef di cui all'art.1, comma 211, l.
232/2016;
- dichiara il diritto al beneficio di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio
2000, n. 203 (medicinali di fascia C gratuiti) ai sensi dell'art. 9 l. 206/04;
- rigetta per il resto il ricorso;
- compensa per intero le spese di lite;
- pone le spese della c.t.u., come già liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico del resistente. CP_3
Così deciso, in Termini Imerese il 19.06.2025.
IL GIUDICE
Giorgia Marcatajo
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Giorgia Marcatajo all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive di udienza depositate dalla parte ricorrente nel risetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n° 3707/2022 R.G.L., promossa
DA
, rappresentato e difeso dall' Avv.to Daniela Monaco Parte_1
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Catania in Via
Vincenzo Giuffrida n. 202, giusta procura in atti;
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici, siti in Palermo in Via V. Villareale n. 6, è domiciliato ex lege;
- resistente-
OGGETTO: benefici assistenziali vittime del dovere
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 06.12.2022, il ricorrente come in epigrafe indicato, convenne in giudizio innanzi all'intestato Tribunale il
[...] rassegando le seguenti domande: “previa disapplicazione del CP_3
provvedimento del Ministero degli Interni, Dipartimento della Pubblica
Sicurezza emanato in data 02.11.2022, voglia: - dichiarare il riconoscimento dello status di Vittima del Dovere in favore dell'odierno ricorrente;
- dichiarare il diritto all'inserimento del medesimo, nell'elenco ex art. 3 comma 3 D.P.R. n. 243/2006 tenuto dal , ai fini Controparte_1
della concessione dei benefici assistenziali ex D.P.R. n. 243/2006 del
7/07/2006, ex art. 1 comma 563 e 564, Legge n. 266/2005; - dichiarare il
, obbligato al riconoscimento dei benefici assistenziali Controparte_1
ex D.P.R. n. 243/2006 del 07/07/2006, ai sensi della legge 266/2005, art.
1, commi 563 e 564, e specificamente a: 1) l'elargizione ex art. 5, comma I,
Legge n. 206/2004; 2) lo speciale assegno vitalizio comma 3, Legge n.
206/2004; 3) l'assegno vitalizio, pari ad € 500,00 di cui alla Legge n.
407/1998, data della domanda;
4) la declaratoria del diritto alla esenzione dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica e il beneficio di cui all'art. I della Legge n. 203/2000 (diritto ai medicinali di fascia C gratuiti) ex art. 9 Legge n. 206/2001; - l'esenzione dell'IRPEF dall'emolumento pensionistico. Con vittoria di spese competenze ed onorari di lite” (cfr. conclusioni ricorso).
A sostegno del ricorso deduceva:
- d'aver presentato, in data 14.04.2022, al istanza Controparte_3
per la concessione dei benefici spettanti ai sensi della legge 266/05 art 1. commi 563 e 564 a seguito dell'evento infortunistico verificatosi in data
18.12.2005 e riconosciuti come dipendenti da causa di servizio con
Decreto C.M.O del 02.07.2018;
- d'aver ricevuto, in data 02.11.2022, il provvedimento di diniego emesso dalla Direzione Centrale per gli affari Generali della Polizia di Stato (prot.
n. Prot. n. 0023312) con cui si comunicava l'improcedibilità della domanda “in quanto tardiva essendo stata prodotta oltre il termine decennale di prescrizione di cui all'art 2946 c.c. in combinato disposto con gli artt. 2934 e 2935 c.c. con riferimento alla data di entrata in vigore delle leggi 20 ottobre 1990 n. 302, 23 dicembre 2000, n. 388, 23 dicembre 2005
n. 266. Pertanto, non si darò luogo all'avvio del procedimento, stante
l'avvenuta prescrizione dei diritti a ricevere i relativi normativamente previsti” .
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la parte convenuta eccependo, in via preliminare, la prescrizione del diritto fatto valere in giudizio e nel merito, l'infondatezza della domanda.
La causa, istruita mediante l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 19.02.2025 per il deposito di note.
***
Il ricorso è fondato e merita parziale accoglimento nei limiti di seguito indicati.
Va anzitutto premesso che è ormai pacifica l'appartenenza della giurisdizione sul riconoscimento dello status di "vittima del dovere", in vista del conseguimento dei benefici connessi, al giudice ordinario in quanto la posizione della vittima del dovere è stata configurata dal legislatore come un diritto soggettivo e non un interesse legittimo.
Sul punto, la Suprema Corte (cfr. Cass. civ. Sez. Unite, Ord. dell'11/04/2018 n. 8982 che ha ribadito il principio, già affermato nella sentenza Cass. Sez. Un. del 16/11/2016, n. 23300) ha statuito che «In relazione ai benefici di cui all'art. 1, comma 565, della l. n. 266 del 2005 in favore delle vittime del dovere, il legislatore ha configurato un diritto soggettivo, e non un interesse legittimo, in quanto, sussistendo i requisiti previsti, i soggetti di cui al comma 563 dell'art. 1 l. cit., o i loro familiari superstiti, hanno una posizione giuridica soggettiva nei confronti di una P.A. priva di discrezionalità, sia in ordine alla decisione di erogare, o meno, le provvidenze che alla misura di esse. Tale diritto non rientra nell'ambito di quelli inerenti il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti pubblici, potendo esso riguardare anche coloro che non abbiano con la P.A. un siffatto rapporto, ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio, ed ha, inoltre, natura prevalentemente assistenziale, sicché la competenza a conoscerne è regolata dall'art. 442 c.p.c. e la giurisdizione è del giudice ordinario, quale giudice del lavoro e dell'assistenza sociale».
Si è, dunque, in presenza di un diritto di natura prevalentemente assistenziale volto a prestare un ausilio a chi abbia subito un'infermità, o la perdita di una persona cara, a causa della prestazione di un servizio in favore di amministrazioni pubbliche da cui siano derivati particolari rischi.
Quindi, la competenza è regolata dall'art. 442 c.p.c. e la giurisdizione è del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro e dell'assistenza sociale.
Da ciò deriva che, rientrando la controversia nella giurisdizione del
Giudice ordinario, non trova applicazione il termine di sessanta giorni per l'impugnazione degli atti o provvedimenti amministrativi innanzi alla giurisdizione amministrativa.
***
Quanto all'eccepita prescrizione, va applicato l'insegnamento della
Cassazione sentenza n. 17440/2022 e ordinanza n. 33105/2022, secondo cui la condizione di vittima del dovere, di cui all'art. 1, commi
563-564, I. n. 266/2005, costituisce uno status, come tale imprescrittibile, salva la prescrizione decennale dei ratei delle prestazioni assistenziali.
***
Ciò premesso, si ritiene, anzitutto d'individuare, sia pur succintamente, la cornice normativa di riferimento in cui inquadrare la fattispecie de qua.
Invero, nel corso degli anni il legislatore è intervenuto più volte nella definizione e nella disciplina delle cosiddette “vittime del dovere”, intendendo per tali tutti quei soggetti che, a causa di eventi connessi allo svolgimento di specifiche attività correlate con il servizio, siano state vittima, appunto, di eventi che abbiano arrecato un pregiudizio alla loro salute e integrità psicofisica.
Tale istituto è frutto di una normativa molto complessa e variegata interessata nel tempo da diverse pronunce giurisprudenziali (alcune riguardanti l'interpretazione della normativa, altre la modalità di calcolo ed altre ancora l'equiparazione con lo status di vittima del terrorismo).
Per quanto qui rileva, la prima disciplina della materia, attualmente vigente, è avvenuta con la Legge 13 agosto 1980, n. 466 recante
“Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche” destinata ai soggetti deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di eventi connessi all'espletamento di funzioni d'istituto e dipendenti da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva e repressiva o all'espletamento di attività di soccorso, nonché agli appartenenti alle Forze di Polizia che abbiano riportato un grado di invalidità non inferiore all'80% della capacità lavorativa. Tale norma prevedeva quale speciale elargizione il riconoscimento del beneficio una tantum di euro 51.645,69 (£.100.000.000), esente da IRPEF e soggetto rivalutazione ISTAT successivamente elevato (con L. 302/90) a euro 77.468,53 (£. 150.000.000).
Successivamente è intervenuta la Legge 20 ottobre 1990, n. 302 recante
“Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata”, con la quale le vittime di violenza di matrice terroristica sono state accostate, per la prima volta in un provvedimento legislativo, a quelle innocenti della criminalità organizzata di stampo mafioso, estendendo così anche alle vittime delle mafie i benefici economici già previsti in favore delle vittime del terrorismo. Detta norma, prevede tra i vari benefici anche un'elargizione complessiva ai familiari (o conviventi a carico) dei caduti per atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico e una speciale elargizione, proporzionale alla percentuale d'invalidità riscontrata dalle C.M.O. competenti, nella misura inziale di € 774,69 (£. 1.500.000) per punto percentuale, importo successivamente (Legge 206/2004) elevato per gli eventi successivi al 1° gennaio 2003.
Con la Legge 23 novembre 1998, n. 407 recante “ Norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata”, novellatrice della legge del 1990, è stato previsto l'assegno vitalizio per chi subisca un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa (ovvero a favore dei familiari superstiti dello stesso personale deceduto) in conseguenza di: • atti di terrorismo;
• eversione dell'ordine democratico;
• fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni criminali di cui all'art. 416-bis del C.P.; • operazioni di prevenzione e repressione di atti di terrorismo o mafia;
• azioni criminose a decorrere dal 1° gennaio 1990 (art. 82, Legge 23 dicembre 2000, n. 388).
Detta norma prevede, oltre a benefici pensionistici (art. 2, commi 3, 5 e 6) anche l'erogazione di un assegno vitalizio non reversibile, che ha natura di indennizzo (esente dall'IRPEF e soggetto a perequazione), nonché la riliquidazione degli importi già corrisposti a titolo di speciale elargizione
(di cui alla legge 13.8.1980, n. 466) di € 25.822,84 (£. 50.000.000) più rivalutazione CP_4
Con la L. n. 388 del 2000 all'art 82 comma 1 è stato trovato un raccordo tra la disciplina del 1980 e quella del 1990 prevedendo che «Al personale di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, ferito nell'adempimento del dovere a causa di azioni criminose, ed ai superstiti dello stesso personale, ucciso nelle medesime circostanze, nonché ai destinatari della legge 20 ottobre 1990, n. 302, è assicurata, a decorrere dal 1° gennaio 1990, l'applicazione dei benefìci previsti dalla citata legge
n. 302 del 1990 e dalla legge 23 novembre 1998, n. 407 ».
Pertanto, la legge n. 302 del 1990. diventa il “baricentro” dei principali aggiornamenti normativi successivi.
Con la Legge n. 206 del 2004 ("Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice") si è provveduto ad una riorganizzazione normativa della materia con ampliamento anche delle misure ristoratrici. In particolare, sono stati riconosciuti, in favore delle sole vittime del terrorismo e dei loro superstiti, oltre a nuovi benefici strettamente economici (estensione della speciale elargizione di €
200.000,00 - una tantum oltre rivalutazione - a tutte le vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice compiuti sul territorio nazionale ed extranazionale;
speciale assegno vitalizio - ex art. 5 comma 3 - di
€1.033,00 mensili dal 26 agosto 2004, per chi ha riportato una invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa - minimo
25% - nonché ai superstiti delle vittime, compresi i figli maggiorenni), anche provvidenze di diversa natura di competenza di svariate
Amministrazioni e/o Enti pubblici (aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi esenzione dal pagamento dei ticket sanitari;
assistenza psicologica;
concessione di borse di studio;
incremento della misura della pensione e del trattamento di fine rapporto;
equiparazione, per le vittime che hanno subito danni più gravi, ai grandi invalidi di guerra e il riconoscimento del diritto immediato alla pensione diretta).
La Legge 266 del 23 dicembre 2005 ha stabilito il principio della progressiva estensione dei benefici, già previsti in favore delle vittime del terrorismo, alle vittime del dovere, ovvero ai familiari superstiti, avvenuta con il D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243 e ha fornito (al comma 563) una definizione normativa di "vittima del dovere".
L'art. 1 comma 563 della L. 23/12/2005 n° 266 così statuisce :« Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità (146). »
Il comma 564 prevede poi che « Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative»:
Il D.P.R. 7 luglio 2006 n. 243 (Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma dell'articolo 1, comma 565, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266) definisce i principi generali delle provvidenze per coloro che sono stati feriti o sono deceduti in conseguenza di eventi connessi all'espletamento di funzioni d'istituto e dipendenti da rischi specificamente attinenti ad attività di soccorso, ordine pubblico e contrasto della criminalità comune.
In particolare:
A) In relazione alla Legge 302/1990 ha previsto: - Speciale elargizione (così come indicato al punto 1, lettera a dell'art. 4, del D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243, in relazione alla già citata
Legge302/1990) corrisposta nella misura originaria pari a euro 774,69 per punto percentuale di invalidità, soggetta a rivalutazione ISTAT.
Esenzione dal pagamento di ticket per ogni tipo di prestazione sanitaria
(art. 15) per i soli eventi di cui all'art. 1 L. 302/1990.
B) In relazione alla Legge 407/1998, ha previsto:
- Assegno vitalizio non reversibile, è corrisposto nella misura originaria prevista di 500.000 lire, pari ora a euro 258,23, soggetto alla perequazione annua, dal 1° gennaio 2006.
- Borse di studio (art. 4) in favore degli appartenenti alle Forze di Polizia rimasti feriti in conseguenza di atti di terrorismo, die versione dell'ordine democratico o di fatti commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni di cui all'art. 416 bis c.p. nonché in favore degli orfani e dei figli delle Vittime del Dovere.
- Assunzione per chiamata diretta con precedenza assoluta rispetto ad ogni altra categoria (art. ,comma 2, L.407/1998).
C) In relazione alla Legge 206/2004 ha previsto
- Rivalutazione delle percentuali d'invalidità (art. 6);
- Assistenza psicologica;
- Esenzione imposta di bollo.
Ed ancora, la legge di stabilità 2014 entrata in vigore il 1° gennaio 2014
(Legge 27 dicembre 2013, n. 147 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -) all'art. 1 comma 494, ha previsto la concessione al coniuge e ai figli della vittima di terrorismo, portatore di invalidità non inferiore al 50%, dell'assegno vitalizio ex art. 2 della legge n. 407/1998 e dello speciale assegno vitalizio ex art. 5, comma
3 della legge n. 206/2004.
Infine, per completare l'excursus normativo, è intervenuta la Legge n. 232 del 2016 che all'art 1 comma 211 ha previsto l'estensione ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti di benefici fiscali in materia di esenzione dall'imposta sui redditi, circa il trattamento speciale di reversibilità e l'aumento figurativo di dieci anni del versamento dei contributi per chi abbia subito un'invalidità permanente della capacità lavorativa.
Ciò posto, stante il tenore dei provvedimenti di diniego, occorre verificare se la categoria di “vittima del dovere” di cui all'art. 1, commi 563-564, L
266/2005 costituisca uno status e sia imprescrittibile, salva la prescrizione decennale dei ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge.
Giova rammentare che le disposizioni in esame istituiscono “un diritto di natura prevalentemente assistenziale volto a prestare un ausilio a chi abbia subito un'infermità o la perdita di una persona cara a causa della prestazione di un servizio in favore di amministrazioni pubbliche da cui siano derivati particolari rischi”, il quale “non rientra nello spettro di diritti
e doveri che integrano il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche”, ma “si colloca fuori e va al di là di tale rapporto, contrattualizzato o meno che esso sia, potendo riguardare anche soggetti che con l'amministrazione non abbiano un rapporto di lavoro subordinato ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio” (cfr. Cass. S.U. n. 23300 del 2016, Cass. S.U. n. 22753 del 2018).
Come precisato di recente dal Collegio di Legittimità (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Sent. del 30/05/2022, n. 17440; nello stesso senso cfr. Cass. civ.,
Sez. VI - Lavoro, Ord. dell'8/02/2023, n. 3868; Cass. civ., Sez. VI - Lavoro,
Ord. del 22/12/2022, n. 37522) che ha fatto il punto della situazione «va
[..] affrontata la questione se la categoria di "vittima del dovere" tipizzata dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, commi 563-564, costituisca uno status e sia come tale imprescrittibile, salva la prescrizione dei ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge. Va anzitutto ricordato, al riguardo, che, interpretando le disposizioni citate, le Sezioni Unite di questa Corte hanno già chiarito che esse istituiscono "un diritto di natura prevalentemente assistenziale volto a prestare un ausilio a chi abbia subito un'infermità o la perdita di una persona cara a causa della prestazione di un servizio in favore di amministrazioni pubbliche da cui siano derivati particolari rischi", il quale "non rientra nello spettro di diritti e doveri che integrano il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche", ma "si colloca fuori e va al di là di tale rapporto, contrattualizzato o meno che esso sia, potendo riguardare anche soggetti che con l'amministrazione non abbiano un rapporto di lavoro subordinato ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio" (così Cass. S.U. n. 23300 del 2016, in motivazione, testualmente ripresa da Cass. S.U. n. 22753 del
2018). Si tratta quindi di provvidenze che trovano causa nella morte o nell'infermità permanente che abbia attinto quanti, anche indipendentemente da un rapporto d'impiego con una pubblica amministrazione, abbiano prestato un servizio a beneficio della collettività da cui siano derivati e concretizzati in loro danno particolari rischi: e dunque, come può senz'altro aggiungersi in relazione alle fattispecie espressamente tipizzate dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, commi 563 e 564, lettera, di un servizio che a sua volta costituisce adempimento di un dovere nell'interesse della collettività (art. 2 Cost.). Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, inoltre, non può essere dubbio che le CP_3
provvidenze in esame rientrino nell'ambito della tutela di cui all'art. 38
Cost.: la disposizione costituzionale ult. cit., nel riferirsi all'idea di
"sicurezza sociale" e nell'ipotizzare soltanto due modelli tipici della medesima, uno dei quali fondato unicamente sul principio di solidarietà
(comma 1) e l'altro suscettibile di essere realizzato mediante strumenti mutualistico-assicurativi (comma 2), "non esclude tuttavia, e tantomeno impedisce, che il legislatore ordinario delinei figure speciali nel pieno rispetto dei principi costituzionalmente accolti" (così, testualmente, Corte
Cost. n. 31 del 1986). E se è vero che la disciplina delle provvidenze dettate per le vittime del dovere può legittimamente considerarsi come una delle possibili "figure speciali di sicurezza sociale", la cui ratio va individuata nell'apprestare peculiari ed ulteriori forme di assistenza per coloro che siano rimasti vittima dell'adempimento di un dovere svolto nell'interesse della collettività, che li abbia esposti ad uno speciale pericolo e all'assunzione di rischi qualificati rispetto a quelli in cui può incorrere la restante platea dei dipendenti pubblici o degli incaricati di un pubblico servizio (così Cass. n.
29204 del 2021), non si possono non ravvisare nella situazione giuridica istituita dal legislatore tutti i presupposti dello status, nello specifico senso di cui dianzi s'è detto: valendo la categoria di "vittima del dovere" a differenziare una particolare categoria di soggetti al fine di apprestare loro un insieme di benefici previsti dalla legge e riepilogati dal D.P.R. n. 243 del
2006, art.
4. Vale la pena di rimarcare che, nel sistema così delineato, la domanda dell'interessato deve considerarsi pur sempre condicio sine qua non per il riconoscimento della condizione di "vittima del dovere", non potendo attribuirsi alla disposizione regolamentare di cui al D.P.R. n. 243 del 2006, art. 3 (che statuisce che "in mancanza di domanda si può procedere d'ufficio") alcuna valenza derogatoria ad un principio che, per gli status activae processualis, ha valenza, come dianzi s'è visto, di diritto di libertà costituzionalmente garantito: e sotto tale profilo, anzi, va senz'altro corretta la sentenza impugnata nella parte in cui ha tratto dalla previsione regolamentare testé cit. argomenti per suffragare la conclusione circa
l'imprescrittibilità della pretesa, che viceversa discende ex se dalla riconosciuta natura di status della condizione di vittima del dovere e non già da una inesistente facoltà dell'amministrazione di attribuirla d'ufficio.
Resta per contro ferma la conclusione dei giudici di merito secondo cui
l'imprescrittibilità dell'azione volta all'accertamento dello status di vittima del dovere non si estende ai benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto, come nella specie il diritto all'assegno mensile vitalizio L.
n. 407 del 2008, ex art. 2, e all'assegno mensile vitalizio L. n. 206 del 2004, ex art. 5, comma 3, i quali - unitamente al diritto all'assistenza psicologica
a carico dello Stato, all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria
e all'erogazione a carico del Servizio sanitario nazionale dei medicinali attualmente classificati in classe "C", L. n. 206 del 2004, ex artt. 6 e 9 - sono stati riconosciuti nel caso di specie all'odierno controricorrente nei limiti prescrizionali;
ed è appena il caso di soggiungere che, diversamente da quanto sostenuto dal Ministero ricorrente, contrari argomenti non possono farsi discendere da Corte Cost. n. 106 del 2008, che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del
D.P.R. n. 915 del 1978, art. 99, comma 2, nella parte in cui prevede un termine quinquennale di prescrizione per il trattamento pensionistico di guerra limitatamente al caso in cui l'invalidità o la morte derivino da lesioni
d'arma da fuoco di origine bellica o da esplosione di un ordigno bellico provocata da un minorenne».
Dunque, è ormai pacifico che:
- lo status di vittima del dovere è imprescrittibile;
- i ratei delle prestazioni previdenziali e assistenziali non liquidati sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale e non a quella quinquennale e tale principio trova applicazione anche nel caso specifico dei benefici in favore delle vittime del dovere.
Infine, occorre valutare se nel caso in esame, gli eventi occorsi al ricorrente siano suscettibile d'integrare la condizione di vittima del dovere.
Ai fini dell'attribuzione dei benefici previsti per le vittime del dovere il summenzionato d.P.R. n. 243/06 all'art. 1 (rubricato “DEFINIZIONI”) testualmente recita « Ai fini del presente regolamento, si intendono a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n.302, 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e 3 agosto 2004, n. 206; b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sovraordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente
a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto».
Su tali basi la giurisprudenza di legittimità ha statuito che l'attribuzione dei benefici di cui all'art. 1, commi 563 e 564, della L. n. 266 del 2005 presuppone che i compiti rientranti nella normale attività d'istituto, svolti in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, si siano complicati per l'esistenza o per il sopravvenire di circostanze ulteriori rispetto al rischio tipico ontologicamente e ordinariamente connesso a dette attività.
Non pare possa dubitarsi che, nel caso in esame, gli incidenti occorsi al
, come meglio indicati in ricorso, siano riconducibili alle previsioni Pt_1
di cui al comma 563.
Ciò detto, per quanto riguarda i benefici richiesti, si è proceduto alla valutazione dell'invalidità residuata al ricorrente sulla scorta del DPR
181/09 (Sul punto, cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 24/02/2022, n. 6217 «in merito alla disciplina sulle vittime del dovere e categorie equiparate, all'art.
6, comma 1, della l. n. 206/2004 deve attribuirsi una funzione non meramente rivalutativa ma selettivo-regolativa con la conseguenza che il criterio ivi previsto è applicabile anche alle liquidazioni successive all'entrata in vigore delia legge. I benefici dovuti alle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, del dovere ed ai soggetti ad essi equiparati devono essere parametrati alla percentuale di invalidità complessiva, da quantificarsi con i criteri medico legali previsti dagli artt. 3 e 4 del D.P.R. n.
181/2009»).
Orbene, il consulente tecnico d'ufficio, Dott. sulla Persona_1
base degli accertamenti clinici effettuati e della documentazione sanitaria in atti, ha concluso il proprio elaborato peritale, ritenendo che: “…evince che, in seguito al sinistro stradale occorso in data 18.12.2005, il Sig. Pt_1
ha riportato “esiti di trauma cervicale”. Sulla base della
[...]
documentazione sanitaria esaminata e del quadro obiettivo rilevato, si ravvisa la sussistenza di un nesso di causalità tra il sinistro di cui in oggetto
e le lesioni riportate dal Periziando. I certificati medici allegati confermano il nesso di causalità tra l'evento e le lesioni riportate (nesso causale tra evento e lesioni). Il nesso di causalità è rispettato in tutti i suoi criteri usualmente adoperati: cronologico, topografico, di continuità fenomenologica ed esclusioni di atri momenti eziologici…. Si procede pertanto al calcolo dell'Invalidità Complessiva (IC). Danno Biologico: - trauma cervicale: voce tabellare “esiti di trauma minore del collo con persistente rachialgia, limitazione antalgica dei movimenti del capo e con disturbi trofici-sensitivi radicolari strumentalmente accertati” 3%
(valutazione tabellare 2-4%). Danno Biologico complessivo: 2% Danno
Morale (DM): Valutato 1/3 del DB= 0,5% Invalidità Permanente: - distrazione rachide cervicale: 6% voce tabellare 7005 DM 05.02.1992 per analogia. Invalidità permanente= 6% IC= DB+DM+ (IP-DB)= 2 + 0,5 +(6-
2)= 6,5% CONCLUSIONI
1. A causa del sopradetto sinistro il Sig. Pt_1
ha riportato esiti di trauma cervicale. Si ravvisa la sussistenza di
[...]
un nesso di causalità tra il sinistro di cui in oggetto e le lesioni riportate dal
Periziando.
2. L'Invalidità Complessiva, attribuita ai sensi dell'art. 3 e 4 del
DPR n.181/2009, è pari a 6,5%”.
Tale giudizio medico-legale da ritenersi qui integralmente richiamato, anche nelle sue premesse, è pienamente condiviso da questo Tribunale, in quanto fondato su una corretta metodologia ed esente da vizi logici (cfr. relazione in atti).
Resta da valutare, dunque, con riferimento a tale percentuale di invalidità
a quale delle numerose prestazioni richieste il ricorrente abbia diritto. Occorre allora un esame analitico, prestazione per prestazione in quanto non è sufficiente il mero riconoscimento dello status di vittima del dovere, ma ogni beneficio richiesto ha le sue peculiarità.
1.Elargizione ex art. 5 commi 1 l. 206/04
Ai sensi del citato art. 5 co. 1, “l'elargizione di cui al comma 1 dell'articolo
1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, è corrisposta nella misura massima di 200.000 euro in proporzione alla percentuale di invalidità riportata, in ragione di 2.000 euro per ogni punto percentuale”.
In relazione alla speciale elargizione in percentuale a decorrere dall'1.1.2007 – art.5 comma 1 l. 206/2004 D.P.R. 243/2006 art.4 comma
1 lett.a ) n.1, la pretesa è prescritta integralmente trattandosi di somma da corrispondersi una tantum ed essendo stata la domanda appunto presentata il 14.04.2022, dunque ampiamente decorso il decennio dalla spettanza.
2) Assegno vitalizio previsto dall'art. 2 comma 1 legge n. 407/1998 dell'importo di €. 500,00 mensili.
Orbene l'assegno vitalizio mensile di € 500,00 è previsto solo a condizione che il soggetto abbia una lesione invalidante pari al 25%, requisito non presente nel caso di specie, sicchè tale prestazione non può essere riconosciuta;
3) Assegno vitalizio non reversibile di cui all'art. 5 comma 3 legge n.
204/2006 di €. 1.033,00 soggetto a perequazione automatica.
Anche lo speciale assegno vitalizio per le vittime del dovere di € 1.033,00 mensili è previsto a condizione che il soggetto abbia una lesione invalidante pari al 25%, sicchè difetta nel caso di specie.
In termini conclusivi, dunque, il ricorso va accolto rispetto ad invalidità permanente complessiva del 6,5%, e, richiamato quanto sopra detto, con declaratoria di prescrizione della speciale elargizione di cui all'art. 5, comma 1, l. 206/04 antecedente il decennio rispetto alla data della domanda (14.04.2022); si rigetta, per il resto.
Le spese di lite, stante il parziale accoglimento del ricorso, appare equo compensarle per intero.
Gravano sul le spese di CTU liquidate con separato decreto. CP_3
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del ricorso:
- accerta la sussistenza in capo al ricorrente, in relazione ai fatti lesivi del
18.12.2005, dello status di vittima del dovere ai sensi della legge 466/80, legge 266/2005 e DPR 243/2006;
- determina l'entità delle infermità riportate in misura pari complessivamente al 6,5%;
- dichiara la pretesa prescritta quanto alla speciale elargizione una tantum;
- dichiara, altresì, il diritto all'esenzione dalla partecipazione alle spese per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica;
- dichiara il diritto all'esenzione Irpef di cui all'art.1, comma 211, l.
232/2016;
- dichiara il diritto al beneficio di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio
2000, n. 203 (medicinali di fascia C gratuiti) ai sensi dell'art. 9 l. 206/04;
- rigetta per il resto il ricorso;
- compensa per intero le spese di lite;
- pone le spese della c.t.u., come già liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico del resistente. CP_3
Così deciso, in Termini Imerese il 19.06.2025.
IL GIUDICE
Giorgia Marcatajo