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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/11/2025, n. 10747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10747 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
III sezione Civile
Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli II sezione Civile, dott.ssa Maria Carolina De Falco ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 30089 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale ex art. 2051 c.c.
TRA
, CF. , residente a [...] C.F._1
Bonvito n. 74, rappresentata e difesa, dall'Avv. Gaetano Silvestre, elett.te dom.ta in Casandrino (NA) alla via Michele Praus n. 66 , presso il suo procuratore ai fini del presente giudizio, giusto mandato in calce e su foglio separato
ATTORE
E
80100 (CF ) , in persona dell'amministratore Controparte_1 P.IVA_1
p.t. Avv. Domenico Annella rapp.to e difeso giusta procura in calce dall'Avv. Gaetano Annella (CF
e presso lo studio del quale elett.te domicilia in Napoli al C.so A. Lucci n. C.F._2
121;
CONVENUTA
E
Partita IVA: - con sede legale e direzione Controparte_2 P.IVA_2 in Bologna alla Via Stalingrado n° 45 (CAP: 40128) - in persona del suo procuratore ad negotia Sig.
munito di poteri di rappresentanza legale in forza di procura speciale del 17.2.2023 Parte_2 in autentica del Notaio Dott. di Bologna (rep. 97407- racc. 12542), elettivamente Persona_1 domiciliato in Napoli alla Via Kerbaker n°55, presso lo studio dell'avv. Luciano Moffa (CF:
[...]
[..
[...] ) che lo rappresenta e difende in virtù di mandato apposto su atto separato ed in C.F._3 calce alla comparsa di costituzione.
TERZA CHIAMATA IN GARANZIA
CONCLUSIONI
All'udienza del 27.06.2025, celebratasi mediante la modalità della trattazione scritta, le parti concludevano nelle note autorizzate con decreto, riportandosi agli atti introduttivi e successive integrazioni. All'esito, il GU assegnava la causa in decisione con termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica con decorrenza dalla comunicazione dell'ordinanza.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, evidenziava che in Parte_1 data 24 novembre del 2021, alle ore 15:15, la stessa usciva dal fabbricato sito in Napoli alla via
CO LV n.74. Mentre percorreva a piedi il corridoio condominiale che conduce all'androne, la stessa poneva il piede su uno zerbino collocato immediatamente dietro al portone di ingresso in ferro, il quale, versava in pessime condizioni tali da costituire un'insidia per utenti. A causa dello stato del predetto zerbino, l'istante perdeva l'equilibrio e cadeva rovinosamente al suolo. A seguito dell'accaduto, la stessa riportava lesioni personali, avvertendo dolori persistenti che la inducevano a recarsi presso il Pronto Soccorso dell'ospedale A. Cardarelli di Napoli per le necessarie cure dove i sanitari del pronto soccorso le diagnosticavano: “Frattura scomposta destra e collo omero destro”.
In seguito, l'istante veniva sottoposta ad intervento chirurgico per sostituzione totale della spalla con protesi sintetica.
Si costituiva in giudizio il convenuto contestando integralmente quanto dedotto, prodotto CP_1
e allegato dall'attore, ritenendo le pretese avverse infondate.
In via preliminare parte convenuta eccepiva la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163 c.p.c., sotto il profilo della generalità della causa petendi ritenendo che la narrazione dei fatti fosse priva di una chiara e completa indicazione della dinamica del sinistro. In particolare, il convenuto sottolineava che, dalla descrizione resa dall'istante, non si comprendesse precisamente se questi avesse utilizzato la normale diligenza per percorrere un tratto di passaggio ben noto allo stesso.
In via subordinata rappresentava di aver tempestivamente informato la compagnia assicurativa chiedendo l'autorizzazione ai sensi dell'art. 106 c.p.c. a chiamarla in causa affinché, Controparte_2 in caso di accertamento della responsabilità del condominio, la stessa manlevasse e tenesse indenne il convenuto.
2 Si costituiva in giudizio la chiamata in garanzia contestando integralmente le Controparte_2 deduzioni avverse. In via preliminare la compagnia contestava il fatto storico così come dedotto dall'attrice, asserendo che lo stesso non risultasse provato. In particolare, riteneva che le condizioni di rischio fossero prevedibili ed evitabili con l'ordinaria diligenza, pertanto, il comportamento del danneggiato costituiva fattore esterno idoneo ad interrompere il nesso causale e quindi ad escludere la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c.
Ammesse le parti al deposito delle memorie istruttorie, la causa veniva istruita con l'escussione di due testi di parte attrice e con la consulenza medica a cura del Dott. . Persona_2
All'udienza del 18/06/2024 veniva reso interrogatorio formale dall'istante, e venivano escussi due testi di parte attrice ammessi a conferire sui fatti di causa. Alla stessa udienza il giudice nominava
CTU Dott. conferendogli l'incarico all'udienza del 24.09.2024. Persona_2
La causa all'udienza del 27.06.25 - celebratasi con le modalità della trattazione scritta – veniva assunta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica con decorrenza dalla comunicazione dell'ordinanza.
Passando al merito – in assenza di questioni preliminari di rito della controversia, risulta pacifico in atti che l'evento dannoso si è verificato all'interno dell'androne condominiale, ove era collocato uno zerbino in cattivo stato di conservazione, arrotolato e non correttamente aderente al pavimento, in tal modo configurando una situazione di potenziale pericolo per gli utenti delle parti comuni.
Ciò posto, la fattispecie in esame va ricondotta nell'alveo della fattispecie di cui all'art 2051 c.c.
Ebbene, in base a quanto disposto dall'art. 2051 c.c., sussiste la responsabilità del custode, salvo la prova del caso fortuito, laddove il danneggiato dimostri, oltre all'esistenza del rapporto di custodia con la res, anche il nesso di causalità tra i danni lamentati e il bene in custodia.
Sul punto, la Suprema Corte si è così espressa: “La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad Interrompere il nesso causale” (cfr. Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 2660 del 05/02/2013).
In ambito condominiale, poi, è stata precisato “In tema di danno cagionato da cosa in custodia di cui all'articolo 2051 del C.C., mentre all'attore danneggiato compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, il convenuto custode, per liberarsi dalla responsabilità, dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno, che può essere costituito anche dal fatto di un terzo o del
3 danneggiato stesso, che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'assoluta eccezionalità. In altri termini, la prova del nesso causale si sostanzia nell'onere gravante sul danneggiato di provare la connessione causale tra la cosa in custodia ed il danno e, dunque, di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa in custodia;
accertata la sussistenza di una relazione di custodia tra un soggetto e la "res" ed il nesso causale tra quest'ultima e l'evento dannoso, resta, pertanto, a carico del custode l'onere di provare il caso fortuito, ovvero il fatto estraneo alla sua custodia, connotato da imprevedibilità ed eccezionalità ed avente efficienza causale autonoma e assorbente nella produzione dell'evento lesivo danno ( Tribunale Mantova, 11/01/2023, n.15, in una controversia afferente la caduta causata dal pavimento bagnato di un androne condominiale).
Inoltre, l'art. 1130 c.c., comma 1, n.4 c.c. impone all'amministratore di curare la conservazione delle parti comuni dell'edificio e di adottare gli atti necessari a prevenire il deterioramento o i pericoli.
Parimenti l'amministratore è tenuto a garantire la sicurezza delle parti comuni mediante interventi ordinari di manutenzione, nonché mediante un'attività costante di controllo idonea a individuare anomalie facilmente percepibili e potenzialmente lesive.
Nel caso di specie, la presenza di uno zerbino verosimilmente logoro, arrotolato e non fissato al suolo
– come documentato dal video prodotto (cfr. all. 11 alla memoria di replica) e dai testi escussi – rappresentava una situazione di pericolo evidente e facilmente removibile, che l'amministratore avrebbe dovuto tempestivamente eliminare o quantomeno segnalare. L'omissione di tali interventi integra una violazione degli obblighi di custodia e di corretta gestione delle parti comuni, secondo i parametri di diligenza richiesti dall'art. 1176 c.c. c.2.
Ne consegue che il in persona dell'amministratore, quale custode dell'androne e CP_1 responsabile della sua manutenzione, è tenuto a risarcire i danni subiti dall'attrice.
Poste le anzidette premesse di carattere generale e rilevato che risulta non contestato il “rapporto di custodia” con al res, la domanda attorea è da ritenersi fondata per le ragioni di seguito esposte.
Orbene, deve ritenersi provato il danno patito dall'attore ed il rapporto di causalità con il bene in custodia. Invero i testi escussi nell'interesse di parte attrice, con dichiarazioni coerenti e concordanti tra loro, confermavano la dinamica dei fatti come narrata dall'attrice in citazione. In particolare, il teste riferiva di essere amica di vecchia data dell'attrice e dichiarava di essere insieme Tes_1 alla stessa ed un'altra amica quando si è verificato l'accaduto. Entrambe si trovavano a pochissima distanza e hanno visto che la ricorrente scivolava sullo zerbino che era posizionato in prossimità del cancello d'uscita. In particolare, dichiarava: “la mia amica è caduta in avanti sbattendo la testa sul ferro del cancello e poi di lato sulla destra battendo la spalla.”.
4 Viene, poi, escussa dichiarando di essere anch'essa in compagnia dell'istante Testimone_2 evidenziando che la stessa cadeva a causa dello zerbino mal ridotto riportando lesioni alla testa e alla spalla e braccio destro.
La riferita dinamica trova conferma anche nella documentazione medica in atti ed in particolare nel referto medico di PS dell'Ospedale A. Cardarelli e nella cartella clinica dello stesso presso il quale l'attrice veniva sottoposta ad intervento chirurgico (cfr. cartella clinica all. 2 alla prima memoria).
Quanto all'eccezione sollevata da parte convenuta e dalla chiamata in garanzia, secondo cui l'attrice, percorrendo un tragitto a lei ben noto, avrebbe dovuto prevedere la presenza dello zerbino sul quale
è rovinata, rileva questo Giudice che tale argomentazione non può essere condivisa.
In primo luogo, la circostanza che il percorso fosse abituale per l'attrice non comporta di per sé un obbligo di particolare diligenza idoneo ad escludere o attenuare la responsabilità del custode, né integra una fattispecie di prevedibilità dell'insidia. In secondo luogo, la circostanza legata al fatto che lo zerbino – presumibilmente ivi posizionato per la pioggia da chi avesse la custodia del luogo - non fosse sempre ivi posizionato, esclude la possibilità per l'attrice di poterne prevedere la presenza.
Ne consegue che l'eccezione basata sulla presunta prevedibilità della situazione di pericolo deve essere disattesa, non essendo stata dimostrata né la conoscibilità dell'insidia da parte dell'attrice, né un comportamento negligente di quest'ultima che possa incidere sul nesso causale o sulla imputazione della responsabilità e ciò anche in considerazione della scarsa luminosità del luogo riscontrato in sede testimoniale e dovuto all'uggiosità della giornata ed all'orario del sinistro.
Quanto al nesso causale, le lesioni lamentate da parte attrice sono da ritenersi compatibili con la dinamica del sinistro descritta e confermata durante l'istruttoria orale. Ciò viene confermato altresì dalla consulenza medico-legale svolta dal dott. il quale riferiva che: “Tali postumi Persona_2 sono da ricondursi al trauma diretto prodotto dall'incidente occorsole il 24.11.21, per cui si può affermare che “il nesso di causalità è compatibile con la dinamica descritta”. (pag 6 ctu Dott.
). Per_2
Pertanto, deve concludersi che la ricostruzione della dinamica del sinistro, per come emersa dall'istruttoria svolta, consente di ritenere pienamente fondata la responsabilità del CP_1 convenuto in merito al sinistro occorso all'attrice.
Quanto alla domanda spiegata dal convenuto nei confronti dell'assicurazione chiamata CP_1 in causa UNIPOLSAI S.R.L., la stessa è meritevole di accoglimento, tenuto conto delle allegazioni delle parti e della documentazione prodotta. Invero, dall'esame della stessa risulta che il CP_1
è titolare di una polizza di responsabilità civile verso terzi, operante per gli eventi dannosi verificatisi nelle parti comuni dell'edificio. In virtù delle condizioni contrattuali depositate in giudizio (cfr. DOC
5 2. Polizza allegato alla comparsa di costituzione), il sinistro rientra tra le ipotesi garantite, atteso che
è derivato da una cosa comune e da mancata manutenzione.
Ne consegue che la compagnia assicuratrice del condominio è tenuta a tenere indenne il CP_1 delle somme liquidate a titolo di risarcimento.
Dunque, alla luce delle risultanze peritali innanzi richiamate, che il Giudice ritiene di condividere in quanto immune da vizi e congruamente motivata, può affermarsi che l'attrice abbia subito dei danni in conseguenza della caduta sullo zerbino, riconducibile ad un mancato intervento e/o manutenzione da parte del . CP_1
In merito al quantum debeatur della domanda attore va precisato quanto segue.
La questione del danno non patrimoniale risarcibile è stato oggetto di attenzione da parte di quattro sentenze gemelle delle Sezioni Unite (Cass., Sez.Un., sent. 12 novembre 2008 n. 26972, 26973,26974
e 26975) che hanno rivoluzionato il modo di intendere tale particolare tipologia di danno.
Invero, tali sentenze, attraverso una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. hanno chiarito che il danno non patrimoniale è risarcibile, oltre che nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, in tutti i casi in cui vengano lesi diritti inviolabili della persona costituzionalmente garantiti.
Ma, soprattutto, le Sezioni Unite hanno ricostruito il danno non patrimoniale come categoria unitaria ed omnicomprensiva, in grado di ricomprendere qualsiasi danno a valori inerenti alla persona non connotati da rilevanza economica: pertanto, le sottocategorie di danno in passato utilizzate dalla giurisprudenza e cioè il danno morale, il danno biologico e il danno esistenziale non costituiscono categorie autonome di danno non patrimoniale, bensì svolgono esclusivamente una funzione descrittiva dell'unitario danno non patrimoniale, ciò anche nell'ottica di evitare duplicazioni risarcitorie.
Alla luce di tali principi in sede di risarcimento del danno non patrimoniale , occorre accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato e provvedere ad una integrale riparazione, valutando congiuntamente, entro il danno biologico, tutte le sofferenze soggettivamente patite dall'attore in relazione alle condizioni personali dello stesso ed ai risvolti che concretamente la lesione all'integrità psico-fisica ha comportato, quali “pregiudizi esistenziali” concernenti aspetti relazionali della vita.
Da ciò ne deriva che il danno morale non deve essere liquidato in percentuale a quello biologico, bensì occorre procedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione di quest'ultimo, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche del soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza evitando però una duplicazione di risarcimento attraverso la congiunta attribuzione di danno biologico e morale.
Orbene, esaminando la fattispecie in esame, l'evento lesivo ha determinato nell'istante danni, che sulla base delle considerazioni fatte dal CTU possono essere quantificati in una percentuale del 17%.
6 Dall'esame dell'attrice e dalla documentazione medica il consulente ha determinato il periodo di invalidità temporanea parziale in giorni 30 al 75%, 20 giorni al 50 % e 20 giorni al 25% (cfr. ctu dott.
). Per_2
Nessuna voce va riconosciuta a titolo di personalizzazione del danno tenuto conto che la parte attrice non ha né allegato né provato –anche per presunzioni – la particolare afflittività delle conseguenze del sinistro e la particolare incidenza sulle sue abitudini di vita.
Vanno, poi, aggiunte le spese mediche sostenute dall'attrice e documentate in atti pari alla complessiva somma di euro 420,00.
Il danno biologico va quindi liquidato, secondo le valutazioni mediamente operanti ed in particolare secondo le cd. tabelle di Milano 2024 (ultimo aggiornamento) in complessivi euro 47.852,50 di cui euro 43.120,00 a titolo di invalidità permanente al 17% su soggetto cinquantaquattrenne al momento del sinistro, euro 4312,50 a titolo di invalidità temporanea (euro 115,00 x 30 gg. ITP al 75% + 115,00
x 50% x 20 gg. ITP + 115,00 x 25% x 20 gg. ITP), ed euro 420,00 per spese sanitarie allegate e ritenute congrue.
Poiché il risarcimento pari a euro 47.852,50 é espresso all'attualità appare necessario riportare le somme sopraindicate alla data del sinistro, al fine di conteggiare correttamente gli interessi, che secondo l'insegnamento della Suprema Corte (Cass. S.U. 1712/95) debbono calcolarsi dal giorno dell'insorto credito nella sua originaria consistenza e via via sulla somma che progressivamente si incrementa per effetto della rivalutazione.
È, pertanto, necessaria una "devalutazione" nominale, dei predetti importi rapportandoli all'equivalente della data di insorgenza del danno (24.11.2021) per poi procedere alla rivalutazione, applicando gli interessi alle somme che man mano che si incrementano per effetto della rivalutazione, con cadenza mensile alla stregua della mensile variazione degli indici ISTAT, mentre i corrispondenti interessi, di tempo in tempo applicati sulla variabile base secondo il tasso vigente all'epoca di riferimento, si accantonano e si cumulano senza rivalutazione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo il valore della lite e la complessità e qualità dell'attività processuale svolta, al pari delle spese di CTU liquidate come da separato decreto in atti.
PQM
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Accoglie la domanda formulata nell'interesse di e per l'effetto, condanna Parte_1 il condominio in persona dell'amministratore p.t.,al pagamento Controparte_3
7 della complessiva somma di euro 47.852,50. oltre interessi legali codicistici dalla data del sinistro (24.11.2021), da calcolarsi sulla predetta somma devalutata alla medesima data secondo indici Istat per le famiglie di operai ed impiegati e poi su quella come rivalutata anno per anno, nonché interessi legali dalla sentenza fino al soddisfo;
2. Condanna il in persona dell'amministratore p.t. al Controparte_4 pagamento delle spese di lite in favore di che liquida in euro 518,00 per Parte_1 spese ed euro 7.616,00 per compensi professionali oltre IVA, cpa e rimborso forfettario al
15%, da distrarsi in favore dell'Avv. Gaetano Silvestre dichiaratosi antistatario.
3. Condanna il al pagamento del compenso CTU come liquidato come con decreto CP_1 in atti;
4. Accoglie la domanda di manleva proposta dal convenuto e per l'effetto condanna CP_1
UNIPOLSAI S.R.L. a tenere indenne il di tutto CP_1 Controparte_3 quanto sarà tenuto a pagare in virtù della presente sentenza a titolo di capitale, interessi e spese processuali;
5. Condanna Unipolsai s.r.l. al pagamento delle spese di lite in favore del condominio che liquida in 3.809,00 per compensi professionali oltre IVA, cpa e rimborso forfettario al 15%, da distrarsi in favore dell'Avv. to Gaetano Annella dichiaratosi antistatario.
Napoli, 20.11.25
Il GU
Dott.ssa Maria Carolina De Falco
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