TRIB
Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 04/03/2025, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Cristina Giusti, quale giudice del lavoro, all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 827/2024 del ruolo generale del lavoro vertente
TRA
, E , tutti nella qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3 Per_1
, rappresentati e difesi dall'avv. D'ANDREA SERGIO presso il quale elettivamente domiciliano in
[...] Napoli alla Via Arenaccia, 67
RICORRENTI E
in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso, dal funzionario Lopez Rosalia con la quale domicilia in CP_1 via Savorito 1/8 Castellammare di Stabia (NA)
RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
CP_ Con ricorso depositato in data 08/02/2024, i ricorrenti in epigrafe indicati convenivano in giudizio l' al fine di ottenere l'assegno mensile di assistenza riconosciuto al de cuius con decreto di omologa, secondo le risultanze della consulenza tecnica, a far data dalla domanda amministrativa, con conseguente condanna dell'istituto al pagamento dei ratei maturati e non riscossi in favore degli eredi. Il tutto con vittoria di spese. CP_ Regolarmente instauratosi il contraddittorio si costituiva l' che chiedeva di rigettare l'avverso ricorso perché infondato in fatto ed in diritto e, pertanto, di condannare parte ricorrente al pagamento delle spese di lite. All'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c i ricorrenti concludevano affinché venisse dichiarata CP la cessazione della materia del contendere, in quanto l' aveva nelle more del giudizio provveduto al CP pagamento dei ratei, come si evince dalla documentazione versata in atti, con condanna dell' al pagamento delle spese di lite essendo intervenuto il pagamento di quanto dovuto in data successiva al CP_ deposito del ricorso giudiziario. anche chiedeva la cessazione della materia del contendere, con condanna di controparte alle spese di lite atteso che il ritardo nel pagamento era dovuto al mancato invio del modello AP70.
Alla luce di quanto esposto, si impone la pronuncia della cessazione della materia del contendere. Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento
1 del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Nella vicenda all'odierno esame, sussistono le condizioni per la pronuncia in commento, come da documentazione prodotta. CP_ Deve, tuttavia, provvedersi in ordine alle spese. Sotto tale profilo si deve rilevare che l' ha provveduto al pagamento dei ratei in data 22/07/2024 dopo quindi la presentazione del ricorso giurisdizionale datato
08/02/2024, senza dare prova del tardivo invio del modello Ap70. Pertanto, le spese seguono il principio della soccombenza.
P. Q. M.
Il giudice
1. Dichiara la cessazione della materia del contendere. CP
2. Condanna l' alla refusione delle spese di lite, oltre spese e accessori, che liquida in € 1.200,00 con attribuzione.
Torre Annunziata data del deposito
Il Giudice del Lavoro
Dr.ssa Cristina Giusti
2