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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 627 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 627/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 2, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NETTIS VITO FRANCESCO, Presidente e Relatore
GRECO RICCARDO, Giudice
MAGALETTI NICOLA, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 103/2024 depositato il 12/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 C/o Società_1 S.r.l. S.t.a - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari - Via Amendola N. 164/a 70125 Bari BA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Resistente_2 - CF_Resistente_2
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_2
Resistente_3 S.r.l. In Liquidazione - P.IVA_Resistente_3
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 931/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BARI sez. 3 e pubblicata il 06/06/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF031104355-2018 IRES-ALTRO 2014
- sull'appello n. 104/2024 depositato il 12/01/2024
proposto da
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 C/o Società_1 S.r.l. S.t.a - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari - Via Amendola N. 164/a 70100 Bari BA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_4
Resistente_2 - CF_Resistente_2
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_2
Resistente_3 Srl In Liquidazione - P.IVA_Resistente_3
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 931/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BARI sez. 3 e pubblicata il 06/06/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF031104355-2018 IRES-ALTRO 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 84/2026 depositato il 24/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate il 16.2.2019 e iscritto al n. R.G. 742/2019 Resistente_1
, chiedeva l'annullamento dell'avviso di accertamento n. TVF031104355/2018 del 10.12.2018 avente a oggetto IRES, IVA e IRAP per l'anno 2014, a lui notificato il 18.12.2018, quale presunto socio occulto della società Resistente_3 s.r.l.
Deduceva, in particolare, il ricorrente l'illegittimità dell'atto in questione, sulla base dei seguenti motivi:
1) illegittimità del P.V.C. presupposto per violazione dell'art. 12 1. 27.7.2000, n. 212;
2) illegittimità del P.V.C. presupposto per violazione delle garanzie di cui alla 1. n. 212/2000;
3) violazione del principio del contraddittorio endo-procedimentale;
4) vizio di forma e difetto di motivazione dell'atto;
5) nullità dell'atto per violazione dell'art. 2697 c.c., sotto il profilo della mancata allegazione dei presunti elementi indiziari e per violazione dell'art. 42 del d.P.R. 29.9.1973, n. 600.
Avverso il medesimo avviso di accertamento n. TVF031104355/2018 proponeva analogo ricorso, iscritto al n. R.G. 754/2019, Ricorrente_1.
Con altro ricorso iscritto al n. R.G. 2259/2019, l'atto veniva impugnato, altresì, dalla società Resistente_3 e Resistente_2 s.r.l., (che, pur essendo stata cancellata dal registro delle impresa, ai fini fiscali era comunque considerata ancora esistente, in forza dell'art. 28, comma 4, del d.lgs. 21.11.2014, n. 175) nonché da Resistente_2 in proprio, quale liquidatore.
Riuniti i giudizi, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bari, con sentenza n. 931/2023, dichiarava inammissibili i ricorsi proposti da Resistente_1 e Ricorrente_1 e rigettava il ricorso proposto dalla società Resistente_3 s.r.l.
Affermava la Corte (per quanto qui interessa): <resistente_1 e ricorrente_1 nei confronti dell'avviso di accertamento n. tvf031104355 2018 del 10.12.2018, appare fondata l'eccezione difetto legittimazione attiva dei ricorrenti, sollevata dalla difesa dell'agenzia delle entrate.
Ed invero, l'avviso di accertamento impugnato riguarda unicamente la società di capitali Resistente_3 s.r.l. in liquidazione, ed è stato notificato ai ricorrenti suddetti solo per renderli edotti che nei confronti della suddetta società è stato determinato un maggior reddito d'impresa che riverbererebbe i suoi effetti sui presunti soci occulti, identificati, per l'appunto, nei signori Resistente_1 e Ricorrente_1 Ricorrente_1 esclusivamente per l'accertamento degli utili presumibilmente distribuiti extra-bilancio in base alla rispettiva quota di partecipazione posseduta.
Conseguentemente, non sussiste la legittimazione attiva dei ricorrenti ad impugnare gli avvisi di accertamento in questione (non essendo essi i legali rappresentanti della società), ed essi saranno legittimati ad impugnare unicamente gli accertamenti personali con cui saranno tassati i redditi di partecipazione derivanti dai maggiori redditi d'impresa accertati in capo alla società. Parimenti, tuttavia,
l'effetto di accertamento impugnato non dispiega direttamente i suoi effetti nei confronti dei sigg.ri Resistente_1 e Ricorrente_1, ed essi potranno contestare la loro qualità di soci occulti in sede di eventuale accertamento dei maggiori redditi di partecipazione, a seguito dell'accertamento dei maggiori redditi d'impresa nei confronti della società
Consegue pertanto, in accoglimento dell'eccezione preliminare di difetto di legittimazione attiva, la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi nn. 742/2019 R.G.R. e 754/2019 R.G.R.
Ogni altra questione sollevata dai ricorrenti predetti rimane dunque assorbita>>.
Con distinti ricorsi iscritti al n. R.G. 103/2024 e 104/2024 Ricorrente_1 e Resistente_1 interponevano appello.
Resisteva l'Ade.
Gli appelli venivano riuniti per connessione oggettiva e soggettiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, Ricorrente_1 deduce che < in cui rigetta il ricorso dichiarando il difetto di legittimazione attiva dell'odierno appellante, in quanto in contrasto con un precedente che riguarda il medesimo appellante>>.
Con il secondo motivo, il Ricorrente_1 così censura le argomentazioni della Corte di primo grado:
< occulto della società.
Basterebbe tale considerazione per ritenere sussistente la legittimazione attiva dell'appellante a contestare tale assunto>>;
< difetto di legittimazione attiva del socio ad impugnare l'accertamento emesso in capo alla società.
Ma nelle ipotesi in cui l'Ufficio accerta la qualifica di socio occulto e lo accerta nell'avviso di accertamento emesso a carico della società, espressamente affermando di accertare la qualifica di socio occulto, ove avesse pregio la tesi sostenuta dal Giudice di primo grado, si determinerebbe
- la definitività dell'accertamento emesso in capo alla società nella parte in cui si accerta la qualifica di socio occulto,
- l'inammissibilità per tardività della contestazione della qualifica di socio occulto ove eccepita per la prima volta nell'opposizione avverso l'accertamento emesso a carico del socio sulla base della presunzione della distribuzione degli utili ai soci>>.
Il Ricorrente_1 ripropone, poi, tutte le eccezioni dichiarate assorbite dalla Corte di primo grado.
Resistente_1 ha impugnato la sentenza di primo grado con atto di gravame di identico tenore.
I due motivi degli appelli – esaminabili congiuntamente perché intimamente connessi – sono infondati.
La sentenza impugnata e quella recante il n. 1491/2023 (emessa dallo stesso Collegio e redatta dal medesimo relatore) non sono contraddittorie.
La sentenza n. 1491/2023 parte dal presupposto che il ricorso era stato emesso e notificato nei confronti di Resistente_1 e Ricorrente_1 < società estinte rispondono i soci entro i limiti e fino alla concorrenza delle somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione>>.
Dunque l'avviso di accertamento impugnato tendeva ad accertare (secondo la valutazione fattane dal
Collegio) che i presunti soci occulti erano tenuti a restituire (in toto o in parte) le somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione della società Resistente_3 s.r.l., ormai estinta.
In sostanza, l'atto aveva a oggetto (anche) una pretesa impositiva vantata dall'Ufficio nei confronti di Resistente_1 e Ricorrente_1.
L'avviso di accertamento oggetto della sentenza n. 931/2023 ha dato atto, invece, che nessuna richiesta era stata formulata nei confronti dei presunti soci occulti, ai quali l'avviso era stato notificato per conoscenza, con l'espressa avvertenza che, per essi, sarebbe stato emesso “avviso di accertamento relativo all'imputazione del reddito di impresa extracontabile accertato in capo alla società in oggetto in considerazione della ristretta base azionaria della stessa”.
Significativamente, l'avviso è chiaramente rivolto, in via esclusiva, a Resistente_2, nella qualità di liquidatore e ultimo rappresentante legale di Resistente_3 s.r.l., in liquidazione.
Nessuna pretesa impositiva è stata avanzata nei confronti di Resistente_1 e Ricorrente_1.
Costoro sono stati soltanto preavvertiti che, risultando essi all'Ufficio soci occulti, sarebbero stati attinti da specifici atti di accertamento con la imputazione a loro carico del reddito di impresa extracontabile accertato in capo alla predetta società in considerazione della ristretta base azionaria della stessa.
Ma l'avviso di accertamento, è bene ribadirlo, aveva come unico destinatario della pretesa impositiva azionata dall'Ufficio la Resistente_3 s.r.l.
Va chiarito, invero, che non ogni atto dell'Ufficio che possa, ipoteticamente, contenere valutazioni svantaggiose per un soggetto diventa, per ciò solo, da quest'ultimo impugnabile;
occorre che l'atto contenga (anche) una pretesa impositiva che il contribuente intende contrastare.
Nella specie, l'Ufficio si era “riservato” di agire nei confronti dei presunti soci occulti. Ne consegue che, non essendo l'atto in esame impugnabile dal Ricorrente_1 e dal Resistente_1 (per difetto di una pretesa impositiva ad essi diretta), in nessun caso la definitività dell'accertamento emesso in capo alla società avrebbe impedito ai predetti di contestare sia la qualifica di socio occulto sia la percezione di redditi extracontabili avverso l'avviso di accertamento successivamente emesso ai propri danni.
Gli appelli vanno, pertanto, rigettati.
Considerato che l'azione proposta dagli appellanti ha tratto origine dal timore che l'avviso di accertamento n. TVF031104355/2018 avrebbe potuto produrre, ove non impugnato, effetti pregiudizievoli per la propria posizione (timore in qualche misura comprensibile, atteso il non chiarissimo tenore dell'atto), appare equo compensare le spese del presente grado.
P.Q.M.
La Corte rigetta gli appelli e compensa le spese del presente grado del giudizio.
Bari, 23 febbraio 2026
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 2, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NETTIS VITO FRANCESCO, Presidente e Relatore
GRECO RICCARDO, Giudice
MAGALETTI NICOLA, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 103/2024 depositato il 12/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 C/o Società_1 S.r.l. S.t.a - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari - Via Amendola N. 164/a 70125 Bari BA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Resistente_2 - CF_Resistente_2
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_2
Resistente_3 S.r.l. In Liquidazione - P.IVA_Resistente_3
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 931/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BARI sez. 3 e pubblicata il 06/06/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF031104355-2018 IRES-ALTRO 2014
- sull'appello n. 104/2024 depositato il 12/01/2024
proposto da
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 C/o Società_1 S.r.l. S.t.a - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari - Via Amendola N. 164/a 70100 Bari BA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_4
Resistente_2 - CF_Resistente_2
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_2
Resistente_3 Srl In Liquidazione - P.IVA_Resistente_3
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 931/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BARI sez. 3 e pubblicata il 06/06/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF031104355-2018 IRES-ALTRO 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 84/2026 depositato il 24/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate il 16.2.2019 e iscritto al n. R.G. 742/2019 Resistente_1
, chiedeva l'annullamento dell'avviso di accertamento n. TVF031104355/2018 del 10.12.2018 avente a oggetto IRES, IVA e IRAP per l'anno 2014, a lui notificato il 18.12.2018, quale presunto socio occulto della società Resistente_3 s.r.l.
Deduceva, in particolare, il ricorrente l'illegittimità dell'atto in questione, sulla base dei seguenti motivi:
1) illegittimità del P.V.C. presupposto per violazione dell'art. 12 1. 27.7.2000, n. 212;
2) illegittimità del P.V.C. presupposto per violazione delle garanzie di cui alla 1. n. 212/2000;
3) violazione del principio del contraddittorio endo-procedimentale;
4) vizio di forma e difetto di motivazione dell'atto;
5) nullità dell'atto per violazione dell'art. 2697 c.c., sotto il profilo della mancata allegazione dei presunti elementi indiziari e per violazione dell'art. 42 del d.P.R. 29.9.1973, n. 600.
Avverso il medesimo avviso di accertamento n. TVF031104355/2018 proponeva analogo ricorso, iscritto al n. R.G. 754/2019, Ricorrente_1.
Con altro ricorso iscritto al n. R.G. 2259/2019, l'atto veniva impugnato, altresì, dalla società Resistente_3 e Resistente_2 s.r.l., (che, pur essendo stata cancellata dal registro delle impresa, ai fini fiscali era comunque considerata ancora esistente, in forza dell'art. 28, comma 4, del d.lgs. 21.11.2014, n. 175) nonché da Resistente_2 in proprio, quale liquidatore.
Riuniti i giudizi, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bari, con sentenza n. 931/2023, dichiarava inammissibili i ricorsi proposti da Resistente_1 e Ricorrente_1 e rigettava il ricorso proposto dalla società Resistente_3 s.r.l.
Affermava la Corte (per quanto qui interessa): <resistente_1 e ricorrente_1 nei confronti dell'avviso di accertamento n. tvf031104355 2018 del 10.12.2018, appare fondata l'eccezione difetto legittimazione attiva dei ricorrenti, sollevata dalla difesa dell'agenzia delle entrate.
Ed invero, l'avviso di accertamento impugnato riguarda unicamente la società di capitali Resistente_3 s.r.l. in liquidazione, ed è stato notificato ai ricorrenti suddetti solo per renderli edotti che nei confronti della suddetta società è stato determinato un maggior reddito d'impresa che riverbererebbe i suoi effetti sui presunti soci occulti, identificati, per l'appunto, nei signori Resistente_1 e Ricorrente_1 Ricorrente_1 esclusivamente per l'accertamento degli utili presumibilmente distribuiti extra-bilancio in base alla rispettiva quota di partecipazione posseduta.
Conseguentemente, non sussiste la legittimazione attiva dei ricorrenti ad impugnare gli avvisi di accertamento in questione (non essendo essi i legali rappresentanti della società), ed essi saranno legittimati ad impugnare unicamente gli accertamenti personali con cui saranno tassati i redditi di partecipazione derivanti dai maggiori redditi d'impresa accertati in capo alla società. Parimenti, tuttavia,
l'effetto di accertamento impugnato non dispiega direttamente i suoi effetti nei confronti dei sigg.ri Resistente_1 e Ricorrente_1, ed essi potranno contestare la loro qualità di soci occulti in sede di eventuale accertamento dei maggiori redditi di partecipazione, a seguito dell'accertamento dei maggiori redditi d'impresa nei confronti della società
Consegue pertanto, in accoglimento dell'eccezione preliminare di difetto di legittimazione attiva, la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi nn. 742/2019 R.G.R. e 754/2019 R.G.R.
Ogni altra questione sollevata dai ricorrenti predetti rimane dunque assorbita>>.
Con distinti ricorsi iscritti al n. R.G. 103/2024 e 104/2024 Ricorrente_1 e Resistente_1 interponevano appello.
Resisteva l'Ade.
Gli appelli venivano riuniti per connessione oggettiva e soggettiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, Ricorrente_1 deduce che < in cui rigetta il ricorso dichiarando il difetto di legittimazione attiva dell'odierno appellante, in quanto in contrasto con un precedente che riguarda il medesimo appellante>>.
Con il secondo motivo, il Ricorrente_1 così censura le argomentazioni della Corte di primo grado:
< occulto della società.
Basterebbe tale considerazione per ritenere sussistente la legittimazione attiva dell'appellante a contestare tale assunto>>;
< difetto di legittimazione attiva del socio ad impugnare l'accertamento emesso in capo alla società.
Ma nelle ipotesi in cui l'Ufficio accerta la qualifica di socio occulto e lo accerta nell'avviso di accertamento emesso a carico della società, espressamente affermando di accertare la qualifica di socio occulto, ove avesse pregio la tesi sostenuta dal Giudice di primo grado, si determinerebbe
- la definitività dell'accertamento emesso in capo alla società nella parte in cui si accerta la qualifica di socio occulto,
- l'inammissibilità per tardività della contestazione della qualifica di socio occulto ove eccepita per la prima volta nell'opposizione avverso l'accertamento emesso a carico del socio sulla base della presunzione della distribuzione degli utili ai soci>>.
Il Ricorrente_1 ripropone, poi, tutte le eccezioni dichiarate assorbite dalla Corte di primo grado.
Resistente_1 ha impugnato la sentenza di primo grado con atto di gravame di identico tenore.
I due motivi degli appelli – esaminabili congiuntamente perché intimamente connessi – sono infondati.
La sentenza impugnata e quella recante il n. 1491/2023 (emessa dallo stesso Collegio e redatta dal medesimo relatore) non sono contraddittorie.
La sentenza n. 1491/2023 parte dal presupposto che il ricorso era stato emesso e notificato nei confronti di Resistente_1 e Ricorrente_1 < società estinte rispondono i soci entro i limiti e fino alla concorrenza delle somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione>>.
Dunque l'avviso di accertamento impugnato tendeva ad accertare (secondo la valutazione fattane dal
Collegio) che i presunti soci occulti erano tenuti a restituire (in toto o in parte) le somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione della società Resistente_3 s.r.l., ormai estinta.
In sostanza, l'atto aveva a oggetto (anche) una pretesa impositiva vantata dall'Ufficio nei confronti di Resistente_1 e Ricorrente_1.
L'avviso di accertamento oggetto della sentenza n. 931/2023 ha dato atto, invece, che nessuna richiesta era stata formulata nei confronti dei presunti soci occulti, ai quali l'avviso era stato notificato per conoscenza, con l'espressa avvertenza che, per essi, sarebbe stato emesso “avviso di accertamento relativo all'imputazione del reddito di impresa extracontabile accertato in capo alla società in oggetto in considerazione della ristretta base azionaria della stessa”.
Significativamente, l'avviso è chiaramente rivolto, in via esclusiva, a Resistente_2, nella qualità di liquidatore e ultimo rappresentante legale di Resistente_3 s.r.l., in liquidazione.
Nessuna pretesa impositiva è stata avanzata nei confronti di Resistente_1 e Ricorrente_1.
Costoro sono stati soltanto preavvertiti che, risultando essi all'Ufficio soci occulti, sarebbero stati attinti da specifici atti di accertamento con la imputazione a loro carico del reddito di impresa extracontabile accertato in capo alla predetta società in considerazione della ristretta base azionaria della stessa.
Ma l'avviso di accertamento, è bene ribadirlo, aveva come unico destinatario della pretesa impositiva azionata dall'Ufficio la Resistente_3 s.r.l.
Va chiarito, invero, che non ogni atto dell'Ufficio che possa, ipoteticamente, contenere valutazioni svantaggiose per un soggetto diventa, per ciò solo, da quest'ultimo impugnabile;
occorre che l'atto contenga (anche) una pretesa impositiva che il contribuente intende contrastare.
Nella specie, l'Ufficio si era “riservato” di agire nei confronti dei presunti soci occulti. Ne consegue che, non essendo l'atto in esame impugnabile dal Ricorrente_1 e dal Resistente_1 (per difetto di una pretesa impositiva ad essi diretta), in nessun caso la definitività dell'accertamento emesso in capo alla società avrebbe impedito ai predetti di contestare sia la qualifica di socio occulto sia la percezione di redditi extracontabili avverso l'avviso di accertamento successivamente emesso ai propri danni.
Gli appelli vanno, pertanto, rigettati.
Considerato che l'azione proposta dagli appellanti ha tratto origine dal timore che l'avviso di accertamento n. TVF031104355/2018 avrebbe potuto produrre, ove non impugnato, effetti pregiudizievoli per la propria posizione (timore in qualche misura comprensibile, atteso il non chiarissimo tenore dell'atto), appare equo compensare le spese del presente grado.
P.Q.M.
La Corte rigetta gli appelli e compensa le spese del presente grado del giudizio.
Bari, 23 febbraio 2026
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis