Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 24/06/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
CRON. N. SENTENZA N.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto: Dott.ssa Roberta NARDONE Presidente relatore Dott. Gianluca GELSO Giudice Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di separazione personale dei coniugi iscritta al R.G.V.G. proposta in via congiunta da
(C.F: , nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
rappresenta e difesa dall'Avv. Viviana Ombra.
e
(C.F: ), nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Viviana Ombra.
Visto il ricorso, visti gli accordi di separazione intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M., considerato che la separazione tra i coniugi è avvenuta consensualmente, ritenuto che gli accordi non sono in contrasto con l'interesse dei figli e non risultano essere violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni concordate dalle parti, ed in particolare:
1) I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda, con obbligo del reciproco rispetto e di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio. Per_
2) la figlia minore, viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e resta collocata prevalentemente pres adre, residente nell'immobile sito in Testa di Lepre (RM), alla Via Giuseppe Sollini n. 54 A;
Per_
3) Le figlie e pernotteranno presso la madre e presso il padre, rispettivamente nelle abitazioni Per_2 di ciascuno di essi, organizzandosi in base ai turni lavorativi della madre e con l'intesa della massima flessibilità che tenga conto della volontà e degli impegni delle figlie.
4) Salvo diverso e migliore accordo tra i coniugi, ovvero di concerto con la volontà e gli impegni delle figlie queste ultime trascorreranno con il padre il 23 e il 24 dicembre di ciascun anno, mentre staranno con la madre il 25 ed il 26 dicembre;
ad anni alterni trascorreranno con un genitore il Capodanno e con l'altro il giorno dell'Epifania; ad anni alterni trascorreranno con un genitore la domenica di Pasqua e con
5) Il sig. orrisponderà, a mezzo bonifico bancario, alla sig.ra un assegno CP_1 Parte_1 Per_ mensile itolo di mantenimento per la figlia minore , entr ogni mese, stabilendo un criterio di adeguamento automatico, almeno con riferimento agli indici di svalutazione.
6) ciascun genitore provvederà al pagamento delle spese straordinarie di entrambe le figlie nella misura del 50%. Per espresso accordo delle parti, rientrano nelle spese extra, in quanto non richiedono il previo accordo dei genitori: a) sanitarie connotate dai caratteri della necessarietà od urgenza, come pure i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico di base, effettuate nell'ambito del SSN, compresi i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche conseguenziali (a titolo esemplificativo, le spese per impianti di ausilio sanitario, oculistiche, compresi occhiali da vista e lenti a contatto, ortopediche ed acustiche). Tutte le spese mediche e sanitarie in ambito privatistico dovranno essere previamente concordate;
b) scolastiche per libri, cancelleria, gite, tasse ed assicurazioni scolastiche per scuole o istituti privati, tasse universitarie, fondo cassa vario, eventuale trasporto scolastico, eventuale servizio di pre e/o post scuola, tablet e p.c. per uso scolastico;
c) extrascolastiche come le spese sportive per un'attività, le spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria, per meccanica e/o carrozzeria) relative ai mezzi di locomozione (bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto) acquistati in accordo tra i genitori, nonché le relative spese connesse (bollo e assicurazione, corso per il conseguimento della patente di guida). Tutte le altre spese extra richiederanno il necessario accordo, espresso o tacito tra i genitori;
a tal proposito, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta, al massimo 10 giorni, ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
7) in data 13.02.2025 il sig. ha versato alla sig.ra €.2.500,00 a titolo di CP_1 Parte_1 contributo fornito nella reali familiare.
8) Ciascuno coniuge è economicamente autosufficiente provvederà al proprio mantenimento. I coniugi hanno regolato ogni rapporto patrimoniale come in premessa e pertanto dichiarano di non aver più nulla a che pretendere l'una dall'altro.
9) L'assegno unico erogato dall' sarà incassato dalla sig.ra CP_2 Parte_1
10) I coniugi si concedono espressamente reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo del passaporto e si impegnano ad autorizzare il rilascio e/o rinnovo dei passaporti e/o altri documenti di identità validi per l'espatrio e/o titoli di viaggio per la figlia minore;
per l'effetto, entrambi si impegnano a recarsi presso le autorità competenti al fine di detto rilascio.
Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza
Manda alla Cancelleria di comunicare al competente Ufficio dello Stato Civile.
Così deciso in Civitavecchia, 19.06.2025
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nardone