Articolo 120 della Legge 24 novembre 1981, n. 689
Articolo 119Articolo 121
Versione
15 dicembre 1981
Art. 120. (Nuove norme in materia di interdizione temporanea dagli uffici
direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e di incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione)

Dopo l' articolo 32 del codice penale sono inseriti i seguenti articoli:
"Art. 32-bis. - (Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese). - L'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacita' di esercitare, durante l'interdizione, l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore e direttore generale, nonche' ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore.
Essa consegue ad ogni condanna alla reclusione non inferiore a sei mesi per delitti commessi con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio".
"Art. 32-ter. - (Incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione). - L'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione importa il divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio.
Essa non puo' avere durata inferiore ad un anno ne' superiore a tre anni".
"Art. 32-quater. - (Casi nei quali alla condanna consegue la incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione). - Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 320, 321, 353, 355, 356, 416, 437, 501, 501-bis, 640, n. 1 del capoverso, commessi a causa o in occasione dell'esercizio di un'attivita' imprenditoriale, importa l'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione".
Entrata in vigore il 15 dicembre 1981
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