Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 627
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Sentenza 25 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Difetto di legittimazione attiva

    La Corte di primo grado ha dichiarato l'inammissibilità dei ricorsi per difetto di legittimazione attiva, ritenendo che l'avviso di accertamento fosse notificato solo per conoscenza ai presunti soci occulti, in attesa di futuri accertamenti personali. La Corte di secondo grado ha confermato questa decisione, spiegando che l'atto impugnato non conteneva una pretesa impositiva diretta nei confronti dei ricorrenti, ma solo un avvertimento della possibilità di futuri accertamenti.

  • Rigettato
    Difetto di legittimazione attiva

    La Corte di primo grado ha dichiarato l'inammissibilità dei ricorsi per difetto di legittimazione attiva, ritenendo che l'avviso di accertamento fosse notificato solo per conoscenza ai presunti soci occulti, in attesa di futuri accertamenti personali. La Corte di secondo grado ha confermato questa decisione, spiegando che l'atto impugnato non conteneva una pretesa impositiva diretta nei confronti dei ricorrenti, ma solo un avvertimento della possibilità di futuri accertamenti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 627
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 627
    Data del deposito : 25 febbraio 2026

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